L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

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Dalla parte dei figli

L’avvocato di gc risponde: Il mantenimento della figlia maggiorenne

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668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. @Nicoletta, vedo che a volte ti firmi Roberta e poni domande alle quali come Nicoletta sai benissimo rispondere! Per carità, non escludo che questa possa anche essere una palestra per giovani avvocati o praticanti (ma se del caso è bene essere un pochino più professionali nelle risposte), però l’avatar rende evidente che Nicoletta e Roberta sono la stessa persona.
    Grazie per la tua partecipazione, sotto qualsiasi veste e nome, ma cerchiamo di non farlo diventare un gioco

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  2. Scusate la domanda ingenua: perché mai si deve essere tenuti a mantenere persone che hanno raggiunto una completa indipendenza economica?
    Altro che adeguamento dell’assegno, ci sarebbe da richiedere la restituzione di quanto versato anche se non dovuto!
    Ma forse la giustizia italiana ragiona diversamente …

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  3. @Ferruccio, non c’è alcuna attinenza tra il tuo attuale matrimonio e il mantenimento a tua moglie e tua figlia che, attualmente, da quello che dici, sembrerebbe non più dovuto perchè economicamente indipendenti entrambe. In effetti è incomprensibile l’attesa che ti consiglia il tuo avvocato, ma, da qui a dire, come fa Nicoletta che “questo non ne capisce una mazza” ce ne passa. Del resto nè io, nè Nicoletta conosciamo i fatti in concreto e quindi non possiamo realmente valutare la sua attività.
    Possibile che non ti sia mai venuto in mente, in 4 anni, di consultare un altro avvocato? Credo sia il caso di farlo.

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  4. Salve Ferruccio

    Il tuo avvocato sarà mica l’amante della tua ex moglie??
    Il giudice non deve tutelarti MA far applicare la legge di cui TU puoi avvalerti.
    Cambia immediatamente avvocato…questo non ne capisce una mazza.

    Devi chiedere la RIDUZIONE dell’assegno di mantenimento e fallo SUBITO!!!!
    Ciao ciao

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  5. Sono regolarmente risposato in comune con l’attuale moglie che attualmente fa la casalinga ed un figlio di 15 anni che studia, la ex consorte attualmente lavora ed anche mia figlia che ha 27 anni lavora a tempo indeterminato presso le poste italiane. Per quanto sopra esposto, vorrei sapere quanto tempo ancora dovrò aspettare per avere una revisione della misura del mantenimento che io do alla ex moglie e a mia figlia, il mio avvocato attualmente mi dice che ancora non ha depositato gli atti al tribunale, perché stà aspettando un giudice che mi tuteli, ma io sono ormai 4 anni che chiedo lumi senza intravedere uno spiraglio. Con uno stipendio mensile di 1200 euro non ce la faccio ad andare avanti, mentre la ex mia famiglia percepisce il triplo del mio guadagno, ma non fanno reddito cumulativo?

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  6. Ciao Ferruccio

    La costituzione di un nuovo nucleo familiare dopo il fallimento di un matrimonio precedente non ti esime dagli obblighi economici stabiliti a tuo carico in sede di divorzio. La convivenza more uxorio con una nuova compagna NON VIENE TUTELATA(A MENO CHE TU NON SIA SPOSATO CON QUEST’ULTIMA)mentre invece viene tenuta in considerazione l’onere economico derivante dalla nascita di un figlio concepito con la nuova compagna di vita. Potrai, dunque, rivolgerti a un tribunale competente per ottenere UNA REVISIONE della misura del mantenimento ma non potrai allegare anche il mantenimento alla tua nuova compagna (a meno che non ti risposi nel caso che tu non lo sia ancora) in quanto la famiglia di fatto è, per legge, irrilevant.
    Auguri auguri auguri

    di vita. Potrai, dunque, rivolgerti al Tribunale competente per

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  7. Sono divorziato da ormai 20 anni, mia figlia lavora a tempo indeterminato alle poste, la mia ex moglie lavora presso un asilo nido. Attualmente loro in due hanno ancora il mantenimento reciproco 200 per la ex moglie e 350 per la figlia, io attualmente ho un’altra famiglia e un bambino, e prendo tolti gli alimenti, 1200 euro al mese e siamo in tre, io la mia attuale moglie e mio figlio. Sono quattro anni che vengo “seguito” da un avvocato che mi dice che devo aspettare poiché attende che ci sia un giudice in grado di tutelarmi, ma perché dovrei aspettare ancora altro tempo se attualmente il nucleo familiare della mia ex mogli e figlia percepiscono il triplo di quello che io guadagno e sono soltanto in due, mentre io e la mia nuova famiglia siamo in tre e con un ragazzo minore che studia. Per quanto sopra, perché bisogna sempre tutelare le donne? quando io attualmente non riesco ad arrivare a fine mese.

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  8. Ciao Alex…..ho letto ora quanto scrivi.
    Certo che avere una figlia come la tua incoraggia l’aborto (scusa per la battuta….so che non va fatta).
    Dice che non sei suo padre?….Beh…TANTO MEGLIO!! ….richiedi la prova del DNA e se scopri che veramente non è tua figlia puoi impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell’art.263 c.c. ….
    Altrimenti non so a quale altra legge ti puoi appigliare……..sta molto nell’astuzia dell’avvocato.
    Ma tu puoi dimostrare tutte le cose che hai scritto pocanzi?…..così facendo puoi agire anche su altri fronti. Ti minaccia di morte?

    La norma sanzionatoria di cui all’art. 612 c.p. e rubricata “minaccia” punisce “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno”. Tuttavia, il secondo comma del sopraccitato articolo afferma che“se la minaccia è grave la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio”. Fatti visitare da un neurologo e fatti sottoscrivere che la tua salute è compromessa dall’atteggiamento di tua figlia e chiedi danni morali.

    Per configurare il reato di minaccia non occorre che le frasi intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa poiché è solo necessario che questa ne sia venuta a conoscenza, anche indirettamente tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l’agente abbia voluto la reale e concreta volontà di produrre l’effetto intimidatorio (trovati qualcuno che testimoni a tuo favore).
    Caro Alex devi cominciare a darle filo da torcere e colpiscila duramente ovunque tu possa……salvo che tu non intenda ripristinare un rapporto di rispetto che però mi sembra quasi un miraggio visto la piega che ha preso.
    Mah……che dirti…ti auguro una risoluzione quanto più immediata con l’augurio che tu cmq un giorno possa “ritrovare” quella figlia che per il momento hai preso.
    Nik

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  9. qualcuno mi può aiutare?
    Ho ottenuto l’affidamento esclusivo di mia figlia ed il tribunale dei minori ha stabilito l’obbligo al padre a provvedere al mantenimento della figlia ferma altrsì l’obbligazione dei suoi ascendenti previsto e azionabile secondo la norma ci cui all’art.148 cod.civ.
    Il fatto è che nonostante questo obbligo nessuno ha mai provveduto.
    Che caspita devo fare?
    Denuncia?
    Fatemi sapere
    Roberta

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  10. Salve ALEX la tua storia è davvero drammatica e comune a molte altre….Hai una figlia sbandata che sta riversando su di te l’odio per chissà quale frustrazione. Per quanto sia difficile non devi permetterglielo!!!
    Ma quanti anni ha tua figlia?
    Cmq insisti e se non sei convinto della capacità dell’avvocato che ti assist non esitare a cambiarlo.
    Io ne ho cambiati 3 e finalmente ho trovato queelo giuto.
    Auguri auguri e auguri anche per la tua salute…..che è la cosa più importante
    nik

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  11. grazie intanto x i consigli!tengo a precisare che oltre all enorme difficolta a trovare un lavoro a 40 anni, avendo 3 bambini di 7 10 e 15 anni, non e’ facile far combaciare gli orari!x cui e’ dificilissimo x me poter lavorare!inoltre non e’ il mio primo marito a mantenere mia figlia nata dal secondo matrimonio, a quella ci pensa il padre che provvede puntualmente!per cui il mio primo marito, con cui ho i 2 figli piu grandi dovrebbe passare il mantenimento a loro 2, non a me, e non alla figlia nata dal secondo matrimonio, ma solo ed esclusivamente ai suiu 2 figli legalmente riconosciuti!inoltre lui non e’ nulla tenente, anzi, ogni mese ha 3 redditi che gli entrano in tasca, macchina e motorino nuovi e vizi e capricci!x cui con un reddito di circa 2800 euro al mese credo proprio che nn sia nulla tenente e che ha l obbligo legale di mantenere i suoi figli!oltre all obbligo morale, quello che un buon padre non lascierebbe mai e poi mai i figli senza mangiare!credo che con un entrata del genere il giudice lo punira molto severamente per il suo mancato obbligo di mantenimento!spero solo la sentenza sia fatta con il massimo dell urgenza, ho provveduto nel frattempo all pignoramento dello stipendio, e nel caso non basti, gli verra anche pignorata la macchina nuova(motivo x cui si rifiuta di matenere i suoi figli)buona pasqua a tutti!

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  12. SERENA insomma hai avuto un po’ di sfortuna. Non riesci proprio a trovarti un lavoro? I tempi sono lunghi per queste cose.. come fai a campare con 3 figli se non lavori? Non mi sembra nemmeno giusto chiedere al 2° marito il mantenimento anche per te stessa, d’altronde penso che tu sia giovane e potresti trovare lavoro in qualche modo, anche Part time cosi puoi stare con i tuoi figli. perchè poi il 1° marito ha smesso di darti gli assegni per i suoi figli? se non è nullatenente hai il diritto eccome!!

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  13. SERENA vai dall’avvocato! per obbligare il tuo primo ex marito al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli minorenni devi ottenere una sentenza in tribunale, quindi ci vuole l’avvocato. L’assegno di mantenimento viene calcolato in modo vario e piuttosto soggettivo, ma sicuramente il giudice deve tenere conto delle tue e sue entrate ed uscite (stipendi, proprietà, affitti/mutui, bollette, spese varie). Se posso permettermi poi farei la stessa cosa anche col secondo ex marito. Se non lavori puoi azzardare a chiedere persino il mantenimento per te, ma quello poi lo valuterai con il tuo avvocato.
    Non penso possa portarti via i bambini perchè non puoi mantenerli, se non ti sta versando il mantenimento concordato (è lui nel torto), però ci vuole qualcosa di ufficiale.
    Non perdere tempo, che le cause vanno alla lunga un sacco.

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  14. buon giorno.vorrei esporre il mio problema.sono separata dal mio primo marito da 9 anni e da lui ho avuto 2 figli che attualmente hanno 10 e 15 anni.in fase di separazione concordammo che lui nn mi avrebbe passato nulla per i bambini in quanto io lavoravo e per aiutarci avevamo deciso cosi.ora,premetto, i bambini hanno residenza con me e sono affidati congiuntamente, con me passano 6 gg a settimana, con il padre uno, in quanto lavora.poco dopo il divorzio decidemmo verbalmente che mi avrebbe passato 150 euro a figlio, in quanto io ero senza lavoro.questo e’ durato fino a 2 mesi fa, poi da punto in bianco lui decide di non passare piu nulla ai figli.io nel frattempo mi son risposata e ho avuto un altra figlia, pero mi son separata anche da questo marito, che, attualmente provvede alla bambina con una cifra di 150 euro mensili.preciso che ora sono sola, con 3 figli a carico e disoccupata. a me e a mio figlio piu grande e’ venuto il sospetto che il padre dello stesso si comporti cosi per far vedere che io non son in grado di provvedere economicamente a loro e richieder cosi l affidamento totale.cosa posso fare per farmi passare l assegno per i miei bambini?qui sta diventando durissima andar avanti anche perche per me e’ difficile poter lavorare in quanto, appunto ho 3 bambini.inoltre puo lui far leva sulla mia”poverta'”per portarmeli via?sono andata da un avvocato, ma i tempi son lunghissimi e qui onestamente si fa la fame!preciso che il mio ex marito, lavora presso l azienda trasporti della mia citta’ per cui un buon stipendio e un lavoro fisso.inoltre vivendo cn il padre pensionato, percepisce la sua pensione e quella della madre deceduta 7 anni fa!chi mi aiuta?grazie

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  15. Sonia cosi ha detto l’avvocato. ma non è che deve “versare l’assegno” ma dovrebbere spendere gli stessi soldi al mese, quindi presumo che se mio marito versa 400 euro anche la ex per il figlio spendera’ al mese la stessa cifra o giu di li. questo intendevo..
    Certo le valutazioni sono relative, mi ero informata e dovrebbe tenere lo stesso tenore di vita che aveva prima con i genitori. Dunque se non erano figli di milionari penso che quella cifra vada bene… ma scusa la casa è rimasta a lui pagata dai tuoi genitori? Sei sicura su l’assegno di disoccupazione?
    Laura scusami il tuo ex non provvede ma al posto suo provvede il nonno? i genitori devono sopperire alla mancanza del figlio? questa non la sapevo!! i miei nonni non avrebbero mai potuto fare una cosa del genere, quindi penso che siano persone benestanti..
    a parte questo che coraggio!! che vergogna piu che altro..

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