Separazione e stalking

A seguito della fine di una convivenza o di un matrimonio, dopo una separazione, può verificarsi la grave stuazione per la quale un ex, che prova un patologico rifiuto per la perdita del proprio partner, innesca una serie di comportamenti ossessivi e persecutori, nell’illusione di poter ancora mantenere un legame.
Si parla in questi casi, con uso del termine anglosassone, di “stalking“.
Ovviamente lo stalking può essere commesso anche da un estraneo, ossessionato da un’altra persona che conosce magari solo di vista. I casi, però, che seguono a separazioni, sono spesso molto più gravi e penetranti.
[quote]Lo stalker non è un semplice molestatore, ma è una persona, spesso con profondi disagi personali, che sfoga le proprie frustrazioni perseguitando un’altra persona di cui ritiene di essere o di essere ancora profondamente innamorato, ma della quale vuole soltanto il controllo ed il possesso.
Questi comportamenti nella vittima ingenerano paura, ansia, stress, stravolgimento della vita privata e di relazione, problemi nei rapporti sociali e nel lavoro, fino a provocare depressione e malattie di rilievo psichiatrico.
Lo stalker segue la sua vittima in modo ossessivo; si fa trovare nei luoghi frequentati da chi è oggetto delle sue “attenzioni”; telefona insistentemente ad ogni orario; invia continuamente sms; è ossessionato dall’idea di comunicare con la vittima; interferisce con il lavoro della sua vittima; il suo comportamento evolve nell’ingiuria, telefonica o di persona e nella diffamazione (è frequente la “piazzata”); ulteriore evoluzione del suo comportamento è la minaccia, anche molto grave (si passa da “se non torni con me MI ammazzo” a “se non torni con me TI ammazzo”).
Peggio ancora, quando lo stalker ha figli con la vittima, le sue minacce coinvolgono molto spesso i bambini: “toglierli” all’altro genitore, rapirli o peggio ancora. Lo stalker arriva ad aggredire, picchiare e addirittura ad uccidere la persona che perseguita.
Non intendete la figura dello stalker come essenzialmente maschile, perchè si verificano casi di questi comportamenti perpetrati da donne, ma sono piuttosto infrequenti in seguito alla rottura di un vincolo familiare. Lo stalking successivo ad una separazione, infatti, sembrerebbe più frequentemente da attribuire a uomini nei confronti di donne.

Quando lo stalker è un ex-coniuge o ex-compagno, spesso i comportamenti persecutori attuati sono più gravi, più pericolosi e molto più invasivi, soprattutto se coinvolgono i figli. In questi casi, come dicevo quasi totalmente riferibili a donne vittima di persecuzione (forse perchè più facilmente le donne prendono l’iniziativa di chiudere un rapporto?), decidere di difendersi e reagire con gli strumenti giuridici adatti è reso più difficile proprio dalla presenza dei figli: le madri hanno timore che l’ex rivolga i suoi comportamenti violenti sui bambini e spesso non vogliono denunciare il padre dei propri figli per salvaguardarli.

Fino ad oggi la tutela contro i comportamenti persecutori esisteva, ma molto blanda. Si faceva rientrare la molestie nel reato previsto dall’art. 660 del codice penale “molestia o disturbo alle persone”: si tratta addirittura di un reato contravvenzionale, con pene previste molto leggere. Quando i comportamenti erano più pressanti, li si faceva rientrare nella previsione dell’art. 610 c.p. “violenza privata”, delitto di definizione piuttosto vaga e comunque punito spesso con pene lievi. E questo poteva considerarsi già un buon risultato. Solo quando i comportamenti erano diventati più gravi, si poteva ricorrere al reato di minacce, percosse o lesioni.

Con il decreto legge n. 11/2009 (convertito nella legge n.28 del 2009), è stato aggiunto al nostro codice penale l’art. 612 bis, con il quale nasce il reato rubricato come “atti persecutori” e noto alle cronache come “stalking”.
Il nuovo reato è così formulato: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità […], ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità […], nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio
”.
La condotta del persecutore, identificata come molestie e/o minacce, è punita da questa norma quando è reiterata nel tempo e quando è tale da provocare forme patologiche contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante, oppure “timore” per la propria sicurezza, oppure la costrizione a modificare rilevanti e gratificanti abitudini di vita.

I punti più rilevanti della nuova normativa, i più utili alla tutela delle vittime, sono:
– la possibilità di far richiesta di ammonimento al persecutore, prima di presentare la querela, perchè venga ammonito oralmente dal Questore: sembra poca cosa, ma si consideri che se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo;
– se i comportamenti sono tali per cui si prevede la reitrazione, il soggetto può essere formalmente diffidato;
– è stata creata una misura cautelare personale coercitiva nuova: il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, o l’obbligo di mantenere distanza da luoghi o dalla vittima, dai suoi prossimi congiunti, familiari, persone legate da relazione affettiva;
– è stata estesa al 612 bis l’intercettazione telefonica, o di conversazioni o di altre forme di comunicazione;
– il termine per presentare querela è di sei mesi piuttosto che di tre.
Il vero vantaggio è che ora esiste uno strumento specifico e non bisogna compiere un “collage” di altri reati per comporne uno: è più facile agire, più agevole, più preciso.

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4 thoughts on “Separazione e stalking”

  1. Da due anni sono uscita dall’abitazione dove con vivevo con l’uomo dal quale ho avuto due figli
    dopo sei mesi ho iniziato a frequentare una persona. Il mio ex da tempo mi seguiba e da quel momento ha iniziato a vessarmi attraverso offese. Ingiurie, calunnie, inseguimenti, furti e danni nel giardino della mia nuova abitazione
    ho scoperto che manda mess con il mio m telefonico e si è inserito nei miei tel intercettando mess, tel

    ho fatto denuncia alla polizia postale. Risposta: le indagini sn troppo costose, il fatto dovrebbe essere più grave

    .in che senso? Dovete trovarmi morta?

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  2. Vorrei porre una domanda a chi ha esperienza diretta o conoscenza professionale sull’argomento della genitorialità in coppie separate.
    Vivo da solo e non ho alcuna relazione affettiva. La mia ex compagna ha deciso di andare a vivere con i genitori e nostra figlia e poichè schiuma di rabbia per la fine del rapporto (almeno così credo) ha deciso anche di non farmi vedere la bambina se non in sua presenza, adducendo davanti al suo avvocato motivazioni sordide e vigliacche nei mie confronti.
    Di fronte a insinuazioni moralmente devastanti (a buon intenditor poche parole) io non ho alcuna intenzione di vedere questa persona, pur avendo il desiderio di vedere mia figlia. Come posso coniugare queste due cose prima che ci sia il procedimento giudiziario? Come posso fare per vedere mia figlia senza che ci sia la madre? Grazie a chi potrà darmi suggerimenti. Enzo

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  3. Buongiorno, credo di essere io ad aver effettuato stalking. Il mio ex-compagno e padre di mia figlia di 3 anni mi ha lasciato dopo 11 anni di convivenza. Io non riesco a credere al fatto che lui non mi ami piu e gli ho scritto piu volte dicendogli di tornare da me e di lasciare la sua attuale compagna. Questo perche’ la compagna con cui convive adesso ha 13 anni piu di lui. Lo ha sedotto (e lui si e’ fatto sedurre )mentre la mia bambina aveva solo 4 mesi e io ero malata in letto e inferma per una forma di paralisi che ha interessato le mie gambe e la mia schiena per ben 11 mesi – da tre mesi prima del parto a 8 mesi dopo il parto.
    Lei era la dottoressa della mutua di mia madre e mi e’ venuta anche a visitare (e a visitare mia figlia) su richiesta del mio ex-compagno , mentre appunto stavo male.
    Lei accedeva a casa mia poiche’ era cliente del mio ex-compagno. Lui e’ progtrammatore e svolgeva un lavoro tecnico per la suddetta dottoressa.
    Io avro’ effettuato stalking verso il mio compagno e non lo voglio piu fare se questo costituisce reato.
    Pero’ e’ legale che:
    – una dottoressa (eticamente intendo) visiti la ex-compangna del proprio amante?
    – che appenda le foto di mia figlia nel suo studio senza il mio consenso?
    – che abbia finto e lui abbia finto che era solo un rapporto fornitore-cliente?
    Non so … tra l’altro io sono diabetica dall’eta’ di 4 anni.
    Quindi sono abituata da una vita ad affrontare piccoli e grandi problemi.
    Ma possibile che legalmente non ci sia punizione per chi rovina le famiglie?
    Grazie dei commenti.

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  4. Se non erro c’è una recente Sentenza della Corte di Cassazione che esclude i messaggi via mail dalle fattispecie di reato (dennuncia)per stalking in quanto detti messaggi provvisti di indirizzo identificativo non mascherato possono essere cancellati senza essere letti dalla presunta vittima e pertanto senza provocare disturbo.
    Nel caso in cui un coniuge mandi non delle proprie lettere ma solo pagine già scritte da altri siti che non offendano la persona può costituire oggetto di denuncia?

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