L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

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668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. Sono un genitore separato con la seguente sentenza che ritengo ingiusta,
    secondo voi é possibile fare qualcosa?

    1) affido condiviso e residenza dei due figli presso di me (genitore coabitante)
    2) il genitore non coabitante sollevato da qualunque onere contributivo verso i figli
    3) 50% spese mediche e scolastiche del solo figlio minore sole se necessarie e concordate
    4) nessun contributo alle spese mediche e scolastiche del figlio maggiore
    5) assegno di mantenimento di 400€ mensile a carico mio da versare al genitore non coabitante

    Secondo la disposizione il collocamento dei ragazzi é prevalentemente presso di me,
    ma nella realtà dei fatti non esiste frequentazione, quindi nemmeno quel piccolo contributo
    che il genitore non coabitante offre almeno un fine settimana ogni 15 giorni.

    Sembra anche a voi una pazzia? E’ possibile fare qualcosa?

    Dimenticavo! Sono il padre
    Ma essendo la legge uguale per tutti ciò non dovrebbe fare differenza.

    Grazie

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  2. ciao a tutti,il mio problema è che la mia azienda è in crisi profonda e lo stipendio non lo percepisco mai il giorno 10 del mese(quando dovuto)ma anche il mese dopo se non ha piccole dosi.la mia ex moglie mi fa pressioni facendomi scrivere dal legale per solleciti ed eventuali minacce legali.cosa posso fare secondo voi e per la legge quali attenuanti potrei avere?grazie.

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  3. Sono divorziato da venti anni la mia ex moglie lavora part time mia figlia ha un contratto indeterminato alle poste italiane, io mi sono risposato ho un figlio minore e la mia attuale moglie fa la casalinga, verso 600 mensili così suddivisi 200 ex moglie e 400 figlia di assegno di mantenimento e mi rimangono 1200€ al mese. È giusto che continui a versare tale mantenimento se attualmente la mia ex famiglia ha un reddito totale del più del doppio del mio stipendio?
    Nel 2008 (anno di assunzione alle poste di mia figlia), ho incaricato un avvocato di tutelarmi ma a tutt’oggi non sono riuscito a risolvere ancora nulla, a detta del mio attuale avvocato sono tempi tecnici.
    Non posso permettermi un altro avvocato per ridurre l assegno mensile, posso recarmi dal giudice di pace per estinzione di tale assegno?
    Vi ringrazio anticipatamente

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  4. per Alina. se non hai reddito rivolgiti ad un legale che di seguirà a spese dello stato per gratuito patrocinio.

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  5. ciao a tutti,ho un bimbo di 4 mesi senza un lavoro vivo di stipendio di mia mamma.il padre del bimbo e un imprenditore ma non li compra niente nemmeno un body.non mi posso permetere un avvocato a chi devo rivolgermi per ottenere un cifra mensili (dal padre) quello che dice la lege non di piu.grazie a chi mi rispondera

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  6. Buonasera a tutti io sono Alessandro, purtroppo sono capitato in una situazione familiare davvero brutta. Io ho 25 anni e sono il figlio di 2 genitori separati da quando avevo 11 anni, cmq mi sono appena laureato in legge nei 5 anni come previsto e sono tornato nella mia città natale per intraprendere la pratica professionale. Arrivo al dunque, io è da ormai 5-6 anni che soffro terribilmente per il pochissimo denaro che i miei genitori(uno avvocato e un altra dipendente pubblico di buon livello) mi danno per vivere, per carità non voglio crocifiggerli anzi, ma quest’ ultimo anno stanno nascendo incomprensioni molto forti e sinceramente mi sono stancato di continuare a subire la tirchieria di entrambi, anche perchè non ho voglia di vivere in casa di nessuno di loro. Come posso fare per avere un assegno di mantenimento condiviso da entrambi fino a che non riesco a passare l’esame da avvocato e lavorare?
    Grazie in anticipo

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  7. @giuseppe

    Come ti capisco!

    Anch’io le poche volte che ho osato contestare spese straordinarie non dovute mi sono sentito immediatamente minacciare di essere portato in tribunale!

    Questa è un’arma di ricatto che le donne hanno in mano a causa dell’orientamento decisamente anti-maschile del mondo giudiziario, per cui finora ho preferito ingoiare vari rospi, anche per non alterare quel fragile equilibrio di pseudo-collaborazione indispensabile a gestire un figlio con due genitori separati (anche qui, il genitore “collocatario” ha il coltello dalla parte del manico)

    Detto questo, è un piacere constatare che esistono anche coppie che riescono a gestire civilmente le loro separazioni, trovando un’intesa senza bisogno di farsi la guerra e soprattutto senza far ricadere sui figli le conseguenze di una conflittualità di cui loro non hanno nessuna colpa.

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  8. VERGOGNOSO- mi sono separato nel 2008. oggi mia figlia ha 20 anni. mi sono trasferito nel settembre 2010 dal nord al sud . ho sempre pagato tutto e di più – sempre puntuale.nel 2012 la mia ex moglie ” da dipendente in un bar ora è piccola imprenditrice ha rilevato il bar ” promuove con il suo legale tramite il tribunale per inalzare il mantenimento da 300.00 euro a 500 adducendo i sguenti motivi:miglioramento delle mie condizioni economiche rimaste invariate dalla separazione anzi con il decreto monti ….- avrei una pensione aggiuntiva di invalidità civile – falso -” sono pensionato della pubblica amministrazione ” non ho un costo di locazione da dicembre 2010 convivo con una donna separata con un bambino di 11 anni, la quale non lavora . il rimborso di alcune spese è sempre avvenuto in maniera parziale e in ritardo – mai successo – ” le spese extra non sono mai state concordate ” ne altre. ” il padre non ha mai rimborsato il costo dei viaggi della figlia” non le ha mai dato alcuna somma di denaro ho comprato regalie – tutto falso e documentato. quanto di cui sopra è stato da me dato riscontro e documentato. COME I VIAGGI AEREI CHE HO PAGATO INTERAMENTE E che ho potuto dare riscontro a solo 7 viaggi – quelli che sono riuscito a recuperare. Il tribunale…. decide: non ho potuto presenziare per malattia – il mio legale ” dopo nel dettaglio – non si presenta delegando altro avvocato – decisione del tribunale che scrivo integralmente : aumento a 400 euro mensili: rilevato che:gli accordi prevedevano l’affido condiviso dell’unica figlia.. all’epoca minorenne con collocazione presso la madre e diritto del padre di tenere la figlia con sè almeno due pomeriggi a settimana e a fine sittimana alterni; dal trasferimento del padre da… per … avvenuto in data successiva alla separazione i tempi di permanenza presso di lui della figlia.. sono notevolmente diminuiti ” veniva ogni due mesi e si fermava dai 10 ai 15 giorni l’ultimo periodo dopo la sentenza 27 giorni ” riprova di ciò sono anche le produzioni documentali del padre che ha allegato due soli viaggi della figlia a… dal dicembre 2010 a luglio 2012.nON VI SONO ALTRI ELEMENTI CHE ASSUMONO RILEVANZA AI FINI DELLA MODIFICA DEL CONTRIBUTO DI CUI SOPRA ATTESO CHE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI NON SONO MUTATE DALLA SEPARAZIONE ” HO PRESENTATO UNA CONSULENZA DI UN INVESTIGATORE CHE LA MAMMA LAVORA ANCHE IN ALTRI POSTI IN NERO – CONCLUSIONE…”. IL MIO LEGALE: pattuito che doveva andare al nord – non ha prodotto tutti i viaggi – non ha presentato nei termini la documentazione – non ha fatto opposizione al giudice di pace per le spese extra – non mi ha notiziato dell’avvenuta sentenza facendo scadere i termini del ricorso in appello per quanto riguarda ” I SOLI VIAGGI ” . Mi chiedo cosa ha presentato la mia ex moglie in tribunale?? ho ribattuto tutto- si sono inventate tutto – il tribunale – una cosa allegata male dal mio legale ” i viaggi ” ha prodotto la sentenza in base al racconto fantasioso della mia ex avvalato dal suo legale……CMQ a mia figlia non gli ho mai fatto mancare niente- e mi sta ripagando di… cmq rimane sempre mia figlia al contrario di quanti mi stanno dicendo di fare la mia vita con la mia compagna.dopo tanto fatto per lei anche dalla mia nuova compagna lei…. meglio non proseguire e non parlare di altri.tutto questo è iniziato quando mi sono opposto al pagamento di neanche 200.00 euro di spese da me mai concordate e che avevano già sostenuto – spese di varia natura che mi vergogno ad elencare.

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  9. Buongiorno, vorrei sapere come deve essere impostata la rinuncia all’assegno di mantenimento.
    Mio figlio (maggiorenne) lavora giá da tempo ed in questo momento sarebbe d’accordo a rinunciare al mantenimento, é sufficiente una sua dichiarazione?

    grazie
    Marco

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  10. buonasera
    io vorrei sapere , se mi spetta in caso vada via di casa da parte di mia madre che ha (pensione, liquidazione, assegno di mantenimento da parte di mio padre e affitto di un’altra casa) una quota di tali soldi per vivere appunto fuori decorosamente visto che non lavoro.
    Sarei molto grato ricever un risposta

    Alessandro

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  11. Per come si mettono le cose, temo che ti dovrai rivolgere anche tu ad un avvocato.

    Idealmente sarebbe meglio riuscire a passare per una mediazione, cercando di dialogare e non di farsi la
    guerra, ma mi sembra che l’atteggiamento della controparte non dia molte speranze in questo senso.

    Comunque rivolgersi ad un avvocato non implica automaticamente finire in tribunale; potreste riuscire a raggiungere un accordo, tutelati ciascuno dal proprio legale, cercando quindi di limitare la conflittualità e le spese.

    Quanto ai soldi, perché è sempre lì che si va a cadere, per quel che ne so, se non siete sposati, tu a lei non devi nulla. Siete invece tenuti ENTRAMBI a partecipare al mantenimento della bimba secondo i principi dell’affido condiviso.

    A questo riguardo la legge dice che:

    “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
    1) le attuali esigenze del figlio;
    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
    5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”

    Il problema è che la stragrande maggioranza di avvocati e giudici non hanno ancora recepito questi principî: per loro la donna si occupa della prole e l’uomo paga (ed ogni tanto gli è concesso di vedere i figli, ma non troppo …)
    Ti auguro di trovare un avvocato che ti aiuti a non diventare un altro papà-bancomat, ma soprattutto di riuscire, una volta regolate le vicende economiche, ad essere un bravo papà per la tua bimba, che di tutto questo non ha nessuna colpa.

    In bocca al lupo!

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  12. Ciao a tutti vorrei chiedere un consiglio a voi. Vi spiego intanto la mia storia. Ho convissuto con la mia compagna per circa 9 mesi (da un anno e mezzo sono fidanzato) ed abbiamo avuto una bambina che adesso ha 6 mesi. La mia ex compagna ha deciso, dopo alcune discussioni di andare presso la casa dei suoi genitori. Adesso tramite il proprio avvocato in una decina di giorni dall’ultima discussione ha voluto già mandarmi una lettera dal suo avvocato dicendomi che non provvedevo nè a lei nè alla bambina e facendomi capire che se non provvedevo alla stessa (cosa che comunque avrei fatto senza problemi mettendoci d’accordo) si sarebbe avvalsa sulla casa dicendo che sarei stato io a mandarla via (faccio presente che già un’altra volta aveva fatto la stessa cosa). Percepisco 1700 al mese di cui la metà di spese tra mutuo ed altro finanziamento. Secondo voi cosa devo fare nei suoi confronti visto tutte le sciocchezze ed avendo lei stessa abbandonato la convivenza, e quanto pensate possa chiedere per il mantenimento della bambina?

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  13. @però: scusa ma se la persona che ha in affido il figlio, nel mio caso la ex di mio marito, convive con altra persona, l’affitto o il mutuo, l’IMU, tra l’altro con figli a carico vengono detratti 50 euro a figlio, tassa rifiuti, costi trasporto, riparazioni e/o sostituzione di elettrodomestici, come descritto da te, non penso siano tutte a carico della ex, ma presumo che divida col convivente, come facciamo io e mio marito. Quindi le 350 euro che prende per il figlio dovrebbero bastarle.
    Alla nascita di un figlio nostro, se i figli legittimi e naturali sono considerati allo stesso livello come dice la Legge e come giusto che sia, mio marito dovrebbe versare 350 euro anche per nostro figlio.
    Quindi 1300 netto di stipendio – 350 euro (sua figlia) – 350 (nostro figlio) – 350 (rata mutuo) – spese gestione familiare = 0
    come camperebbe mio marito?
    naturalmente il tutto cade se l’affidatario vive solo con i figli!!

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  14. Scusate, ho risposto ad un post vecchio 🙂
    Per quanto riguarda ciò che ha affermato “però”, sono d’accordo che il mantenimento debba comprendere anche le spese per l’appartamento, ma spesso, queste non vengono considerate…io con tre figli prendo 800 euro, e neanche la metà delle spese straordinarie…

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