Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente


Questo post nasce da una domanda che mi è stata recentemente posta in una mail privata, ma che ho riscontrato essere un dubbio molto frequente. Anche la mia socia Serena, prima di convolare a spigliatissime nozze con GG, si era posta questo problema. Per questo ho deciso di affrontarlo con un apposito articolo (anche perchè, per ora, non faccio consulenza privata via mail attraverso questo blog).
Il quesito è questo: se due persone convivono, senza essere sposate ed hanno dei figli, in caso di morte (o di sopravvenuta incapacità) di entrambe, è vero che i figli non vengono affidati ai nonni?
In realtà non capisco da cosa nasca questo equivoco. Ho fatto una ricerca in rete ed ho trovato nei forum risposte tanto allarmanti quanto poco fondate: addirittura c’è chi sostiene che i bambini in questo caso vanno dritti in orfanatrofio, senza passare dal via.
Prima di tutto c’è da chiedersi di quali nonni si stia parlando. Le voci più catastrofiche riguardano sempre i nonni paterni, i quali si sostiene che non abbiano nel nostro ordinamento alcun legame di parentela con i nipoti nati in costanza di convivenza more uxorio.
La norma fondamentale al riguardo è il principio generale secondo cui vi è totale equiparazione dei figli nati nel matrimonio con quelli naturali riconosciuti, quali sono quelli nati in una convivenza, così come abbiamo già visto in un altro post in merito ai diritti patrimoniali.
Ciò posto, quello che dobbiamo domandarci è: ma dove sta scritto che, in caso di morte di entrambi i genitori regolarmente uniti in matrimonio, i figli minori siano automaticamente affidati ai nonni?
In qualsiasi caso un minore resti privo dei genitori (o questi siano divenuti incapaci), che siano sposati o meno, dovrà intervenire un giudice per nominare un tutore. Il tutore sarà scelto in base a criteri che soddisfino in via assolutamente prioritaria gli interessi del minore: potrà essere la persona che concretamente si è occupata del minore alla scomparsa dei genitori, o quella persona che ha avuto con il bambino un rapporto affettivo più stretto e costante (oltre ai genitori), potrà essere un parente che per età e condizione familiare può offrirgli un ambiente consono alla crescita di un bambino. Se l’età lo consente verrà sentito il minore.
La prassi vuole che spessissimo i bambini siano affidati, in questi casi, ai nonni: ovviamente se non sono troppo anziani o malati. Questo perchè sono i parenti più prossimi e spesso più disponibili ad occuparsene. Ma potrebbero essere scelti degli zii che già hanno altri bambini o addirittura persone non legate da vincoli di parentela.
Tutto ciò prescinde totalmente dall’essere i genitori defunti (o divenuti incapaci) sposati o meno.
Non vi è alcun automatismo che identifichi nei nonni con certezza i tutori dei minori alla scomparsa dei genitori. Quindi non c’è nulla che vieti di affidare i minori ai nonni, anche se i genitori non erano sposati, anzi, questa è la prassi più ricorrente.
E come si sceglie tra nonni paterni e nonni materni? Secondo il fondamentale principio dell’interesse del minore: si darà la priorità a chi concretamente si è occupato più frequentemente del minore, il giudice cercherà anche di trovare accordo tra i nonni e valuterà le condizioni familiari (e non ultime quelle economiche) dei nonni, così come di qualsiasi altra persona che fosse chiamata a far da tutore.
Non va poi dimenticato l’art. 155 c.c., secondo cui “anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto [omissis] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.“: per estensione, tale principio non può che valere anche nel caso in cui il minore sia affidato ad un tutore.
Chiunque voglia sentirsi più tranquillo, rifletta attentamente su chi vorrebbe che crescesse i propri figli in caso di scomparsa di entrambi i genitori e poi rediga una scrittura testamentaria in merito, possibilmente congiunta con il proprio compagno o coniuge: basta un testo semplice e chiaro, che indichi il nome di chi è scelto dai genitori e, in modo conciso, il motivo. In questo caso, se non sopravvengono motivi ostativi successivi (per esempio malattia della persona prescelta) e se questa persona non rifiuta, qualsiasi giudice prenderà in serissima considerazione le disposizioni dei genitori.

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86 thoughts on “Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente”

  1. per cortesia qualcuno mi può aiutare a trovare una via di uscita?ho una nipotina di 4 anni,suo padre è in carcere,sua madre e una donna molto immatura,che sara indagata prima o poi per un reato fatto con sua madre,presso il tribunale dei minorenni.perche questa ragazza ha un’altra figlia,adesso come adesso questa ragazza ha perso la testa x un’altro uomo.purtroppo hanno questi due l’abitudine di bere,lei di picchiare la bimba,no si prende cura di questa bambina.se come la bimba e sua madre hanno vissuto a casa mia quasi sempre…la conosco,per questo fatto mi sono rivolta a una assistente sociale,però che purtroppo non riesce a capire che sono disperata perche questa bimba sta male psicologimante.per la vita sbandata che sua madre la fa vivere…questa ragazza no ha un lavoro fisso,quelli che ha fatto,stata licenziata per irresponsabile.non ha un posto stabili per vivere,e quindi la bimba sembra un paco,un giorno dalla nonna materna,un’altro da noi,e adesso addirittura a casa della mamma disuo nuovo compagno..di tutto ciò è a conoscenza l’assistente,pero continua a dire k soltanto sono voce mie,ho chiesto di farla visitare da una psicologa,magari cosi vede che non sono solo voce mie,addirittura,la sorella di questa ragazza(minorenne purtroppo)mi ha contattata per chiedermi di aiutare la bimba..l’assistente sociale ci ha dato diciamo regole da rispetare,k la bimba deve stare con noi un weekend e un’altro solo ed esclusivamente con la madre.un giorno entro settimana può rimanere con noi.cosi non ci sono troppi giorni senza vederci..stata consigliata di non far vedere la bimba suo nuovo compagno,perche la bimba e molto attaccata a suo padre(lo vede ogni 15 giorni)ma di queste regole soltanto noi avviamo rispettato..non so più cosa fare mi sento disperata perche la bimba è l’unica a pagare le conseguenze di questa storia…se qualcuno mi può dire dove posso andare,perche vorrei tanto stare con la bimba.fin che suo padre torna a casa..

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  2. tranquilla era solo per rassicurare la mia compagna che spinge per il matrimonio temendo che nostro figlio non erediti dai suoi parenti (lei ha un padre, una madre e 2 sorelle).
    ciao e grazie

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  3. Andrea, vogliamo far succedere una strage solo per un’eredità!? 😉
    Prima di tutto, se la sorella ha un marito, eredita il marito. In caso contrario erediterebbe la tua compagna, se ancora in vita, oppure tuo figlio, in caso fosse già premorta la madre (ma comunque allo stato è lui l’unico erede della madre).
    A questo punto tu puoi anche non morire, tanto non entri in nessun modo nell’eredità! 😀

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  4. ciao Silvia,
    io e la mia compagna non siamo sposati e abbiamo un figlio; lei ha una sorella senza figli. Nel caso succeda un’ecatombe e muoia io, la mia compagna e la sorella, mio figlio eredita anche i beni della zia?
    Grazie per la risposta.
    Andrea

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  5. Tania, mi sembrano decisamente un po’ troppe domande: questa è una consulenza privata!
    Molte delle risposte le troverai leggendo gli articoli già scritti sulla separazione e questo qui sull’affidamento in caso di morte dei genitori.

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  6. cara silvia sono contenta che persone come te ci aiutino a capire di più sulle leggi scritte a volte in maniera difficile da capire .avrei da chiederti molte cose incomincio con ‘affidamento di un minore in caso di morte .io e mio marito abbiamo una bimba di 2 anni ,abitiamo in silia vicino ai suoi genitori e a sua sorella ,io mi sono trasferita da brescia a qui quando lò conosciuto e ho lascito i miei e mia sorella là.i suoi vedono mia figlia quasi tutte le domeniche a pranzo e basta perchè io sono una mamma a tempo pieno i miei quando vengono o vado io sempre 10 o 15 giorni 2 volte all’anno viviamo insieme 24 ore cioè vivono mia figlia dal risveglio a quando va a dormire per quei giorni e poi ci vediamo tramite pc o al videotelefono .sua sorella è un esaurita con famiglia mentre la mia vive con i miei relativamente perchè tra lavoro e amici non cè mai .volevo sapere se ci dovesse succedere qualcosa facciamoci le corna la mia bimba a chi verrebbe affidata ?i suoi anno i soldi ma sono più vecchi dei miei e abitano qui vicino i miei sono lontani ma con lei quando possono giocano molto se la portano a spasso insomma come sarà? e poi se io lascio uno scritto ma è per una persona lontano da dove la bimba vive verrà affidata comunque a questa persona ? anche se sò che spostare la bimba anche dalla regione dove è nata è brutto ma questi proprio non mi piacciono .poi noi viviamo in un appartamento in teoria di mio marito ma suo padre non fa la donazione perchè dice che se ci separiamo per legge nell’appartamento ci devo stare io con la bimba cosi dice che tutela suo figlio perchè quella che se ne deve andare nel caso sarò io con la piccola calcola che io mi sono dovuta licenziare per stare qui e non lavoro ,ma questo sarà possibile ? e poi mi può lui mio suocero mattere in un altro appartamento?che decide lui?e se decidessi in caso di separazione tornare vicino ai miei a brescia mio marito me lo può impedire? nel caso che mio marito muoia sempre con le corna ,mia figlia avrà la sua parte di eredità quella che sarebbe spettata al suo papà o andrà tutto a sua zia la sorella di mio marito? per adesso credo di aver finito con le domande nel caso ci sentiamo più avanti nel frattempo ti ringrazio molto baci

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  7. Ciao a tutti, sto facendo una tesi sull’affidamento dei nipoti ai nonni. E’davvero difficile trovare articoli aggiornati su questa tematica…qualcuno saprebbe aiutarmi?
    Grazie,
    Giulia

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  8. Ecco il testo dell’art. 317 bis, che mi mette in confusione (è stato abrogato per caso??)

    Art. 317-bis Esercizio della potestà

    Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
    Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’art. 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
    Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

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  9. Grazie per le risposte, quello che mi lascia perplessa è che l’art. 317 bis c.c parla di patria potestà esclusiva per il genitore con cui convive il minore….la legge sull’affido condiviso viene applicata anche ai genitori non sposati che abbiano terminato una convivenza. Qui la convivenza non sarebbe mai iniziata. Spero di spiegarmi bene. Silvia tu mi dici questo sulla base della legge sull’affido condiviso? Grazie.

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  10. Paola, la potestà genitoriale (non più “patria potestà”) spetta ad entrambi i genitori, a prescindere dalla coabitazione (i genitori possono non essere una coppia e quindi non convivere).

    Dany, però tu mi citi una sentenza sul RICONOSCIMENTO di paternità, che a te non interessa, non un ricorso per togliere la potestà genitoriale. Quello che vale in quel caso, non vale nell’altro.
    Qualche conversazione con un psicologo non potrà che fargli bene, anche solo per fare il punto su come vive tuo figlio la questione “papà”.

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  11. Copio incollo recentissima sentenza della Cassazione civile..
    spero possa essere a Voi tutti utile e interessante .

    In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed in mancanza di essi l’interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre; né l’interesse del minore può, di regola, essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico al nuovo status, essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale, quando intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore. E nemmeno detto interesse è escluso dall’assenza di affectio da parte del presunto padre né dalla dichiarazione di costui, convenuto con l’azione di dichiarazione giudiziale ex art. 269 c.c., di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti alla potestà genitoriale.

    grazie x la precedente risposata silvia.

    vorrei un consiglio se possibile e grazie in ogni caso 🙂
    è bene che faccia seguire mio figlio da uno psicologo al fine di un giudizio x il giudice.visto che il bambino di 3 anni non ha mai visto e nn ne sa l’esistenza del padre biologico..ma bensi considera papà il nonno matrno o l’attuale mio compagno.(un po confusionaria la cosa per il bambino) e visto pure quanto ho riportato sopra credo sia meglio un analisi ecc. di un competente psicologo?
    grazie

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  12. PAOLA credo che la patria potestà resti finchè tu non chieda che gli venga tolta, per il motivo che non ha mai frequentato il figlio. Non credo sia possibile toglierla in automatico, senza una richiesta ed una sentenza.

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  13. Ciao, stavo facendo delle ricerche e mi sono imbattuta in questo post che ritengo molto interessante. Avrei bisogno di sapere se nel caso di figlio riconosciuto dal padre che non ha mai convissuto con lo stesso la patria potestà è esercitata anche da lui o se solo dalla madre con la quale il bimbo convive. Non riesco a capire se nonostante la mancata convivenza (mai esistita fra i due genitori)entrambi abbiano la patria potestà. Spero di essere stata chiara e grazie in anticipo per la risposta.

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  14. La potestà genitoriale al tuo ex potrebbe facilmente essere tolta (con un ricorso al tribunale per i minorenni), per il suo totale disinteresse.
    Un disconoscimento di paternità da parte sua, accettato da te (che ammetteresti che non è figlio suo), potrebbe risolvere altrimenti la questione, ma sarebbe comunque una finzione e, anche se il tribunale davanti alla tua ammissione non disponesse un test del dna, comunque prima o poi tuo figlio potrebbe chiederti conto della verità.
    Altrimenti potresti benissimo pretendere che lui partecipasse economicamente al mantenimento del figlio, anche chiedendo nel contempo che venisse sospeso dalla potestà genitoriale e comunque che il bambino sia affidato solo a te.
    Anzi, in futuro, con la scuola, potresti aver bisogno dell’affidamento esclusivo di tuo figlio, quindi almeno questo al tribunale per i minorenni prima o poi sarà necessario chiederlo.

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