La nuova legge sul cyberbullismo

La legge n.71 del 2017, varata da pochi giorni, si occupa in modo specifico di cyberbullismo.
Prima ancora di offrire tutele, svolge un compito utile e non scontato: dà una definizione di cyberbullismo. In una società piuttosto impreparata e propensa ad affidarsi al “sentito dire”, definire un fenomeno e dargli un confine ben preciso è un’operazione importante.

Foto utilizzata con licenza CC0

Definizione

Il cyberbullismo, dunque, è “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Un concetto molto ampio, ma anche definito e riconoscibile, che prende in considerazione categorie giuridiche nuove: è un comportamento antigiuridico isolare un minore o un gruppo di minori. L’esclusione diventa qualcosa da punire e contro cui reagire con la forza delle istituzioni, mentre fino ad oggi era vista come un male tipico dell’età, per coloro che erano meno integrati, qualcosa a cui il singolo doveva reagire da solo, con le sue forze.
L’offesa al minore è censurata anche se passa attraverso l’offesa a un membro della sua famiglia: ovviamente in questo caso l’antigiuridicità va sommarsi a quella del comportamento diretto al membro della famiglia (Per capirci: se diffondo online offese alla mamma di un ragazzino, sto compiendo due comportamento illeciti, uno contro la mamma -ad esempio una diffamazione- e uno specifico contro il figlio minorenne, vera vittima mediata del comportamento).

Tutela

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonchè ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1 della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1 […], non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali […], ovvero da altre norme incriminatrici.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali.”

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento […] (ammonimento da parte del Questore).
Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

Vediamone gli aspetti salienti e caratteristici:

  • Al minore con più di 14 anni è riconosciuta una capacità di agire propria: non deve necessariamente passare attraverso i genitori, ma può scrivere direttamente al gestore del sito o al Garante per chiedere la rimozione dei contenuti.
    Questa è una novità assoluta, che tiene conto di una barriera spesso presente alla tutela delle vittime minorenni: la difficoltà a confessare ai genitori gli atti di bullismo nei propri confronti. Ritengo questa consapevolezza da parte del legislatore un elemento importante di competenza sul fenomeno.
    E’ anche un modo di prendere atto di quanto abbiano cambiato il mondo e la società le “regole private” dei gestori di social media, ovvero i termini di servizio, che consentono la creazione di account propri agli ultratredicenni.
  • La tutela da questi comportamenti è prevista al di là della loro configurazione come reato, quindi come tutela aggiuntiva se costituiscono anche rato, e come tutela esclusiva se sono tali da non costituire reato.
    Per esempio: se un minorenne compare volontariamente in un video in cui afferma “sì, dai fammi un video e pubblicalo!” (quindi c’è un consenso), poi quel video si rivela un boomerang, perché magari ritrae comportamenti poco edificanti, che, una volta pubblicati, portano al “linciaggio mediatico” del protagonista del video, non si può dire che l’amico che ha pubblicato il video abbia commesso un reato, ma senz’altro il video può essere eliminato attivando la tutela prevista da questa legge.
  • La tutela consiste essenzialmente in una rimozione rapida del contenuto che integri atto di cyberbullismo. Il legislatore dimostra di sapere che spesso è difficilissimo raggiungere i gestori di siti e social media e che questi sfuggono alla legge nazionale in quanto subordinati a norme estere. Per questo motivo è prevista una tempistica molto stretta per potersi rivolgere direttamente al Garante per la protezione dei dati personali e far oscurare il contenuto (come previsto in diversi casi dal codice per la tutela dei dati personali).
    Dovremo attendere per costatare se in pratica la procedura funzionerà in tempi così brevi, ma la norma dovrebbe portare all’eliminazione del contenuto dannoso in 4/5 giorni dall’istanza dell’interessato, anche qualora il gestore del sito non risponda.
  • Il minore con più di 14 anni autore dell’atto di cyberbullismo, è sottoposto all’ammonimento da parte del Questore, previsto anche per altri reati come lo stalking (“Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito“). Sembra una misura blanda, ma è importante in caso di reiterazione del comportamento: l’ammonito che non si comporta secondo le indicazioni, può essere sottoposto a misure più gravi e compie un reato. Applicata a un minorenne, con necessaria partecipazione dei genitori (o altri esercenti la responsabilità), è sicuramente una misura di rilievo.

Piano di azione integrato

Al di là della tutela, il legislatore ha previsto un ampio progetto di prevenzione del fenomeno, che deve essere attuato da un così detto “tavolo tecnico” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A questo tavolo parteciperanno soggetti di diversa estrazione, in modo da coinvolgere competenze diverse: rappresentanti dei Ministeri interessati (Interno, Istruzione, Lavoro, Giustizia, Sviluppo economico, Salute), delle Autorità Garanti (Comunicazioni, Infanzia e adolescenza, Protezione dati personali), del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, delle associazioni studentesche e dei genitori e delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Questa “assemblea” dovrà promuovere ed attuare piani di informazione e vigilare sull’applicazione della legge.

Nell’ambito di questo piano, si assegna un compito di rilievo alla Scuola, che viene considerata il canale privilegiato per veicolare le informazioni ai ragazzi e alle famiglie, anche quando i comportamenti di cyberbullismo non siano attinenti all’ambito scolastico.
Oltre a prevedere progetti di informazione, anche con il sostegno della Polizia Postale e a indicare i fondi per queste attività, si dà alla scuola un ruolo innovativo.
Salvo che il fatto costituisca reato, […], il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
Il dirigente scolastico, quindi, è visto come un osservatore privilegiato che può avere conoscenza di fatti anche non riguardanti l’attività scolastica e gli viene dato il compito di attivarsi e agire.
Credo che questo punto farà molto discutere soprattutto il personale scolastico, che si vede investito di compiti che potrebbe non ritenere proprio e che, comunque, credo personalmente sia molto impreparato a gestire situazioni del genere.

Quanto scrivo questo post, la legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale e ancora non operativa. Le sue premesse mi sembrano valide: c’è una consapevolezza nuova del fenomeno e probabilmente è una legge scritta con la consulenza di chi di cyberbullismo si occupa veramente.
E’ una legge breve e pratica, che supera molti ostacoli formali, puntando ai risultati. Ovviamente non possiamo ancora osservarla in funzione, ma almeno conoscerla ci farà accostare a tutte quelle iniziative di informazione e formazione che, ci auguriamo, ne scaturiscano e coinvolgano ragazzi e famiglie.

Prova a leggere anche:

Previous

Ho cresciuto un tossicodipendente – cosa avrei potuto fare diversamente?

La forza dell’abitudine (sessista)

Next

Leave a Comment