Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente


Questo post nasce da una domanda che mi è stata recentemente posta in una mail privata, ma che ho riscontrato essere un dubbio molto frequente. Anche la mia socia Serena, prima di convolare a spigliatissime nozze con GG, si era posta questo problema. Per questo ho deciso di affrontarlo con un apposito articolo (anche perchè, per ora, non faccio consulenza privata via mail attraverso questo blog).
Il quesito è questo: se due persone convivono, senza essere sposate ed hanno dei figli, in caso di morte (o di sopravvenuta incapacità) di entrambe, è vero che i figli non vengono affidati ai nonni?
In realtà non capisco da cosa nasca questo equivoco. Ho fatto una ricerca in rete ed ho trovato nei forum risposte tanto allarmanti quanto poco fondate: addirittura c’è chi sostiene che i bambini in questo caso vanno dritti in orfanatrofio, senza passare dal via.
Prima di tutto c’è da chiedersi di quali nonni si stia parlando. Le voci più catastrofiche riguardano sempre i nonni paterni, i quali si sostiene che non abbiano nel nostro ordinamento alcun legame di parentela con i nipoti nati in costanza di convivenza more uxorio.
La norma fondamentale al riguardo è il principio generale secondo cui vi è totale equiparazione dei figli nati nel matrimonio con quelli naturali riconosciuti, quali sono quelli nati in una convivenza, così come abbiamo già visto in un altro post in merito ai diritti patrimoniali.
Ciò posto, quello che dobbiamo domandarci è: ma dove sta scritto che, in caso di morte di entrambi i genitori regolarmente uniti in matrimonio, i figli minori siano automaticamente affidati ai nonni?
In qualsiasi caso un minore resti privo dei genitori (o questi siano divenuti incapaci), che siano sposati o meno, dovrà intervenire un giudice per nominare un tutore. Il tutore sarà scelto in base a criteri che soddisfino in via assolutamente prioritaria gli interessi del minore: potrà essere la persona che concretamente si è occupata del minore alla scomparsa dei genitori, o quella persona che ha avuto con il bambino un rapporto affettivo più stretto e costante (oltre ai genitori), potrà essere un parente che per età e condizione familiare può offrirgli un ambiente consono alla crescita di un bambino. Se l’età lo consente verrà sentito il minore.
La prassi vuole che spessissimo i bambini siano affidati, in questi casi, ai nonni: ovviamente se non sono troppo anziani o malati. Questo perchè sono i parenti più prossimi e spesso più disponibili ad occuparsene. Ma potrebbero essere scelti degli zii che già hanno altri bambini o addirittura persone non legate da vincoli di parentela.
Tutto ciò prescinde totalmente dall’essere i genitori defunti (o divenuti incapaci) sposati o meno.
Non vi è alcun automatismo che identifichi nei nonni con certezza i tutori dei minori alla scomparsa dei genitori. Quindi non c’è nulla che vieti di affidare i minori ai nonni, anche se i genitori non erano sposati, anzi, questa è la prassi più ricorrente.
E come si sceglie tra nonni paterni e nonni materni? Secondo il fondamentale principio dell’interesse del minore: si darà la priorità a chi concretamente si è occupato più frequentemente del minore, il giudice cercherà anche di trovare accordo tra i nonni e valuterà le condizioni familiari (e non ultime quelle economiche) dei nonni, così come di qualsiasi altra persona che fosse chiamata a far da tutore.
Non va poi dimenticato l’art. 155 c.c., secondo cui “anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto [omissis] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.“: per estensione, tale principio non può che valere anche nel caso in cui il minore sia affidato ad un tutore.
Chiunque voglia sentirsi più tranquillo, rifletta attentamente su chi vorrebbe che crescesse i propri figli in caso di scomparsa di entrambi i genitori e poi rediga una scrittura testamentaria in merito, possibilmente congiunta con il proprio compagno o coniuge: basta un testo semplice e chiaro, che indichi il nome di chi è scelto dai genitori e, in modo conciso, il motivo. In questo caso, se non sopravvengono motivi ostativi successivi (per esempio malattia della persona prescelta) e se questa persona non rifiuta, qualsiasi giudice prenderà in serissima considerazione le disposizioni dei genitori.

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86 thoughts on “Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente”

  1. Ok grazie. E’ bello sapere che le cose stanno cosi’, anche se a questo punto mi sa che mi sono sposata inutilmente… 😛

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  2. Barbara, invece gli zii non ce li possiamo mettere dentro, perchè i nonni, ovvero gli ascendenti, sono comunque parenti, gli zii no.

    Ti riporto il testo dell’art. 348 c.c.:
    “Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
    Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
    Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni sedici.
    In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147.”

    Figli naturali e figli legittimi sono del tutto equiparati. Diciamo che per i figli naturali il Giudice potrebbe sentire solo i nonni in quanto unici parenti veri e propri. Non è escluso però che senta comunque i fratelli dei genitori.

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  3. Ciao Silvia,

    scusami, forse sono io che sono tonta, ma c’e’ un aspetto che non capisco. Siamo d’accordo che in caso di morte dei genitori non sposati il giudice fara’ comunque cio’ che ritiene piu’ giusto per gli interessi del bambino (magari tenendo conto di eventuali indicazioni dei genitori nel caso ne abbiano lasciate) ma la mia domanda e’: i nonni (e magari mettiamoci dentro anche gli zii, va’) sono considerati parenti a tutti gli effetti? Ovvero, se ritengono ingiusta la decisione del giudice (qualunque essa sia) hanno il diritto di dire la loro e di essere ascoltati in quanto parenti? Hanno qualche diritto in quanto parenti? E per i nonni/zii di bambini nati all’interno del matrimonio vale la stessa cosa?
    Insomma, c’e’ equiparazione totale?
    E gia’ che ci sono complico ancora di piu’ la cosa: e i bambini nati da genitori non sposati e non conviventi?

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  4. Franco, basterà inserire l’indicazione dello stesso nominativo (come dicevo su, con una breve motivazione) nei rispettivi testamenti, oppure scrivere una dichiarazione congiunta, firmarne insieme due copie ed allegarne una ciascuno al proprio testamento (se si intende redigerlo).
    Si tratta di una scrittura a forma libera perchè, in effetti, non è vincolante, ma in questo modo sarà tenuta sicuramente in considerazione da chi fosse chiamato a decidere.

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  5. Ciao Silvia

    Ho letto con molto interesse il tuo articolo e le successive comunicazioni e vorrei chiedere la tua gentile collaborazione su un punto relativo alla redazione del documento

    Nell’articolo hai indicato che
    “…chi vorrebbe che crescesse i propri figli in caso di scomparsa di entrambi i genitori e poi rediga una scrittura testamentaria in merito, possibilmente congiunta con il proprio compagno o coniuge” Considerando che il testamento é strettamente personale come sarebbe piú opportuno realizzare questo documeto di forma congiunta?

    Ringraziandoti anticipatamente

    Franco

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  6. Carola, è stato chiarito dalla giurisprudenza (prima c’era controversia sul punto) che il rapporto nonno-nipote è di ascendenza-discendenza anche in assenza di matrimonio. Mentre così non sarebbe tra zio e nipote.
    Ovviamente il nipote eredità dal nonno in caso di premorte del padre (se no è il padre l’erede).

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  7. Le risposte sono sempre molto precise e tranquillizzanti! Grazie!
    Non mi è però chiaro un aspetto. Faccio un’ipotesi: nonno, padre, nipote. Il padre non è sposato. Muore il padre, il figlio eredita da suo padre e fin qui ci siamo. Quando muore il nonno, il nipote eredita dal nonno o se c’è un altro figlio (zio del bambino) va tutto a lui? Grazie mille

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  8. Carissima… per togliere la potestà genitoriale su un figlio ad una madre ci vuole davvero ben altro.
    Mi dispiace che tu viva questo clima familiare così teso ma per quello che riguarda il tuo bambino puoi davvero stare tranquilla.
    Se convivi da due anni e mezzo, deduco che tu sia separata da molto. Non so se sei separata solo di fatto ed hai preferito la strada dell’annullamento rotale (sembrerebbe da quello che ho capito), ma nessuno potrà per questo incidere in nessun modo sul tuo attuale rapporto.
    Per quello che riguarda la casa, in realtà in vita i tuoi genitori possono farne ciò che vogliono: se decideranno di donarla a tua sorella, ricordati che, nel momento della successione, avrai diritto a veder scorporate le donazioni dalla quota ereditaria (quindi tua sorella erediterà in proporzione di meno, se ci sono altri beni o dovrà comunque rifonderti una somma che ristabilisca la parità tra le quote ereditarie).
    Se invece dovessero optare per una vendita, magari fittizia, potrai sempre far valere in giudizio la simulazione.
    Insomma, potrai difenderti per avere ciò che ti spetterà (solo in sede di successione) senza paura che qualcuno invada la tua sfera privata.

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  9. Cara Silvia, avrei bisogno di una consulenza urgente.Ieri ho litigato con mia sorella per la casa dei miei che lei si vuole prendere senza darmi la mia metà…insomma,è un pò lunga la storia. Il punto è che i miei non fanno per me…ma favoriscono solo mia sorella (è l’unica dalla quale riescono a spillare soldi…). Mia madre ieri sera mi ha minacciata: se non lascio in pace mia sorella per la storia della casa lei mi fa togliere la patria potestà del mio bimbo sulla base di lettere, foto, bigliettini e scontrini…dice lei, riguardanti i miei ex-fidanzati!!! Io sono preoccupata perchè convivo e sono ancora in attesa di nullità di matrimonio col mio ex-marito. Cosa può fare? Io sono due anni e mezzo che sto col mio compagno ed ho un bimbo bellissimo di sedici mesi. Può davvero togliermelo? Io so che l’articolo 330 del cod. civ. dice che ciò avviene solo per gravissimi motivi…ma quello che ti ho scritto io può essere anche un motivo?
    Aiuto, help. Grazie.

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  10. Pipa, grazie innanzi tutto per l’ampio giro sul nostro sito.
    In realtà il tema di questo post non è totalmente calzante con la domanda che pone la vostra lettrice. Verrò a fare un salto da voi per tentare di risponderle.

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  11. Ciao Serena,
    una mamma della community di WhyMum.it ha posto questa domanda. Vedo che tu sei molto competente in materia e hai fatto diversi post su questo tema e quindi magari sei in grado di aiutarla con una tua risposta, se avrai voglia di farlo. Riporterei a tuo nome la risposta sul nostro sito. Questa collaborazione fra siti per mamme mi sembra una cosa bella e utile (un po’ nello spirito del vostro blogstorming).
    Grazie mille!

    “GENITORI SENZA REDDITO
    Sono in attesa di un bimbo e sono senza lavoro e il mio compagno ( non siamo sposati ) ha un lavoro a tempo determinato. Nel caso in cui anche lui restasse senza lavoro cosa potrebbe succedere? Intervento dei servizi sociali?
    Altra domanda:
    I nonni hanno l’obbligo legale di provvedere?”

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