L’hate speech può essere reato

Nel post Hate speech: l’odio corre sul web, ho cercato di identificare il fenomeno della comunicazione carica d’odio che purtroppo si diffonde sempre più frequentemente in internet. Lì spiegavo anche perché il web e i social media in particolare sembrano il luogo ideale per la comunicazione aggressiva degli hater: illusione di anonimato, filtro dello schermo che fa cadere i freni inibitori ed effetto diffusivo che instaura reazioni a catena.

Non bisogna mai dimenticare, però, che sui social media valgono le stesse norme che regolano tutti gli altri aspetti della nostra vita e che spesso l’anonimato è, appunto, solo un’illusione: quindi, un comportamento attuato attraverso il web ha delle conseguenze concrete e rilevanti anche per chi lo pone in essere.

Dunque, l’hate speech può essere reato e per questo chi lo pratica è perseguibile.

Diffamazione

E’ uno dei reati più diffusi in rete. L’art. 595 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. Facile comprendere come ogni forma di hate speech ricada facilmente in questa fattispecie: le ingiurie sui social media, per esempio, diventano necessariamente diffamazione, visto che vengono percepite da un numero potenzialmente indeterminato di persone (anche quando ci sono limiti di privacy su un profilo, nessuna ingiuria resterà mai “privata”, perché comunque percepibile dalle persone ammesse a quelle restrizioni di privacy, tranne forse il solo messaggio diretto, la cui recezione è limitata al solo destinatario).
Per diffamazione si intende ogni comunicazione offensiva: dagli insulti, all’attribuzione a quella persona di fatti o comportamenti che vengono ritenuti non corretti o inadeguati, alla critica personale senza limiti di continenza, ma anche al racconto di fatti realmente avvenuti, che sminuiscono la reputazione del protagonista (come per esempio video di situazioni imbarazzanti o anche solo il racconto di fatti attribuiti a quella persona che ne minano la reputazione pubblica).
Se poi la diffamazione consiste nell’attribuire alla persona offesa un fatto determinato (tizio è un ladro perché in quel giorno, in quelle circostanze specifiche, in quell’occasione ha rubato quell’oggetto), il reato è aggravato e la pena aumentata fino a due anni.
Tenete conto che anche attribuire un fatto vero, ma che lede la reputazione, costituisce diffamazione.
La diffamazione a mezzo internet, poi, è ulteriormente aggravata ed equiparata alla diffamazione a mezzo stampa. Questo vale prima di tutto per le espressioni diffamatorie contenute in articoli o blog, vista la vicinanza del mezzo a quello giornalistico, ma anche per ogni altra forma espressiva sul web, in particolare i social media, in quanto sono considerati, a ragione, un mezzo di pubblicità diffusiva. Per questo motivo la pena applicabile, in pratica, a ogni diffamazione a mezzo web, va da sei mesi a tre anni.
Dunque la diffamazione a mezzo internet espone a una pena che può essere rilevante e addirittura superiore a quella che, in caso di primo reato, viene assorbita dalla sospensione condizionale della pena.
Una forma di comunicazione circostanziata, come un post informativo o di commento su un blog, può godere delle tutele previste per l’attività giornalistica (ma è comunque controverso), come la non punibilità se il fatto è rilevante pubblicamente, oggettivamente vero ed espresso in un modo corretto e contenuto nelle forme. Difficilmente però queste tutele opereranno per espressioni diffamatorie sui social media, dato che, di solito, non viene riconosciuta l’utilità informativa di questi mezzi di comunicazione.
Nei casi di diffamazione, è considerata una scriminante, cioè una causa di non punibilità, il fatto di aver agito per provocazione, ovvero in uno stato d’ira causato dal fatto ingiusto altrui, in caso di immediatezza tra questo fatto ingiusto e l’offesa. Ecco, nel caso di post diffamatori su internet sarà molto difficile provare proprio l’immediatezza, dato che in realtà questa viene quasi sempre meno: il fatto di aver atteso il tempo di accedere a un social network per diffamare il presunto colpevole dell’offesa, implica una volontà specifica che mal si concilia con uno stato d’ira immediatamente conseguente al gesto altrui.
Non dimentichiamo che essere riconosciuti colpevoli di diffamazione, obbliga anche a un risarcimento, se richiesto dalla persona offesa, che può essere anche molto consistente, soprattutto quando si lede l’immagine professionale di una persona. Quindi offendere su internet qualcuno può, non solo esporci a una condanna penale, ma anche a dover pagare molti soldi alla persona che si è offesa.

Stalking

Il reato di stalking, o meglio, nella terminologia del nostro legislatore di atti persecutori è un reato “giovane” nel nostro ordinamento, che in fondo nasce e fa sentire l’esigenza di essere codificato proprio a causa della particolare diffusività della comunicazione per come è oggi, anche se non riguarda in modo specifico la comunicazione via web.
E’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Quante volte i casi di bullismo via social media possono integrare un vero e proprio reato di stalking? Minacciare ripetutamente di diffondere notizie o video, poi diffonderle realmente, facendo in modo che altri si aggreghino all’attacco, rendendo così impossibile alla vittima di continuare a svolgere la sua vita nel modo consueto.
Lo stalking nei confronti di minorenni, poi, prevede un aumento di pena che arriva fino alla metà, quindi potenzialmente la pena potrebbe arrivare fino a sette anni e mezzo di reclusione.
Si tratta quindi di un reato grave, commesso magari al solo scopo di perseguitare un ex o di vendicarsi nei suoi confronti, senza rendersi conto della portata delle proprie azioni.
Con sentenze del 2016 è stato riconosciuto il reato di stalking in casi di insulti ripetuti via Facebook, di diffusione di video hot di un ex, di invio di numerosissimi e ossessivi messaggi privati, di creazione di falsi profili sui social media attribuibili apparentemente alla vittima.

Discriminazione razziale

Dal 1993, con la legge Mancino, è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che punisce, conl la reclusione fino a quattro anni, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È, inoltre, vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E’ punito con pene diversificate chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività e chi le promuove o dirige.
Solo dalla lettura della norma si deduce che migliaia e migliaia di pagine Facebook, di gruppi e anche solo il far circolare false notizie o meme di contenuto istigatorio, rientra in questa ipotesi di reato quando i contenuti richiamano all’odio razziale, alla discriminazione etnica o religiosa.
Un fiume di contenuti sui social media sono illeciti e anche solo farli girare, condividerli, aderire a gruppi, può essere considerato un comportamento punibile, con pene severe, ai sensi di queste norme.
Pensate soltanto a quanti minorenni aderiscono a questi gruppi e condividono contenuti del genere in modo del tutto avventato, che, oltre a rappresentare una grave forma di reato, può segnare la loro stessa vita futura, dato che lasciano traccia indelebile di aver commesso tali comportamenti illeciti.
Di certo le forme di controllo su queste forme di reato, commesse sul web, sono ancora blande e, purtroppo, troppi di questi comportamenti restano impuniti, nonostante la loro gravità e diffusività, che orienta intere parti dell’opinione pubblica.

Aggravante dell’odio razziale

La stessa legge Mancino del 1993, oltre allo specifico reato di Discriminazione razziale, ha previsto che sia considerata aggravante di ogni altro reato il commetterlo con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.
Pensiamo all’innumerevole quantità di contenuti diffamatori che hanno proprio queste motivazioni e che circolano sul web e vengono condivisi con leggerezza. E pensiamo a un reato di diffamazione che, già aggravato in quanto commesso a mezzo web, viene ulteriormente aggravato per i suoi contenuti discriminatori: ci rendiamo conto della gravità dei reati a cui ci si espone con comportamenti che possono consistere anche in pochi click?

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