L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

Prova a leggere anche:

Previous

Dalla parte dei figli

L’avvocato di gc risponde: Il mantenimento della figlia maggiorenne

Next

668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. Salve a tutti ho letto molti dei vostri quesiti e vorrei approfittarne per esporvi il mio.
    Dopo 17 anni di matrimonio io e mia moglie ci stiamo separando, abbiamo una figlia di 13 anni,ci siamo rivolti ad un legale per avviare le pratiche di separazione e determinare la cifra che dovrò versare per il mantenimento di nostra figlia. Premetto che io sono uno statale con un reddito di circa 1750 euro con un mutuo di 386 euro mensili, lei ne guadagna circa 800, ha casa di proprietà e non vuole per lei l’assegno di mantenimento, ma chiede per mia figli la somma di 500euro mensili più il 50% delle spese che di solito si aggiungono . La mia domanda è se la cifra la lei richiesta può andare bene o devo chiedere di abbassarla ,calcolando che per adesso sono tornato dai miei genitori contribuendo alle spese generali,e tenendo almeno due volte a settimana mia figlia con me.

    Reply
  2. Ciao Silvia per favore dammi una spiegazione…..sono in via di separazione, sono disoccupato, ho 2 figli uno di 15 e uno di 14 anni.Come va quantificato l’importo dell’assegno di mantenimento per i miei figli e per la mia ex.Tenendo in conto che la casa e’mia (lei non ha mai lavorato e mai apportato un solo centesimo)e quindi la lascio a loro…in piu la mia ex ha 3 immobili intestati(eredita’di sua madre),Vorrei sapere come comportarmi per quantificare il mantenimento,anche essendo disoccupato?PER FAVORE RISPONDIMI,,,,,,GRAZIE ,,,,,QUALCUNO MI ILLUMINI PREGO!!!!!!!!!

    Reply
  3. Sono un padre divorziato con 2 figli maggiorenni di 27 e 21 anni.Per entrambi verso il mantenimento anche se mia figlia di 27 anni lavora da un anno (in nero).Oggi mi ha firmato una dichiarazione nella quale dichiara di lavorare e di essere economicamente indipendente.Puo bastare questo per non versare più la quota parte del suo mantenimento?Cosa devo fare?
    Grazie e anticipatamente saluto.

    Reply
    • @marco, no non basta. Con quella puoi ricorrere al tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, per far ridurre il mantenimento a un solo figlio

      Reply
  4. per Alberico

    penso che entro il 15 del mese intende il mese in corso; cioè enro il 15 di ottobre devi versare il mese di Ottobre.

    Io ricevo entro il 5 del mese l’assegno per il mese in corso. A mio parere sembra eccessivo ricevere entro il 15 l’assegno per il mese successivo !!

    Ciao

    Reply
  5. @alberico, in via anticipata fa presumere che versi ad ottobre, l’importo di novembre.
    Per quanto riguarda il ritardo, se è costante ed hai una busta paga, tua moglie potrebbe chiedere che l’importo venga detratto direttamente da quest’ultima.
    Questo è quanto so io

    Reply
  6. Salve a tutti, ripropongo il mio quesito sperando che qualcuno mi possa aiutare: nella mia separazione è scritto che devo versare il mantenimento per le mie figlie “in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese”. Si intende cioè che il 15 ottobre verserò la cifra per novembre? Se tardo costantemente di qualche giorno, rischio qualcosa?
    Grazie per la risposta

    Reply
    • @Alberico, vuol dire a che a ottobre, entro il 15, devi versare ottobre (è anticipato perchè il mese non è finito). Se tardi spesso e di molto, la tua ex moglie potrebbe ottenere il prelievo diretto dallo stipendio, ma sempre dovendo ricorrere al giudice.

      Reply
  7. @marco, gli assegni familiari spettano al genitore sul cui stato di famiglia è inserita la bimba; nel caso in cui fosse sullo stato di famiglia di tua moglie, lei anche essendo disoccupata, avrebbe titolo per richiedere all’Inps gli assegni familiari al posto tuo, a meno che non abbia un reddito derivante, ad esempio, da un immobile.

    Reply
  8. salve ,sono un padre legalmente separato da luglio 2011.
    passo 500 euro di assegno mantenimento per mia figlia di 19 mesi e per la mia ex come stabilito dal giudice. non percepisco più l’assegno famigliare che mi pagava prima l’inps perche la mia ex non vuole darmi copia del suo documento.abbiamo l’affidamento condiviso.
    LA MIA DOMANDA è : a chi spetta l’assegno famigliare se lei e dsocupata e non percepisce reddito?

    Reply
    • @marco, l’assegno familiare dovresti comunque versarlo a tua moglie, quindi se fa in modo che tu non lo ottenga, se ne sta privando lei

      Reply
  9. @renato bazzani (e @Antonio):

    Segnalo un’importante sentenza del tribunale di Genova, secondo cui, in caso di tempi uguali di frequentazione dei due genitori, non è dovuto nessun assegno di mantenimento, in quanto entrambi provvedono in egual misura al mantenimento diretto.

    I dettagli in un articolo sul sito di Adiantum: http://bit.ly/oGqIDX

    Reply
  10. ciao Renato…non sono un avvocato…ma tenedo la bimba in maniera uguale..non ci sarà nessun giudice che dirà che dovrai dare soldi per il mantenimento…altra cosa è se il giudice come di solito fà l’affida ad uno dei genitori…(di solito anzi quasi sempre la mamma)allora è dovuto,ma non 300 sempre che tu dimostri di avere un reddito di 500 euro…sarebbe più equo che tu dia 150 euro….nella prima ipotesi niente….ricorda non sono un avvocato ma un padre separato come te.

    Reply
  11. Aiutatemi…mi sono lascxiato con la mia convivente abbbiamo una bimba di 3 anni..lei ha lo stipendio di 900 euro io 500…lei non paga l’affitto la casa è di sua madre…io pago 400 al mese..faccio del nero per poter vivere…adesso lei vuole per la bimba 300 euro al mese…premetto che rimane 3 giorni con lei e 3 giorni con me..e un fine settimana per uno.sono disposto a dividere le spese straordinarie…mi chiedo ma le devo dare davvero un assegno tenendo conto che la teniamo a parita’ di tempo? Grazie attendo in ansia una risposta.

    Reply
  12. Ciao a tutti volevo chiedere alcuni pareri…sono in via di separazione ho 2 figli uno di 14 anni e l’altro di13,sono disoccupato ..vorrei sapere come quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento..la casa e’ di propieta'(pagata da me)la mia ex non a mai lavorato.Tenendo conto che lei risulta propietaria di 2 immobili che il papa’ gli a intestata,di quanto sara’ l’assegno di mantenimento che io dovro’ versare loro????Per favore qualquno mi illumini!!!!!

    Reply
  13. Buongiorno,
    nella mia separazione è scritto che devo versare il mantenimento per le mie figlie “in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese”.
    Si intende cioè che il 15 ottobre verserò la cifra per novembre? Se tardo costantemente di qualche giorno, rischio qualcosa?
    Grazie per la risposta

    Reply

Leave a Reply to Silvia Cancel reply