Le norme sulla violenza sessuale spiegate ai ragazzi

L’educazione sessuale è conoscenza di sé ed educazione al rispetto degli altri. Il suo contrario è violenza sessuale.
Le norme vigenti in Italia sulla violenza sessuale sono valide, ampie e protettive e in buona parte rivolte a tutelare soprattutto i minori. Ma cosa sanno i nostri figli adolescenti di cosa può essere considerato violenza? Cosa sanno del valore dei loro no e dei loro sì? Quanto sono consapevoli che il loro consenso o dissenso è un diritto inviolabile?
Se la violenza arriva in forma evidente e funesta, chiunque sa riconoscerla. Ma quando arriva strisciante e subdola, per i giovani è più difficile capire dove sono i confini tra ciò che è lecito chiedere e ciò che è giusto ricevere.
Allora proviamo a parlare direttamente a loro di quali leggi li proteggono dalla violenza sessuale e di cosa è violenza sessuale per la legge.

Un reato contro la morale

Fino al 1996, nel nostro codice penale, la violenza sessuale era considerata un “reato contro la morale”, solo in quell’anno ci fu una riforma importantissima che la spostò nei “delitti contro la persona”.
Capite che grande differenza? Il 1996 non è tantissimo tempo fa. Io per esempio ero già laureata e stavo facendo la pratica per diventare avvocato. Molti dei vostri genitori erano all’università, o già lavoravano o erano alle scuole superiori.
Fino a quel momento, compiere una violenza sessuale non era un grave atto di violenza verso la vittima, ma era classificato come un comportamento immorale, in sostanza una cosa che “non sta bene”, che offende l’ordine e la civiltà, la rispettabilità dell’intera società. Insomma la vittima era incredibilmente un problema secondario!

Un delitto contro la persona

Nel 1996 il legislatore ha recepito un mutamento sociale in atto da una ventina d’anni, prendendo atto che il senso comune era cambiato e che la violenza sessuale doveva essere, prima di tutto, un delitto contro la persona che la subisce. Quelle norme aggiunte al codice penale, in fondo al libro sui “delitti contro la persona”, mettevano la violenza sessuale al suo posto, insieme all’omicidio, alle lesioni personali, al sequestro di persona, alla diffamazione, ad altri reati più o meno gravi, ma comunque nei quali la vittima è al centro della tutela.
Nella stessa riforma, arrivarono altri concetti nuovi: violenza sessuale non è solo un rapporto sessuale consumato, portato a termine, completo, ma è ogni forma di invasione della sfera sessuale.
Ci credereste che alcuni si indignarono perché mettere le mani addosso a una persona e magari toccarla nelle parti intime era ormai considerato violenza? Che esagerazione, si diceva!!

Gli articoli del codice penale sull’argomento, poi, erano diventati da uno a ben dieci. Quindi si andavano a regolare e specificare tante diverse situazioni, rendendo la tutela più efficace.

La norma principale è l’art. 609-bis del codice penale, che punisce chiunque “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali“.
Capiamo meglio: è violenza sessuale non solo costringere con violenza fisica, ma anche minacciare una persona perché accetti di avere un rapporto sessuale. La minaccia è la promessa di un male ingiusto: ricattare una persona con informazioni o immagini sul suo conto per costringerla a un rapporto non voluto, è una violenza, né più né meno di quella compiuta immobilizzandola fisicamente e facendole subire il rapporto. Non c’è alcuna differenza, non è meno grave.
Non solo, è sempre lo stesso reato anche approfittarsi di un rapporto di forza con la persona. Un esempio? Un professore che approfitta del suo ruolo per mettere le mani addosso a uno studente, intimidendolo perché non parli o approfittando di momenti in cui sono soli per motivi di studio, compie una violenza sessuale. Identica anche questa a chi costringe con la forza.
Quindi, se mai vi sentirete messi alle strette, costretti a concedervi a qualcuno, oppure se mai crederete di poter vincere le resistenze di qualcuno forzando la mano con qualche ricatto, ecco, quel comportamento è identico a prendere la vittima, bloccarla in un angolo e violentarla. Non c’è nessuna differenza.

Ma c’è un’altra espressione nel testo dell’articolo che deve attirare la nostra attenzione: “atti sessuali“. La norma non dice “rapporto sessuale”, ma usa un termine più generico. Perché? Perché “atti sessuali” sono tutti quelli che riguardano il sesso: violenza non è solo penetrazione, violenza è entrare senza consenso nella sfera intima e sessuale di un altro, in qualsiasi modo.
Un rapporto orale, un contatto fisico con le parti intime, ma anche costringere a una performance di cybersex, a rispondere a una conversazione erotica via chat o telefono. Dove c’è assenza di consenso in una prestazione sessuale di qualsiasi tipo, c’è violenza sessuale. E, senza aggravanti, parliamo di pene che arrivano a 10 anni di reclusione!
Quindi è bene pensare molto a quello che si sta facendo prima di cercare di ottenere una prestazione sessuale dalla ragazza o dal ragazzo del quale avete ottenuto un filmato compromettente che può metterla/o nei guai, minacciando di diffonderlo sui social!

Stesso discorso e stesse pene per chi si approfitta dell’inferiorità fisica o psichica di una persona o traendola in inganno sostituendosi con altra persona (si, d’accordo, quest’ultimo caso non è facile!!).
Quanto è valido il consenso a un atto sessuale di una persona particolarmente fragile, con problemi di disabilità fisica o psichica? Approfittarsi dell’inferiorità di un altro è anche questo un modo di commettere violenza.
La sostituzione di persona poi, sembra tanto irreale, ma quanto è diventata più concreta con i contatti via social network tra persone che non si conoscono? Se qualcuno si introducesse nell’account della persona con cui chattate da tempo e vi desse un appuntamento? E se a quell’appuntamento vi decideste ad avere contatti intimi con quella persona, credendola quella con cui avete avuto magari un rapporto coinvolgente via web? Ecco, se quella persona fosse un’altra, presentatasi con l’inganno, starebbe commettendo violenza sessuale. Dunque attenti anche a non farvi venire idee balzane da bravi piccoli hacker!

Quando un reato grave è ancora più grave

Ora vi parlo brevemente delle aggravanti, cioè quelle situazioni che rendono il reato ancora più grave per la legge e che quindi fanno aumentare la pena, che arriva così a un massimo di 12 anni.
Alcune, forse, vi stupiranno, perché magari non avevate pensato alla pericolosità di certe situazioni. Mi limiterò a quelle che possono essere più interessanti per la vostra età.

Gli stessi fatti di cui abbiamo parlato sono più gravi se sono commessi:

1) nei confronti di una persona che non ha ancora compiuto i 14 anni.
Capirete che, da mamma, mi viene semplicemente da dirvi: ma prima dei 14 anni non potreste fare altro, non so, un cinema, una partita a pallone? Ma so che l’argomento per voi può essere debole, da quello che dicono le statistiche in giro.
Però occhio, fare sesso con una persona con meno di 14 anni, se ne avete di più, può essere interpretato come reato, perché anche il consenso dato può essere considerato non perfettamente consapevole. Insomma, a meno di 14 anni, noi grandi non ci fidiamo che siate sempre d’accordo anche se così sembra! Perché? Eh… Perché siete sicuri di capire bene cosa state facendo?
Ovviamente se poi si agisce con violenza o minaccia non c’è niente da dire, ovvio che sia reato e anche più grave per l’età della vittima.

2) “Con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti“. Certo, costringere una persona a fare sesso con un’arma puntata lo capiamo tutti che è violenza, ma avete pensato a quando si spinge una persona a bere troppo, a farsi qualche canna di troppo, ad assumere qualche sostanza? Oppure semplicemente si approfitta del fatto che quella persona abbia assunto queste sostanze anche di sua volontà autonoma? Ecco, anche se quella persona “ci sta”, in quel momento, non è detto che sia perfettamente cosciente di quello che sta facendo.
Se vi rendete conto di non essere in voi, o se vi rendete conto che la persona che vi attira non è in sé, lasciate perdere.
Chi approfitta di queste situazioni, o peggio le provoca, è un violentatore. Perché per fare sesso ci vuole la volontà libera di due persone: una non basta MAI!

3) “da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio“. Che vuol dire? Che se qualcuno vi fa delle avance non gradite, lasciandovi immaginare che dovete accettare perché “tu non sai chi sono io”, quella persona vi sta usando violenza. Una persona “travisata” è chi sta mascherando il proprio aspetto fisico o le sue qualità, raccontandovi di essere qualcun’altro, di avere una posizione di potere, di influenza. Anche raccontandovi di avere meno anni di quelli che ha, o raccontandovi balle attraverso un social network. Se quella persona vi estorce il consenso a un rapporto sessuale sulla base di queste pressioni, vi sta violentando.

4) “nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.“.
Qui, ragazzi, la questione è delicata e ci tengo molto a parlarne. La violenza sessuale è e resta tale anche se proviene da un familiare. Anzi, in questo caso è considerata più grave. Vi sembra ovvio? Si, ma allora perché accade tante volte che episodi di violenza in famiglia siano più difficili da far emergere? Perché dietro a situazioni del genere c’è molto di più di rapporti sessuali: ci sono relazioni di forza, violenze psicologiche, silenzi di chi dovrebbe intervenire, offesa e tradimento del ruolo di genitore o di parente. C’è un peso psicologico enorme.
Non ne possiamo parlare in poche righe e quindi non ritengo di potermi rivolgere a chi si trova in una situazione del genere. Allora mi rivolgo a chi non ci si trova e potrebbe notare un indizio in un amico, una frase detta che può essere una richiesta di aiuto. Una violenza sessuale in famiglia è un reato gravissimo, se compiuta su una ragazzo con meno di 16 anni ancora più grave: se avete dubbi su qualcuno che vi è vicino, parlate con un adulto di cui vi fidate.

5) “all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa“. Questa è un’aggravante inserita molto di recente, solo nel 2009. Cosa significa? Prima di tutto che voi a scuola dovete essere tranquilli e protetti. Per voi la scuola deve essere un posto sicuro, un luogo vostro dove muovervi sereni e dove costruire i vostri rapporti con coetanei e adulti. Abusare sessualmente di una persona all’interno della scuola che frequenta di qualsiasi ordine e grado, o nelle immediate vicinanze, quindi sfruttando l’ambiente scolastico, rende la violenza più grave, perché il colpevole ha violato non solo la vittima, ma anche quel luogo che la vittima deve poter vivere come un ambiente sicuro e accogliente. Chi viene a cercarvi a scuola, chi si approfitta del fatto di essere in una scuola, sta usando una violenza gravissima.

Le pene sono ancora aumentate, a un massimo di 14 anni, se i fatti sono compiuti contro una persona con meno di 10 anni. Dieci anni, ci rendiamo conto? Cosa facevate e a cosa pensavate voi a dieci anni? Sono sicura che eravate ancora lì a porvi domande su cosa è sto “sesso” di cui parlano i più grandi, oppure proprio non vi interessava nulla.
E addirittura prima? Quanto potevate sapere di sesso a sette, cinque, nove anni? Ecco, pensate che anche questo può capitare e sappiate che chi commette un delitto del genere, sta violando la vita intera di una persona, fin dall’infanzia.

Un’ultima cosa, che può esservi davvero utile.
Alle stesse identiche pene previste per la violenza sessuale, può essere condannato chiunque abbia rapporti sessuali ANCHE CONSENZIENTI con:
– un minore degli anni 14;
– un minore degli anni 16 se l’altro è un genitore, un ascendente, un parente, una persona che vive nella stessa casa a qualsiasi titolo o che comunque ha affidato quel minore anche provvisoriamente.
– un minorenne anche di 16 anni compiuti se l’altro è un genitore, un ascendente, un parente, una persona che vive nella stessa casa a qualsiasi titolo o che comunque ha affidato quel minore anche provvisoriamente (ma la pena è minore).
A prescindere dalla violenza, dalla volontà, dal consenso, quando l’altra persona ha meno di 14 anni, non potrete mai sostenere che era d’accordo. Così come se avete meno di 14 anni, il vostro consenso non è considerato valido e potete mettere nei guai l’altro.
Quando ne avete meno di 16 o comunque meno di 18 non siete considerati in grado di stabilire se volete veramente avere rapporti con persone che vivono nella vostra casa o ai quali siete affidati.
Significa quindi che se avete sedici anni non potete far l’amore con la ragazza o il ragazzo che ne ha 13 e mezzo? Ecco, da mamma vi direi subito: NO, NON POTETE!!! Non avete di meglio da fare? Ma è meglio che vi dia informazioni, piuttosto che farvi la predica.
Si, potete (ahimè, potete…), infatti non è punibile il minorenne che compie atti sessuali (ovviamente consenzienti) con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Quindi fatevi due conti e… se ve ne andate al cinema o a farvi una partita di pallone è meglio!

Io ne avrei ancora tante di cose da dirvi. Però capisco che questo post è già troppo lungo e vi avrà annoiato. Se i vostri genitori vi hanno proposto di leggerlo, o se siete arrivati qui tramite Google perché avevate dei dubbi, chiedetemi pure altre informazioni.
Poi magari in un prossimo post continueremo a parlarne anche sulla base delle vostre domande, o, perché no, su quelle dei vostri genitori.

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14 thoughts on “Le norme sulla violenza sessuale spiegate ai ragazzi”

  1. Grazie per questo tema e per l’approfondimento. Mi colpisce un’altra tematica che credo importante per capire quanto subdolo sia l’abuso: quello ‘senza contatto’. Ci puoi aiutare ad approfondire anche questo aspetto?

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    • obbligare, contro la volontà, ad assistere ad atti sessuali o a scene filmate di contenuto sessualmente esplicito può essere considerato violenza sessuale, soprattutto se diretta a un minore.

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  2. Uh, Silvia, pardon, posso permettermi anche se è il tuo campo? “Nel 1996 si è presa coscienza” forse sarebbe più preciso dire “il legislatore ha recepito un mutamento sociale in atto da una ventina d’anni”. La prima proposta di legge sulla violenza sessuale che vuole spostarla tra i reati contro la persona dove adesso sta è del 1978 o forse prima, risale al movimento delle donne. Una certa cultura (cattolica, ahimé) del nostro paese ha bloccato per vent’anni questa coscienza e ogni istanza legislativa dal basso che la sostenesse… la coscienza c’era, la volontà politica del legislatore no. Idem per la definizione di violenza anche riguardo a rapporti non completi. Invece mi sa che le molestie sono state inserite dopo?
    La conoscenza legislativa è sacrosanta, ma pure quella storica illumina non poco ;- )

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  3. Ho tirato in ballo Concita De Gregorio perché ha scritto due editoriali discutibili su due fatti di cronaca, rispettivamente una violenza sessuale di gruppo e le cosiddette baby-squillo. Per me leggerli è stata una delusione grandissima, perché legittimano la mentalità del “se l’è cercata” che vanifica i propositi della Legge. Mi sono fatta un’idea sulle ragioni di questo cambiamento di segno da parte di una femminista storica, ma non ha molto senso scriverli. Ti linko direttamente il blog “Un altro genere di comunicazione”, in cui hanno spiegato le mie impressioni molto meglio di quanto potessi fare io. http://comunicazionedigenere.wordpress.com/tag/concita-de-gregorio/

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  4. Mi stavo laureando che usciva la legge. Il pensiero che , alle soglie del 2000 questo reato fosse un reato contro la morale , fa rabbrividire. Ho letto il post con molto interesse.
    Una domanda a Close, una curiosità da parte mia.Perchè tiri in ballo Concita De Gregorio? Mi sono persa qualche cosa?

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  5. @Paola, questo post spiega, o meglio tenta di spiegare, magari non ci riesce, ai ragazzi cosa prevedono le norme del nostro codice penale sulla violenza. Non sono opinioni, è una spiegazione di un testo tecnico, in modo che sia comprensibile ANCHE ai più giovani e tenti di far capire loro che LI RIGUARDA, sia come possibile vittime, che come possibili autori di una violenza, anche senza rendersene perfettamente conto.
    Questo post NON parla di violenza o abuso sui minori. parla AI minori di legge.

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  6. Ma io infatti spero che lo leggano prima gli adulti e poi magari pensino sia il caso di farlo leggere o di parlarne ai ragazzi.

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  7. Grazie di questo post. Il primo commento che mi viene da fare è che è pensato per i ragazzi, ma sarebbe da far leggere prima ancora a tanti adulti. Che ne so, a Concita De Gregorio per esempio.

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