Seggiolino, cinture e codice della strada

I blog per la sicurezzaVorrei subito sfatare un mito. Più di una volta ho sentito dire che l’obbligo del seggiolino per i bambini in auto non sarebbe sanzionato in nessun modo: cioè non sarebbe prevista nessuna sanzione amministrativa (così detta “multa”) se non si assicura un bambino con cinture e seggiolino.
Bene. Sappiate che è una sciocchezza e non so da dove derivi questa diffusa convinzione.
Lo stesso articolo del codice della strada (art. 172 c.d.s.) che prevede l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza per tutti ed in qualsiasi situazione di marcia, prevede anche l’obbligo dell’uso di “sistemi di ritenuta per i bambini“, che altro non sono che i seggiolini per auto. Perchè, in realtà, i seggiolini sono semplicemmente uno strumento per rendere adatta ed efficace la cintura di sicurezza anche per i bambini, a seconda del loro peso e statura.
Le sanzioni per il mancato uso, sono quindi le stesse: sia che un adulto viaggi senza cintura, sia che un bambino con altezza inferiore a m. 1,50 viaggi senza il seggiolino adatto alla sua categoria di peso e la cintura, la multa (rectius: sanzione amministrativa) va da € 68,00 ad € 275,00.
Quando il mancato uso riguarda un minore (quindi anche un ragazzino grande, di statura superiore al m. 1,50, che non ha più bisogno di seggiolino), della violazione risponde il conducente oppure, se presente sul veicolo, chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore stesso (genitore, parente, persona alla quale è momentaneamente affidato).
Quando un conducente di veicolo sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di questo genere per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Se poi, pur utilizzando i dispositivi di ritenuta, se ne altera od ostacola il normale funzionamento (esistono in commercio dei bloccacintura, per renderla più lenta e presuntamente confortevole addosso) si è sanzionabili con una multa da € 34,00 ad € 138,00.
L’obbligo di sedere su un adattatore al di sotto di m. 1,50 di altezza (seggiolino o rialzo o cuscino) è previsto per tutti i veicoli per trasporto di persone, compresi autobus e pullman. Negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono però a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni.
A questo punto mi pongo una domanda (alla quale non ho trovato risposta): se ci vuole almeno un sedicenne per ogni bambino in un pullman… le gite scolastiche, per essere in regola, dovrebbero essere miste, terza elementare e terza liceo insieme???

I seggiolini devono essere omologati (è infatti sanzionata anche la produzione, importazione e commercializzazione di seggiolini non omologati) e sono, come tutti ben sappiamo per averne acquistato più di qualcuno, divisi in categorie di peso:
Fino a 10 kg gruppo 0
Fino a 13 kg gruppo 0+
(Sono gli unici a poter andare anche sul sedile anteriore ma rigorosamente nel senso contrario a quello di marcia e avendo disattivato l’airbag. Sempre meglio il sedile posteriore)
Da 9 a 18 kg gruppo 1
Da 15 a 25 kg gruppo 2
Da 22 a 36 kg gruppo 3
Solo quando il bambino raggiunge la statura di 1,50 m può utilizzare la sola cintura di sicurezza dell’automobile.
Fino ai 12 anni, comunque, a prescindere dall’altezza, deve occupare il sedile posteriore.
Dato che l’omologazione è relativa ad un determinato peso, utilizzare un seggiolino omologato per un peso diverso da quello del bambino, equivale a contravvenire all’art. 172 c.d.s.: quindi un seggiolino qualsiasi, non va bene. Ce ne vuole uno adatto alla corporatura del bambino.
Certo, i vigili o la stadale, con estrema probabilità, non peseranno vostro figlio in caso di controllo, ma, tutto sommato, usare un buon seggiolino, adatto e ben posizionato, non lo si fa per evitare una multa!

In un commento ad un altro post mi è stata posta questa domanda, che mi sembra di comune interesse: “Se tampono un’auto in cui c’è un bambino non legato e questo si fa male, cosa rischio? Il fatto che un bambino si faccia male perché non è legato può ricadere anche su chi provoca l’incidente, oppure sui suoi genitori che avrebbero dovuto legarlo?
Si devono distinguere due profili:
– Da un punto di vista civilistico, quindi di risarcimento del danno sofferto dal bambino, si compie una valutazione di evenutale corresponsabilità del conducente del veicolo tamponato, che non aveva assicurato il bambino. Si deve cioè stimare quanta parte di danno è dovuta al tamponamento in sè e quanta al fatto che il bambino fosse libero. Il risarcimento, se dovuto, sarà diminuito per quella parte di danno che non è riconosciuta derivante dal tamponamento.
– Da un punto di vista penalistico, se quindi dovesse esserci una denuncia per lesioni colpose, anche qui è necessaria una valutazione di causa-effetto. La lesione provocata al bambino è dovuta al tamponamento o al fatto che fosse libero? E’ facile comprendere che non potrà mai escludersi completamente che la lesione derivi dal tamponamento, quindi comunque una parte di responsabilità resta in capo a chi ha procurato il sinistro ed il reato colposo è difficile (ma non impossibile) da escludere.

Prova a leggere anche:

Previous

Se lo ami, legalo: campagna per la sicurezza in auto

Io allatto alla luce del sole

Next

16 thoughts on “Seggiolino, cinture e codice della strada”

  1. Io devo fare un viaggio con un pullman,essendo mezzo a noleggio con conducente la legge non prevede cinture di sicurezza per bambini sotto 1,50 m. È sufficiente che segga sui sedili posteriori e accompagnato da adulto. Questo è quello che mi ha risposto la compagnia. Io però non me la sento di tenere mia figlia di 1 anno e mezzo in braccio per tutto il tragitto senza protezioni. Qualcuno sa se esistono cinture come quelle che danno in aereo, in modo che sia comunque allacciata a me? Dove posso trovarle?

    Reply
  2. Purtroppo i miei figli (6 e 3 anni)quando sono con la madre da cui sono separato viaggiano in auto sempre senza cinture di sicurezza e seggiolini. Finora ho sempre ripreso verbalmente lei e i nonni materni per questa brutta abitudine. Ma a nulla è servito. Cosa potrei fare? Grazie.

    Reply
    • Salve il mio ex marito porta sua figlia in macchina sul sedile anteriore senza seggiolino in braccio a lui e senza cintura cintura mia figlia ha 3 anniio ho sempre ripreso con il telefono di fattiio posso andare a denunciare tali accaduti alla polizia? E puo verbalizz i fatti ved i video provvisti di data e ora?

      Reply
  3. nei primi tre mesi di vita, mia figlia viaggiava nella navicella della carrozzina posizionata sul sedile posteriore e legata con l’apposito kit per auto omologato, così mi sembrava più comoda ma comunque al sicuro

    Reply
    • Rossana, da noi scarseggiano in effetti, soprattutto perchè se il pullman ne è sprovvisto non sono obbligatorie (nei termini detti per i bambini), quindi meglio non metterle così i passeggeri sono contenti!

      Reply
  4. Claudia, il sedile anteriore è ammesso solo dopo i 12 anni o con i seggiolini gruppo 0/0+ rivolti contromarcia e con air bag disattivato.
    Questo sito, comunque, è un’ottima risorsa per tutti http://www.bimbisicuri.it/
    Per i pullman in servizio di noleggio (come quelli delle gite) se sprovvisti di cintura i bambini dovrebbero essere accompagnati (ma si intende uno per uno???) da una persona di età non inferiore a 16 anni… Poi qualcuno vorrà spiegarmi la logica…

    Reply
  5. Non mi risulta che sia obbligatorio utilizzare ils edile posteriore, ma solo consigliato in quanto potenzialmente meno pericoloso. Sapevo che nel caso si volesse usare il sedire anteriore era sufficiente disattivare l’airbag, se previsto nell’auto (oltre ovviamente ad assicurare bene il seggiolino ed il bimbo).
    Nel sito della polizia di stato non ho trovato indicazioni in merito, avete qualche link in cui posso documentarmi?

    Reply
  6. No, almeno non per quel che vedo io! Delle 3 gite di mia figlia (e ripeto, parlo di bambini di asilo, non di ragazzi) non una col pullman con le cinture. Non è obbligatorio per legge, l’obbligo è di mettere le cinture sui pullman che ne sono provvisti, se i pullman non ne sono provvisti l’obbligo di attrezzarli non c’è. Penso che sia stato pensato per evitare agli addetti la spesa di adeguare i pullman, e intanto man mano che li cambiano si acquistano quelli nuovi con le cinture di serie. Ovviamente intanto vengono usati quelli vecchi senza, anche per i bambini.

    Non voglio essere presa come fonte attendibile, ma mi ero posta la domanda vedendo appunto il pullman sprovvisto, e quello che ho trovato in rete è appunto questo: obbligo se il pullman ha le cinture, nessun obbligo se non le ha né obbligo di dotare di cinture i pullman sprovvisti.

    Di seggiolini o riduttori sui pullman nemmeno una parola.

    Reply
  7. Per gli autobus mi ero informata tempo fa, se non sbaglio ho letto che le cinture sono obbligatorie se ci sono, ma nei modelli vecchi che non hanno le cinture di fabbrica (ossia quelli vecchi che sono stati prodotti senza) l’obbligo non c’è, e non si accenna a un obbligo di seggiolino. Questo è quello che ho trovato, e in ogni caso mia figlia è andata in gità già l’ultimo anno di nido, a meno di 3 anni, e nei due anni di asilo, sempre pullman senza cinture sempre bambini slegati.

    Reply
  8. Grazie Silvia! Ce lo stavamo chiedendo con un’amica che conosce un po’ l’iter per aver avuto un incidente. Più che altro, per poter dire: chi non allaccia le cinture ai figli può danneggiare anche te e trasformare un tuttosommato innocuo tamponamento in una tragedia.

    Reply

Leave a Reply to Lanterna Cancel reply