I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi.
Dipendono dalle situazioni più disparate: si va dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore o coniuge onerato e dunque alla sopravvenuta impossibilità di corrispondere l’assegno, ai ritardi saltuari o diffusi nel pagamento, alle situazioni peggiori in cui l’onerato si rende del tutto impossidente, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.
In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.
Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorio obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.
Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.
Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.
Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato
L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.
L’art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…
Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.
Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.
Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.
La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va considerato che, se è un minorenne ad essere PRivato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.
Mi rendo conto che la conversazione nei commenti a questo post sta trascendendo. Ho appena dovuto rimuovere un commento per l’uso del turpiloquio.
Vorrei sottolineare che il tema di questo post è il reato di cui all’art. 570 del codice penale e sarebbe opportuno mantenere i commenti nell’ambito di questo tema.
Su questo sito ci sono molti altri post che parlano di diritto di famiglia nei quali si possono trovare le risposte a moltissime delle domande che mi vengono poste.
Questi sono post informativi e non possono diventare il luogo per consulenze personalizzate.
Come ho ripetuto più volte, non mi piacciono le generalizzazioni: ho trovato particolarmente irritanti i commenti di marcello e il primo non l’ho rimosso solo perchè aveva ricevuto delle risposte. Irritanti perchè offensivi nei confronti di intere categorie di persone e frutto di generalizzazioni fuori luogo. Questo tipo di conversazione non arricchisce in alcun modo i contenuti del post e anzi si allontana completamente dall’argomento.
Non ho la possibilità di rispondere a tutte le vostre domande personali e mi limiterò a dare alcune indicazioni di massima:
E’ vero, è molto difficile recuperare crediti nei confronti di persone che sono o si fingono nullatenenti. Nei limiti in cui è possibile, può aiutarvi un avvocato, al di là degli strumenti giudiziari non ci sono altre possibilità.
E’ possibile che il mantenimento non pagato da un genitore venga pagato dagli ascendenti (i nonni), ma è necessario un ricorso in tribunale per ottenerlo.
Il mantenimento non pagato può essere recuperato con apposita procedura esecutiva, se non prescritto (la prescrizione è 5 anni).
Due precisazioni: l’art. 570 non riguarda in alcun modo i maltrattamenti e le procedure per il diritto di famiglia non sono più gratuite. Con la nuova finanziaria il contributo unificato è dovuto anche per le separazioni. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria, tranne che per la sola separazione consensuale.
Mi dispiace per i numerosissimi casi davvero disperati, che si tratti di padri o di madri. Mi trovo ad assisterne quotidianamente e so che non sempre si riesce a ottenere giustizia.
Se ritenete ci siano gli estremi, presentate denunce. Se ritenete di essere stati denunciati ingiustamente, avrete l’occasione di difendervi e anche di proporre querele per calunnia.
I tempi non sono rapidi: non esiste uno strumento che risolva in pochi giorni i vostri problemi.
Ci sono tantissimi avvocati che fanno al meglio il loro lavoro, cercando mediazioni e soluzioni concordate. Imparate anche a scegliere i professionisti che vi assistono, pretendete chiarezza, risposte e spiegazioni. Pretendete parcelle chiare e dettagliate. Informatevi se avete diritto al patrocinio a spese dello Stato.
@Chiara: Bene, quindi seguendo il tuo “ragionamento” un genitore è tale solo se ha un bel portafoglio. Genitori, come molti purtroppo in questi anni o peggio ancora in paesi poveri, che hanno serie difficoltà economiche e che vivono in stato di indigenza, pur amando i propri figli, non possono essere considerati genitori…
Se è questo che ho capito (ma spero vivamente di no), credo che non si sia nulla da commentare…
Per quanto riguarda le famose “leggende”… Spesso l’odio acceca e non fa vedere le cose con obiettività…
mi spiace contraddirti CHIARA, ma ti posso garantire che io guadagno 967,00euro al mese e ne ho 350€ di mantenimento di cui 250€ per il pupo e 100€ per la ex
roberto, la mia risposta scontata era tale perché risposta – appunto – alla tua osservazione ipocrita “Ma è possibile che alla fine si va sempre a parare sugli aspetti economici?” sai cosa, delle tue carezze e delle tue visitine non so che farmene se non mangio. molti mariti furbini parlano di “affetto che è quello che conta” quando non vogliono cacciare i soldi. la verità è che ci sono uomini che malsopportano di perdere il controllo della situazione e si riprendono il controllo tiranneggiando coi soldi. ma i figli? sono loro che ne pagano le conseguenze, soffrendone anche in serenità. affetto e sostegno economico sono entrambi indispensabili al punto che l’uno senza l’altro è considerato reato. evitiamo inoltre teatralità incredibili, un giudice non dissangua un padre per dare tutto alla madre e ai figli; queste son leggende.
@Chiara: non voglio assolutamente far polemica ma la tua è una risposta scontata. Certo che senza soldi non si vive ma se leggi bene il mio post, troverai concetti un pochino più delicati. E comunque se come dici te, senza soldi non si vive, ricorda che questo vale per entrambe le parti…
No il giudice di pace, il settore del tribunale che si occupa del diritto di famiglia se ne occupa c/o il tribune civile
dove si trova il giudice di pace? come lo raggiungiamo? qual è la procedura?
il diritto di famiglia è l’unico tribunale gratuito che abbiamo come il giudice di pace armatevi di buona volontà e senza bisogno di avvocato potete depositare le vostre richieste
@roberto: si parla “sempre di aspetto economico” perché senza mangiare bere dormire tutto il resto va a farsi benedire