I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi.
Dipendono dalle situazioni più disparate: si va dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore o coniuge onerato e dunque alla sopravvenuta impossibilità di corrispondere l’assegno, ai ritardi saltuari o diffusi nel pagamento, alle situazioni peggiori in cui l’onerato si rende del tutto impossidente, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.
In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.
Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorio obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.
Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.
Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.
Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato
L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.
L’art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…
Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.
Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.
Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.
La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va considerato che, se è un minorenne ad essere PRivato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.
Per Silvia (author) la mia domanda è la seguente: nel 2009 viene presentata la querela da parte della moglie nei confronti del ex marito che, dalla sentenza di separazione ad oggi (nel frattempo è intervenuto il divorzio) non ha mai contribuito al mantenimento dei due figli minori nè a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, dovute da sentenza.
All’esito delle indagini il padre viene rinviato a giudizio ma, nel frattempo, uno dei due figli è diventato maggiorenne.
Può la madre costituirsi parte civile, oltre che in proprio e per il figlio ancora minorenne, anche per il figlio ormai maggiorenne o deve provvedervi lui personalmente ?
In sede civile la madre, come statuito più volte dalla cassazione, è legittimata iure proprio ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimneto del figlio, anche se divenuto maggiorenne (v. tra le tante Cass. civile sez. I, n. 21437/07) e mi chiedevo se tale regola può estendersi anche nel processo penale, in sede di costituzione di p.c. Grazie
Chiara, ma è una questione che devi risolvere per lavoro o è personale? Cioè, sei una collega alle prese con questo dubbio?
Io ero giunta alla conclusione che dovesse costituirsi il figlio divenuto maggiorenne: la madre percepisce il mantenimento ed ha un diritto proprio, ma il reato consiste nel far mancare i mezzi di sostentamento, quindi la persona offesa è il figlio, sebbene non sia il querelante. Diciamo che le persone offese sono entrambi: madre e figlio, perchè il danno risarcibile c’è per entrambi. La mia collega di studio è arrivata alla conclusione opposta: la costituzione spetta alla madre, sulla base del principio di diritto civile che, in effetti, deve valere nella costituzione di parte civile, che segue sempre criteri civilistici.
Se sei una collega, ti consiglio una bella ricerca giurisprudenziale (non la far fare a me, dai!).
Ho un cliente che sta chiedendo il divorzio, mi ha chiesto se avendo una liguidità derivante da una vendita di un immobile in comunione dei beni e divisa al 50% con la consorte, se questi soldi possono essere pignorati dal giudice o possono recare danno in caso di sentenza,premetto che la consorte ha ricevuto l’altro 50% e quindi non ha nulla da chiedere.se è possibile avere la risposta attraverso e-mail. Grazie
salve a tutti … e spero vivamente che qualcuno mi risponda. il mio compagno è separato ed ha due figli. il primo nato prima del matrimonio, e la seconda nata quando si stavano separando ma prima della prima udienza di separazione, spostata apposta da lei per dare il cognome e percepire il mantenimento. pensate che della seconda figlia la moglie aveva rapporti con 3 uomini, di cui uno è poi l’attuale compagno. per 2 anni nn ha mai visto sua figlia, e non ha saputo se lo fosse davvero o meno … solo che ora a test del DNA fatto risulta la sua. si stanno vedendo ora un’ora ogni 2 settimane, alle volte anche mezzora perchè lei arriva sempre tardi, tramite ass. sociale … versa 600 euro mensile, 200 a testa diciamo … un problema solo: i figli nn vogliono il padre, e il padre nn vuole i figli… sn solo costretti per legge a vedersi, una volta finite queste sedute saranno estranei come sempre … hanno già un altro padre, anche se nn biologico e deliquente con denuncie e arresti giornalieri quasi … ora la mia domanda è una: come togliere il mantenimento? so che sono minori, che hanno i loro diritti e il padre i suoi doveri , ma non c’è un modo per toglieli? a qualsiasi costo. siamo pronti a rinunciare al cognome, alla patria potestà, all’affidamento … a qualsiasi cosa pur di ridurre al minimo il mantenimento di figli… a togliere qll della moglie ci arriviamo con l’annullamento ecclesiastico, o tramite accordi che prevedano che il padre rinunci all’affido condiviso e in effetti alle visite che saranno regolate dagli ex cognugi (cioè lei nn glieli fa vedere ora da un anno figuriamoci dopo), in cambio della rinucia da parte della moglie del suo mantenimento personale… in pratica si arriva a 400 euro… spero di essere riuscita a spiegarmi con sinteticità e chiarezza… rispondete per favore 🙂
Ciao sono Massimo separato da 3 anni con un figlio che vive con la madre.Verso un assegno mensile di 500 euro.350 per lui e 150 per la mia ex. Lavoro in proprio ma abito con i miei genitori in quanto la mia attività nn mi permette di mantenere anche un affitto di una casa,ho anche 500 euro di affitto del negozio piu tutte le spese e poi ho accusato un calo nel lavoro.Vorrei sapere se potrei chiedere la revisione dell assegno di mantenimento almeno nn versare quello per la mia ex.Grazie.Ciao
Giovanni, calcola qui http://www.avvocati.it/strumento/58/rivalutazione-importi-mensili-assegni
Daniela, cosa dire? Trova la forza di pretendere ciò che è dovuto a te e, soprattutto, ai tuoi figli.
ciao sono daniela ho tre figli e dal 12 giugno 2010 ci ha letteralmente abbandonati abita cosi’ vicino che potrebbe venire a qualsiasi ora ma non lo fa non gli interessa proprio dei fifli in sette mesi mi ha dato 300 euro io lo amo ancora purtroppo di me lui se ne frega ma forse lo ha sempre fatto ho convissuto 10 anni nn sono pochi …i miei figli hanno 9 . 7 … 5…anni e adoravano suo padre
Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti e buon anno.
Torno a scrivere per formulare un’altra domanda sempre inerente all’assegno di mantenimento, qual’é l’aumento dell’indice istat? in poche parole da gennaio 2011 in che percentuale deve essere aumentato l’assegno? Sino all’anno scorso avevo un amico commercialista che mi aiutava in questo, adesso ho dato un’occhiata su varrie pagine web ma non ho trovato un dato certo. Qualcuno puó aiutarmi?
Grazie
Giovanni
Eva, non esistono sussidi specifici. Il padre deve comunque mantenere il figlio anche se non ha per mantenere se stesso.
Malindi, potete chiedere il mantenimento (rivalutato secondo indici ISTAT) non pagato negli ultimi 5 anni. I precedenti sono prescritti.
Danni morali non se ne possono chiedere: nessuno ha proceduto per ottenere il mantenimento non pagato.
Ciao Silvia,
Sono una mamma di 32 anni separata legalmente da marzo 2008 e ho un figlio di 11 anni. Purtroppo non ho un lavoro fisso e cerco di arrangiarmi come posso ( lavori stagionali ecc.), solo lo scorso anno sono riuscita a percepire l’indennità di disoccupazione, ma per questo anno non ho i requisiti, e neanche prospettive di lavoro. Il mio ex marito è tenuto a versare un assegno di mantenimento di € 300,00 per il figlio che purtroppo non ricevo da maggio 2010. Il problema è che lui lavora in proprio e dice che durante questi mesi non ha lavoro ed è a casa, e questa situazione probabilmente durerà ancora per un pò. Ammesso e concesso che lui sia in buona fede; (da verificare) non voglio certo farlo morire di fame, ma neanche privare nostro figlio di ciò che gli serve per vivere; quindi è possibile chiedere aiuto allo stato? Se si attraverso quali canali? Grazie infinite Eva.
ciao silvia,
sn una ragazza di 20anni quando io e mio fratello eravamo piccolissimi (io 2 anni e lui 6 mesi) mio papà ha deciso di andarsene con un altra donna e ci ha lasciato con mia mamma avviando le pratiche di separazione e poi di divorzio il giudice aveva stabilito che lui dovesse passarci gli alimenti in base al suo redito (che era sempre molto alto e lo è tuttora 2500/3000 euro).
Da allora ha mandato solo x 4/5 mesi 200 milalire totali per entrambi nn ha mai più mandato niente e per di piu sono circa dieci anni che si e trasferito da un paese in provincia di como vicino a noi ad ancona.
a peggiorare la situazione dopo che mio fratello stava x morire in un incidente se ne altamente fregato.
c’erano delle spese sanitarie importanti un collare importante x la riabilitazione del collo (essendosi rotto il dente dell’epistrofeo) di costo 600 euro al quale si è sottratto nn volendo neanche venirci in contro con una parte della cifra.
oggi, noi ormai maggiorenni possiamo chiedere gli arretrati degli alimenti di 18 anni a testa e un risarcimento di danni morali ( e di quanto )? aspetto una tua risposta grazie mille
Salve,
mi chiamo Alessandro e ho 28 anni.
I miei genitori sono separati da quando avevo 3 anni.
Mio padre non ha mai versato gli alimenti che mi spettavano e dal 1994 non lo vedo perché a causa di una brutta lite in famiglia è stato allontanato da me attraverso una denuncia etc.
Volevo sapere se ad oggi, 01/2011 è possibile denunciarlo per gli alimenti che non ha mai versato o è decorso troppo tempo.
Grazie e Saluti
Alessandro
Alessandro, puoi richiedere l’assegno di mantenimento degli utlimi 5 anni. Quelli precedenti sono prescritti.
La denuncia penale è possibile solo se ti sei trovato in condizione di non avere mezzi di sostentamento: forse è più utile recuperare quello che dovresti avere
Ciao Silvia.
Scusa se ti disturbo ancora.Ho provato a correggere ed a rendere più comprensibile ciò che ti ho scritto nel messaggio precedente.
Scusa ancora e grazie mille.
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Ho un figlio di 19 anni,(non sono sposato e non ho mai convissuto con la madre di mio figlio)nei primi anni di vita i nonni materni si trasferiscono in un’altra città e si portano via, nella nuova residenza(un appartamento di loro proprietà) mio figlio,senza il mio consenso(non potevo all’epoca denunciare il fatto perchè non avevo le possibilità economiche per fronteggiare seriamente il problema,inoltre avevo anche il terrore che mio figlio potesse andare a finire,per diversi motivi, in un’istituto e quindi pensavo che che la cosa più saggia da fare era di lasciare momentaneamente, per un periodo più breve possibile, mio figlio dai nonni materni.Pensavo di riprendermelo in un secondo tempo non appena le cose a livello economico mi sarebbero andate meglio(nel frattempo la madre di mio figlio rimaneva nella città dove risiedo facendosi pagare gli affitti e il mantenimento dai suoi genitori lasciando in posteggio nostro figlio a loro.Nel corso degli anni ho dovuto duramente lottare per poterlo vedere,per poterlo sentire al telefono e quindi per educarlo.Un’esperienza inenarrabile.La nonna materna voleva essere a tutti i costi lei il genitore.La cosa curiosa è che qualche anno fa si sono rivolti loro (nonna di mio figlio ) al tribunale della loro città lamentando la mia scarsa presenza e la mia inottemperanza a livello economico.Nonostante ciò anche in quell’occasione non mi sono fatto sentire rivendicando le mie ragioni perchè avevo sempre il timore che andasse a finire in un’istituto.(mio figlio era ancora minorenne)Comunque il tribunale dei minori mi aveva prescritto di mantenere mio figlio e di essere più presente(cosa che già facevo fra l’altro contro il volere della nonna materna) La nonna materna ha sempre fatto di tutto per mettermi in cattiva luce agli occhi di mio figlio.La mia ex compagna nonostante non ottemperasse assolutamente ai suoi doveri di madre(continuava a vivere nella città dove risiedo anch’io,senza lavorare e sensa fare un bel niente) mi mandava spesso sms intimidatori quando le mie conversazioni telefoniche duravano un pò più a lungo con mio figlio (la nonna materna non sopportava che io stessi a lungo al tel. con mio figlio e istigava sua figlia,la madre di mio figlio,ad offendermi via sms—-premettto che ho tutto documentato) ,inventandosi come pretesto il fatto che avevo saltato il pagamento un mese piuttosto che un’altro(ho tutto documentato che invece il vaglia lo avevo spedito).Qualche tempo fa avvicinandosi alla maggiore età ,la mia ex compagna mi ha citato x denuncia-querela l’articolo 570 dicendo che non gli ho mai corrisposto nulla se non piccole cifre.Come prove sono riuscito a raccogliere una trentina di vaglia abbastanza recenti (150 euro di media)11 sms spediti dalla mia ex compagna volti a testimoniare che il danaro lo versavo regolarmente e le stesse sue affermazioni dove dice nel fascicolo d’accusa che versavo direttamente a mio figlio le somme di danaro.(premetto che non ho un’attività lavorativa stabile,sono nullatenente e mi hanno ammesso al libero patrocinio in quanto vivo con ia madre che è malata in una casa in affitto del comune e sono sotto il reddito stabilito).Arrivato a questo punto,visto che mio figlio è maggiorenne e il pericolo che venga messo in un eventuale istituto è stato superato,e dopo tutte le violenza psicologiche e le calunnie che ho subito nel corso di parecchi anni,vorrei denunciarla per calunnie varie.Che ne pensi?
Saluti
Ciao Silvia, volevo chiederti un consiglio riguardo al caso del mio ragazzo.
Lui ha 25 anni e vive con la madre, i genitori sono divorziati da quando ne aveva 8.. il padre gli ha sempre dato il mantenimento..ma ora sono 3 mesi che ha interrotto il versamento! causandogli perciò gravi problemi!! in quanto pur stando in regola..nn ha un reddito abbastanza alto da mantenersi da solo! oltre al fatto che aiuta la madre nel pagamento delle bollette e dell’affitto!! e quando lui ha chiesto spiegazioni al padre..egli gl ha risposto: non ho soldi per te!perchè ho già troppe spese!! (il padre stà in regola!)
Perciò io volevo sapere se lo può fare questo, e che cosa può fare il mio ragazzo per ricevere di nuovo l’assegno di mantenimento, più i mesi arretrati…. GRAZIE!!!!:-)
scusa gli errori di morfosintassi,ma ho scritto il tutto “di getto”.
grazie
Saluti
Stefano