Quando non pagare il mantenimento è reato

non pagare mantenimento

I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi.
Dipendono dalle situazioni più disparate: si va dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore o coniuge onerato e dunque alla sopravvenuta impossibilità di corrispondere l’assegno, ai ritardi saltuari o diffusi nel pagamento, alle situazioni peggiori in cui l’onerato si rende del tutto impossidente, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.
In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.
Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorio obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.
Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.

Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.

Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato
L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.

L’art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…

Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.
Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.

Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.

La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va considerato che, se è un minorenne ad essere PRivato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.

Prova a leggere anche:

Previous

Non-intervista ad Ilaria: libertà è non avere più paura

Elogio del padre

Next

409 thoughts on “Quando non pagare il mantenimento è reato”

  1. Cara Silvia,
    noi le informazioni le chiediamo all avvocato però abbiamo solo risposte evasive o errate (v. cartaceo). Pensa non vuole nemmeno fornirci una copia delle memorie o di documenti vari di ns interesse dicendoci solamente non si puo… e veniamo sempre a scoprire le situazioni a cose fatte! Ad esempio ho scopeto per caso che la controparte ha inserito nella sua memoria la richiesta di far fare una verifica dalla finanza a me e al mio compagno..ma che centro io?
    Ti ringrazio per le delucidazioni, mi saranno molto utili!

  2. Cara Silvia
    ho trovato il suo sito cercando informazioni sul mancato pagamento del mantenimento minori e spero Lei possa aiutarmi.

    Io sono cittadina Tedesca, residente in Inghilterra con un figlio
    minore (13 anni a luglio) quale padre assente e’ cittadino Italiano.

    Il padre ed io siamo stati conviventi (mai sposati) per sette anni
    (dal 1996 al 2003). Lui fini’ la relazione nel 2003 e ha troncato ogni
    contatto con me ed il figlio dal 2005.
    Il mantenimento per nostro figlio veniva dedotto direttamente dal suo
    stipendio via le autorita’ britanniche – la CSA (Child Support
    Agency)che dopo averlo incassato poi lo versavano a me.
    Ad Aprile di quest’anno ho ricevuto una lettera dalla CSA chiedendomi
    se sapevo dove potevano trovare il padre di mio figlio in quanto non
    lavorava piu’ dove aveva dichiarato ed il dattore di lavoro diceva
    che pensava fosse tornato in Italia.
    Faccendo ricerca su internet ho scopperto che lui e’ infatti tornato
    in Italia, a Gaeta, dove ora ha aperto una sua attivita’ in proprio.
    La CSA m’informa che loro non hanno diritti di proseguirlo in Italia
    e che lo devo fare da me.
    Lavoro a tempo pieno ma non guadagno a sufficenza per permettermi di
    portalo in tribunale.
    Non essendo cittadina Italiana, ne residente in Italia,posso fare ricorso a Gratuito Patroncino? E come si fa?
    C’e’ un organizzazione che mi possa aiutare? Sto lentamente scivolando in casini finanziari perche ovviamente ho tutte le spese che continuano ma meno entrate.In piu’ il costo della vita continua aumentare ma i nostri stipendi sono “congelati”.
    Presumo che deve pagare il mantenimento anche se non vive piu’ in
    Inghilterra?

    Le ringrazio anticipatamente per la Sua attenzione ed il suo tempo.
    Cordiali saluti
    Bettina Pfannmoller

  3. Salve sono separato da 8 mesi e verso regolarmente assegno di mantenimento ai miei figli, vorrei sapere se in occasione delle vacanze, in cui i bambini staranno con me per 15 gg continuativi, devo comunque versare l’intero importo alla mia ex o le devo corrispondere la metà, visto che per metà mese provvedo io ai miei figli stando gli stessi con me??
    grazie

  4. Lili, se il provvedimento che stabilisce l’obbligo di mantenimento è pronunciato in Italia, devi rivolgerti ad un avvocato che provvederà alle notifiche e all’esecuzione anche all’estero. Puoi richiedere solo il mantenimento non prescritto, ovvero quello degli ultimi 5 anni

  5. Susanna, devo dire che di solito gli avvocati non mandano i clienti ad estrarre le copie del fascicolo, ma vanno personalmente in tribunale. E’ corretto andare a vedere ed estrarre le copie necessarie dal fascicolo della Procura, non quello del dibattimento che, al momento è praticamente vuoto, perchè sarà formato in udienza.
    L’udienza “cartacea” (!?) in penale non esiste: normalmente nella prima udienza si apre il dibattimento e non si sentono i testi, ma sette giorni liberi prima dell’udenza deve essere presentata la lista dei tewstimoni di cui chiedete l’ammissione (e che saranno poi sentiti in seguito), se no si decade dalla possibilità di citare testimoni.
    Le informazioni che avete ottenuto in tribunla esono tutte corrette. Sarà il caso ddi chiedere chiarimenti al vostro avvocato. In un asituazione del genere è ovvio che il tuo compagno vorrà sottoporsi ad esame e che dovete portare tutti i testimoni che ritenete necessari.
    Per le conseguenze, nessun problema di perdere il posto (non è mica un reato che riguarda il rapporto con la pubblica amministrazione e, anche in quel caso, troppe ne devi aver fatte per essere licenziato!). La pena massima è di un anno di reclusione, ma saprai che in caso di incensurato la pena non viene applicata e comunque verrà limitata in pochi mesi con la sospensione condizionale.
    Susanna, però non riesco a capire come mai non avete tutte queste informazioni dal vostro avvocato…

  6. Buonasera, vorrei sapere a chi ci si deve rivolgere per recuperare gli alimenti mai versati per una ragazza ora 18.enne abitante in Italia con la madre da un padre abitante in Svizzera (Cittadinanza di tutti italiana).Grazie.

  7. Cara Silvia,
    ti scrivo nuovamente in merito alla querela ricevuta dal mio compagno. Ci è stata notificata per ottobre, l avv ci ha chiesto di andare a ritirare copia del fascicolo. Questa mattina ho telefonato all uffcicio di competenza del tribunale per farmi preparare il tutto. Mi viene detto che il fascicolo completo a tutti gli effetti sarà pronto solo 3 gg prima dell udienza ma che intanto se lo vogliamo possiamo richiederlo in procura all uff pre-dibattimento. Il ns avv ci aveva detto che l udienza sarebbe stata solo “cartacea” e che non si sarebbero ascoltati testimoni.Ma se questa mattina quando ho chiesto in tribunale mi hanno detto che a ottobre ci sarà la prima udienza con apertura dibattimentale e successivamente rimanderà a nuova udienza per ascoltare anche i testimoni?!..e che udienza solo cartacea è per chi richiede il rito abbreviato richiesto con procura speciale da un avv. Ma il mio compagno non ha fatto nessuna procura speciale e non ha mai richiesto il rito abbreviato! Noi vogliamo essere ascoltati! Tra l altro il mio compagno è un militare, tale denuncia se verrà dichiarato colpevole a quali conseguenze andrà in contro? perderà il suo lavoro? Di che tipo sono le pene applicate? Sono una compagna e madre esasperata che non ha piu fiducia nella giustizia!
    Grazie per un eventuale risposta!

  8. Grande Silvia, mi hai suggerito un idea:
    Giustamente evito di licenziarmi, però la mia nuova strategia è quella di non pagare più la mia quota di mutuo della casa (vabbè che ho pagato sempre e tutto io) che le verrà assegnata. A quel punto mia moglie sarà costretta a vendere sta casa dove ci sta pure larga. Se ne comprerà una più a misura. Avrò diritto ad una parte del ricavato della vendita? Oppure, posso evitare di pagare l’assegno scalando dal valore della casa? So che non si può ma mia madre non si da per vinta. Al mio avvocato non glielo chiedo se no mi rimprovera.
    Ciao e grazie per la tua consulenza,
    ma chi te lo fa fare?

  9. @Mattia. Puoi sempre chiedere la divisione e vendita dell’immobile, ma non è dovuta (potrebbe solo convenirle, dato che pagherebbe il 50% del valore di un immobile occupato: il valore di mercato così è basso). Per nove anni dall’assegnazione non c’è alcuna possibilità di ricorrere alla divisione giudiziale e, se lei ha trascritto in conservatoria l’atto di assegnazione, praticamente è invendibile fino a quando tuo figlio non sarà indipendente. Per la copia delle chiavi, assolutamente no: è assegnata a lei e a tuo figlio.

    @Geronimo: non condivido affatto la “strategia” che hai deciso di attuare. Sì, potranno rivalersi in caso di tua insolvenza, ma solo dopo le esecuzioni infruttuose e ulteriore ricorso al tribunale per veder riconosciuto il dovere di mantenimento da parte del nonno.

    @Matilde, puoi pignorare l’usufrutto (che è un diritto reale pignorabile): procedi al più presto.

  10. mi sono separata da pochi mesi,il mio ora ex marito ha un reddito doppio del mio, vive all’estero e non trascorre con i figli il tempo dovuto. Siccome risiede in una città di mare il periodo estivo per i figli (2 entrambi minori) è vacanza “alla grande”: attività di tuti i generi, ristorante a giorni alterni e così via. Nell’ultimo anno il suo contributo ha coperto solo le spese straordinario, del fisso manco a parlarne, per cui la folle cifra di 350 euro a figlio non la paga. E’ però usufruttuario di una proprietà immobiliare. Potrò chiederne, e ottenere, il pignoramento o il fatto che dia contributi saltuari, lo “salva”?

  11. Ciao sarò sintetico:
    papà buono sposato e vittima della moglie, dipendente a t.i., reddito in chiaro, una figlia minore.
    Moglie lavoratrice autonoma professionista, tutto il giorno fuori a scapito mio.

    Tra poco avrò la prima udienza giudiziale (non le bastano i 450 da me proposti). Alla fine sò che mi spenneranno, oltre al mutuo.
    Pertanto mi licenzierò (sigh!) prima dell’udienza. A quel punto non avrò più niente e non pagherò più neanche la mia quota di mutuo. Perderò la mia metà di casa e spero che la confischino tutta.
    Così che anche lei andrà a gambe all’aria.
    Preferisco il penale al calvario e alla derisione e al fatto che comunque sarei soggetto sempre alle sue condizioni onde evitare assegni più consistenti e, a quel punto, a me improponibili.
    Ma, chiedo, si avvarranno su mio padre pensionato?
    Grazie tante

  12. Author: Silvia
    Comment:
    Vincenzo, io mi concentrerei sul modo per riparlare con tuo figlio, evitando di pensare se devi o meno pagarli il mantenimento per questo motivo. Come dice il nome, l’assegno che gli passi, è per il suo “mantenimento”, non per la frequentazione o per le ore di compagnia spese insieme.
    Sì, è giusto (e sacrosanto, secondo me), nonchè dovuto e obbligatorio continuare a pagare anche in assenza di rapporto. Puoi fare qualcosa? Certo che puoi: riparla con tuo figlio. Cercalo, tu per primo o magari cerca la mediazione della tua ex moglie, anche se lei non ti chiama. Questo assegno rientra nel concetto di diritti e doveri, il rapporto con tuo figlio no.

    facendo riferimento alla mia richiesta,(doveri di un figlio) non ho precisato,tutto il problema, non raccontando che da vari mesi non riesco a contattare e vedere mio figlio , in quanto anche chiamandolo non risponde non si presenta agli appuntamenti, nonostante io abbia provato e con me tutti i miei familiari a contattarlo, non risponde a telefono, risponde con delle sms dicendo che è impegnato non ha tempo,riesco a sapere tramite un suo amico come sta ecc ecc. la mia ex moglie mi ha risposto che non è un suo problema, ed ecco la motivazione della mia richiesta in merito al mantenimento,devo però chiarire che mio figlio non ha mai avuto un questo tipo di atteggiamento, ha avuto poca possibilità di vedermi e non a causa mia ma orari e giorni dettati dalla mia ex moglie che poi col tempo sono diventati x lui abitudini.
    grazie

  13. Gentile Silvia,
    sono separato da circa 3 anni ed ho un meraviglioso bambino di 8 anni a cui, con molti sacrifici, lavorando a più di 500 km di distanza, non faccio mai mancare la mia presenza ed il mio affetto. Premetto che, in questi anni, ho sempre versato quanto stabilito in sede giudiziale ovvero 250€ al piccolo, più il 50% di mutuo, più spese extra al 50%. La mia domanda è questa: “È mai possibile che io debba vivere a 40 anni in una camera di una caserma (sono un militare di carriera, n.d.r.) con altre due persone e la mia ex conviva (faccia i comodi suoi) stabilmente con il suo compagno (ex amante) in una casa mia al 50%?”. “Posso chiederle, alla luce di tali accadimenti, di valutare la possibilità di vendere l’immobile ancorché riservandole diritto di prelazione?”. E ancora: “Posso chiederle di darmi una copia delle chiavi della casa essendone a tutti gli effetti proprietario al 50%?”.
    Sicuro di una tua cortese risposta, l’occasione mi è lieta per ringraziarti e porgerei i miei più cordiali saluti.

  14. Ciao sono una padre divorziato dal 1991, mio figlio ha 22 anni studia fra 2 anni dovrebbe terminare, il problema è nato dopo un litigio con mio figlio,non si piu’ fatto sentire,non comunica con me da circa tre mesi, continua a scrivermi qualche sms, evitando di incontrarmi, praticamente non so niente della sua vita in questo periodo,io pago e ho sempre versato spese e alimenti alla mia ex,
    è giusto farlo anche se non c’è nessun tipo di dialogo o addirittura di contatto? posso fare qualcosa, sento che la situazione potrà solo peggiorare……
    ai figli bisogna comunque dare, quali sono i doveri di un figlio?
    quali sono i diritti di padre?
    la madre non mi chiama pur sapendo il tutto,

    grazie

    • Vincenzo, io mi concentrerei sul modo per riparlare con tuo figlio, evitando di pensare se devi o meno pagarli il mantenimento per questo motivo. Come dice il nome, l’assegno che gli passi, è per il suo “mantenimento”, non per la frequentazione o per le ore di compagnia spese insieme.
      Sì, è giusto (e sacrosanto, secondo me), nonchè dovuto e obbligatorio continuare a pagare anche in assenza di rapporto. Puoi fare qualcosa? Certo che puoi: riparla con tuo figlio. Cercalo, tu per primo o magari cerca la mediazione della tua ex moglie, anche se lei non ti chiama. Questo assegno rientra nel concetto di diritti e doveri, il rapporto con tuo figlio no.

  15. che dire esistono purtroppo delle persone che pur di farti soffrire ricorrono a qualsiasi mezzo, separato dal 2008, con una bimba che oggi ha quasi 9 anni. le ho praticamente costruito una casa indipendente su un terreno(purtroppo) suo allora le cose andavano bene fino al 2009 ho provveduto al regolare mantenimento di € 250 stabilito dal giudice tenendo conto che al momento della separazione il mio reddito da dipendente quindi reale era di circa 1500€ e e ero ospite dei miei genitori. oggi convivo e ho un altro bimbo dalla mia compagna e dopo un periodo di disoccupazione oggi il mio redito e di nuovo di circa 1500€ solo che pago 700€ di affitto circa 200 di bollette e 400€ di finanziamenti ereditati dal matrtimotio essendo impossibilitato autoriduco il mantenimento a €100 mensili ma nonostante la mia attuale situazione in fase di revisione da me richiesta un giudice decide che devo continuare a ersare 250€ in quanto la mia ex risulta disoccupata ma so per certo che lavora in nero lei continua a farmi ingiunzioni di pagamento e tra poco mi verrà pignorato parte dello stipendio la mia compagna purtroppo e realmente disoccupata e questa situazione sta mettendo in crisi il nostro rapporto io mi domando e possibile mai che un giudice favorisca un figlio e ne danneggi un altro sono disperato in questo paese che dovrebbe essere civile dopo una separazione non rimane altro che il s……o altro che rifarsi una vita con 200€ al mese non si può viere in tre non so che fare sono disturbato e non ho più voglia di lottare scusate il mio sfogo saluti a tutti

Comments are closed.