Assegno di divorzio: cosa cambia con la nuova sentenza

Cosa cambia con la sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017? Sparisce il diritto a mantenere il tenore di vita e si afferma quello dell’autosufficienza.

Premesse necessarie

  • Una sentenza in Italia non è legge e agisce solo nella causa nella quale è pronunciata.
    Una sentenza della Cassazione, però, determina un indirizzo che dovrebbe essere poi seguito dai giudici di merito. I Tribunali, nelle loro decisioni, possono discostarsene, magari motivando il perché non applicano il principio quando giudicano il caso concreto di cui si occupano.
    Una sentenza della Cassazione, ha comunque un peso notevole, soprattutto se, come questa, nella sua motivazione, dice espressamente che vuole fissare dei principi. Insomma, in questa sentenza di cui parleremo, la Corte ha chiaramente indicato che vuole dare una svolta al diritto di famiglia. E’ legittimo? In realtà è una semplice enunciazione: la svolta si avrà se i Tribunali o le Corti d’Appello si uniformeranno. Se nelle loro sentenze non si adegueranno, la svolta è nelle intenzioni dei giudici che componevano la Corte in quella singola sentenza.
    Che la giurisprudenza abbia anche una funzione innovativa non è un caso isolato: quando le norme non rispondono più alla realtà dei fatti, sono le sentenze che, per prime, evidenziano i cambiamenti sociali, forzano l’interpretazione delle leggi. Ma su questo torneremo nel seguito.
  • La sentenza di cui parliamo è stata pronunciata tra due persone estremamente abbienti. Lui un ex ministro, lei un’americana più che benestante, con redditi da patrimonio e da lavoro. Nel caso di specie, dunque, la sentenza pone pochi dubbi di adeguatezza: lei non aveva neanche chiesto il mantenimento in sede di separazione e ora chiedeva un assegno divorzile, sul presupposto che questo avesse la funzione di bilanciare i redditi delle parti e farle godere lo stesso tenore di vita del matrimonio. Inoltre, la moglie non aveva neanche allegato la documentazione necessaria per stabilire i suoi redditi personali. Quindi, nel singolo caso, non facciamo difficoltà ad ammettere che si tratta di una sentenza equilibrata e, in buona sostanza, corretta.
  • La sentenza non si riferisce all’assegno di mantenimento in fase di separazione, ma all’assegno divorzile, quello riconosciuto a un coniuge potenzialmente “per sempre”, dopo lo scioglimento definitivo del matrimonio e che nella legge ha da sempre “finalità perequativa”, ovvero dovrebbe equilibrare il reddito del coniuge economicamente più debole con quello dell’altro coniuge, sulla base del tenore di vita che si godeva durante il matrimonio e al quale si aveva, fino ad oggi, diritto.
foto di Bill Ohl utilizzata con licenza Flickr CC

I principi espressi nella sentenza

Come dicevo, nella motivazione della sentenza, la Corte dice espressamente che vuole porre dei principi che sono nuovi fino a un certo punto, ma che sicuramente ora sono estremizzati.
Già da tempo nella giurisprudenza si sta negando l’assegno di mantenimento (in separazione) e l’assegno divorzile (nel divorzio), al coniuge apparentemente più debole economicamente (potrei scrivere tranquillamente: moglie), quando sia evidente che, pur non lavorando, ha possibilità effettiva di impegnarsi in una attività lavorativa o ha redditi da patrimonio (immobili, magari affittati o anche lasciati sfitti se potrebbero essere invece resi produttivi).
Quindi un coniuge non deve mantenere l’altro, se questo ha mezzi adeguati o la possibilità di procurarseli. Al contrario deve mantenerlo o contribuire a integrarne il reddito, se il coniuge economicamente più debole dà prova di non potersi procurare mezzi per ragioni oggettive.
Questo in cosa si traduce?
Nel seguente dialogo, ipotetico, ma sentito tante volte:
giudice – “Signora, lei dopo la separazione deve andare a lavorare!”
coniuge economicamente più debole, altresì detto moglie – “E dove vado a X anni, che sono stata sempre a casa a badare alla famiglia e a crescere i figli?”
giudice – “Eh lo so, signora, ma con la separazione si diventa tutti più poveri!”

In questa sentenza si è codificato questo principio già emergente, ma con affermazioni molto pesanti.

  • Il principio del mantenimento del tenore di vita collide con lo scioglimento del matrimonio
    Se il matrimonio con il divorzio si scioglie, non sopravvive più nulla di quel regime, quindi neanche il tenore di vita che si godeva nel matrimonio. Ognuno torna alla sua situazione iniziale, pre-matrimoniale. Così a dire che, se ti sei sposat* pensando di esserti sistemat*, hai fatto male i tuoi conti. Torni alla casella precedente, si azzerano i punti.
  • Il matrimonio comporta un’assunzione di responsabilità
  • E’ venuta meno, anche socialmente e nella pubblica opinione, l’indissolubilità del matrimonio: nessuno lo pensa più come una condizione definitiva. Il divorzio non è più un’eccezione ma un “costume sociale”, quindi quando ci si sposa e si assumono decisioni come quella di non lavorare, di far dipendere il proprio tenore di vita dal reddito del coniuge, lo si fa sapendo già che un giorno finirà. O comunque che, se finirà, verrà estinto ogni rapporto, anche patrimoniale tra i coniugi.
    Già il divorzio breve e la negoziazione assistita hanno reso il divorzio una possibilità frequente e più “facile”, quindi la società va nella direzione di considerare il matrimonio una condizione non definitiva.

Cosa cambia in concreto

In concreto, per stabilire se uno dei due coniugi ha diritto a un assegno divorzile, andranno analizzati quattro parametri, espressamente indicati nella sentenza:
1. Possesso di redditi propri di qualsiasi specie, quindi anche redditi da terreni e fabbricati, investimenti, quote azionarie, immobili affittati, oltre che da lavoro.
2. Possesso di cespiti patrimoniali, anche se non immediatamente produttivi di reddito, magari per volontà del proprietario che non si dà da fare per renderli produttivi. Quindi una persona con beni immobili, è considerata in gradi di provvedere a se stessa, in quanto potrebbe venderli o affittarli.
3. Capacità lavorativa EFFETTIVA, e qui si aprirà di certo un dibattito enorme su quel termine “effettiva”, su cosa possa definirsi tale in concreto, nel vero mercato del lavoro.
4. Stabile disponibilità di una abitazione, quindi la possibilità di vivere in una casa di proprietà o per altri diritto, in modo duraturo.

Su quella effettività della capacità lavorativa, mi aspetto si aprano le questioni più significative originate da questa sentenza.
L’effettività della capacità lavorativa, va giudicata su parametri già determinati in altre precedenti sentenze: età, stato di salute, sesso e situazione concreta del mercato. Quindi, in realtà, ci sono dei parametri ben concreti per stabilire se una persona ha davvero la possibilità di entrare nel mercato del lavoro o meno. Ipotizzo una situazione piuttosto frequente: una donna intorno ai 50 anni, che è stata casalinga per tutta la vita, ha davvero la possibilità di entrare nel mercato del lavoro? Quale giudice si sentirà di affermare una cosa del genere in una sentenza? Forse, nella migliore delle ipotesi, potrebbe trovare qualche lavoretto saltuario, che non dà certo un reddito sufficiente a vivere dignitosamente.
Se questa stessa persona, casalinga over 50, fosse proprietaria della casa di abitazione (magari ereditata) e possedesse qualche terreno agricolo, potremmo allora definirla autosufficiente? Ci si chiede, in concreto, come si manterrebbe in questa casa di proprietà? Come potrebbe mettere a reddito qualche terreno di poco valore commerciale?

Altra novità è la così detta inversione dell’onere della prova: sarà la persona che chiede l’assegno a dover provare di averne diritto perché mancano i presupposti dell’autosufficienza. Quindi, non solo dovrà provare di non avere redditi o beni patrimoniali o una casa in cui vivere, tutte cose facili da provare documentalmente, ma dovrà provare che non ha capacità lavorativa effettiva. Può essere più facile in caso di malattia o età avanzata, ma in caso di buona salute e “mezza età”? Dovrà forse dimostrare di aver cercato lavoro e di non averlo trovato? Dovrà depositare prova di invio di molti curriculum?
Le applicazioni concrete le vedremo in futuro.

Problemi e speranze

Un problema, come già detto, è tutto quello che accadrà sul principio dell’effettività della capacità lavorativa. Paradossalmente sarà molto più facile provarne l’assenza per una persona che non ha mai lavorato, mentre, la categoria che subirà di più questi principi è quella delle donne che hanno contratto significativamente la loro capacità lavorativa per essere presenti in famiglia. Donne con titoli di studio, che però hanno sacrificato la carriera; donne che hanno accettato part time per caricarsi delle funzioni domestiche e che hanno difficoltà a riespandere l’orario lavorativo (e il reddito), soprattutto perché quelle funzioni domestiche dovranno continuare a svolgerle; donne che hanno semplicemente rinunciato alle occasioni.
Lo hanno fatto in accordo con il coniuge, in un progetto familiare allora condiviso. Questa sentenza non sembra tener conto del “progetto famiglia”, non tiene conto che la decisione di restare a casa o di lavorare al di sotto delle proprie potenzialità, è spesso una scelta appoggiata e addirittura richiesta dall’altro coniuge.

E’ comunque una sentenza importante contro le “rendite parassitarie”, cioè contro il costume di “attaccare il cappello” con il matrimonio. Solo che, per la mia esperienza, questo costume è ormai ben poco diffuso, rappresenta pochi casi nelle fasce di reddito altissime. Insomma, enunciare dei principi, potenzialmente applicabili a chiunque, per contrastare un fenomeno statisticamente modesto, è una modalità di intervento che può provocare danni.

Personalmente credo che l’enunciazioni di questi principi, in una società che non è affatto paritaria dal punto di vista lavorativo, è un gran pericolo. Conto molto nella giurisprudenza di merito, in chi dovrà analizzare i casi concreti, in chi dovrà riflettere su quella effettività.
Ho però una speranza: che questa sentenza abbia davvero un effetto propulsivo di uguaglianza per il futuro. Le giovani donne che decidono di sposarsi oggi, dovranno tenere a mente che la loro vita lavorativa è davvero preziosa, dovranno imparare a non sacrificarla, dovranno pensarsi indipendenti. Voglio sperare che davvero, tra vent’anni, penseremo a questa sentenza come un punto di svolta.
Ora intanto, andiamoci ad occupare dei problemi che causerà oggi.

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