L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

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Dalla parte dei figli

L’avvocato di gc risponde: Il mantenimento della figlia maggiorenne

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668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. Caro Stefano
    anche per me dovrebbe essere cosi, si va di logica ma purtroppo leggendo i vari commenti, l’assegno non è considerato un versamento mensile ma annuale e cosi nel periodo di vacanza anche se il minore è presso la tua abitazione per 3 settimane, questo assegno devi versarlo integralmente.
    Anch’io non sono assolutamente d’accordo anche se avevo trovato questo:

    Con una precedente decisione (la n. 11138 del 13 dicembre 1996) la Cassazione aveva considerato ammissibile, per i periodi in cui i figli vivono con il genitore non affidatario, una riduzione proporzionale dell’assegno, avuto riguardo ai maggiori oneri da lui sostenuti e alle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute negli stessi periodi dal genitore affidatario

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  2. salve, desideravo sapere se, in condivisione di affidamento di minore, nel periodo di vacanza (tre settimane consecotive), l’assegno di mantenimento può essere versato in percentuale. visto che per detto periodo il minore è completamente a mie spese.un grazie x la risposta.

    cordiali saluti

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  3. buongiorno sono divorziato da un anno ho tre figli tutti maggiorenni
    passo puntualmente assegno hai figli 320 mutuo 400 affitto universita’ roma la meta’euro 250 premetto che io prendo un stipendio di 1200,00
    vorrei sapere due risposte
    1)se l’assegno posso darlo direttamente hai figli,
    2)quando e possibile che questo assegno non lo daro’ piu’vvisto che non lo cercano neanche il lavoro,
    3)se in base a quello che sborzo in tot,920,00 puo modificare il la situazione attuale in suo favore. grezie anticipatamente aspetto risposta con anzia

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  4. a CLAUDIA-CIPI: Grazie mille per la comprensione. E’ di grande conforto per me, specialmente se viene da una mamma!
    Mi piacerebbe, alla luce della tua risposta, portare all’attenzione di chi legge la contraddizione che emerge se prendiamo in esame la richiesta fatta dal giudice al tuo compagno more uxorio di produrre documentazione attestante il tuo reddito per poter decidere sulla misura dell’assegno al figlio; mentre d’altro canto non c’è verso che si riesca a far riconoscere diritti di nessun genere ai conviventi. Come funziona: doveri sì e diritti no? Sembra quasi una volontà di punire tutti quei cattivoni che osano, prima divorziando e dopo addirittura ricostruendo una famiglia soltanto di fatto, mettere in discussione il sacro istituto matrimoniale. Oppure significa che il giudice che applica e interpreta la legge è spesso più ancorato alla realtà di quanto non lo sia il legislatore? L’Italia è un paese veramente strano!

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  5. ciao claudia
    si avevo letto la tua storia nei post precedenti… ma adesso con questa nuova legge diciamo che i ns figli possono esser considerati a pari dei primi…
    dato che mio marito ha fatto tutto molto easy, solo tramite avvocato senza passare dal giudice (non erano sposati) anzi ti diro’ che tra l’altro nella lettera stipulata assieme se non sbaglio non sono indicate nemmeno le spese extra (e infatti mai chiesti) ma solo la cifra mensile, e avevamo pensato quindi di chiedere una riduzione della cifra mensile appunto per il nostro figlio sempre se e quando verra’ ripeto… dopotutto un figlio parliamoci chiaro non ha un costo di 400 euro al mese!!

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  6. ANNA io di figli miei, con lui, ne ho già due. E mi rode da morire dover rinunciare al terzo (ne vorrei anche di più, ma tre per me è proprio il minimo) perchè sua figlia ci costa quanto una rata di mutuo, mentre per i nostri figli spendiamo molto, ma molto meno di quanto dobbiamo spendere per lei. Ad eventuali riduzioni dell’assegno o che i miei figli vengano considerati almeno al pari della sorellastra io ci ho rinunciato da un pezzo, perchè anzitutto dovrei rimettere tutto in mano agli avvocati con le conseguenti spese e poi è molto probabile che mi ricapiti un giudice come quello dell’ultima volta che ha detto che “di meno proprio non si può” (anche se lei si può permettere cinema e cena fuori tutti i fine settimana mentre io mi trovo spesso a non avere soldi per comprare medicine ai miei figli) e che i nostri figli non contano e “ci avremmo dovuto pensare prima” (nel senso di non metterli al mondo, ma visto che siamo stati tanto incoscienti da farlo ora sono cavoli nostri).

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  7. Ciao Claudia
    hai letto questa?
    Con una precedente decisione (la n. 11138 del 13 dicembre 1996) la Cassazione aveva considerato ammissibile, per i periodi in cui i figli vivono con il genitore non affidatario, una riduzione proporzionale dell’assegno, avuto riguardo ai maggiori oneri da lui sostenuti e alle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute negli stessi periodi dal genitore affidatario

    e poi
    http://www.studiolegalemartignetti.it/public/pages/view_articolo/ogni_uomo_ha_diritto_a_una_second_life_anche_dopo_il_fallimento_del_primo_matrimonio_pu_quindi_chied

    possiamo sperare anche noi di avere un altro figlio che sia trattato come il primo legittimo?

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  8. ROBERTA il giudice che ha valutato il mantenimento del mio compagno per la figlia ha valutato anche il mio reddito in quanto conviventi. per il resto non ti so rispondere niente, mi spiace, non sono avvocato e non mi è capitato di dover combattere pure per affidamento congiunto e/o permanenza della bambina col padre per il 50% del tempo. Per il non-ruolo ti capisco. Oh, se ti capisco.

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  9. Salve a tutti e innanzitutto complimenti a Silvia per la competenza, grande chiarezza e garbo.
    Per quello che mi riguarda, convivo da molti anni con un uomo di 45 anni, divorziato con figlia di 12 anni, che guadagna circa 1.500 euro e versa per la figlia 450 euro più la solita metà delle scolastiche, mediche e sportive. Praticamente ogni mese versa circa 1.000 euro e non gli è permesso sindacare mai nulla, checché ne dica la legge. Lui vive da me, in una casa mia e io non gli chiedo praticamente nulla perché godo di un ottimo reddito (ogni tanto fa la spesa o contribuisce in maniera estemporanea in qualcosa) e perché lui sta tentando di risparmiare qualcosa visto che tra qualche tempo sarà costretto a comprare la casa dove i genitori (monopensionati al minimo) vivono in affitto, che un ente previdenziale sta per dismettere. La situazione tra i due ex coniugi è sempre stata terribile ma ultimamente è un vero inferno. Lui non è sicuramente il padre più presente del mondo (anche perché ha dei turni lavorativi allucinanti) ma è amorevole, ragionevole e sempre puntuale nei pagamenti. Lei non fa altro che minacciare ricorsi al tribunale e chiedere soldi, soldi, soldi a titolo di compensazione della scarsa frequentazione. La frequentazione, anche se obiettivamente scarsa, c’è sempre stata, e non di rado la madre ha addirittura cercato di osteggiarla con varie scuse, magari proprio il giorno dopo averlo richiamato ai suoi doveri a gran voce con le solite minacce. Tra i due non c’è nessun tipo di dialogo civile. Lei urla, straparla, lo accusa delle peggiori nefandezze e lui subisce spaventato, perché si sente economicamente troppo debole e perché ormai teme di veder compromesso il rapporto con la figlia. Ultimamente, la madre della ragazzina sta cercando di coinvolgere anche me nelle loro questioni economiche. Pretenderebbe, ad esempio, che lui portasse la figlia fuori in vacanza per molto più dei, cito, “micragnosi” cinque giorni che lui le ha proposto (è che è più di quanto si possa permettere) a spese mie, non accontentandosi che la bambina stia con noi in casa per il restante periodo d’obbligo. In passato è già più volte avvenuto che io pagassi le vacanze ad entrambi ma non lo abbiamo mai detto alla signora, soprattutto per evitare che lo considerasse una specie di diritto acquisito. Io sarei anche dispostissima a pagare, ma vista la situazione sgradevole (a dir poco), le minacce, le parolacce e soprattutto lo stato di salute precario del mio compagno che vive tutto questo con grandissima ansia e che io attribuisco solo a questa situazione, non voglio cedere a questo ricatto. Inoltre, la suddetta signora sta altresì ventilando l’idea di chiedere l’affidamento congiunto, intendendo come tale la collocazione della bimba a casa mia (a casa di “quella”) per metà del tempo. A parte il fatto che la trovo un follia, considerato che la bimba vive e soprattutto ha la scuola a 40 minuti di macchina, io lavoro dalle 8 alle 15 ore al giorno e il mio compagno fa i turni (sarebbe una vita faticosissima per tutti, non ultimo per la ragazzina che ora a scuola ci va a piedi). E poi io, con tutto il rispetto del caso, per amore del mio compagno, posso accettare, come accetto, weekend e vacanze con la bimba seppure tra grandi ovvie difficoltà dovute, tra l’altro, al mio “non-ruolo”, che mi impedisce qualsiasi tipo di interazione senziente con lei. La frequento ormai da dieci anni, c’è un rapporto decente, a volte addirittura amorevole, e mi tratta un po’ come una specie di zia, ma devo stare sempre attenta che il mio esserci si limiti al mero accudimento materiale, devo sempre misurare ogni parola che dico, ogni movimento, ed è difficilissimo. Anche per questo motivo non potrei mai accettare una convivenza vera e propria, non me la sento! Ove una tale possibilità di dovesse ipotizzare sarei costretta a tirarmene fuori, lasciando il mio compagno al suo destino (e a tornare quindi nella casa dei genitori, molto più piccola della mia e moltissimo più lontana dalla scuola della figlia – 2 ore – e dal lavoro).
    La mia domanda è: potrebbe un giudice in tutta coscienza pensare di far vivere una bambina a casa di una donna estranea che non la vuole? Cosa potrebbe indurlo a prendere una tale decisione? Potrebbe considerare la convivenza del mio compagno con una donna abbiente come una sorta di maggiore sua capacità “contributiva”?
    Mi scuso per la lunghezza. Avevo tanto bisogno di sfogarmi, non so con chi parlare con una chance di non essere equivocata: Questo è un paese a mio avviso troppo ciecamente, aprioristicamente e acriticamente bimbo-centrico, e in nome dei bimbi si fanno errori che si ripercuotono malamente su di loro (viziandoli, o trasmettendo il messaggio che tutto si può comprare, o stressandoli) e su tutti gli adulti che vivono loro intorno.

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  10. sono separato da 6 anni e corrispondo 400,00 euro a mia moglie per i miei due figli 19 e 23 anni ora loro lavorano e percepiscono 500,00 e 900,00 euro con un contratto a tempo determinato 2 anni e un contratto fisso part time io percepisco 1350,00 euro mese e pago un affitto di 700,00 euro posso secondo voi smettere di pagare il mantenimento e poeter fivere un po la mia ex percepisce uno stipendio di 1200,00 euro e vive nel mio appartamento a spese zero. posso avere una rispoosta da qualche avvocato a vivo a Trento grazie a presto

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  11. ho trovato questo articolo su la stampa.it
    Con una precedente decisione (la n. 11138 del 13 dicembre 1996) la Cassazione aveva considerato ammissibile, per i periodi in cui i figli vivono con il genitore non affidatario, una riduzione proporzionale dell’assegno, avuto riguardo ai maggiori oneri da lui sostenuti e alle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute negli stessi periodi dal genitore affidatario

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  12. Ciao a tutti
    ma questa sentenza può essere applicata anche al mese di agosto?
    Mi sembrerebbe corretto che quel mese la ex non percepisca tutto l’assegno dato che 15gg li passa col padre…sarebbe corretto la metà.

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  13. Per Dario…..Ciao,ti invito a leggere una sentenza del tribunale di genova rivoluzionaria:TEMPI UGUALI, NIENTE ASSEGNO.La sentenza è del 30/09/2011 il sito è http://www.adiantum.it spero di esserti stato d’aiuto..ciao.

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