L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

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668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. Il mio compagno versa l’assegno di mantenimento alla figlia di 22 anni,(quasi 23) la quale dopo essersi diplomata non ha continuato gli studi, il padre gli ha procurato 3 proposte di lavoro, lei non si è presentata nemmeno hai colloqui (e sottolineo che non si trattava di andare a fare la commessa, con tutto il dovuto rispetto per chi fa la commessa). Il mio compagno dal mese di novembre 2010 ha avuto una forte riduzione di stipendio dovuta al contratto di solidarietà che gli è stato applicato dall’azienda dove lavora, e quindi al blocco degli straordinari, intanto che aspetta l’udienza fissata per giugno per cercare di toglirgli l’assegno, può di sua iniziativa ridurlo?
    Ciao grazie

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  2. Cara Silvia, sono disperata…
    sono una mamma divorziata da molti anni con un figlio quattordicenne che ha espresso la volontà di andare a vivere con suo papà.
    Premetto che abbiamo l’affido condiviso e viviamo in una casa insieme ai miei genitori, io non lavoro, ed in sede di divorzio è stato stabilito il solo mantenimento di mio figlio che attualmente è di 450 euro. La mia domanda è: se mio figlio va a vivere con suo papà e relativa comagna e figli, posso chiedere di mantenere le 450 euro di mantenimento di mio figlio anche se lui non vive con me? O in alternativa una somma + bassa?
    Grazie

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    • Nicoletta, ovviamente non puoi mantenerlo. Potresti chiedere un mantenimento per te, ma dimostrando che la situazione economica, tua o del tuo ex si è modificata, rispettivamente in peggio o meglio.

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  3. A me non va bene che si stia generando un vero e proprio razzismo al contrario:non è una casualità,ma una percentuale oramai consolidata e quello che è accaduto a Fabio cioè il rapimento di un figlio (perchè di ciò si tratta)è pura follia!

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  4. Nomen, per quanto la situazione di Fabio sia sicuramente complessa e non facile da gestire, riteniamo fuori luogo la frase “confonderti con quella gente”. Sicuramente aver portato via il bambino al padre è un gesto grave, ma non credo sia riconducibile alla nazionalità di chi lo compie.
    Preferisco non cancellare il tuo commento, anche se lo disapprovo totalmente, proprio per rendere esplicito che non riteniamo accettabili commenti che considerino la nazionalità un motivo di denigrazione o discriminazione.

    Fabio, il mantenimento è abbastanza alto, ma commisurato al tuo reddito se non fosse per il mutuo che paghi e per la situazione che si determinerà, come tu dici, per i viaggi e i soggiorni. Credo ti convenga rivolgerti ad un legale perchè la questione è delicata e va ben seguita: hai possibilità di far riconoscere questi fattori nell’entità del mantenimento. Soprattutto perchè la scelta di andare via dall’Italia è stata sua e comunque non poteva allontanare così vostro figlio senza tuo consenso.

    Emanuela, queste situazioni però non sono un’assoluta maggioranza, come tu dici. Ti assicuro che c’è di tutto un po’, tra cui molte coppie che si gestiscono la separazione con buon senso e collaborazione anche economica. Forse sono quelle che fanno meno “rumore” e quindi si notano di meno.

    Nicola, mi spiace ma non posso dare3 consulenze private basate su parametri personali. Sicuramente potrai chiedere all’avvocato che ti ha seguito nella separazione qualsiasi chiarimento.

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  5. E’ già complesso in Italia e tu vai a confonderti con quella gente.Non guadagni poco dato il periodo e la situzione occupazionale,anzi!Comunque questa è sottrazione di minore,praticamente la tipa è scappata,fai denuncia non dare un solo euro e pensa solo a riavere vicino tuo figlio!

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  6. buongiorno a tutti

    mi chiamo fabio e brevemente vi racconto la mia situazione:
    ho avuto una relazione di circa 2 mesi con una ragazza extracominutaria dell’est europa.Da qesta relazione è nato un bimbo che ora ha circa 1 anno.Al compimento dei 9 mesi la ragazza in quastione ha sottratto il bambino a me dalla sua dimora(casa in cui noi 3 convivevamo) e si è trasferita definitivamente in bielorussia.Da li tramite un legale in italia ha chiesto il mantenimento di 500 euro al mese.Premetto che io guadagno 1900 al mese ma ho anche un mutuo di 1300 mensili da pagare.Lei non ha redditto.In piu dovro spendere tanti soldi per biglietti aerei e hotels per poter vedere mio figlio.A questo punto mi chiedo e vi chiedo se la cifra sia giusta e che cosa potrei fare per avere un po di giustizia?

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  7. Cara Silvia,sono un padre di 40 anni separato da circa due e mi piacerebbe ricevere un aiuto x calcolare l’assegno di mantenimento x mio figlio,che ovviamente stà con la madre,o verificare se la quota che mensilmente le verso è giusta oppure no.Premetto che ho letto un pò di post in questa discussione ma ho poco tempo a disposizione per poterle leggere tutte a causa del mestiere che faccio(autotrasportatore)e in più le situazioni di altri genitori a cui ho prestato attenzione non sono proprio simili alla mia per potermi essere d’aiuto.Se è possibile avere un aiuto in questo senso ci sono dei parametri che devo specificare come redditi di entrambi,ecc?..grazie per l’attenzione!

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  8. comunque una cosa è sicura…nove papà su dieci una volta separati,vivono una situazione economica e psicologica che non credevo neanche immaginabile.Chiedere ad un giudice di poter vedere di più il prorpio figlio..litigare perchè invece delle 19 lo hai riportato a casa alle 19:30..dover far decidere ad un estraneo q uante volte posso andare a prendere a scuola il mio bambino. E’ tutto assurdo!!inconcepibile che un padre debba farsi carico di spese di ogni genere(nessuna replica è ovviamente giusto),ma debba poi elemosinare un quarto d’ora in più per stare insieme al figlio.E’ giusto provvedere al mantenimento ma è altrettanto giusto poter vedere crescere i propri figli, invece sembra che dopo la separazione questo sia un diritto che solo la madre si concede.E a parlare è proprio una madre di due bambini che si rifiuta di vedere altre donne comportarsi in maniera assurda ed irragionevole contro mariti a cui spesso viene negata la propria dignità di genitore..e il male maggiore ricade sempre sulle spalle dei figli a cui viene tolto il papà come figura di riferimento fondamentale per una serena crescita.

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  9. “”prima di tutto qualsiasi genitore dovrebbe provare a non essere un entità astratta per i figli e viceversa””
    Cara Silvia,ti ringrazio per le precisazioni,hai capito quello che volevo segnalare,infatti hai descritto il tutto in maniera chiara evidenziando “viceversa” perchè non è detto che un genitore abbia torto a priori.Inoltre non potrei certo raccontare qui tutti i minimi particolari degli ultimi anni a cui faccio riferimento.
    Saluti
    A.

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  10. DAVIDE mentre aspetiamo Silvia posso dirti coem è andata per la figlia del mio compagno: la madre si è rifiutata di firmare la rinuncia e il padre (il mio compagno) non può chiedere gli assegni familiari. Che però se avesse potuto rpendere avrebbe dovuto rigirare per intero alla madred ell abambina, ovviamente, visto che la bambina vive con lei.
    Alla fine a te non cambia niente, sono soldi in meno che prende la tua ex-moglie per vostra figlia.

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  11. Gentilissima Silvia, ho un grosso problema relativo agli assegni familiari su cui nessuno sa dirmi nulla. Sono già separato consensualmente da oltre un anno ma ora purtroppo la situazione è degenerata e siamo alla via giudiziale. Percepisco gli assegni familiari inps regolarmente (e ne corrispondo la metà a mia moglie) ma ora il datore di lavoro mi chiede di aggiornare la mia posizione presso l’inps. Lei non vuole firmare la rinuncia agli assegni familiari per ripicca, se lei non firma io non posso più percepirli e devo rinunciarvi io stesso. Lei non può richiederli perchè non lavora, ma dice che secondo il suo avvocato se lei non vuole firmare la rinuncia prenderebbe gli assegni al 100% perchè siamo in affido condiviso e in casi di disaccordo l’intero importo degli assegni familiari andrebbe tutto al genitore presso cui vivono i bambini (lei). E’ vero? All’inps mi hanno detto solo che lei deve firmare e basta. Ma se lei non vuole? L’avvocato non sa nulla, lei si ostina a non voler firmare e il datore di lavoro mi fa continue pressioni affinchè sistemi la cosa. Nell’atto di sep. non è scritto nulla ruguardo agli assegni familiari, le ho sempre corrisposto la metà unicamente su accordi verbali. Cosa posso fare?
    Grazie

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    • Davide, per gli assegni familiari mi riporto a quanto ti ha spiegato Claudia. Avresti comunque dovuto versarle tutto l’importo degli assegni familiari, quindi se non firma sono problemi suoi.
      Quello che mi stupisce è che nessuno ti abbia saputo dir nulla prima di adesso!

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  12. Com’è che il genitore non considerato “tale” pensa sempre di avere a che fare con entità “astratte” e non come il proprio/a figlio/a? Bè, forse dipende da che tipo di genitore stiamo parlando… E’ ovvio che l’entità “astratta” = figlio/a sia capace di fare 1+1 e capire con chi ha a che fare quando il genitore non considerato “tale” pensa e dimostra di trattare il proprio figlio/a come un’entità “astratta”… scusate il giro di parole!

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  13. @Silvia… Se “”la legge non stabilisce il limite di età di 26 anni, ma il limite della raggiunta indipendenza economica, ovviamente con margini legati alla ragionevolezza”” vorrei sapere,dato che negli ultimi decenni (e non come si vuol far credere solo adesso),trovare un lavoro giusto in Italia equivale ad un trauma perchè se non conosci sei fuori,un genitore quanto deve mantenere un figlio dato che l’indipendenza economica è praticamente impossibile nella maggior parte dei casi:all’infinito?E se anche il genitore non è stabilmente collocato perchè magari non ha occupazione statale a vita e lavora a tempo determinato in piccola azienda?
    Inoltre vorrei sapere cosa accade se due genitori sono separati da molti anni e il figlio oramai maggiorenne decide di stare con uno dei due,non volendo avere più a che fare con l’altro genitore per eventuale incompatibilità o per scelta propria,magari il genitore con cui vuol stare abita in zona più appropriata,oppure per semplice soluzione di convenienza.Il genitore non considerato come tale deve versare soldi ad una entità astratta?
    Grazie

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    • Andrea, come già ti diceva Lucia, prima di tutto qualsiasi genitore dovrebbe provare a non essere un entità astratta per i figli e viceversa. Poi, a prescindere dal rapporto personale, il dovere di mantenimento resta: mica è un modo per ricambiare i figli del loro affetto!
      Il limite non può essere stabilito per legge: se con un figlio intorno ai 25/26 anni che non ha frequentato l’università (se no il limite aumenta un po’), ti presenti in tribunale per chiedere che venga eliminato l’obbligo di mantenimento, hai ottime probabilità di riuscire. Non è necessario che il figlio abbia un posto fisso, ma che sia lavorativamente attivo.

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  14. cara Silvia, sono una ragazza disoccupata e ho 2 bambini dal mio compagno. Lui mantiene anche una bimba meravigliosa avuta dal suo primo matrimonio, per lei versa 400 euro mensili più ovviamente il 50%di spese mediche scolastiche, ludiche e culturali.Premetto che al mese per le spese mediche, versa almeno dai 20 ai 40 euro perchè la sua ex è un pò fissata con visite ecc..pur se non sempre sono giustificate.Abbiamo altri 2 bimbi, lui percepisce circa 1300 euro, la ex altrettanto . Trovi che l’assegno di mantenimento sia nella norma o versa troppo considerando che io non lavoro e che lei oggi ha un compagno ed un’altra bimba?ciao

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  15. Gentile Silvia,
    mi sono sposata in Italia nel 1998 e ho divorziato in Inghilterra nel 2003. Ho due figli nati nel 1998 e 2000. Nel 2004 ho chiesto al giudice di poter tornare a vivere in Italia questo mi è stato concesso con una sentenza che include anche le direttive per l’assegno di mantenimento dei ragazzi che è di euro 400 per bambino, al mese, il pagamento di una scuola privata in lingua Inglese a carico del padre e il tempo da passare con papà che da quando siamo in Italia viene circa un week-end al mese, passa 2/3 settimane di vacanza in estate e 2 settimane divise fra Natale e Pasqua. Non ho ancora fatto registrare questa sentenza anche se ormai siamo tornati da molto tempo e anche perchè fino ad ora, tra alti e bassi, la gestione famigliare è andata abbastanza bene. Purtroppo nell’ultimo anno e mezzo per ragioni non meglio specificate il mio ex marito sta trovando ogni scusa per non pagare l’intera cifra mensile pattuita durante la sentenza e non è per niente regolare nei pagamenti mettendomi molto in difficolta. Mi chiedevo se a questo punto fosse arrivato il momento di far registrare il documento Inglese in Italia anche perchè sto affrontando ormai da quasi due anni, da sola delle grosse spese mediche per i ragazzi (psicologi, dentisti etc.)che lui all’inizio aveva accettato di pagare x metà ma che poi non ha fatto. Il padre dei miei figli lavora, come dirigente di discreto livello presso una grande multinazionale. Io lavoro come Infermiera libero professionista, sto pagando il mutuo della casa dove vivo con i miei figli. Quello che volevo da lei sapere è; registrando il documento Inglese in Italia che tutela potranno avere i miei figli verso un padre inadempiente Italiano, che tuttora vive in Inghilterra? Essendo una sentenza emessa all’estero sarà la legge Inglese o la legge Italiana ad essere applicata in caso di bisogno? E per ultimo sarà possibile chiedere in Italia, una revisione di questa sentenza?
    La ringrazio anticipatamente per il suo aiuto e per la sua disponibilità. Paola

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    • @Paola, dato he lui lavora e vive in inghilterra, devi agire lì per l’esecuzione del provvedimento, se per il diritto inglese ègià esecutivo. Per far rivedere il provvedimento in italia, dovresti invece farlo delibare qui da noi, in modo che diventi equivalente a un provvedimento italiano e poi chiederne la modifica.

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