I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi.
Dipendono dalle situazioni più disparate: si va dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore o coniuge onerato e dunque alla sopravvenuta impossibilità di corrispondere l’assegno, ai ritardi saltuari o diffusi nel pagamento, alle situazioni peggiori in cui l’onerato si rende del tutto impossidente, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.
In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.
Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorio obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.
Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.
Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.
Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato
L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.
L’art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…
Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.
Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.
Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.
La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va considerato che, se è un minorenne ad essere PRivato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.
Ciao a tutti,
sono separato dal 2009 ed ho cominciato a pagare un assegno di mantenimento per la mia ex già prima della convalida del giudice della sentenza di separazione. Per non creare ulteriori danni morali a mio figlio di 11 anni (ora) ho accettato la separazione consensuale che prevedeva 850,00 euro per lei e 500,00 per lui, ogni mese.
Ora lei ha partita IVA, non è quasi mai nella casa coniugale (affidatale consensualmente), nostro figlio sta più con me che con lei, lei si è ora lasciata col suo nuovo fidanzato ed ha un tenore di vita sproporzionato rispetto al mio e a quello che aveva prima della separazione, facendo anche più di una vacanza al mese. Sono 3 mesi ora che corrispondo il solo mantenimento a mio figlio.
Cosa posso fare?
Salve ,
ho trovato questo Blog mentre cercavo informazione su internet.
Racconto brevemente la mia storia :
Dopo un avventura estiva con una donna, lei resta incinta.
Nasce la bambina , e dopo 5 anni mi trascina in tribunale per il riconoscimento e di conseguenza il mantenimento , che il giudice stabilisce per 300,00 mensili.
Disoccupato puntualmente per 3 anni ho vesrato mensilmente non meno di 150,00 .. a volte qualcosa in piu’ … in base alla disponibilita’ economica.
Oggi mi ritrovo ingato per mancanza sostentamento a minori..
Dicendo ( la signora ) che non hai mai ricevuto un euro in tutti questi anni .
Io ho versato puntualmente ogni mese in base alle mie forse , cercando mai di non saltare un mese.
ORA mi chiedo cosa mi potrebbere succedere, mi potrebbero condannare per questo ?
Lei dice il falso.
Grazi
Santino
Ho comprato casa al 50% con la mia ex compagna (ci stiamo separando), intestandole pero’ 80% a lei. Oggi in fase di separazione oltre a chiedermi conferma che della nostra proprieta’ l’80% e’ sua, non si sta facendo carico della sua quota di MUTUO, visto che con la banca, all’epoca della stipula del MUTUO, era previsto l’addebito diretto su un mio conto a me intestato. Nella casa insieme alla mia compagna, vivono i due nostri figli minorenni.Vorrei sapere cosa posso fare per fare in modo che la mia compagna oltre a rivalere l’80% della nostra proprieta’ si faccia almeno carico della sua quota parte di mutuo.
aggiungo inoltre che la stessa ha un lavoro che le rende circa 1100 euro mese più straordianri a tempo indeterminato e l’assegno familiare per il bambino.
buongiorno avv,
io mi trovo in una situazione particolare, del resto come gli altri utenti.
sono in regime di separazione giudiziale.
da questo matrimonio è nata una bambina.
Quando mi sono separato lavoravo a tempo indeterminato ed avevo un piccolo studio di consulenza. mi fu addebitato un assegno di mantenimento di euro 400. che per molti mesi è stato pagato. in seguito ho perso il lavoro. ho mantenuto lo studio ed ho pagato comunque l’obolo. poi non sono più riuscito a mantenere lo studio perchè non potevo più mantenerlo. dopo ciò ho comunque sempre fino ad oggi dato 250 euro mese anche se per alcuni mesi ho potuto dare solo 150 euro. oggi mi è arrivata una telefonata da parte del commissariato dove mi viene detto che sono idagato penalmente per il mancato pagamento del mantenimento.io bonifici alla mano posso testimoniare che ho pagato ogni mese sempre quello che ho potuto, non sono una cattiva persona. questa persona non capisce la situazione in cui versa l’italia, faccio lavori saltuari, non ho una casa sono in appoggio da un amico, non ho un mezzo, a quaranta anni vengo aiutato da mio padre, pensionato. non sono riuscito ancora a far cambiare le condizioni di separazione perchè non ho 1000 euro circa per pagare il mio legale, che giustamente chiede parcella per il suo operato. dal prossimo anno avrò finalmente il gratuito patrocinio, fino ad ora ho dovuto pagare l’avvocato per la separazione, quello del lavoro (non ho ricevuto ne tfr, ne liquidazione, ne 7 mesi di arretrati) ed ora quello penalista…
intanto a mio padre è stata richiesta una integrazione di euro 100 più 7 mesi di arretrati.
cosa posso fare, la prego mi dia un imput…
Grazie moltissimo dell’attenzione.
Silvia,
Grazie 1000 per la risposta.
Fccio una precisazione (la domanda originaria si riferiva alla normativa-paese applicabile al divorzio, essendo io e mia moglie di nazionalitaà diversa): in massima parte io ho viaggiato nei weekend per incontrare moglie e bambine, ma non abbiamo mai fissato una residenza comune. Entrambi abbiamo conservato i nostri lavori nei rispettivi paesei. Però ci siamo sposati in Austria.
Immagino che questo cambi in parte la risposta ?
Mi rendo conto del fatto che il mio caso e’ un po’ particolare e non voglio sottrarre troppo al suo tempo, gia’ e’ stata gentilissima e ringrazio ancora se potra’ essermi ancora d’aiuto.
Rocco
Gianko, in effetti anche io ti direi di pazientare per un po’. Se hanno riconosciuto un mantenimento così alto, significa che in qualche modo è stato provato un tuo reddito piuttosto elevato. Il suo comportamento processuale sicuramente non verrà valutato positivamente in sede di prosieguo di causa. Potresti anche ipotizzare una denuncia per così detto stalking processuale (lei ti perseguita con denunce infondate che vengono archiviate). Tuo figlio di 10 anni, comunque, può essere ascoltato dagli assistenti sociali (non come testimone nel processo, ma in via di colloquio), che riferiranno poi al giudice e la sua volontà potrebbe essere tenuta in considerazione. Hai fatto benissimo a far intervenire il servizi sociali. Direi di seguire le indicazioni del tuo avvocato e… di passare anche un po’ all’attacco.
Luz A, se tuo marito ha un credito per le spese non pagate può rivalersi sul TFR se la moglie è andata in pensione o ratealmente sulla pensione.
Elisa, puoi avere tutti gli arretrati e chiedere anche il mantenimento per i mesi in cui l’ha pagato al figlio: non era autorizzato a farlo e quelle somme potrebbero essere interpretate come regalie al figlio, non come mantenimento. Dato che i soldi devono essere corrisposti a te secondo separazione, la procedura esecutiva puoi intentarla tu, non tuo figlio.
Melanie, il tuo avvocato potrà chiedere un decreto ingiuntivo per le spese straordinarie non pagate (sulla base delle ricevute di spesa che tu sicuramente hai). Non hai nulla da temere perchè sei sotto l’osservazione del tribunale, anzi. Tu procedi per un tuo diritto e il suo comportamento potrebbe essere letto (e presentato in tribunale) come un modo per farti pressioni.
Nino, sono contenta.
Gentilissima Silvia,
una mia per ringraziarti e complimentarmi per la tua serietà, professionalità e grande sostegno.
I soldi come da tua conferma del # 1 September 2011 at 9:44 am
sono arrivati!!!!
Ora come da tuo consiglio procederemo con l’esucuzione per gli arretrati non percepiti.
Grazie ancora per il tuo supporto
Saluti
Nino
Buongiorno,
sono separata dall’anno scorso con un figlio di 11 anni. All’inizio si è trattato di una separazione consensuale e quindi con l’affidamento congiunto del figlio. Dopo nemmeno due mesi della separazione è iniziato da parte di mio ex marito e sua famiglia il così detto “lavaggio del cervello” del bambino (sindrome di PAS) dimostrato ulteriormente da una perizia psicologica richiesta dopo averli intentato causa. Adesso il bambino è ritornato da me, sta bene anche se il padre continua con dei comportamenti prepotenti sia nei miei confronti che nei confronti del figlio. Diciamo che dal punto psicologico con l’aiuto di alcuni specialisti siamo sulla giusta strada, ma il padre adesso ha iniziato a crearci problemi dal punto di vista economico non pagando più le spese straordinarie per il figlio (intendo soprattutto quelle mediche e scolastiche). Si giustifica dicendo che non ne ha e che io sono in grado di farlo visto che la vacanza (io e mio figlio) ce la siamo fatta e che non vivo sotto un ponte. Che dovrei fare, considerando che ancora vienne chiusala causa e che l’ultima udienza sarà a novembre?
P.S. siamo ancora sotto l’osservazione del Tribunale
Grazie
Buongiorno,
dopo la sentenza di divorzio del 2001 il mio ex marito doveva contribuire al mantenimento di mio figlio, all’epoca minore, con assegno di 300 euro più metà delle spese mediche e scolastiche.
Alla maggiore età il mio ex ha cominciato a erogare direttamente a mio figlio l’assegno, che non mi risulta abbia rivalutato e non mi ha più dato i soldi per le altre spese.
Fino a due anni fa poi aveva indicato mio figlio come fiscalmente a carico al 50%, adesso è tutto a carico mio, poi chè il ragazzo (ha 25 anni) non lavora ed è ancora iscritto all’università.
Il problema è che oltre ad essere inadempiente per le spese mediche e scolastiche il mio ex eroga solo saltuariamente l’assegno a mio figlio, e vorrei sapere se posso intentare una causa per avere gli arretrati o se deve essere mio figlio a fare causa al padre, cosa che non accadrà.
Cordiali saluti.
Mio marito può scontare del TFR il denaro che l’ex moglie non gli ha pagato e che corrisponde al 50 % delle spese che il mio marito ha pagato durante tutto l’ano; di accordo alla sentenza di divorzio lei deve pagargli al mio sposo il 50 % di tutte le spese e si è negato a farlo. Lei l’anno passato gli ha fatto una causa davanti al tribunale al mio marito perché lei non volle pagare le spese, ma il giudice sentenzio a favore del mio marito lasciando le condizioni della sentenza del divorzio uguale.
Buongiorno , sono un papà di due figli di 8 e 10 anni.Mi sono separato ad aprile . il giudice in via provvisoria ha disposto 1100 euro per i figli e 1300 euro per la mia ex moglie. è stat assegnata la casa a lei sulla quale grava un mutuo di 1300 euro interamente a mio carico, l’affidamento è congiunto.La casa è cointestata ma ho sempre pagato tutto io.
la mia ex non lavora e pretende 5000 euro al mese, siamo in giudiziale e adesso vuole fare una verifica da parte della polizia tributaria.
premetto che non lavora , ha 36 anni e capacità lavorative, laureata.
io percepisco 1650 euro al mese più 20-25 mila euro di utili da parte della mia società di cui sono amministratore. lei dice che la devo mantenere e non ha nessuna voglia di lavorare.
prima della separazione avevo un tenore di vita soddisfacente , adesso senza l’aiuto della mia famiglia non riesco a ottemperare alla disposizione del giudice.vorrei sapere cosa posso fare , lei ha il gratuito patrocinio e mi ripete che tanto a lei non costa niente, mi sono dovuto difendere da accuse penali di stalking , violenza su minori, stato di indigenza familiare , violenze domestiche , tutte accuse infondate e archiviate da parte del giudice sia in primo e secondo grado ( lei voleva 50.000 euro di risarcimento !!!). i miei figli mi adorano , il più grande vuole venire a vivere con me, ma non può essere ascoltato. ho chiesto e ottenuto l’intervento degli assistenti sociali per monitorare la situazione figli , dato che la ex strumentalizzava gli stessi minacciando continue denuncie che tanto a lei non costano. mi sento impotente , perchè i padri non sono tutelati ? perchè nessuno impone che lei lavori (ha rifiutato diverse offerte di lavoro) . Adesso vivo in una casa di mio fratello e fatico ad arrivare a fine mese. cosa posso fare ? il mio legale dice di aspettare . grazie
Darmon, esponi le tue ragioni nella causa penale e poi chiedi al giudice minorile che stabilisca le condizioni di mantenimento. Gli accordi privati funzionano benissimo (anche se sarebbe sempre saggio formalizzarli e rilasciarsi ricevute)… finchè funzionano!
Nino, entro i primi di settembre dovresti ricevere il pagamento.
Riccardo, la condanna penale ti permette di esecutare il debitore solo per la provvisionale riconosciuta, mentre dovrai procedere anche per l’ordinario mantenimento futuro. Comunque si tratta di intraprendere un’esecuzione forzata, per la quale è necessario un legale. Ti conviene rivolgerti a un avvocato anche per le ricerche del debitore.
Lettrice, per il passato ci sono somme ormai prescritte e comunque aspettate il riconoscimento di paternità.
Buongiorno,
una ex di mio marito dopo ben 16 anni gli ha fatto causa per ottenere il riconoscimento del figlio. Mio marito sapeva dell’esistenza di questo bambino, ma non era sicuro che fosse effettivamente suo, e la madre pochi mesi dopo la nascita si rifiutò di fare il test del DNA per procedere ad un eventuale riconoscimento. In questi 16 anni non si é più fatta viva in nessun modo per fare alcuna richiesta, ora pretende gli arretrati di tutti questi anni, oltre ovviamente al mantenimento per il futuro. A parte per il presente e per il futuro per cui mio marito vuole fare il suo dovere, é possibile che un giudice le conceda il pagamento di tutta la somma arretrata che poteva richiedere tranquillamente in tutti questi anni? Noi effettivamente non li possediamo anche se fossimo condannati a pagarli, ed inoltre abbiamo un altro figlio da mantenere.