I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi.
Dipendono dalle situazioni più disparate: si va dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore o coniuge onerato e dunque alla sopravvenuta impossibilità di corrispondere l’assegno, ai ritardi saltuari o diffusi nel pagamento, alle situazioni peggiori in cui l’onerato si rende del tutto impossidente, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.
In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.
Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorio obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.
Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.
Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.
Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato
L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.
L’art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…
Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.
Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.
Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.
La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va considerato che, se è un minorenne ad essere PRivato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.
buongiorno,
con sentenza di primo grado e condanna penale per mancato pagamento assegni mantenimento, quali stumenti come dobbiamo muoverci per rintracciare l’attuale posto di lavoro dove poter presentare la richiesta di trattenuta del 5′ sullo stipendio (la sentenza riporta anche la provisionale immediatamente riscuotibile);
ovvero dove dobbiamo rivolgerci per verificare col codice fiscale del condannato (INPS? Agenzia Entrate? altro) per vedere in quale ditta lavora, non sapendo neanche in quale città è attualmente domiciliato (la residenza l’ha in altra città) e attraverso chi (se possiamo andare personalmente con gli atti esecutivi o serve un avvocato) per effettuare la richiesta in uno di questi enti.
grazie e buona giornata
Ciao Silvia,
grazie per la risposta. In fase di separazione il mio avvocato aveva previsto un mantenimento di Euro 200,00 oltre alle spese al 50%.
Ma dato che il mio ex marito non voleva separarsi, la faceva difficile, minacciava, rendeva tutto impossibile ho detto io all’avvocato che non volevo le Euro 200,00 pur di concludere. Lo sò, tutti mi dicono che sono stata scema e che non dovevo ma in certe situazioni bisogna trovarcisi e io, psicologicamente, non ce la facevo più.
Mara
Salve,
Mia ex convivente mi ha denunciato per mancanto pagamento dei mezzi di sussisenza del figlio avuto durante il nostro rapporto. Per me l’ha fatto per altri ragioni personali. Anche se legalmente non vivevamo nella stessa casa, abbiamo mantenuto un buon rapporto e che continuavo a vivere in quella casa. Non ho mai questo la ricevuta e la fattura per tutte le spese fatte per il bambino, piscina, spese mediche e roba varia. Non siamo sposati e non ci siamo mai rivolti al giudice del minore per questione di mantenimento. Adesso, la signora ha aperto una attività di restorazione (più del suo lavoro normale), lavora di più e non è mai a casa fino a mezzanotte. Mi sono sacrificato per il mese di giugno, luglio e agosto non lavorando per stare con il nostro figlio per permetterla di lavorare.
Malgrado ciò, mi becco una denuncia da parte sua. Sono disoccupato per il momento. Che devo fare? iniziare adesso a chiedere ricevute per qualsiasi pagamento per il figlio o chiedere direttamente al giudice l’affidamento condiviso del bambino? Non vedo come la signora può prendere cura del bambino se lavora la mattina, pomeriggio e la sera.
Grazie infinite,
Ciao Silvia,
in merito alla tua risposta del 26 August 2011 at 3:31 pm
ti aggiorno su quanto accaduto: il 25 luglio c.a. il versamento (notificato dal ns avvocato) non e’ stato effettuato. Abbiamo chiesto spiegazioni c/o gli uffici amministrativi della polizia di stato il quale si sono giustificati che, le buste paghe erano gia’ state erogate!!! Che il 25 agosto avrebbero versato la somma del mese precedente piu’ quella del mese corrente.
Ad oggi pero’ non si vede ancora nulla.
Come possiamo procedere???
Grazie 1000 per la tua disponibilità
Saluti
Nino
Salve, sono sincera forse io sono più fortunata di quelle mamme che qui ti chiedono aiuto, ma non trovo giusto che il mio ex che guadagna benissimo, vive e lavora a Mosca e gestisce una catena di ristoranti in comproprietà con russi, che ci ha fatto vivere nell’agiatezza negli ultimi anni di matrimonio, che si mi ha lasciato “una liquidazione” quando ci siamo separati ma abbiamo concordato insieme gli importi che doveva corrispondere a me sotto forma di affitto dell’abitazione e a mia figlia minore che oggi studia e vive(in un convitto privato annesso alla scuola pubblica) fuori città. Da più di un anno convive con una russa di 20 anni di meno dalla quale ora aspetta un figlio, così appellandosi a questa sua nuova situazione, arbitrariamente ci ha ridotto l’assegno erogando solo l’importo dell’affitto della casa in cui vivo e dove mia figlia mi raggiunge tutte le volte che può. Non potendo appellarmi all’art. 570 poiché ha solo ridotto l’importo, cosa posso fare per riportarlo a rispettare i termini della separazione? Come posso dimostrare i suoi redditi, depositi bancari e varie assicurazioni intestate a familiari stretti, e quant’altro che gli garantiscono il pagamento di quanto dovuto, visto che vive in Russia e non conosco il suo indirizzo? Si dichiara impignorabile….
Buon giorno, Silvia!
Grazie per i consigli. Vedo cosa riesco a fare.
Jessica
Cara Silvia, ancora una volta grazie per la tua preziossima risposta. Cercherò di informarmi in Consolato se posso fare qualcosa stando qui. Saluti!
Jessica, ti confermo che quei soldi sono una multa per un reato penale, non un risarcimento per voi. Sono soldi che incasserà (prima o poi) lo Stato. Anche mandare una lettera alla sua compagnia sarebbe poco produttivo (cisa possono fare?) e potrebbe addirittura costituire una diffamazione nei suoi confronti. Mi dispiace, ma senza iniziare una procedura giudiziaria c’è poco da fare
Ciao Silvia e grazie per la rapida risposta :). Per quanto riguarda la multa, ho ricevuto il seguente:
RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO PENALE DI CONDANNA (artt. 459 e segg. c.p.p.)
IMPUTATO: Del reato di cui all’art. 570 cpv. c.p. per aver fatto mancare i mizzi di sussistenza all’ex-moglie ‘JMB’ non versoandole l’assegno mensile di mantenimento di euro ‘X’ per i figli minori ‘X e Y’ stabilito dal Giudice in scioglimento del matrimonio…
CHIEDE: emettersi, nei confronti del suddetto, decreto penale di condanna alla pena di Euro 2600,00 di multa cosi’ determinata: (p.b. gg. 20 recl. + euro 200,00 di multa sost. con gg. 20 recl. x 250,00 = euro 5.200,00 di multa – 1/2 ex. art. 459 c.p.p. = euro 2600,00 di multa)
Quindi, lei mi dice che questi soldi vanno allo Stato? Sono i miei figli che sono rimasti senza il mantenimento costrigendomi a chiedere prestiti (con interessi) da terzi. Se le cose stanno cosi’, allora i miei figli non sono affatto tutelati! Non vorrei sembrare scortese, ma dopo 10 anni che quest’uomo gioca con la vita di miei figli per puro sport…beh, non so cosa fare. Siccome quasi tutto quello che guadagno va per il mutuo, non rimane niente per poterlo perseguire con l’aiuto di un’avvocato. Metti anche il fatto che ho dovuto procurarmi diversi debiti per supplire alle sue mancanze…la situazione e’ critica.
Nel frattempo che cerco di accumulare un po’ di soldi per un avvocato, non c’e’ niente che posso fare da sola? Denuncie? Lettere alla sua compania aerea? Manifesti grandi otto metri con la sua faccia e qualche frase su che tipo di uomo e’ da attaccare ai muri delle grandi citta’ italiane? (scherzo, ovviamente, sul ultimo punto ma un po’ di black humor mi tiene su 🙂 ). Pero’ sarei davvero grata se mi potessi indicare qualche azione da intraprendere che non costi tanto mentre cerco di trovare un modo per pagare un’avvocato.
Grazie davvero,
Jessica
@ele, sua figlia dovrà mantenerla comunque, il tuo matrimonio non influisce in nessun modo (influirebbe solo se tu fossi titolare di assegno di mantenimento per te stessa, non per la bambina). Visto il suo disinteresse, l’affidamento esclusivo puoi chiederlo, ma devi fare un apposito ricorso di modifica delle condizioni di separazione e, comunque, devi dimostrare una situazione di disinteresse piuttosto seria e grave.
@Matilde, semplicemente non è giusto. Ce la fate, ma non è giusto. Certo, dipende molto da quanto è il mutuo della casa e da quanto è il suo reddito. Comunque tre figli sono sempre tre figli: con mille euro al mese tu sei bravissima e loro staranno sicuramente crescendo con dei principi solidi. Però… non è giusto… Dovresti valutare con un avvocato se è possibile rivedere la situazione economica e poi obbligarlo a rispettarla, perchè comunque è nei suoi doveri mantenere i suoi figli
@Rosaria, è possibile provare a chiedere un sequestro cautelativo della licenza, ma devi rivolgerti a un avvocato per un parere più specifico sulla tua situazione.
@Lorenza, fatto il conto di quanto ancora dovuto, devi procedere ad una esecuzione forzata su quanto di sua proprietà. Ovviamente se i beni sono tutti intestati ad altri sarà una faccenda non semplice.
@Nino, se avete ottenuto il prelievo diretto dallo stipendio, non c’è altro da fare: tra poco avrete il versamento da parte del Ministero dell’Interno, se, ovviamente, è stato notificato il provvedimento (ma presumo che il vostro avvocato avrà provveduto). Per le somme arretrate non corrisposte potete procedere con una esecuzione sempre sullo stipendio.
@Yadhira, non c’è nessuna procedura così veloce da anticipare le ferie dell’avvocato. Sicueramente tramite il tuo avvocato potrai procedere per ottenere il dovuto se tuo marito ha un reddito
@Marcello, finchè non è un giudice ad accogliere la tua richiesta di diminuzione dell’assegno, tua moglie può sempre ottenere la differenza tra quello che paghi e quello che dovresti con una esecuzione forzata, che può avvenire anche all’estero (anche se con un certo dispendio di denaro ed energie).
@Rocco, potete divorziare davanti al giudice italiano se la vostra ultima residenza comune è stata in Italia.
buongiorno a tutti. sono una mamma separata da 3 anni, 3 figli (una maggiorenne), lavoratrice dipendente part time, lavoretti per arrotondare a livello domestico. non percepisco mantenimento ordinario, straordinario, assistenza, rispetto turni visita…nulla..da parte del mio ex. si rifiuta di rinegoziare il mutuo (cointestato-come la casa) pagandone l’intera quota arbitrariamente, esimendosi così dal pagamento dei mantenimenti ordinari e straordinari predisposti dai giudici.i figli subiscono pressioni psicologiche pesanti. si è provato ad andare in vari istituti per mediazione ma…niente. nonostante il lavoro lodevole e onesto di entrambi i legali rappresentanti (a costi davvero, per quel che riguarda il mio, fin troppo onesti per quanto vedo e leggo in giro), lo Stato non ci aiuta. è mai possibile che bisogna farsi necessariamente la guerra e..inevitabilmente perderla, semplicemente per rispettare le più elementari regole di civiltà, responsabilità e buonsenso?..io e i miei 3 figli viviamo con meno di mille euro al mese. facciamo poco di tutto. con i lavoretti domestici pago loro sport e attività ludico ricreative…per non lasciar troppo trasparire il disagio patito. mentre il padre continua a recitare il ruolo di buon genitore esibendosi come spettatore o accompagnatore presso scuole, palazzetti, oratori…ho letto di papà in difficoltà che farebbero di tutto per i loro figli. che hanno ex mogli terribili. io nonostante tutto non ho il coraggio di denunciarlo penalmente. alla fine resta il papà dei miei figli, alla fine ce la facciamo. ma non è giusto….grazie..
ciao Silvia!
ti ho gia scritto una volta senza avere risposta!ex convivente figlia ormai di 2 anni ( andata via di casa dopo 4 mesi). lui continua a non pagare le spese straordinarie ( decise con gli avvocati e siglati davanti al giudice – scuola medicine ecc). Io fra poco mi sposo con un’altra persona e lui continua a dire che da quel giorno non mi darà neppure il mantenimento fissato a 300 euro mensili. Può farlo? quest’estate la bimba l’ha visto si e no 1 volta a settimana dalla mattina alla sera mandando sempre sua mamma a prenderla e riportarla…( chi puo dirmi che lui c’era davvero?)posso mirare all’affidamento totale?ti prego silvia rispondimi…non ce la faccio piu………..