L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

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L’avvocato di gc risponde: Il mantenimento della figlia maggiorenne

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668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. buongiorno a tutti !

    vorrei porre un quesito: la mia compagna con cui ho convissuto per qualche mese e con la quale ho avuto un figlio,al compimento del nono mese del nostro figliolo ha sequestrato il bimbo e lo ha portato all’estero in un paese exstracomunitario di cui lei è cittadina.Dopo vari tentativi per vie legali non ho ottenuto nessun risultato,il bimbo resta li,e lei non da piu notizie ne di lei ne del bambino,per cui ovviamente non mi fa vedere mio figlio(aihmè non lo vedo da 9 mesi).Il giudice nel frattempo mi ha imposto di pagare l’assegno di mantenimento di 500 euro al mese.A questo punto mi chiedo: devo pagare e non avere neanche la possibilita ne la speranza di vedere mio figlio!!!??? mi sento solo spremuto senza pieta e usato come un bancomat… saluti Fabio

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  2. Buonasera, senza addentrarmi nelle infinite diatribe della mia separazione, vorrei dei chiarimenti sulle spese straordinarie. Secondo la mia ex moglie TUTTO e’ straordinario. Se mio figlio ha una festa di compleanno e spende 15 euro x il regalo, secondo lei devo darle la meta’; va a giocare a calcetto il giovedi’ con gli amici ? Il costo del campo ( 5 euro ) x lei e’ a meta’.Mio figlio ha bisogno di una camicia x una serata particolare ? A meta’, ci mancherebbe!! E tanto altro ancora. Vi chiedo, cortesemente, al di la’ della definizione di “spesa straordinaria” trita e ritrita, di darmi una specifica indicazione relativamente ai casi che vi ho menzionato. Le spese citate sono straordinarie ??? Devo darle la meta’ che mi chiede ?? Grazie infinite

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  3. salve, sono un padre che ha sempre mantenuto regolarmente la figlia per ben 13 anni..infatti tra separazione e divorzio sono passati cosi tanti anni..vorrei sapere se possibile il prossimo 31 ottobre mia figlia Giulia compierà 18 anni…come mi devo comportare con lei? devo sempre dare l’assegno di mantenimento?lei frequenta le superiori,
    e se si sempre LA solita cifra oo devo rivolgermi a un avvocato ancora?
    e se si posso intestare il bonifico che le invio a lei direttamente e non piu alla madre? rispondetemi.
    grazie
    Simone dalla proivincia di LUCCA

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  4. Salve,sto per divorziare e volevo chiedere se è possibile, con la stessa pratica, includere anche la riduzione dell’assegno di mantenimento per mio figlio visto che le condizioni economiche sono cambiate e cambieranno ancora di più in quanto sto per avere 2 gemelli con la mia compagna.Ho il dubbio se aspettare che nascano per avere già lo stato di famiglia definitivo o se farlo subito.Grazie

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  5. Salve,
    vorrei fare una domanda:
    verso regolarmente un assegno di mantenimento per le mie due figlie minorenni stabilito in atto di separazione di 535 euro mensili più spese mediche e sportive, sono già due anni che nei periodi estivi la bambine stanno con me per due mesi,luglio e agosto,dato che l’assegno che verso è stato deciso che è per il mantenimento delle figlie e non della madre mi chiedo ma nel periodo che loro sono con me devo versare lo stesso l’importo alla madre?
    Potrei chiederlo io un contributo a lei in quei periodi….non lo farei mai,ma neanche lei dovrebbe pretenderli da me.

    Grazie ancora

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  6. buon giorno, sono separata da 5 anni ,io e mia figlia abitiamo fuori città, puntualmente ogni anno nel mese di settembre (inizio scuola) il mio ex sostiene che l’abbonamento per gli autobus per raggiungere la scuola in città non rientano nelle spese scolastiche e quindi non vuole riconoscermi il 50% della spesa e così??

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  7. Grazie Alfredo e grazie Silvia, la vostra risposta e’ molto importante
    per me, anche solo per una mia soddisfazione personale, perche’ dopo tante agherie fatte nei miei confronti posso finalmente avere un qualcosa a mio favore.

    Grazie ancora.

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  8. Grazia e Arianna, come dice Alfredo, il mantenimento direttamente al maggiorenne viene riconosciuto solo se il figlio ha un tipo di vita per cui dimostra elementi di indipendenza.
    Per esempio può essere riconosciuto ad un figlio che va a studiare fuori casa per l’università. Di solito i giudici negano il versamento diretto al figlio, nonostante la legge dopo la modifica del 2006 sembri presentarlo come la normalità, proprio perchè si rendono conto che i figli restano dipendenti dal genitore collocatario ben oltre i 18 anni.
    Comunque il pagamento al figlio non può essere automatico e deve essere autorizzato dal giudice al quale il genitore tenuto al mantenimento deve ricorrere per una modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

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  9. Ciao Grazia,
    per quel che è la mia esperienza di padre separato che ho il figlio maggiorenne studente in casa a mio carico, il giudice ha stabilito che l’assegno di mantenimento della madre deve essere dato a me.

    Lei durante l’udienza presidenziale ha tentato di farlo avere al figlio:
    “Signor giudice, mio figlio è maggiorenne ed ha un suo conto corrente, vorrei dare l’assegno direttamente a lui”, ma il giudice le ha detto:
    “Il mantenimento del figlio è affidato al padre e quindi l’assegno di mantenimento (poca cosa, ma un riconoscimento importante per me) deve versarlo al padre”

    Credo comunque che dipenda molto dal giudice, io sono stato fortunato a trovarne uno intelligente che ha valutato la situazione e ha deciso per il bene del figlio (che resta in casa con me, mentre la madre se ne va a vivere con l’amante)

    In bocca al lupo

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  10. Ciao, sono la mamma separata di un ragazzo maggiorenne, vorrei sapere se dopo aver compiuto la maggiore eta’ l’assegno di mantenimente deve
    essere dato a me (che sono la madre) e che gestisco il mantenimento del ragazzo considerando che lui sta ancora studiando o se la gestione dei soldi puo’ essere data direttamente al ragazzo da parte del padre, il quale non vuole assolutamente che mio figlio dia a me parte di quei soldi. Se qualcuno e’ in grado di darmi risposte Ve ne sono grata.

    Grazie Grazia

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  11. Salve, sono Maria convivo con il mio compagno, abbiamo una figlia di 3 anni e sono incinta, lui ha una attività fiorente ma dichiara come stipendio personale 500,00 euro mensili, e sono gli unici soldi che versa per la famiglia. Servono a coprire il solo contratto di affitto cointestato, a tutte le altre spese devo far fronte io.

    Anche in termini di tempo lui non è mai presente se non per 4 giorni alla settimana dalle 21.00 alle 8.00 del mattino, questo mi richiede il pagamento di una babysitter poichè ho un lavoro a tempo pieno.

    Come posso far fronte a questa situazione in cui mi trovo a dilapidare tutti i miei guadagni per la sua mancanza?

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  12. Grazie Silvia per la tua risposta. E’ dall’inizio di questo “caos separazione” che ho intenzione di chiedere che mio figlio possa avere collocazione primaria presso di me. Gli avvocati con cui ho avuto a che fare non mi paiono però convinti, non tanto per la mia situazione, quanto per l’ottusità dei giudici, che in Italia sono ancora spinti a tutelare la madre in ogni caso.
    Prima di salutarti ti riporto anche l’ultima parte del mio post, sperando tu possa chiarire anche questo dubbio:
    “Attualmente io sono in cassa integrazione con uno “stipendio” di circa 510 euro e mia moglie non lavora (non ha mai voluto farlo nonostante non abbia alcuna limitazione). Nella realtà in cui ci troviamo adesso, e soprattutto nella mia zona, trovare un posto fisso è un’impresa, anche se a breve dovrei essere assunto in un’associazione che si occupa proprio di bambini. Ma attualmente il mio stipendio è quello sopracitato. In questi mesi di “attesa” della comunicazione della data di udienza, come ti dicevo all’inizio, abbiamo continuato a vivere sotto lo stesso tetto, e mia moglie ha continuato a fare villeggiatura, trascorrendo il suo tempo non col figlio ma con i nostri vicini di casa, pranzando e cenando da loro. Nel mio piccolo ho cercato di svolgere lavoretti per portare qualche soldino in più a casa e non ho mai fatto mancare nulla per nessuno (frigo pieno ecc.). Anche se sottoposto spesso a minacce e ingiurie non sono mai caduto nelle provocazioni, non ho mai fatto dispetti. Mi sono solo continuato ad occupare di mio figlio. Secondo te, dall’importo di 510 euro (sono compresi gli anf), quanto sarà il mantenimento? E in principal modo, mia moglie, che non si è mai data da fare per cercare un impiego, ha totalmente diritto a ricevere anche lei l’assegno?”

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  13. Ad integrazione del precedente post…
    Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

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  14. Innanzitutto ringrazio per la sollecita risposta, poi vorrei, se possibile un chiarimento…Riporto quanto letto rispetto al versamento dell’assegno periodico.
    l’art. 155-quinquies della Legge sull’affido condiviso n. 54/2006 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) prevede espressamente che: .
    Da qui deducevo che gli aventi diritto fossero in primis i figli…
    A questo punto, tutte le somme per spese extra corrisposte direttamente a loro, sono da intendersi non pagate?
    E’ possibile sottscrivere un accordo in cui tutte le parti acconsentano che la corresponsione avvenga direttamente ai figli senza ricorrere al giudice?
    Grazie ancora.

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  15. @Pasqualino, mi sembra che la soluzione proposta dal tuo avvocato sia ragionevole. Per le spese straordinarie devi sempre avere prova che siano state sostenute realmente e già anticiparle è un comportamento di buona volontà.

    @Arianna, Un figlio dalla nuova unione non giustifica una riduzione del precedente mantenimento, ma sicuramente è un buon motivo per non aumentarlo. Per pagare direttamente ai figli dovrebbe essere autorizzato dal giudice.

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