L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

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668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. Ser, in effetti la prova della propeità esclusiva di un bene è più complessa della prova di aver pagato il bene con il denaro di un solo coniuge. Il pagamento con denaro proveniente dai redditi di un solo coniuge potrebbe essere una modalità della gestione familiare, pur volendo comprare l’immobile per entrambi (ed infatti l’immobile, nel caso, è cointestato). Bisognerebbe avere prove per vincere la presunzione che un bene cointestato è di proprietà al 50% tra i coniugi cointestatari. E questa prova non può risiedere solo ne fatto che è pagata con reddito di un solo coniuge (pensa se uno dei due coniugi è casalinga/o!). Potrebbe essere una componente della prova, insieme ad altri elementi.
    Pasqualino, concordo con la risposta di Viola.

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  2. Pasqualino, la sua ex moglie ha perso il diritto alla reversibilità nel momento in cui si è risposata.

    Sua figlia non credo abbia diritto ad alcunché, solo eventualmente ai beni che da Lei potrebbe ereditare, anche se lei facesse testamento escludendo Sua figlia, quest’ultima potrebbe impugnarlo.
    L’ideale sarebbe che Lei intestasse i suoi beni ad un’altra persona di Sua scelta.

    Le auguro di cuore di risolvere i problemi di salute e di vivere una vita lunga e felice con la sua attuale moglie.

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  3. Ho dimenticato una cosa molto importante,quando ci separammo e divorziammo,il giudice decise che dovevo dare il mantenimento solo a mia figlia,oltre tutto,anche la mia ex moglie si è risposata…

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  4. Buona sera Silvia,ho urgente bisogno del Suo aiuto,pongo il quesito:
    ho 42 anni,sono divorziato e risposato,mia figlia,che ha 13 anni,vive a 500 km da me,sua mamma la incita a telefonarmi solo quando ha bisogno di soldi,mai per sapere come stò,mi sento veramente sfruttato e triste,sono malato,e non credo che Dio mi dia ancora tantissimo tempo,pago regolarmente il mantenimento di mia figlia con 250,00 euro,aggiornato con ISTAT il mese scorso,non devo pagare nulla per la mia ex moglie,domanda:al momento della mia morte,la ex può rivalersi sulla mia pensione?e in qualche modo mia figlia?se si,come posso fare per far si che la mia pensione possa sfruttarla solo la mia attuale moglie,che è l’unica persona che mi accudisce e mi cura?
    Consideri che con la mia ex avevamo la separazione dei beni,con l’attuale moglie invece abbiamo la comunione dei beni,La prego mi faccia comprendere come devo fare per evitare che continuino a sfruttarmi anche dopo la mia morte,attendo con ansia e cordialmente La saluto.

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  5. Non vorrei dire altre stupidaggini, ma forse quello che ho chiesto prima era relativo alla “prova della propietà dei beni”
    Prova della proprietà dei beni

    Ho trovato questo in rete:

    Art. 219 Prova della proprietà dei beni

    Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell`altro la proprietà esclusiva di un bene.
    I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi

    Massima della Cassazione
    Prova della proprietà dei beni
    Il secondo comma dell’art. 219 cod. civ. (che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva), pur non contenendo una esplicita limitazione dell’efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi (a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti), va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico – unitari non meno che storici (emergendo dai lavori preparatori che l’efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi), e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i terzi, con la conseguenza che, in tema di opposizione all’esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall’art. 621 cod. proc. civ. (che esclude, in particolare, l’efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione).

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  6. QUESITO:
    non so se è vero, ma leggevo da qualche parte su internet, che a seguito di una separazione, se uno dei coniugi dimostra di aver pagato il mutuo della casa (intestata ad entrambi)interamente da solo, senza l’aiuto economico dell’altro coniuge, può rivendicarne l’intera proprietà.
    Purtroppo non trovo più la pagina web in cui ho letto questa cosa, quindi non so se ho capito male o meno.
    Se non ricordo male dovrebbe essere una sentenza della cassazione.
    Spero di non stare a mettere in giro fesserie colossali.
    ciao

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  7. PASQUALINO credo che gli occhiali siano una spesa medica, in quanto sono necessari e non si può evitare di metterli, se alla bimba servono. E 300 euro per un paio di occhiali mi sembra una spesa accettabile.

    MATT 1000 euro per due figli con quegli stipendi mi sembra un’esagerazione. Per il calcolo del mantenimento invece non credo che gli strumenti che puoi trovare possano aiutarti molto, perchè la discrezionalità del giudice può farli variare anche di molto, a quanto mi risulta.

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  8. Ne approfitto ancora: come posso farmi un’idea della consistenza dell’assegno di mantenimeno? non esistono parametri di riferimento numerici o almeno indicatori approssimativi?

    Conosco il Macom ma costa un pochino.

    THX

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  9. Ciao, publico qui il mio caso mentre sono alla ricerca di un conforto.

    Sono in procinto di giungere alla firma della consensuale con un assegno di mantenimento di €1000 (mille) per due figli di 10 e 8 anni. Lei lavora, io lavoro, lei guadagna, io guadagno. Oggi sui 2500 lei e 1500 io. L’ipotesi di qs accordo economico nasce un anno fà, nel frattempo le mie condizioni di lavoro cambiano e non riesco più a versare quanto puntualmente versato.

    Chiedo una corposa riduzione, del 50%, prima della firma, così da potere magari dormire qualche notte in più e non essere svegliato dal direttore della banca.

    Lei ovviamente me ne “vomita” (volgare, ma chiaro) di ogni sulla mia irresponsabilità nella gestione dei figli i quali cosi sapranno, finalmente, di che pasta è fatto il loro papà.

    La riflessione é una sola: con €1000 sono una persona, con €500 divento un demonio.

    Penso che abbandonerò la consensuale e farò decidere al giudice. Che ne dite?

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  10. Buona sera,la mia ex moglie,può chiedermi la metà della spesa per l’acquisto di occhiali da vista di nostra figlia?
    costano 300 euro,me ne chiede 150,questa non è una spesa straordinaria che andava concordata?o rientra in spesa medica?
    Grazie!

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  11. Indubbiamente c’è ci non ne approfitta, ma secondo me, la maggior parte sfrutta la situazione a suo vantaggio. Sarà perchè la maggior parte delle storie che ho sentito sono di ex mogli che chiedono anche la luna, non pensando minimamente a chi paga il mantenimento, come se non fosse il padre dei loro figli.
    Regna l’egoismin queste persone.
    🙂 mi sono distaccata “giusto un po'” dal discorso originale.
    Vi ringrazio per i vostri consigli, sono molto utili.
    Ciao

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