I diritti dei nonni

Abbiamo più volte evidenziato come nel nostro Paese il contributo che danno i nonni alla crescita dei nipoti è spesso molto rilevante. Da qui nascono conflitti, contrasti ed incomprensioni, ma da qui nascono solidarietà familiare, coinvolgimento, educazione al rispetto e all’amore per questi nostri giovani anziani che spesso, alla nascita dei nipoti, si mettono a disposizione dei figli con entusiasmo, risolvendo alcuni dei problemi creati da una società disattenta ai bambini ed alle famiglie.
Ma i nonni che diritti hanno nel rapporto con i loro nipoti?

diritti-nonni
Analizziamo prima il caso del rapporto tra nonni e nipoti in caso di genitori separati. E’ evidente che questa sia la situazione in cui più facilmente si creano problemi di rapporto e frequentazione, in particolare tra il bambino ed i nonni da parte del genitore non affidatario o comunque non convivente. La casistica in giurisprudenza è rilevante: se si pensa a quante separazioni vengono attribuite (a ragione o meno) all’influenza nella coppia dei genitori dell’uno o dell’altro, si capisce quanto sia frequente che il genitore con cui i bambini convivono che abbia accusato problemi con i suoceri, tenda ad evitare e, addirittura, ad ostacolare la frequentazione dei figli con i nonni ex suoceri.

La riforma del codice civile attuata con la legge n. 54/2006 ha riformulato l’art. 155 c.c., introducendo il principio secondo cui “anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto [omissis] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”
Il principio essenziale a cui si ispira tutta questa riforma è la tutela dell’equilibrio e della qualità della vita dei figli minori in caso di separazione o divorzio, ed il diritto a mantenere e coltivare i rapporti con i nonni e tutti i parenti ne è considerato un aspetto essenziale.
Bisogna, però, riflettere su un elemento della formulazione dell’art. 155 c.c.: il diritto a mantenere rapporti con i nonni, non è un diritto “dei nonni”, sancito a loro tutela, ma è un diritto del nipote, previsto solo ed esclusivamente a protezione della sua “normalità” e qualità di vita, al di la della separazione dei genitori.

Anche prima della riforma, la Corte di Cassazione si era sempre orientata stabilendo che, il Tribunale ordinario o il Tribunale per i minorenni in caso di coppie di fatto, poteva regolamentare con provvedimenti specifici, anche il diritto dei bambini alla frequentazione dei nonni. Quindi, allora come oggi, il diritto dei nonni era soddisfatto solo se e nella misura in cui coincideva con l’interesse dei nipoti ad intrattenere rapporti con loro.
Questo determina, anche post-riforma, una conseguenza: i nonni non hanno un diritto “proprio” a frequentare i nipoti, perciò non possono azionare tale diritto intentando un giudizio diretto contro il genitore che impedisce tale frequentazione.
Possono però tutelare il loro “diritto di visita” attivando la procedura prevista dall’art. 333 c.c., sulla cui applicazione è competente unicamente il Tribunale per i minorenni. I nonni in questa sede potranno richiedere al giudice l’accertamento di condotte del genitore pregiudizievoli per i figli, costituite in questo caso dall’ingiusta soppressione del diritto dei bambini alla conservazione dei rapporti familiari. Ovviamente la situazione di fatto deve essere di una certa gravità, tale da integrare una violazione del corretto esercizio della potestà dei genitori ed il Tribunale valuterà solo l’interesse ed il bene dei minori, prescindendo da un diritto soggettivo dei nonni che, come detto, non è previsto dalla nostra legge.

Una recente sentenza di Tribunale di Roma (n. 24.423 dell’8.11.2007), ha spostato l’attenzione dal caso delle coppie separate, ad un diverso tipo di crisi familiare, che, nel caso specifico, coinvolgeva una coppia non separata, in perfetto reciproco accordo, ed in cui il conflitto riguardava il rapporto tra la mamma dei bambini ed i suoi genitori, con i quali non aveva più rapporti e, per questo, non permetteva loro di vedere i nipoti. Il Tribunale per i minorenni, dopo aver esperito invano un tentativo di conciliazione volto a far riprendere i rapporti tra i nonni e i nipoti, ha emesso un decreto con il quale incaricava il Servizio sociale di mediare tra i genitori e i nonni materni e di organizzare, valutata la disponibilità dei minori, incontri protetti con i nonni medesimi, al fine di attenuare la conflittualità tra tutti i membri della famiglia. I genitori si sono rivolti alla Corte d’Appello, ma tale giudice di secondo grado, ha confermato che il preminente interesse dei minori consiste nel vivere sereni e tranquilli mantenendo rapporti equilibrati con tutti i propri parenti, ivi compresi i nonni materni.
L’ulteriore ricorso in Cassazione dei genitori è stato considerato inammissibile per motivi tecnici e non di contenuto, quindi non abbiamo sul punto un pronuncia della Suprema Corte: i provvedimenti di cui ho parlato, pertanto, sono di giudici di merito e, quindi, nel nostro ordinamento non sono destinati ad avere alcuna efficacia, neanche orientativa di futuri giudizi. E’ comunque considerato un provvedimento importante, perchè il diritto dei nipoti a frequentare i nonni è stato riconosciuto in un caso di normale costanza di unione tra i genitori: quindi nella famiglia sono stati identificati 3 soggetti “nuovi”, -genitori, -figli e -nonni, e non -coniuge separato e propria famiglia, -altro coniuge separato e -figli.
Certo, la serenità di rapporti non si può imporre con un sentenza, ma il principio che ha voluto affermare prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello è i diritto a provare ad avere rapporti con i nonni, anche contro il parere dei genitori, come un diritto reciproco di nonni e nipoti, sempre nel preminente interesse dei secondi e non dei primi.

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229 thoughts on “I diritti dei nonni”

  1. @ Paola, nell’inerzia di tuo fratello un ricorso come parenti paterni cadrebbe un po’ nel vuoto: dovrebbe essere lui il primio ad agire. Però non è impossibile proporre un ricorso come spiegavo nel post per chiedere che ci siano degli incontri con i nonni e con la zia.

    @ Cristina: come parenti potete proporre un ricorso al tribunale per i minorenni, quanto meno per vedere i bambini. Mi sembra troppo presto, però, dopo 3 sole settimane da un lutto del genere: la madre potrebbe solo aver voglia di stare per conto suo per un po’. Quanto meno avrebbe senso dopo qualche mese.
    Per togliere l’affidamento ad una madre, peraltro unico genitore, ci vuole ben altro che le urla e le parolacce. Valutate bene la stuazione.
    Per chiederle di portare via la sua roba, basta una diffida via racomandata, ma direi comun que di aspettare un po’ e provare a riallacciare i contatti.

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  2. Salve, io sono zia e madrina di due bimbi di 2 e 6 anni. Mio fratello conviveva nella casa di proprietà dei nostri genitori con la propria compagna. La loro storia era diventata burrascosa e negli ultimi tempi il padre di lei si era intromesso a tal punto da arrivare a pedinare mio fratello, a minacciarlo e altre barbarie senza senso. La compagna nel mentre ha fatto di tutto per perdere il lavoro, riuscendoci, si è rivolta ad un avvocato di ufficio ed ha presentato il ricorso al tribunale dei minori per l’affidamento esclusivo dei piccolo oltre al mantenimento per sè e per i bambini, nonchè l’assegnazione della casa (ovvero di proprietà dei miei genitori, i nonni paterni dei bambini). Mio fratello esasperato di continuo, ha deciso di prendere una decisione estrema, si è ucciso. La compagna ha preso i piccoli e si è trasferita a casa dei genitori. Sono ormai passate tre settimane e nessuno ha piu’ notizia dei bambini, lei non risponde al telefono e come se nn bastasse non va a riprendersi la roba personale, costringendo così i miei ad avere parte della casa occupata dalla roba dell’ex convivente del figlio defunto. Lei non è mai stata idonea a crescere i bambini, urla e parolacce si sprecavano, soprattutto con il piu’ grande, la cui sfortuna è sempre stata quella di assomigliare in maniera impressionante al padre. A questo punto non so proprio come fare per aiutare i miei genitori, che hanno cresciuto questi due piccoli angeli e li hanno tenuti nella loro casa per 6 anni, mentre hanno dato un tetto alla madre dei piccoli per 10 anni senza chiedere nulla in cambio. La legge purtroppo in questo campo tutela troppo le donne a discapito degli uomini, la legge dovrebbe essere piu’ attenta in situazioni del genere e verificare prima se ci sono gli attributi per affidare dei minori ad una madre che tutto sa fare tranne crescere ed educare due figli. grazie

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  3. salve, vorrei un consiglio sulla seguente situazione: sono la zia e madrina di battesimo del mio nipotino, che ha appena compiuto 8 anni.
    I suoi genitori, mio fratello e la sua ex compagna sono separati, erano conviventi, e la sua e compagna con il bambino si è trasferita a vivere in una località sperduta dell’appennino parmense, con un altro uomo del quale ha recentemente avuto un altro bambino.
    I rapporti tra mio fratello e la ex compagna da questa estate, poco dopo la nascita del secodo bambino, si sono interrotti: mil fratello continua a inviare il denaro per il mantenimento, come aevano concordato, ma non vede più il bambino.
    Non so per quli motivi ciò sia accaduto ed accada.
    La ex compagna si è eclissata: non risponde al telefono e è molto difficile avere qualche rara notizia del bambino, che non vede più nessuno dei parenti paterni.
    Ho cercato di mantenere un rapporto scrivendo, inviado piccoli doni, ma ho scoperto recentemente che la posta a volte non viene ritirata e non so se è consegnata la bambino, dato che non ricevo notizie in merito .
    Che cosa posso fare, come zia, per salvaguardare il diritto del bambino di rimanere in contatto con la famiglia paterna? Purtroppo il padre del bambino si è isolato anche dalla famiglia, forse è depresso.
    C’è qualcuno che mi può consigliare? grazie, paola

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  4. Roberto, non si tratta di comportamenti o decisioni codificate. I giudici hanno un buon margine di discrezionalità per adeguarsi alle diverse situazioni di fatto.
    Resta comunque un tema sul quale non c’è moltissima giurisprudenza ed i giudizi non sono tanti.

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  5. vorrei capire se in questi incontri protetti su menzionati è, come immagino, comunque prevista la presenza dei genitori e non dei soli assistenti e nonni, dato che da quanto mi è stato spiegato potestà ed affidamento sono dei genitori tranne in casi eccezionali

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  6. Anche un bambino di un anno può “manifestare la propria disponibilità” dimostrando di essere o meno contento degli incontri e di trascorrere il tempo con i nonni in modo piacevole o meno. Certo è che nessun giudice chiederà che un bambino così piccolo manifesti la propria disponibilità a parole!!!
    I responsabili dei servizi sociali dovranno creare un clima tranquillo e piacevole per l’incontro alla loro presenza e poi osservare le reazioni dei bambini ed i comportamenti dei nonni, valutando comunque le difficoltà dei primi approcci. Su queste osservazioni fonderanno la loro relazione al giudice.

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  7. Nella sentenza n°24423 dell’8/11/2007 del Tribunale di Roma, si enuncia anche:”Il Tribunale per i minorenni, dopo aver esperito invano un tentativo di conciliazione volto a far riprendere i rapporti tra i nonni e i nipoti, ha emesso un decreto con il quale incaricava il Servizio sociale di mediare tra i genitori e i nonni materni e di organizzare, valutata la disponibilità dei minori, incontri protetti con i nonni medesimi, al fine di attenuare la conflittualità tra tutti i membri della famiglia”.In merito alla “valutazione della disponibilità dei minori”, ci si chiede quale valore o attendibilità puo avere la succitata disponibilità dei minori,se gli stessi hanno un’età di uno e tre anni?

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  8. Ovviamente no Roberto: in questo caso è solo questione di buon senso. C’è una normale frequentazione con i nonni nel vostro caso. Forse potresti ritagliarti un ruolo da pacere e da diplomatico…

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  9. Salve,

    un profondo attrito causato da metodiche educative differenti tra mia madre e mia moglie (genitori nn separati) induce mia moglie nn a vietare “il vedere” ai nonni i bambini (anzi almeno 2week-end al mese ci incontriamo) ma a non lasciare anche solo per 30min i nonni soli con i bambini (cioè senza la presenza di noi genitori). Date le insistenze snervanti dei nonni, vorrei capire se esistono delle norme al riguardo sia pro che contro.

    grazie

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  10. Proprio perchè i rapporti dei nonni sono delicatissimi nel momento in cui avviene una separazione, penso sia necessario sperimentare un corso di formazione per nonni/e per prepararli a far da ponte in questa evenienza e divenire , nei fatti, punto di riferimento per il/la nipote sapendo non prendere parte per nessuno dei due contendenti ma attuare a pieno la protezione del minore. Vorrei proporre questo tipo di percorso all’istituzione Provincia della mia città, qualcuno ha informazione di corsi già sperimentati altrove? vi ringrazio anticipatamente ilda sangalli riedmiller

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  11. Mi è stato posto in privato questo quesito e rispondo qui perchè può essere di interesse generale sull’argomento:
    I genitori di una ragazza defunta non riescono a vedere più i nipoti che hanno vissuto con loro per 5 anni perchè il padre naturale li ha portati via e si rifiuta di farli vedere.
    C’è differenza per il diritto dei nonni tra nipoti nati all’interno di un matrimonio e quelli nati fuori?

    L’unico modo per intervenire giudizialmente per i nonni materni in questo caso è ricorrere al Tribunale per i Minorenni, sul presupposto che questa mancata frequentazione è un comportamento del padre tanto grave da incidere sul corretto modo di gestire l’affidamento dei figli.
    In effetti, essendo i nonni l’unico legame con la parte materna della famiglia, potrebbe seriamente essere presa in considerazione dal Giudice la richiesta di stabilire (ed “imporre” al padre) un diritto di visita dei nonni materni.
    Con un ricorso ex art. 333 c.c. i nonni possono far rilevare la condotta del padre in quanto lesiva del diritto dei figli di avere contatti con la famiglia materna, come già dicevo nel post.
    Non c’è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio o fuori.

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  12. Il riferimento ai soli genitori materni è solo dovuto al fatto che in quella sentenza di cui parlo il caso era di conflitto tra la madre dei bambini ed i suoi genitori. I nonni sono tutti uguali: tua madre ha i diritti di ogni nonna di vedere e frequentare la nipotina.
    Mi auguro che possa farlo con l’accordo di tutti

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  13. Salve
    Scrivo per un chiarimento.
    In quello che si legge relativamente alle coppie non separate si fa riferimento sempre e solo ai genitori materni.
    io ho il problema opposto
    Tra mia madre e mia moglie è nato un attrito abbastanza forte e mia moglie ha deciso di non far più vedere nostra figlia a mia madre.
    In tal caso che diritti ha mia madre di poter vedere sua nipote?
    Grazie

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  14. Non ho ben capito se vostra figlia vive in Italia e non so se i vostri nipoti sono cittadini svizzeri o italiani.
    COmunque un codice civile europeo non esiste e non vi è alcun motivo di applicare il codice italiano a cittadini non italiani ed a rapporti sorti in Svizzera.
    Del resto il giudice svizzero (che ha quanto pare si è ritenuto competente, quindi ne deduco che non ci siano legami dei minori con l’Italia) ha analizzato il caso concreto, come avrebbe fatto quello italiano, ed ha così valutato dopo aver anche sentito i vostri nipoti. COme dicevo su, non esiste un diritto “dei nonni” a frequentare i nipoti, ma un diritto “dei nipoti” a frequentare i nonni, almeno nel nostro ordinamento e, sembrerebbe, che in questo caso proprio questo diritto dei nipoti sia stato vagliato e si sia risolto a vostro sfavore.

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  15. Articolo molto interessante per noi:siamo cittadini svizzeri abitanti in Svizzera.Nostra figlia,divorziata,ha deciso di troncare ogni rapporto con noi,e non ci lascia frequentare i nostri nipoti.
    Ci siamo rivolti all’autorita’ tutelare del cantone ticino,la quale,sentiti i due nipoti ha deciso che non abbiamo nessun diritto a frequentare i nostri nipoti.
    Ci pare che anche la svizzera,con gli accordi bilaterali,debba sottostare anche un po’ alle vigenti norme del cc italiano od europeo.O no?Ci piacerebbe sentire il suo parere.Grazie

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