L’affidamento condiviso
L’affidamento dei figli è un concetto misterioso con il quale i genitori separandi vengono a scontrarsi proprio nel momento delle difficili decisioni sulle condizioni di separazione. Quello che era il normale rapporto con i propri figli, l’organizzazione quotidiana delle loro attività e le decisioni ordinarie o di un certo rilievo, vengono inquadrate in questo ambito.
Con la legge n. 54 del 2006 (parziale riforma delle norme sulla separazione personale dei coniugi) l’”affidamento condiviso” (nuova terminologia più o meno sovrapponibile a quello che si era chiamato fino a quel momento “affidamento congiunto”) è diventato la regola.
Prima del 2006 la logica alla base delle norme sulla separazione era quella che i bambini fossero di regola affidati al genitore con il quale coabitavano: questo genitore (spesso la madre) poteva autonomamente prendere tutte le decisioni, sia quotidiane che anche di un certo rilievo, relative ai figli. Doveva consultarsi con l’altro coniuge solo per decisioni di un certo peso e rilievo, quindi per questioni determinanti nella vita dei figli minori.
L’affidamento congiunto era comunque previsto, ma era una soluzione residuale, da lasciare a coppie che avevano mantenuto una tale armonia di rapporti da rendere praticabile questa soluzione. Addirittura, solo una decina di anni fa, io mi vidi incoraggiare dal giudice a desistere dall’affidamento congiunto, perchè un’opzione “scomoda” e poco praticabile: e che per ogni questione la mamma deve interpellare l’ex?
In seguito le nuove generazioni di giudici delle sezioni famiglia, hanno iniziato nei fatti a promuovere sempre più l’affidamento congiunto, perchè si è capito che poteva essere un modo per coinvolgere il genitore non coabitante con i figli nella loro quotidianità.
Con la riforma del 2006, la normalità è che i genitori siano entrambi affidatari dei figli ed uno sia con loro coabitante. All’inizio si era pensato che l’affidamento condiviso dovesse comportare figli perennemente con la valigia, che vivono alcuni giorni con un genitore e altri con l’altro, oppure case coniugali sostanzialmente assegnate ai figli, con i genitori che si alternano vivendo con i bambini a periodi. Come se le famiglie italiane potessero permettersi di mantenere 3 case, quella “dei figli” e quelle dei genitori separati!!!
E’ ovvio che le leggi, come sempre succede, si adeguano alla realtà. Nella maggior parte dei casi, il genitore con cui i figli coabitano stabilmente continua ad esserci e si continua, ovviamente, ad assegnargli di preferenza la casa familiare, ma i bambini sono affidati ad entrambi. Questo significa che ognuno può gestire in autonomia la quotidianità dei figli, ma ogni decisione dovrebbe comunque essere concordata.
L’affidamento condiviso dovrebbe consistere in:
- responsabilizzazione congiunta;
- attuazione comune del progetto per l’educazione, l’istruzione, la cura dei figli;
- condivisione delle decisioni più importanti.
La regolamentazione dei tempi di visita e permanenza con il genitore non coabitante, dovrebbe avere uno scopo semplicemente organizzativo, nell’interesse di una corretta routine di vita dei bambini, mai devrebbe avere uno scopo limitativo.
Nella pratica, per una coppia che spesso non riesce più a parlare neanche delle cose più elementari, l’affidamento condiviso diventa uno strumento di difficile applicazione: spesso è disatteso, rimane solo una frase vuota di significato nel verbale delle condizioni di separazione ed il genitore non coabitante continua a partecipare poco alle decisioni sui figli.
A mio giudizio, resta comunque uno strumento di buona volontà: un incentivo a cambiare la logica dei figli come strumento di contesa, un concetto costruttivo. E’ comunque un monito per il genitore che avesse la tentazione di instaurare un braccio di ferro fondato sul permesso o il divieto di vedere i bambini.
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Buongiorno. Sono una mamma divorziata con affidamento condiviso di due bimbi. Avrei una domanda da porvi. Mia figlia che ha 9 anni vorrebbe partire a breve con mia madre, quindi la nonna, ed andare a trovare mia sorella a viareggio. il padre si oppone senza alcuna motivazione, d’altronde non ne ha dato che la nonna si e’ cresciuta i nipotini ed ha contribuito e aiutato noi genitori anche econimicamente. Legalmente posso farla partire anche solo con il mio consenso? I bimbi risultano nel mio stato di famiglia. grazie
Jojo, si tratta di un breve viaggio e neanche all’estero. Direi che è più che sufficiente che tu avvisi il padre, magari per iscritto (e ti consiglio di farlo a ridosso della partenza), indicandogli il periodo che la figlia sarà fuori ed un recapito telefonico dove trovarla. Metti questi dati nella lettera che gli invierai, anche se sai che già li conosce benissimo: sempre meglio avere prova di essere stati chiari e corretti.
gli ho inviato telegramma con la comunicazione ma mi hanno detto che in caso di affido condiviso in questo caso se l’altro genitore non vuole mi devo rivolgere con un’istanza al tribunale e quindi sarebbe il giudice a decidere. purtroppo pero’ non avrei il tempo necessario. Ci sono leggi che regolano il tutto? tante info portano tanta confusione e io non vorrei sbagliare anche perche’ di civile nonostante il divorzio congiunto non e’ rimasto piu’ nulla.
Jojo il punto è che ognuno dei due può decidere autonomamente su questioni di ordinariia amministrazione. Mandare tua figlia un paio di giorni con la nonna a trovare la zia, lo è o no?
Secondo me lo è. Non è possibile giudizializzare anche la gita fuori porta.
Se poi il soggiorno a Viareggio è di 15 giorni e tua figlia deve saltare la scuola, la cosa potrebbe essere diversa.
Mi chiedo, però, perchè non consulti l’avvocato di tua fiducia che ti ha seguito nel divorzio? Sicuramente conoscerà i dettagli degli accordi e potrà dare una risposta più circostanziata.
Buongiorno sono padre di un bambino di 11 anni che vive insieme alla madre con cui non mi sono mai sposato. Sono separato da 5 anni ed il nostro rapporto é regolamentato da una scrittura privata d’accordo definita in Camera di Conciliazione del tribunale di Monza. Nonostante io abbia sempre versato regolarmente il mio contributo economico la madre di mio figlio non ha mai presentato i giustificativi di spesa come definito nel nostro accordo. Pertanto un anno orsono,dopo ripetute richieste in merito anche attraverso un legale ,ho dovuto aprire una causa di risarcimento in merito alla volazione del nostro contratto. In risposta la sig.ra mi ha chiesto danni per 12000 eu, accusandomi di non aver tenuto abbastanza tempo il bambino. Ora mi trovo in una situazione assurda dove oltre al danno potrei essere costretto a subire una beffa se dovessi perdere la causa. Ma come é possibile ? Grazie per qualsiasi suggerimento e opinione.
Stefano, in ogni causa c’è modo di far valere le proprie ragioni. Se ritieni di non aver motivo per perdere la causa, non preoccuparti. Non si può impedire ad una persona di fare richieste, si può al limite resistere alle sue pretese con gli strumenti adatti.
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