Affido dell’animale domestico quando ci si separa

Il cane, il gatto o comunque l’animale familiare, come lo definisce la legge, a chi va affidato in caso di separazione?

Foto di Chris Borden utilizzata con licenza Creative Commons
Foto di Chris Borden utilizzata con licenza Creative Commons
Sembra una questione da poco, rispetto ad altre che si affrontano in un divorzio, ma il numero di famiglie che ha in casa un animale domestico è aumentato enormemente negli ultimi anni. Quindi, in caso di separazione, c’è da decidere anche chi terrà l’animale di casa e, visti i rapporti affettivi intensi che si stabiliscono con gli animali, può non essere così semplice.

La questione riguarda anche coppie senza figli, ma, in caso di bambini, il loro benessere è un elemento importante per decidere la collocazione del quattrozampe di famiglia.

Un cambiamento di prospettiva nella legislazione che riguarda gli animali domestici era in corso già da tempo: per esempio si erano già inasprite le pene previste dal codice penale in caso di maltrattamento di animali.
L’introduzione nel codice civile dell’art. 455-ter ha completato quel passaggio di mentalità che toglie gli animali domestici dal novero delle “cose”. Questo il testo della norma:

Art. 455-ter. – Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi.
In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.

L’intestazione dell’animale, che risulti dal microchip, ove previsto, o da altri documenti, non conta nulla ai fini dell’affido.
In caso di mancato accordo tra i coniugi o conviventi (la norma si riferisce anche alle famiglie di fatto), il Tribunale, tra le altre condizioni di separazione, deciderà anche con chi deve restare l’animale familiare: tale decisione sarà presa tenendo conto del benessere dell’animale.

Il Tribunale dovrà sentire i coniugi o conviventi, ma anche i figli. Questo è un punto molto importante della norma, perché in qualsiasi decisione che riguardi la separazione, il benessere dei figli minori è prioritario e, in caso di decisione sugli animali familiari, il benessere dei bambini si intreccia con quello dell’animale.
Di solito, infatti, si tenderà a privilegiare la stabilità di rapporto dei bambini con il loro animale: questo legame è considerato fondante del benessere di entrambi.
Già prima che venisse istituito questo articolo del codice civile, le pronunce dei Tribunali, che in assenza di figli seguivano il criterio della proprietà dell’animale, si orientavano nell’assegnare il cane o il gatto al genitore presso il quale vivevano i bambini.
Ora questo principio oggi è ancora più solido: i bambini vanno addirittura sentiti sull’affido del loro animale domestico e comunque la decisione va presa tenendo conto del loro benessere.

Visto che il benessere dell’animale è alla base della decisione del giudice, questo potrà anche avvalersi di consulenti esperti in comportamento animale per orientare la scelta.
Di sicuro saranno elementi rilevanti al fine della decisione: la collocazione dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, chi nella coppia si è sempre preso maggior cura dell’animale, chi ha stabilito un rapporto più intenso o chi ha più tempo libero.

Il coniuge o ex convivente che non avrà affidato l’animale familiare, avrà un diritto di visita e potrà tenerlo con sé in alcuni periodi.
Il Tribunale potrà anche decidere sulle spese per il mantenimento dell’animale (ordinarie come il cibo, o straordinarie come le cure mediche), che potranno essere divise al 50% o secondo altre percentuali, anche se il quadrupede vivrà con uno solo dei coniugi.

L’art. 455-ter c.c., insieme agli artt. 455-bis e 455-quater c.c., sanciscono nel nostro ordinamento la configurazione di tutti gli animali come esseri senzienti e titolari di diritti.

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