Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.
Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).
Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.
Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.
Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.
ciao Chris…non arrabbiarti, capisco benissimo la tua situazione…in un primo momento avevi parlato di affido condiviso con collocazione presso la casa materna.L’affidamento congiunto è una cosa diversa come saprai,visto che i bimbi trascorrono il 50%del tempo presso di te,potresti tramite via legale far presente che dovrai pagarti un affitto(quindi c’e un effettivo cambiamento nella tua condizione economica) e che ti occupi dei bimbi tanto quanto la madre per cui richiedere una diminuizione dell’assegno di mantenimento visto che trascorrono gran parte delle loro giornate da te e quindi sei presente anche in maniera tangibile nella loro vita di tutti i giorni fornendo un grandissimo aiuto alla madre…io e il mio compagno abbiamo una situazione simile,parlo solo da donna delusa visto che il giudice che si è occupato della ns sentenza mi sembra che neanche abbia letto ciò che il mio compagno chiedeva lasciando tutto com’era.
…dimenticavo, ovviamente se fosse lei a citarvi, dovrebbe rivolgersi al tribunale dove avete residenza voi!
ciao Claudia, per quanto ne sò, lei è obbligata a dare le 150 euro stabilite e anche nei mesi estivi, durante le vacanze che la bimba trascorre con la madre,lei non può rifiutarsi di versare i soldi.Il manteninemto si versa mensilmente anche se la bambina è in casa del genitore non affidatario.Se foste voi a citarla,dovreste andare nel tribunale dove lei ha la residenza salvo diversi accordi presi di comune accordo tra le parti…ciao in bocca al lupo!
ciao mi chiamo Alberto , la mia vicenda di separazione risale a dicembre 2009, sposato da 17 anni, con due figli ,17 e 15 anni.Io e la mia ex in questi 17 anni avevamo aperto un negozio ed io facevo l’ambulante di fiori, il lavoro andava discretamente bene,alchè decidemmo di aprire un secondo negozio di articoli etnici. Inanzitutto la mia separazione dovuta a una gelosia nata x motivi inerenti al mondo di facebook da parte della mia ex, dopo vari tentativi di riappacificare e ritrovare l’armonia di sempre, mi ritrovo una sera col sentirmi dire là frase famosa ” esci da questa casa”.Al momento , così a freddo, non riesci a capire il vero senso della frase. Mi trovo in macchina “unica cosa intestata a mè” con 40 euro in tasca ….grazie all’aiuto dei miei genitori a livello economico riesco a far fronte alle spese iniziali. Dopo 17 anni di lavoro come ambulante , e la licenza e tutto intestata a lei , riprendo il mio lavoro in proprio pagando l’affitto della licenza a lei x poter lavorare ,e pagando il mantenimento dei figli pari a 800 euro più 50% di spese extra, “la cifra la stabilita lei dopo avermi fatto firmare una serie di fogli ,non dico in che modo mà fatto firmare …è meglio” Passato un anno e facendo fatica a pagare l’affitto di casa ,l’affitto dei mercati, l’affitto di un magazzino x il lavoro , il mantenimento dei ragazzi,ecc..Decido grazie ad una persona molto a cuore di rinunciare all’affitto dei mercati, e resto senza lavoro, mà i soldi x iragazzi li verso sempre, Sempre grazie ai miei genitori , cambio totalmente città e grazie ad un amico entro in socetà di un negozio al 10%, abito presso i miei x questioni economiche . I figli negli ultimi 4 mesi hanno passato 70% del tempo a casa mia notte giorno, mà verso sempre il mantenimento, e spese extra….taglio corto x avere una riduzione del mantenimento adeguato al mio lavoro , anche xchè sono stanco di dover dipendere economicamente dai miei…come devo fare? grazie della cortesia
dimenticavo…..se fossimo noi a citarla, la causa si terrebbe nel tribunale competente in base a dove LEI ha la residenza??e se fosse lei a far nuovamente causa?
Buongiorno,
il mio quesito è un pò lungo e articolato, così come lo è la situazione che vivo.
Mio marito ha avuto una figlia con la sua ex compagna (non erano sposati);per circa un anno e mezzo dalla separazione la bimba ha vissuto con la mamma e il papà non ha versato alcun mantenimento per la bimba, questo perchè si erano accordati in tal senso in quanto lui viveva e lavorava nella stessa cittadina in cui la bimba viveva con la mamma, dunque teneva con se la bimba tre giorni a settimana + un fine settimana ogni 15 + 10 giorni d’estate, questo ovviamente se la mamma non cambiava idea all’ultimo momeno (ciò capitava il 90% delle volte).
Il tutto dunque non era stato ufficializzato nè davanti al tribunale dei minori, nè davanti a quello ordinario. Nel 2009 ci siamo visti recapitare una citazione dove la mamma chiedeva la regolamentazione di tutto, compresa la parte economica; ad ottobre 2009 siamo andati all’udienza nel tribunale per i minori, e colpo di scena la bimba viene collocata presso il papà in quanto risultano dei forti conflitti tra madre e figlia e quest’ultima è persino scappata di casa 10 giorni prima dell’udienza. Noi non chiediamo alcun mantenimento (per non averla tra le scatole)favorendo anche il rapporto tra le due facendole tenere con sè tre fine settimana al mese, vacanze al 50% e quelle estive 4 settimane…..Nel 2010 ci spostiamo di regione (con la crisi del 2009 abbiamo perso entrambi il lavoro, così da un giorno all’altro)e lei ci cita nuovamente sempre al tribunale dei minori, dove viene rigettato il suo ricorso (ovvero voleva la bimba indietro, come se fosse un pacco postale!!!)e il giudice ci da il benestare al trasferimento, anche se questo fosse stato all’estero, così dice la sentenza.Considerando anche che la bimba è stata sentita dal giudice, ed è stata proprio lei che ha vuotato il sacco, raccontando tutto ciò che fa la madre. Ovviamente, i periodi in cui la può frequentare diminuiscono drasticamente, anche perchè la bambina deve prendere per forza l’aereo per raggiungerla! dunque la vede per metà delle vacanze natalizie, la pasqua ad anni alterni e 4 settimane d’estate. Ancora una volta non si parla di mantenimento a parte le spese straordinarie che lei non corrisponde (libri, materiale scolastico in genere e visite mediche).Le comunicazioni tra legali le abbiamo interrotte noi, non se ne può più! Il suo legale ha offerto un mantenimento di 150,00 € che è veramente ridicolo rispetto ai suoi guadagni! ma pur di vedere qualche soldino li abbiamo accettati! C’è da aggiungere che questa signora nei periodi in cui la bimba sta da lei non adempie ad alcun dovere esempio: compiti, preparare il cibo, occuparsi della figlia in genere e non acquista neanche vestiario ma gli da i suoi stracci vecchi, e li chiamo così perchè sono abiti rotti, bucati, macchiati ecc….quindi non appena arrivano in casa vanno direttamente nel secco!!!la bimba non discute neanche perchè la signora è una persona violenta e vendicativa (picchiava mio marito da quando la bimba aveva un anno…lui ha resistito finchè la figlia avesse almeno 9 anni e un pò di indipendenza).La bimba ad agosto va da lei e ritorna ai primi di settembre e lei non vuole versare il mantenimento per quei mesi…può farlo ? come ci dobbiamo comportare?se la bambina si rifiuta di volerci andare (come spesso capita) cosa dobbiamo fare?????
vi ringrazio per l’attenzione!!
@Chris:
Concordo pienamente con te.
L’assegno cosiddetto “di mantenimento” è in realtà un “assegno perequativo”, il cui scopo è UNICAMENTE di equilibrare il carico economico indotto dalla presenza dei figli (e compensare eventuali asimmetrie nei doveri di cura, ma non è il tuo caso).
Un assegno mensile di 450 euro presuppone che ci sia un divario di ben 900 euro al mese fra quello che spende lei e quello che spendi tu!
Poiché dagli elementi che porti la sola asimmetria riguarda(va) il pagamento dell’affitto (600 euro, di cui fra l’altro solo una quota è relativa ai figli), nel momento in cui devi pagare un affitto anche tu, la situazione è completamente simmetrica e non vedo perché uno dei due debba versare qualcosa all’altro.
A parte forse alcune spese che sono effettuate esclusivamente da lei (che so, l’abbigliamento) nel qual caso dovrai corrisponderle la metà della spesa annuale stimata, suddivisa su dodici mesi.
A meno che la regola non sia che l’uomo deve pagare “a prescindere”, visto che è uomo …
@Chris: “…Lavo, stiro, curo, faccio il taxi, cucino, faccio la spesa e mi occupo dei miei bimbi tanto quanto la mia ex…” complimenti Chris. Lo avessi io un ex così, forse nn sarebbe un ex…
@Manuela
Non è che i presupposti per un affidamento congiunto “forse ci sono”, l’affidamento è congiunto, i bambini stanno tanto con me quanto con la mia ex. Lavo, stiro, curo, faccio il taxi, cucino, faccio la spesa e mi occupo dei miei bimbi tanto quanto la mia ex. Tutte le spese extra sono diviseal 50%.
A parità di stipendi e spese, mi dite perchè dovrei dare altri soldi?
Perchè non potrei usufruire del cosidetto mantenimento diretto?
Chris perdonami, non sono un avvocato ma comepuoi pensare che qualcuno ti accordi un azzeramento del mantenimento?inoltre 450 euro per due bambini credo sia il minimo che un giudice ti accorderebbe..noi per il mantenimento della bimba del mio compagno diamo 400 euro più ovviamente le spese extra( compresa palestra, centro estivo e qualunque attività ludico-ricreativa)su uno stipendio di 1100 euro mensili, tra l’altro abbiamo altri due bimbi e io sono disoccupata!!forse dovresti far presente che i bambini pssano moltissimo tempo con te,forse ci sono i presupposti per un affido congiunto..non sò, ma non credo che per due bimbi tu possa passare meno..se non ci sono variazioni sul tuo stipendio(in peggio ovviamente).
Aggiungo che la separazione è stata effettuata in regime di affidamento condiviso e che al momento i figli risultano residenti a casa dei lei.
Grazie.
Salve a tutti, sono un papà di due figli, separato da 4 anni.
Premetto che finora ho sempre pagato con precisione il mantenimento dei figli ed il 50% di ogni spesa immaginabile.
La situazione attuale è questa:
– la mia ex ha uno stipendio di pochissimo superiore al mio
– i figli passano pressappoco il 50% del tempo con me
– per loro ovviamente sostengo tutte le spese necessarie per quando sono da me
– non abitiamo troppo lontani ed i trasporti dei bambini per le varie attività avvine quasi al 50% forse lei ne va qualcuno in più.
– entrambi abbiamo un lavoro a tempo indeterminato
– lei vive in affitto (circa 600 euro)
– io abito nuovamente nella casa della mia famiglia (quindi senza affitto, con le sole spese comuni: acqua, gas, corrente elettrica, ecc.)
– pago 450 euro al mese di mantenimento dei bambini come concordato negli accordi della separazione più il 50% di tutte le spese exta.
Ora i rapporti nella mia casa di famiglia sono molto tesi ed ho deciso, anche per la serentià dei figli, di trovarmi un posticino nostro in affitto.
Il problea è che con 450 euro di mantenimento più un l’affitto non ci stò più dentro con le spese.
E’ legittimo chiedere la drastica riduzione del mantenimento se non proprio l’azzeramento?
La tredicesima non è dovuta, a meno che non sia stato un vostro espresso accordo nelle condizioni di separazione. Il mantenimento si considera una somma annua, divisa per comodità di tutti in ratei mensili, non è uno stipendio: quindi non può comprendere la tredicesima. Ovvio che poi in sede di liberi accordi si può stabilire anche di pagarla.
Il mantenimento che paghi è un po’ alto, anche commisurato al reddito, ma da quello che capisco a suo tempo lo hai accettato. Non puoi ridurlo sul presupposto che ora hai un’altra figlia (sapevi di dover mantenere il primo quando hai avuto la seconda figlia: questo è il principio che si applica).
Per chiedere una riduzione devi provare che c’è stato un cambiamento di condizioni economiche: peggiorativo per te o migliorativo per tua moglie (tale da giustificare una redistribuzione degli oneri di mantenimento del figlio). Oggi gli agenti immobiliari hanno meno facilità di guadagni in nero (l’intermediazione di un’agenzia deve figurare anche nell’atto di acquisto dell’immobile, con relativo compenso), quindi magari il fatturato di tua moglie potrebbe essere aumentato, dandoti la possibilità di chiedere una riduzione del tuo contributo al mantenimento.
Buonasera Silvia, sono separato da 3 anni e sto preparando le le carte per il divorzio. Ho un figlio di 14 anni che sta con la mamma ed ho l’affidamento congiunto (in teoria…). Oggi convivo con una nuova compagna, dalla quale ho avuto una bimba. Pago per il mantenimento di mio figlio 528 euro mensili e nel mese di dicembre pago anche la tredicesima, circa 1000 euro ! Sono un bancario, il mio stipendio e’ di circa 1400 euro. Ho 2 finanziamenti in corso per complessivi 351 euro mensili e sono in cura da uno psichiatra.Posso chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento ? E soprattutto, posso chiedere l’eliminazione della tredicesima mensilita’ ?? Mia moglie e’ agente immobiliare, per cui non so quanto fattura e quanto invece percepisce in nero. Considerando le spese scolastiche, mediche e ricrative mi chiedo : cosa deve fare un padre per SOPRAVvivere ??? Come faccio a mantenere la mia seconda figlia ?? Sconsolato e sfiduciato, la ringrazio.
Daniela, non potrebbe, anche se capisco la necessità di sospendere al più presto questo pagamento.