Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente


Questo post nasce da una domanda che mi è stata recentemente posta in una mail privata, ma che ho riscontrato essere un dubbio molto frequente. Anche la mia socia Serena, prima di convolare a spigliatissime nozze con GG, si era posta questo problema. Per questo ho deciso di affrontarlo con un apposito articolo (anche perchè, per ora, non faccio consulenza privata via mail attraverso questo blog).
Il quesito è questo: se due persone convivono, senza essere sposate ed hanno dei figli, in caso di morte (o di sopravvenuta incapacità) di entrambe, è vero che i figli non vengono affidati ai nonni?
In realtà non capisco da cosa nasca questo equivoco. Ho fatto una ricerca in rete ed ho trovato nei forum risposte tanto allarmanti quanto poco fondate: addirittura c’è chi sostiene che i bambini in questo caso vanno dritti in orfanatrofio, senza passare dal via.
Prima di tutto c’è da chiedersi di quali nonni si stia parlando. Le voci più catastrofiche riguardano sempre i nonni paterni, i quali si sostiene che non abbiano nel nostro ordinamento alcun legame di parentela con i nipoti nati in costanza di convivenza more uxorio.
La norma fondamentale al riguardo è il principio generale secondo cui vi è totale equiparazione dei figli nati nel matrimonio con quelli naturali riconosciuti, quali sono quelli nati in una convivenza, così come abbiamo già visto in un altro post in merito ai diritti patrimoniali.
Ciò posto, quello che dobbiamo domandarci è: ma dove sta scritto che, in caso di morte di entrambi i genitori regolarmente uniti in matrimonio, i figli minori siano automaticamente affidati ai nonni?
In qualsiasi caso un minore resti privo dei genitori (o questi siano divenuti incapaci), che siano sposati o meno, dovrà intervenire un giudice per nominare un tutore. Il tutore sarà scelto in base a criteri che soddisfino in via assolutamente prioritaria gli interessi del minore: potrà essere la persona che concretamente si è occupata del minore alla scomparsa dei genitori, o quella persona che ha avuto con il bambino un rapporto affettivo più stretto e costante (oltre ai genitori), potrà essere un parente che per età e condizione familiare può offrirgli un ambiente consono alla crescita di un bambino. Se l’età lo consente verrà sentito il minore.
La prassi vuole che spessissimo i bambini siano affidati, in questi casi, ai nonni: ovviamente se non sono troppo anziani o malati. Questo perchè sono i parenti più prossimi e spesso più disponibili ad occuparsene. Ma potrebbero essere scelti degli zii che già hanno altri bambini o addirittura persone non legate da vincoli di parentela.
Tutto ciò prescinde totalmente dall’essere i genitori defunti (o divenuti incapaci) sposati o meno.
Non vi è alcun automatismo che identifichi nei nonni con certezza i tutori dei minori alla scomparsa dei genitori. Quindi non c’è nulla che vieti di affidare i minori ai nonni, anche se i genitori non erano sposati, anzi, questa è la prassi più ricorrente.
E come si sceglie tra nonni paterni e nonni materni? Secondo il fondamentale principio dell’interesse del minore: si darà la priorità a chi concretamente si è occupato più frequentemente del minore, il giudice cercherà anche di trovare accordo tra i nonni e valuterà le condizioni familiari (e non ultime quelle economiche) dei nonni, così come di qualsiasi altra persona che fosse chiamata a far da tutore.
Non va poi dimenticato l’art. 155 c.c., secondo cui “anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto [omissis] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.“: per estensione, tale principio non può che valere anche nel caso in cui il minore sia affidato ad un tutore.
Chiunque voglia sentirsi più tranquillo, rifletta attentamente su chi vorrebbe che crescesse i propri figli in caso di scomparsa di entrambi i genitori e poi rediga una scrittura testamentaria in merito, possibilmente congiunta con il proprio compagno o coniuge: basta un testo semplice e chiaro, che indichi il nome di chi è scelto dai genitori e, in modo conciso, il motivo. In questo caso, se non sopravvengono motivi ostativi successivi (per esempio malattia della persona prescelta) e se questa persona non rifiuta, qualsiasi giudice prenderà in serissima considerazione le disposizioni dei genitori.

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86 thoughts on “Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente”

  1. ciao Silvia! potrsti darmi un consiglio? ho un figlio bellissimo di 3 anni nato da un mio ex compagno. l’ha riconosciuto dopo diverse mie chiamate dall’ospedale nonostante sapesse ed era stato avvertito per presentarsi.lasciai cmq carta firmata dove poi lui andò il giorno dopo della mia uscita dall’ospedale..ho sempre voluto e nn gli ho mai negato ma anzi il contrario, affinche lui vedesse crescere il figlio e viceversa..dopo tante telefonate fatte da me per digli che quando voleva poteva venirlo a trovare,dopo 2 mesi l’ha visto per pochi minuti e da allora non più nulla di lui..non gli ho mai chiesto un aiuto economico ma soltanto affetto per il bambino..forse ho sbagliato? nn lo so..resta cmq il fatto che oggi mio figlio nn conosce suo padre nn ne sa l’esistenza tant’è che per lui il padre è il nonno materno, detto “nonno pappà” .forse ancora oggi nn si spiega nulla e mi piange il cuore x tutto ciò. ho un nuovo compagno e si adorano entrambi al punto che da poco così spontaneamente l’ha chiamato papà.. forse mi sto dilungando troppo nei particolari..vorrei sapere ad oggi com’è la mia situazione si può fare qualcosa per togliere la patria potestà o devo comportarmi ed agire in qualche altro modo al fine di averla? non saprei..aspetto un tuo consoglio
    grazie

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  2. Grazie mille! Si lo so, sono andata un pò in là con i pensieri funesti, ma avendo vissuto la morte di mio padre quando ero adolescente, so che queste cose possono accadere.
    Adesso mi sono chiare anche altre cose e speriamo che non mi succeda niente!

    Luce

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  3. Ah!dimenticavo di chiederti….un figlio è minore fino a 18 anni, se però la madre dovesse morire quando ha 12 anni o più, un giudice ascolterebbe i desideri del minore su dove vivere?

    Se nel corso degli anni i conviventi si dovessero separare, cosa succede?

    So che posso sembrare pessimista, ma la vita mi ha insegnato che è bene pensare a queste cose.
    grazie
    luce

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  4. Ciao Silvia,
    le tue risposte sono davvero esaurienti.Vorrei però avere ulteriori delucidazioni sul caso in cui muoia solo uno dei genitori di figli naturali, in particolare nel caso in cui muoia la madre ed il figlio sia MINORE.
    E’ ovvio che il figlio resta affidato al padre.
    Valgono le stesse norme per gli orfani nati da matrimonio (a me è capitato a 16 anni di aver perso mio padre, per cui so un pò come va)? Immagino però che la differenza sia che mentre mia madre era entrata nell’asse ereditario, il mio compagno non vi rientrerebbe!

    Ora sono mamma di una bimba di 2 mesi e convivo!La mia situazione è un pò complicata, poichè viviamo in una città (dove c’è la mia famiglia), il mio compagno lavora in un’altra (ed il suo lavoro è solo in questa città) e la famiglia del mio compagno vive in un’altra città ancora.

    Per cui le mie domande sono tante:
    Vorrei sapere l’eredità che lascia la madre è esclusivamente del figlio naturale? da chi viene gestita? Dal padre e dal tutore legale?

    Il padre resta a vivere nella casa condivisa dai conviventi?E nel caso di sì, se si dovesse risposare oppure andare a convivere?

    Se la madre poteva garantire al figlio un tenore di vita molto più alto di quello che potrebbe garantire il padre, la madre può lasciare delle disposizioni in merito e chiedere che il figlio sia affidato congiuntamente anche ad un nonno e che quest’ultimo sia un altro tutore, oltre al padre?

    Inoltre vorrei che mia figlia restasse a vivere nella mia città, nel caso di mia morte, posso vincolarlo in qualche modo?

    Grazie per le risposte, ma come ti dicevo il mio è un caso un pò particolare!
    Luce

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    • Luce, mi preparo alla sfilza di risposte 😉
      Si, è come per gli orfani di un genitore nati nel matrimonio, non cambia nulla: il genitore affidatario esclusivo resta quello superstite. La differenza, sta ovviamente nel fatto che il genitore superstite non eredita.
      L’eredità è perciò tutta destinata al figlio naturale ed il genitore superstite gestisce il patrimonio del figlio minore. Tieni conto che se ci sono beni intestati ad un minore (immobili o conti correnti o titoli che ha ereditato), non possono essere toccati senza autorizzazione del giudice tutelare. Il tutore legale, nel caso da te illustrato sarebbe il padre.
      Il padre può restare nella casa familiare (che, nel vostro caso, intuisco, deve essere di tua proprietà), ma se questa diventa di proprietà del figlio per successione ereditaria, quando il figlio sarà indipendente potrà prenderne il piieno possesso. Finchè il figlio è minore e convive col genitore superstite non vedo difficoltà a che questo rimana in quella casa anche se convivesse con una nuova persona.
      No, la madre non può chiedere che il figlio sia affidato anche ad un nonno: un padre ce l’ha e se il reddito della madre era alto, il figlio avrà ereditato beni e mezzi tali da garantirgli un adeguato tenore di vita.
      Non puoi vincolare il padre di tua figlia a rimanere in una città: puoi però lasciare un testamento dove lo chiedi e ne spieghi i motivi. Se temi che tua figlia, in caso di tuo decesso, potrebbe essere allontanata dai nonni materni, una disposizione del genere offrirà loro uno spunto nel malaugurato caso dovessero proporre richieste giudiziali (caspita quanto sei andata in la con i pensieri funesti….!).
      Al figlio non chiederebbero dove vuole andare a vivere perchè il padre semplicemente può cambiare residenza con il figlio, non deve certo farsi autorizzare da un giudice. Più che altro spero che il padre rispetti i desideri di un figlio che, in quel caso, avrebbe già perso la madre…
      Se i conviventi dovessero separarsi nulla cambia: il padre resta padre, no?

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  5. Scusatemi, mi ha dato errore diverse volte, e alla fine non ho fatto attenzione e ho risposto al post sbagliato!!!

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  6. Io parlo da nipote.
    Ho due nonne ancora, e le mie figlie due bisnonne. Tutte e due molto diverse dal mio ideale di nonna, molto fredda una, molto invadente l’altra. Ma sono un’altra generazione.
    Ho un ricordo meraviglioso del mio nonno materno, un padre duro rigido e sicuramente non un padre che accetterei per le mie figlie (maschilista e abituato a essere servito sempre)ma un nonno dolcissimo, di quelli che si fanno tenere a braccetto “perché se tu mi aiuti riesco ad arrivarci, sono così vecchio che senza di te non ce la faccio”, che ti comprano il gelato anche se stai andando a casa a pranzo, che ti fanno gli indovinelli difficili. Mi ricordo le passeggiate con lui, gli aneddoti, le camminate lente lente… Ora non c’è più ma è un ricordo dolcissimo.
    Mi ricordo meno le nonne, la mia nonna materna, decisamente chiassosa, ma stavo meno con lei (ero fuori con mio nonno mentre lei a casa cucinava per tutti). Però è ancora ora la mia nonna, che abita lontano e vedo poco, ma che quando la vedo ti abbraccia così forte da farti male.
    E poi la nonna paterna. Donna di campagna, distaccata e dura. Non mi ricordo com’ero da bambina con lei. I ricordi iniziano con le liti in famiglia, con mia madre. E io poi ci sono finita in mezzo, facevo da corriere, mia madre non voleva vederla e io andavo a fare da portavoce. Quindi prendevo il peggio: le risposte di uno e dell’altro. Questo ricordo di loro. Poi morto mio papà non l’ho vista più. Prima perché mia madre ha tagliato i ponti, poi perché dopo anni ancora non ho avuto il coraggio di affrontarla.

    Ora ho due figlie, che hanno due bisnonne. Una la vedono poco ma sanno che c’è e fa parte delle loro vite. Una è un’ombra che pesa su di me, come un macigno. E sono sempre tra la voglia di affrontare quella donna dura che a rivedermi dopo 13 anni sicuramente non mi accoglierà con un sorriso, però almeno potrei riallacciare un rappporto, e la paura di guardarla negli occhi dopo averla praticamente abbandonata, anche se so che ero poco più di una bambina.

    Ecco, con questo voglio solo dire: i nonni sono nonni, i suoceri e genitori sono suoceri e genitori. Dividiamo finchè si può le due cose. HO un rapporto brutto con mia madre, ma sta riuscendo ad essere una buona nonna, non riesco a fidarmi di lei come di mia suocera (ecco, io sono il contrario per antonomasia) e non le ho mai lasciato da sole le bimbe piccole, ma ho sempre cercato di fare in modo che si vedessero. In fondo non è stata una buona madre per me, ma se le piccole la apprezzano perché non lasciare che abbiano una nonna in più?

    Certo che c’è storia e storia, certo che se l’invadenza di una nonna mina il rapporto madre-figlio (o padre-figlio) non c’è santo che tenga, il genitore viene prima sempre. Ma se si può, lasciamo ai nostri figli questo dono. Mio nonno non è stato un buon padre, ma è stato un nonno dolcissimo. E ora che ho perso il rapporto con mia nonna per gli scontri suocera-nuora, io ne pago con un rapporto che si è rotto e che se mai riuscirò a ricucire potrò farlo solo con un grande sforzo, e resterà comunque una brutta cicatrice. E mi spiace, tanto.

    In fondo se i rapporti non sono, come dicevo prima, patologici, una nuora può anche evitare una suocera senza toglierla ai nipoti. Glieli lascia ogni tanto, e va a farsi la spesa, o una cena col marito, o ci vanno tutti insieme e per un giorno si sopporta. O si litiga di brutto con la nonna in questione chiarendo le regole base, se vogliamo convivere è così, e si va avanti. Poi sono la prima a dire che se avessi visto certi atteggiamenti nei confronti delle mie figlie, non avrei esitato a chiudere i ponti, ma devono essere casi estremi per togliere il dono prezioso che è un nonno…

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  7. @ Christof: non è prevista nessuna nomina di tutore se un genitore è in vita (a meno che al genitore in vita non sia stata tolta la potestà sui figli).

    @ Daniela: ho capito perfettamente il problema. Nel testamento puoi solo nominare il tutore in modo che sia vincolante per un giudice. Però, una disposizione come tu dici, “negativa” (ovvero nominate tizio, ma se non può nominate chiunque meno che caio), seppure non vincolante, verrebbe comunque considerata da un giudice con la testa sulle spalle…

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  8. NOi siamo sposati, quindi non abbiamo questo problema. Però l’anno scorso abbiamo iniziato a pensare all’evento (a causa di un brutto incidente in cui sono morti insieme una coppia di persone del nostro paese, che hanno lasciato due giorni prima di natale un bambino di due anni 🙁 ).
    Per motivi personali e fondati siamo stati d’accordo sul fatto che capitasse a noi vorremo che le nostre figlie NON fossero affidate a una delle nonne. Dal punto di vista legale non ci sarebbe nessun impedimento, è economicamente benestante, convivente, e sotto il punto pratico quindi preferibile all’altra nonna, più anziana e sola. Ma la sola idea mi stringe lo stomaco.
    Avevamo pensato di parlarne in famiglia con l’altra nonna, spiegandole il nostro pensiero, ma il discorso ovviamente non sarebbe bene accetto e poi un domani la sua parola non basterebbe.

    Così ci siamo chiesti cosa fare: un testamento olografo, ossia scritto e firmato da entrambi, consegnato a un parente per essere sicuri che non vada perso, sarebbe sufficente? E’ possibile indicare una persona a cui non si vuole concedere l’affidamento, piuttosto che quella a cui si vuole concedere? La praticità deriverebbe dal fatto che le cose cambiano, l’altra nonna disponibile e in grado ora di farlo (e infatti è lei che tiene le bimbe se serve) magari avrà problemi più gravi fra qualche anno. E poi, nell’essere pessimisti, se io designo a X l’affidamento, e dopo un po’ di mesi anche X muore, chi mi dice che non venga dato a Y (che invece non voglio?).

    E’ un po’ contorto come discorso, spero di essermi spiegata. E dopo vado a mangiarmi un gelato perché in effetti è un po’ triste come argomento!

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  9. Ciao Silvia!
    Finora ho letto solo di affidamento in caso di morte di tutti e due e genitori.
    Ho sentito però che anche in caso di morte di un solo genitore viene nominato un tutore per i figli.
    È vero? Se sì, si deve presentare ogni decisione riguardante i figli al tutore?

    Grazie

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  10. Vabbè… così la nipote te la scegli, i parenti no!! 😉

    Dovrei fare una ricerca sul punto su altri Paesi, Lorenza (ma qualche domanda facile, me la fate mai???)

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  11. Quindi la figlia di mio cognato che convive ma non è sposato non sarebbe parente mia e di mio marito? Che brutta scoperta!
    Ma è così anche in altri paesi o siamo così arretrati solo in Italia?

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  12. Naturali riconosciuti. Un figlio non riconosciuto non ha alcun rapporto con il genitore che, appunto, non lo ha riconosciuto, almeno fino al riconoscimento o alla ricognizione giudiziale.

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  13. Ciao Silvia,
    leggendo questo post mi è venuta una domanda: quando parli di figli naturali intendi quelli non riconosciuti o anche quelli nati da coppie non sposate ma conviventi (dove quindi il figlio/a porta il cognome del padre)? Per questi ultimi dovrebbero valere le considerazioni – su parentela, affidamento, eredità etc – fatte per quelli legittimi, o sbaglio?
    Scusa se è un quesito stupido, in diritto sono sempre stata una schiappa! 🙂
    Grazie

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