L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

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Dalla parte dei figli

L’avvocato di gc risponde: Il mantenimento della figlia maggiorenne

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668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. Ma che roba è questa,come si fa ad andare avanti a leggere queste scemenze: “Spola” tra scuola-libri-pc-divano…(?) Beata lei!Pensa a quei ragazzi che non hanno neppure un divano e falla finita,buffona!!!

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  2. altro quesito, nel caso il mio ex marito non voglia dimezzare le spese sportive della figlia perchè dice di non essere d’accordo che lei pratichi quello sport (a lui non piace) ma non propone alternative che alla ragazza piacciono, devo comunque pagare io il totale della somma per fare in modo che l’inverno non faccia la spola tra
    scuola/libri/pc/divano?

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  3. Quante belle parole, manteniamo i figli fino alla oro autonomia , manteniamo le ex mogli fino alla loro autonomia…………. quindi lavoriamo sei mesi l’anno per mantenere due pelandroni che ne approfittano per non fare nulla con la scusa della ciccia che passa il papa (visto che stranamente parliamo sempre di padri).
    Ma va bene così, siamo in un paese retrogado che non ha capito che a breve in molti casi non saranno più le madri ad avere l’affidamento dei figli ed i padri molto probabilmente non pretenderanno alcun contributo per essi. Pensi un po che differenza tra le due figure!!!!!!!!!!!!!! Bla bla bla bla voi e le vostri leggi moralizzatrici del c…..

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  4. Benjo, è evidente che c’è sempre un’altra parte, ma qui è stato posto un quesito e si risponde a quello. Non mi sembra ci sia alcuna espressione di torto o ragione, o alcun giudizio, ma un dato di fatto: se ci sono degli arretrati, si possono pignorare dei beni o chiedere il prelievo diretto. Se l’altro genitore ha difficoltà può attuare a sua volta delle procedure per diminuire l’assegno, piuttosto che non pagare o pagare con ritardo.

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  5. @ Sara… Bisognerebbe leggere anche cosa pensa l’altra parte e non come qualcuno qui che ti da ragione a priori!!!

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  6. Sara, puoi pignorare l’arretrato dovuto e, in caso di costanti ritardi, presentare un ricorso di modifica delle condizioni di separazione dove chiedi il prelievo diretto dallo stipendio o altro reddito dell’assegno.

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  7. Sono spese straordinarie ludiche (solo nella forma perché purtroppo sono necessarie per coprire le vacanze scolastiche molto più lunghe delle ferie). Spero abbiate indicato nell’accordo che le spese ludico-sportive vadano previamente concordate. Ovviamente, in caso tu non sia d’accordo, immagino che avrai un’alternativa da proporre.

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  8. Buongiorno, ho l’affido condiviso di un bambino di 7 anni avuto dalla mia ex compagna.
    Nelle condizioni di affido è previsto che concorra al 50% alle spese straordinarie tra cui le spese di istruzione, di scuola
    pubblica e le spese ludico-sportive. Questa estate la madre intende mandarlo ai campi solari privati. Questa spesa rientra tra le spese straordinarie o ordinarie?

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  9. buongiorno, sono separata da 3 anni e con il mio ex non sono in buoni rapporti. Ho 2 figlie minorenni (12 e 16 anni)che mi sono state affidate come la casa in comodato dei genitori di lui. Visto la situazione non facile nella casa degli ex suoceri e la sua presenza costante come controllore sono riuscita ad acquistare un appartamento poco distante stipulando un mutuo. Il problema è che lui è sempre stato incostante nel percepirmi assegno mensile e 50% delle spese documentate. solo che ora l’assegno è indispensabile per pagare il mutuo. Dice che il lavoro non va bene (ha cambiato lavoro in cui aveva 16 mensilità da 1400 euro) ma ugualmente non si fa mancare nulla: macchina nuova che paga a rate, mega TV, scooter, PC ultima generazione, ecc..
    Dopo mail di sollecito alle quali sono seguite risposte poco cortesi non so che fare. Io lavoro parti time a 1000 euro al mese al momento non convertibile in tempo pieno. Si aggiunge il fatto che le ragazze non stanno bene con lui (città diversa in cui non conoscono nessuno, non le lascia uscire, devono fare solo quello che vuole lui, urla invece di parlare, ecc). Che strada posso seguire?

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  10. @Alberto, rivolgiti ad un avvocato e proponi un ricorso in cui chiedi la riduzione del mantenimento sulla base delle tue peggiorate condizioni economiche.

    @Quinto, non so cosa intendi per parafarmaci: se servono a curare qualcosa sono spese mediche, se sono cosmetici no. Il mantenimento devi pagarlo comunque per intero perchè, come ho ripetuto tante volte in questi commenti, si intende un mantenimento annuo suddiviso in 12 rate mensili.

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  11. @katia, il tuo avvocato sicuramente sosterrà tutti gli argomenti che hai accennato qui in modo adeguato: è ovvio che non sia credibile e il giudice può disporre una verifica a cura della Guardia di Finanza.

    @chris e emanulea. Non c’è alcuna differenza tra affidamento congiunto e condiviso, si tratta di una diversa terminologia usata in due leggi che si sono succedute nel tempo. L’affido condiviso può svolgersi con collocazione presso un genitore o con collocazione presso entrambi, con i figli che cambiano abitazione, per esempio, una volta a settimana. Questa soluzione non è (ancora?) vista di buon occhio, quindi si preferisce sempre stabilire un genitore collocatario, presso il quale i bambini siano residenti e vivano stabilmente, pur passando molto tempo con l’altro. Per questo si stabilisce un mantenimento a favore dei figli che venga pagato a questo genitore.
    Ovviamente Chris può proporre una soluzione diversa, soprattutto in vista del nuovo affitto di cui dovrà farsi carico e che gli permetterà di avere con sè i figli anche formalmente al 50% del tempo. Chris, parlane con un legale e vluta se c’è spazio per una modifica delle condizioni.

    @claudia, il tribunale di competenza è quello di residenza della bambina (quindi il vostro). Il mantenimento DEVE pagarlo anche quando la bambina è con lei (non so quanto guadagna, ma la cifra è ridicola!). Da quello che capisco la bambina è grandicella (se aveva 9 anni all’epoca della separazione dei genitori), quindi se non vuole andare dalla madre, sicuramente il tribunale non la obbligherà. Potreste cominicare per scritto alla madre che la bambina si rifiuta di andare: aspettatevi però che solleverà una bufera. Potrebbe anche denunciarvi per la mancata esecuzione del provvedimento del tribunale, ma, se volete combattere questa battaglia fino in fondo, avete buone possibilità di successo. In teoria l’iter giudiziario più corretto sarebbe questo: dovreste ricorrere voi di nuovo al tribunale per i minorenni, dichiarando che la bambina (che verrà sentita) si rifiuta di andare dalla mamma (indicando i motivi che vi riferisce) e che al ritorno la trovate sempre in stato di sofferenza psico-fisica e per questo chiedere la sospensione di ogni frequentazione.
    Potreste anticipare questo ricorso con un paio di raccomandate alla mamma in cui dite che, vi dispiace tanto, ma la bambina si rifiuta di andare e non ve la sentite di costringerla (che poi produrrete in tribunale).

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  12. Cara Silvia, il mio ex marito in arretrato tra alimenti e spese per la figlia di ormai 30.000 euro si presenterà alla prima udienza di divorzio ai primi di luglio dopo essersi fatto estromettere da tutte le società con un reddito passato da circa 100.000 netti annui durante il matrimonio (da me scoperto in fase di separazione poichè nn mi a mai detto il vero sulle sue entrate)a 28.000 annui piu un affitto di 7.200 annui che paga a una delle sue società!!!!!!!e chiede al giudice di revocare il mio mantenimento (che comunque nn mi sta versando) e diminuire quello della figlia. Dichiara di percepire un unico stipendio come consigliere di una delle società (di cui prima era amministratore unico e socio al 50%)ma oggi tra le varie visure che ho fatto in camera di commercio risulta ancora consigliere di una delle altre società (prima era socio). Come posso dimostrare al giudice che ricoprendo la stessa carica in due società diverse nn è credibile che percepisca uno stipendio solo da una? dvo aggiungere che tutte le società sono composte dai genitori e la sorella. Può essere credibile che sia stato declassato senza alcun motivo? ricoro che il suo avv.to è sempre il presidente della sezione forense del foro di competenza, per nn essere troppo esplicita. cosa posso fare per evitare che riesca nel suo intento? premetto che x sua imposizione io nn ho mai lavorato poichè estremamente geloso

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  13. ciao io mi chiamo quinto , le volevo fare 3 domande , dato che sono tenuto a pagare le spese mediche per i miei 2 bambini volevo solo sapere se i parafarmaci sono compresi ? per quanto riguarda il periodo di ferie estive vorrei sapere se io porto in vacanza con me i bambini 15 giorni , devo pagare il mantenimento per intero o solo meta quota dato che stanno con me ? e la terza domanda e’ l’assegno di mantenimento e di 12 mensilita odi 13 ? la ringrazio anticipatamente . p.s. mi sono ritrovato in questa situazione da separato, e mi sono resoconto che noi papa’ siamo completamente abbandonati dallo stato , non esiste nessun aiuto a noi che viviamo con un misero stipendio e ci ritroviamo fuori di casa a pagare un affitto e a continuare a provvedere ai propri figli , e con tutto cio’ non abbiamo nemmeno diritto a nessuna detrazione fiscale , anzi vivendo da solo il calcolo per il 730 e il modello isee aumenta cosi siamo obligati a pagare piu tasse . Grazie Quinto

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  14. Ciao Silvia

    Sono un papà di una bimbo di quasi due anni e non convivo più con la mia ex. Siamo arrivati ad un accordo, ratificato dal Tribunale dei Minorenni, per un affidamento condiviso con assegno di mantenimento al 50% e spese straordinarie al 50% (Spese mediche non coperte dal SSN, Spese scolastiche e ricreative). Ho sempre pagato sia l’assegno di mantenimento che le varie spese mediche straordinarie. Adesso la mia ex (proprietaria dell’immobile in cui vive con la bambina) mi ha chiesto contezza circa l’acquisto di mobili per la cameretta del bimbo. Sono spese straordinarie o rintrano nell’importo dell’assegno di mantenimento oppure non mi spettano?

    Grazie Valerio

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    • @Valerio: in realtà ogni tipo di spesa si presta ad interpretazioni. Io direi che si tratta, comunque, di arredamento per la SUA casa e non di una spesa per vostro figlio. Mi sembra davvero fuori luogo pretenderle.

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