L’art. 316 bis del codice civile prevede che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli, debbano provvedere al loro posto gli ascendenti e quindi i nonni. Ma vediamo in che limiti.
Ogni tanto qualche cliente me lo chiede: se lui/lei (ok, si, ammettiamolo, di solito è “lui” l’obbligato) non paga l’assegno di mantenimento per i figli, posso chiederlo ai suoi genitori?
La risposta è tendenzialmente sì, ma con molti, molti limiti che cercherò di spiegare e che spesso rendono difficilmente applicabile l’obbligo di mantenimento a carico degli ascendenti.
Partiamo dal testo dell’art. 316 bis c.c. (nella parte che ci interessa):
Concorso al mantenimento
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
L’onere degli ascendenti (nonni, ma anche bisnonni) è del tutto sussidiario rispetto a quello dei genitori: l’obbligo, infatti, grava sempre in via principale sui genitori e, se al mantenimento provvede un ascendente, appena la situazione di impossibilità del genitore viene meno, questo torna immediatamente l’obbligato principale, sollevando il nonno.
Questa norma non riguarda solo le situazioni di separazione della coppia e quindi non riguarda esclusivamente il mantenimento dovuto da un genitore separato all’altro con il quale convivono i figli. La norma si riferisce al dovere di mantenimento che i genitori hanno sempre e comunque nei confronti dei figli: quindi l’obbligo di sostituirsi ai genitori può intervenire anche in costanza di matrimonio o unione della coppia genitoriale, se questa versa in situazione di difficoltà.
E’ pur vero che la questione spesso assume natura giudiziaria in caso di assegno di mantenimento non pagato da un genitore all’altro. Altrimenti è facile che resti nell’ambito dei rapporti familiari.
La norma non ha natura sanzionatoria: non è una punizione per i nonni. Il suo fondamento è il principio di solidarietà familiare e di tutela dei minori, non un principio di ricaduta delle colpe dei figli sui padri.
I casi in cui sussiste l’obbligo di mantenimento per gli ascendenti sono stati riassunti, da una recente sentenza del Tribunale di Parma, nei tre seguenti:
- Impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori. Per esempio casi di disoccupazione, assenza di ogni risorsa economica, malattia che rende inabili a produrre reddito.
- Omissione volontaria da parte di entrambi i genitori. Questi i casi di abbandono materiale del minore, in cui i genitori non si occupano dei figli.
- Omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli. Questo il caso tipico che si verifica in una separazione quando il genitore onerato non paga il mantenimento.
Il concetto di sussidiarietà di questo obbligo è centrale, perché spiega il motivo per il quale entrambi i genitori debbano essere impossibilitati o rifiutare il mantenimento dei figli per coinvolgere i nonni.
Laddove un genitore non possa o non voglia mantenere il proprio figlio, l’onere dell’intero mantenimento ricade sull’altro, che avrà tutte le azioni del caso per agire contro il genitore inadempiente e ottenere il contributo al mantenimento, prima di rivolgersi agli ascendenti.
E’ quindi necessario dimostrare di aver tentato altre vie giudiziarie per obbligare il genitore inadempiente a mantenere i figli.
Facciamo l’esempio più classico: un genitore separato che non paga l’assegno di mantenimento. Il genitore che dovrebbe ricevere il pagamento mensile, deve prima tentare il recupero del credito per le vie ordinarie nei confronti dell’obbligato. Quindi procedere con esecuzioni forzate e ricerca di beni da aggredire con pignoramenti.
Se non esistono fonti di reddito pignorabili o beni e quindi si può dimostrare l’impossibilità di ricevere l’assegno mensile, allora può chiedere che venga stabilito l’obbligo degli ascendenti. Che non è automatico: la situazione di fatto deve essere vagliata da un giudice, che stabilirà quali ascendenti e in che misura siano obbligati. Sarà necessario dimostrare anche che il genitore richiedente non possa mantenere da solo i figli e che abbia assoluto bisogno di un contributo.
L’azione, poi, se ne ricorrono i presupposti deve essere rivolta a tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i rami genitoriali. Quindi, se si agisce per avere il mantenimento dagli ex-suoceri, si deve vagliare anche la posizione dei propri genitori perché anche loro possono essere coinvolti nel mantenimento sostitutivo.
Si tenga conto che gli ascendenti possono dimostrare di contribuire al mantenimento dei nipoti anche in modo indiretto, con il mettere a disposizione un’abitazione o acquistando beni necessari.
Infine, la norma prevede che gli ascendenti forniscano i mezzi per provvedere al mantenimento ai genitori: quindi il denaro necessario per pagare l’assegno o per mantenere comunque il minore, va corrisposto al genitore che non può adempiere o non adempie, non direttamente all’altro o a soggetti terzi. Solo una previsione specifica e motivava in tal senso, potrebbe portare a un pagamento diretto all’altro genitore.
mia figlia è separata da oltre 5 anni. il suo ex marito non ha mai provveduto al mantenimento dei propri figli.dopo essere stati chiusi in una casa famiglia x un anno e mezzo, il tribunale dei minori li ha dati in affido alla mia ex moglie, la nonna. io sono il nonno materno invalido civile al 100% è quindi prendo un assegno di invalidità di euro 280,00 al mese.la nonna la mia ex moglie dipendente ospedaliera li ha messi a carico nello stato di famiglia, è prende gli assegni. i ragazzi sono minori,è credetemi la nonna arriva con molta difficolta a fine mese. ma un aiuto economico ,i servizi sociali lo possono dare?. grazie .
I servizi sociali sono gestiti dalle amministrazioni comunali. Alcuni comuni prevedono vari tipi di sussidi o contributi per diverse tipologie di difficoltà economica, ovviamente nei limiti dei bilanci comunali. Dovete informarvi presso i vostri servizi sociali di riferimento.
Salve….vorrei esporvi un problema. Mia sorella è deceduta a seguito di omicidio da parte del marito il 09/12/2014 e per il quale sta scontando una pena a19 anni di reclusione (una vergogna!). Detto questo i coniugi avevano un figlio all’epoca dei fatti di 9 anni, adesso ne ha 12. Il tribunale dei minori di Ancona mi ha affidato il minore dandomi affidamento e tutela. E’ mio nipote ma è come fosse un figlio. Dal 10/12/2014 il bimbo vive con me, ma i nonni in oltre 2 anni non hanno dato un centesimo…..inoltre lo scrivente ha pagato di tasca sua il funerale alla propria sorella. Posso chiedere la restituzione della fattura del funerale? E ancor di più….sono tenuti al mantenimento del minore visto che la madre è morta e il padre è in carcere? grazie