Non pagare il mantenimento è reato: i casi si ampliano

non pagare mantenimentoQuando un genitore non paga il mantenimento ai figli, è possibile non solo agire in sede civile per il recupero delle somme dovute, ma anche denunciare penalmente il fatto, anche se entro limiti ben determinati.
Ne avevo già parlato nel post “Quando non pagare il mantenimento è reato” del 2009. Oggi vorrei riparlarne perché sono necessarie alcune precisazioni, dovute a modifiche legislative e a una conseguente tendenza di cambiamento nell’interpretazione giurisprudenziale della norma che prevede il reato di Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Per quanto riguarda la spiegazione e i limiti dell’art. 570 del codice penale, vi rimando interamente alla lettura del post già citato. La norma, infatti, non è cambiata in nessun modo e tutte le considerazioni svolte allora, restano valide. Vorrei invece concentrarmi sulla modifica di un articolo della legge sul divorzio (art. 12 sexies L. 898/70, introdotto nel 1987) che ha influenzato un cambiamento anche giurisprudenziale successivo e l’applicazione ai casi di separazione (dal 2006).

Nel vecchio post dicevo: “Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.

L’art. 12 sexies della legge sul divorzio (e dunque applicabile SOLO ai casi di coniugi divorziati e non separati) prevede: “Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale“.
Quindi non si parla più di mancanza di mezzi di sussistenza, ma semplicemente di “sottrazione all’obbligo di corresponsione” così come previsto nella sentenza di divorzio. Se non si paga esattamente quanto previsto, si incorre nel reato di cui all’art. 570 c.p., o meglio si viene puniti con quelle stesse pene.

Con la legge n.54 del 2006, poi, questa importante modifica, viene estesa anche ai casi di separazione non seguita da divorzio. Quindi a tutti i casi di coniugi che non sono più insieme.

Quindi, secondo molte recenti sentenze, sia in caso di separazione che di divorzio, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento esattamente come previsto nella separazione o nel divorzio, costituisce di per sé il reato di cui all’art. 570 c.p.

Non c’è dunque più bisogno di dimostrare che il mancato pagamento, o il pagamento inesatto, o il pagamento ritardato, abbiano creato una situazione di disagio tale da mettere in difficoltà relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne e quindi abbiano “far mancare i mezzi di sussistenza”.
Il pagamento non rispondente a quello previsto dalle condizioni di separazione o divorzio è penalmente rilevante e punibile ai sensi dell’art. 570 c.p., anche se non si è determinata la mancanza di beni essenziali.
In questo modo si tutelano anche penalmente tutti quei casi di mancato pagamento che non intacca il sostentamento del beneficiario dell’assegno, valutando che, comunque, sottrarsi all’obbligo previsto dal giudice della separazione o del divorzio è sempre fonte di gravi disagi per il genitore collocatario dei figli e per i figli stessi.

Resta invece del tutto immodificato un altro elemento del reato:la concreta possibilità e capacità economica dell’obbligato a prestare i mezzi di sussistenza.
Per escludere la responsabilità penale del soggetto obbligato non basta dimostrare una situazione di difficoltà economica o un intervenuto stato di disoccupazione. E’ necessario dare una prova effettiva dell’assoluta indisponibilità economica per l’incolpevole indisponibilità di introiti.
Quindi, non è reato la mancata corresponsione di quanto dovuto per mantenimento se ci si trova in una situazione di mancanza di introiti persistente, oggettiva e incolpevole.
Il genitore obbligato, pertanto, è tenuto a darsi da fare per assicurare e conservare la sua attività lavorativa, tanto che, anche la semplice negligenza nel trovare una nuova occupazione o nel rifiutare mansioni lavorative inferiori rispetto alla proprie competenze, oppure, rifiutare una occupazione all’estero o in un luogo diverso dalla propria residenza, non esclude la responsabilità penale dell’obbligato che non assicura i mezzi di sussistenza.

Dunque c’è stato un “giro di modifiche” di norme, accolto dalla giurisprudenza, che ha reso quella più rigorosa, prevista solo per il divorzio, applicabile a tutti i casi…
Tutti i casi? Sicuri? Non ne manca qualcuno all’appello?
Quando i genitori non erano sposati e pertanto non sono separati, ma l’obbligo di mantenimento dei figli è previsto da un provvedimento del Tribunale (per i Minorenni o Ordinario), anche in seguito ad accordo, si torna ad applicare solo l’art. 570 c.p., con la necessità di dimostrare che il mancato pagamento dell’assegno ha determinato un vero e proprio stato di bisogno.

Ma non eravamo giunti all’equiparazione totale di tutti i figli, nati nel matrimonio o fuori? Temo manchino ancora dei pezzi di strada da percorrere…

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51 thoughts on “Non pagare il mantenimento è reato: i casi si ampliano”

  1. Vorrei andare abitare a casa della mia nuva compagna allestero pero li gli stipendi non bastano per coprire gli assegni ai miei figli come posso fare?

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