Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente


Questo post nasce da una domanda che mi è stata recentemente posta in una mail privata, ma che ho riscontrato essere un dubbio molto frequente. Anche la mia socia Serena, prima di convolare a spigliatissime nozze con GG, si era posta questo problema. Per questo ho deciso di affrontarlo con un apposito articolo (anche perchè, per ora, non faccio consulenza privata via mail attraverso questo blog).
Il quesito è questo: se due persone convivono, senza essere sposate ed hanno dei figli, in caso di morte (o di sopravvenuta incapacità) di entrambe, è vero che i figli non vengono affidati ai nonni?
In realtà non capisco da cosa nasca questo equivoco. Ho fatto una ricerca in rete ed ho trovato nei forum risposte tanto allarmanti quanto poco fondate: addirittura c’è chi sostiene che i bambini in questo caso vanno dritti in orfanatrofio, senza passare dal via.
Prima di tutto c’è da chiedersi di quali nonni si stia parlando. Le voci più catastrofiche riguardano sempre i nonni paterni, i quali si sostiene che non abbiano nel nostro ordinamento alcun legame di parentela con i nipoti nati in costanza di convivenza more uxorio.
La norma fondamentale al riguardo è il principio generale secondo cui vi è totale equiparazione dei figli nati nel matrimonio con quelli naturali riconosciuti, quali sono quelli nati in una convivenza, così come abbiamo già visto in un altro post in merito ai diritti patrimoniali.
Ciò posto, quello che dobbiamo domandarci è: ma dove sta scritto che, in caso di morte di entrambi i genitori regolarmente uniti in matrimonio, i figli minori siano automaticamente affidati ai nonni?
In qualsiasi caso un minore resti privo dei genitori (o questi siano divenuti incapaci), che siano sposati o meno, dovrà intervenire un giudice per nominare un tutore. Il tutore sarà scelto in base a criteri che soddisfino in via assolutamente prioritaria gli interessi del minore: potrà essere la persona che concretamente si è occupata del minore alla scomparsa dei genitori, o quella persona che ha avuto con il bambino un rapporto affettivo più stretto e costante (oltre ai genitori), potrà essere un parente che per età e condizione familiare può offrirgli un ambiente consono alla crescita di un bambino. Se l’età lo consente verrà sentito il minore.
La prassi vuole che spessissimo i bambini siano affidati, in questi casi, ai nonni: ovviamente se non sono troppo anziani o malati. Questo perchè sono i parenti più prossimi e spesso più disponibili ad occuparsene. Ma potrebbero essere scelti degli zii che già hanno altri bambini o addirittura persone non legate da vincoli di parentela.
Tutto ciò prescinde totalmente dall’essere i genitori defunti (o divenuti incapaci) sposati o meno.
Non vi è alcun automatismo che identifichi nei nonni con certezza i tutori dei minori alla scomparsa dei genitori. Quindi non c’è nulla che vieti di affidare i minori ai nonni, anche se i genitori non erano sposati, anzi, questa è la prassi più ricorrente.
E come si sceglie tra nonni paterni e nonni materni? Secondo il fondamentale principio dell’interesse del minore: si darà la priorità a chi concretamente si è occupato più frequentemente del minore, il giudice cercherà anche di trovare accordo tra i nonni e valuterà le condizioni familiari (e non ultime quelle economiche) dei nonni, così come di qualsiasi altra persona che fosse chiamata a far da tutore.
Non va poi dimenticato l’art. 155 c.c., secondo cui “anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto [omissis] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.“: per estensione, tale principio non può che valere anche nel caso in cui il minore sia affidato ad un tutore.
Chiunque voglia sentirsi più tranquillo, rifletta attentamente su chi vorrebbe che crescesse i propri figli in caso di scomparsa di entrambi i genitori e poi rediga una scrittura testamentaria in merito, possibilmente congiunta con il proprio compagno o coniuge: basta un testo semplice e chiaro, che indichi il nome di chi è scelto dai genitori e, in modo conciso, il motivo. In questo caso, se non sopravvengono motivi ostativi successivi (per esempio malattia della persona prescelta) e se questa persona non rifiuta, qualsiasi giudice prenderà in serissima considerazione le disposizioni dei genitori.

Prova a leggere anche:

Previous

La pipì e la notte (l’enuresi)

La cacca che scappa!

Next

86 thoughts on “Affidamento dei minori ai nonni in caso di morte di genitori conviventi: un quesito ricorrente”

  1. Se vi sposate è come se fosse nato nel matrimonio visto che è riconosciuto da entrambi.
    Lieta di esserti stata utile.

    Reply
  2. Grazie Silvia mi sei stata di ottimo aiuto. Solo una domanda ancora: ma se io ,facciamo conto, tra un anno mi sposo….mio figlio risulta sempre come se non fosse nato in costanza di matrimonio, o questa situazione automaticamente si annulla? Grazie di nuovo e buon fine settimana.

    Reply
  3. Pardon, mammansia, non avevo capito io la storia della febbre. Tanto per consolarti, tieni conto che ci sono molti nonni che si rifiutano, anche se in buone condizioni di salute e privi di impegni lavorativi, di occuparsi dei nipoti… Che dire, almeno i tuoi suoceri sono disponibili ed affezionati!
    Per quanto riguarda le questioni ereditarie, rispondo rapidamente. Ovviamente tutto dipende dalla premorienza di uno all’altro, perciò analizziamo solo il caso, diciamo “naturale” per anzianità, che i primi a lasciarci siano i tuoi suoceri. La casa di proprietà di tua cognata ritornerebbe di sua totale spettanza, estinguendosi l’usufrutto, eventuali altri beni si suddividerebbero tra tua cognata e tuo marito/compagno (ed ovviamente il suocero superstite).
    I beni di tua cognata, se è sposata, vanno in eredità al marito. Se non lo è, a tuo marito/compagno e, solo in conseguenza di questo poi a tuo figlio. Non c’è possibilità di eredità diretta tra tua cognata e tuo figlio se non è nato in costanza di matrimonio. In questo caso tua cognata, se non sposata, non avendo eredi necessari, potrebbe destinare i suoi beni a tuo figlio per testamento.
    Insomma… direi che spiegare tutte le diverse possibilità è un po’ complicato e forse non è questa la sede.
    Comunque spero di averti dato un’idea.

    Reply
  4. Ah Silvia dimenticavo….è mia suocera che quando ha 38 di febbre (lei,non il bimbo)e la bronchite dice che sta bene e non ha nulla solo per vederlo. Comprensibile da parte di un nonno affezionato… ma non abbastanza da avere a cuore la sua salute…a mio avviso è un pò egoistica la cosa. Comunque…che pazienza che ce vò!!!

    Reply
  5. Questo è davvero un argomento piccante…..mia suocera a differenza non gliene importa nulla del matrimonio…anzi forse preferisce la convivenza( col matrimonio subentra il pericolo “comunione dei beni”), e lei è avara a morte!!!! La mia domanda però è un’altra: mia cognata non ha figli…e la casa è di sua proprietà con l’usufutto della mamma(….),ciò significa che quel bene rientra nell’eredità per il mio bambino??? Domanda numero due: Sia la proprietà di mia cognata che quella dei miei suoceri devono essere lasciate in eredità tramite uno scritto…o non è necessario? Grazie e ciao ciao.

    Reply
  6. Mi immagino un’orda di suocere inferocite che mi cercano per farmela pagare, perchè ho infranto i loro sogni di accompagnare figli all’altare e di pianegere in chiesa!!!!

    Reply
  7. ma che bell’articooooloooooo.. glielo farò presente a mia suocera.. ^_^ che mi vuole vedere sposata per non far andare -in casi sciagurati- i nipoti in orfanotrofio..
    complimenti!

    Reply
  8. Elisa, ti ringrazio per l’occasione che mi offri di precisare: i figli naturali non acquisiscono rapporti di parentela con i parenti dei propri genitori (zii, cugini), fatta però eccezione per gli ascendenti (nonni e bisnonni). Quanto ai diritti ereditari o di mantenimento, dunque, figli naturali non ne hanno nei confronti del patrimonio degli “zii o cugini”, ma li hanno totalmente nei confronti dei propri nonni.
    In questo caso di cui parlavo, poi, la relazione di parentela non è affatto decisiva: un bambino rimasto orfano non viene necessariamente affidato a parenti, neanche se nato in costanza di matrimonio. E’ questione ben diversa dall’asse ereditario ed il giudice è tenuto ad una valutazione caso per caso sulla scorta del solo principio dell’interesse del minore. Quindi, in questo, come in altri casi, il matrimonio non offre una tutela diversa dalla convivenza more uxorio.

    Reply
  9. Mi permetto comunque di precisare che i figli naturali sono equiparati a quelli nati dentro matrimonio solo per quanto riguarda le relazioni con i genitori, non invece per le relazioni di parentela con gli ascendenti più remoti.
    Così, almeno, avevo studiato molti anni fa e temo che le cose non siano cambiate, perchè ricordo che la destra bocciò non molti anni addietro un emendamento che avrebbe garantito una equiparazione totale.
    Poi, nel caso di specie non so, ma mi vengono in mente casi meno drammatici come ad es.i diritti sull’asse ereditario del nipote, figlio naturale, nei confronti dei nonni, che non sono gli stessi, a meno che non intervega testamento,di quelli dei nipoti legittimi.
    Il matrimonio, a prescindere dalle idee personali di ognuno, da tuttora ai figli, giuridicamente parlando, le massime garanzie.
    Se ci sono stati dei cambiamenti, comunque, mi fa solo piacere.

    Reply
  10. Non è necessario. Scrivi un testo semplice, che non dia adito ad equivoci, indicando anche una breve motivazione della scelta (servirà a far capire che eri ben consapevole di chi e perchè). Io ne darei una copia alle persone prescelte ed anche ad un’altra persona di fiducia che non abbia legami con i tutori prescelti: hai visto mai che qualcuno contestasse loro la provenienza della scrittura.

    Reply
  11. Mha… mi devo rivolgere ad un’avvocato/notaio oppure basta una scrittura privata? Magari consegnandone una copia anche alle persone nominate come tutori?
    Grazie

    Reply
  12. Volevo ringraziare Silvia per il post semplice e molto chiaro, sono una ragazza di 25 anni, madre di una bimba di 13 mesi che ha appena perso il compagno non chè padre di mia figlia…
    Avevo pensato di fare uno scritto, in caso mi succedesse qualcosa, indicando le persone che desidero si prendessero cura della mia piccola, ma non sapevo se si poteva fare… ora lo farò sicurmente…
    Grazie
    Erica

    Reply
  13. Da quando Serena mi ha fatto notare che c’è un certo fermento su questo tema, mi sono resa conto che i toni sono da leggenda metropolitana. Ci sono orde di nonni che hanno messu su questa storia per spingere i figli a sposarsi??? 🙂
    Comunque ho cercato di spazzare via qualche notizia infondata, sperando che le mie credenziali rendano queste informazioni attendibili.
    Per di più ho capito che mi dovrò mettere sotto a scrivere qualcosa in più sul diritto di famiglia in genere…

    Reply
  14. Grazie Silvia per questo post. Sono direttamente interessata ed ero arrivata alle stesse conclusioni per altro assai logiche. Tu me le confermi. Peccato che inonni pur di farci sposare si attaccano a tutto. Mia madre un giorno mi ha presentato un articolo terroristico assolutamente falso.

    Reply

Leave a Comment