La nuova legge sulle unioni civili: i contenuti reali

Ddl Cirinnà, stepchild adoption, coppie omosessuali, unioni civili, utero in affitto. Un gran minestrone di concetti, che, secondo me, si cerca di mescolare ancora di più per creare confusione e orientare l’opinione pubblica in modo strumentale. Proviamo a mettere ordine.

Foto di Jasin con licenza CC Flickr
Foto di Jasin con licenza CC Flickr
Il 28 gennaio 2016 in Parlamento si discuterà un disegno di legge che dovrebbe mettere ordine nella materia delle unioni civili, adeguando (o meno!) l’Italia alla normativa della maggior parte dei Paesi europei.
Alcuni aspetti del disegno di legge, il cui titolo breve è Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili, sono più controversi di altri, perché sono sottoposti a un’aspra discussione ideologicamente orientata. Vediamo i punti essenziali che verranno discussi.

La coppia

Le COPPIE ETEROSESSUALI, come oggi, potranno scegliere se sposarsi o meno.
Se non si sposano e vivono sotto lo stesso tetto come nucleo familiare, sempre come accade anche oggi, tra loro si instaura una convivenza.
La novità sarà in una serie di diritti maggiori che possono nascere dalla convivenza, per dichiarazione degli stessi componenti la coppia:
– Entrambi i conviventi potranno indicare l’altro (con atto formale) come rappresentante in caso di malattia o morte.
– In caso di morte di chi aveva la proprietà dell’abitazione familiare, l’altro convivente ha il diritto di restare nella casa, anche se non erede, da due anni a cinque anni (a seconda della durata della convivenza).
– Si applicheranno le stesse norme di diritto ereditario previste per il matrimonio.
– Sulla pensione di reversibilità sembra non ci sia accordo parlamentare (uh! ma davvero!) e probabilmente riguarderà solo le unioni civili.

Le COPPIE OMOSESSUALI, avranno anche loro una scelta: potranno semplicemente convivere (con gli stessi diritti allargati delle coppie eterosessuali? Si presume di sì, ma il disegno di legge è da approvare) oppure potranno accedere al nuovo istituto giuridico dell’unione civile.
Le unioni civili riguardano solo le coppie omosessuali, perché le coppie eterosessuali hanno un altro istituto: il matrimonio. Infatti l’unione civile di una coppia omosessuale non è altro che un matrimonio, MA prevede qualche diritto in meno.

  • Le coppie composte da persone dello stesso sesso, qualificate come specifiche formazioni sociali, se maggiorenni (gli eterosessuali possono sposarsi anche a 16 anni con specifica autorizzazione), potranno usufruire dell’unione civile, che avverrà di fronte a un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e verrà registrata nell’archivio dello stato civile.
  • Chi è già sposato o ha già contratto un’unione civile in corso non ne può contrarre altre. Può contrarre unione civile solo chi è capace di intendere e di volere.
  • E’ possibile prendere il cognome di uno dei partner, se lo si desidera.
  • C’è l’obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell’assistenza morale e materiale.
  • Per rompere un unione civile è necessario ricorrere al divorzio.
  • Probabilmente ci sarà diritto di reversibilità della pensione (se all’INPS non prende un colpo)
  • Si potrà stabilire il regime economico della coppia: separazione o comunione dei beni

La domanda che ci sorge spontanea è: ma perché creare un nuovo istituto giuridico, andando a complicare enormemente la legge, piuttosto che estendere alle coppie omosessuali il matrimonio? Le mie risposte le ho e sono certa che ognuno di voi ha le sue.
Di certo le differenze maggiori tra matrimonio e unione civili saranno relative non al regime di coppia, ma ai figli.

I figli

E qui arrivano le note dolenti e il terreno di tutte le battaglie.
Le coppie omosessuali non possono avere figli che siano biologicamente di entrambi i componenti, questo mi pare evidente. Quindi la questione centrale sta nel rendere il figlio biologico di uno, o di nessuno dei due, giuridicamente figlio di entrambi.
Qui interviene la STEPCHILD ADOPTION, che si traduce in italiano con un comprensibilissimo “adozione del figliastro”, ovvero del figlio dell’altro coniuge.
E’ evidente che questo istituto giuridico non riguarda le sole coppie omosessuali, ma qualsiasi coppia unita da un matrimonio (e in futuro da un’unione civile). I casi di adozione del figlio dell’altro coniuge che possono verificarsi in coppie eterosessuali sono numerosi e frequenti.
Esempio: un uomo ha un figlio da sua moglie e rimane vedovo, poi sposa un’altra donna che cresce il bambino rappresentandone la figura materna. La disgrazia fa sì che il padre del bambino muoia. Che si fa? La nuova moglie non è la madre del bambino. Il bambino è orfano? Se questa donna avesse adottato il figlio del marito, il bambino non sarebbe orfano.

Nei casi in cui un bambino perda entrambi i genitori, spetterà al Tribunale stabilire a chi deve essere affidato. Ora, è facile che, vista la stabile convivenza e il rapporto stretto, il bambino venga affidato, in un caso come quello nell’esempio, alla moglie del padre (il padre, per esempio, potrebbe lasciare un’indicazione “testamentaria” in tal senso, che i giudici terrebbero come indicazione). Ma non è certo.
Soprattutto non ci sarebbe mai vincolo di parentela tra la donna che ha cresciuto il bambino e il figlio. Quindi, per esempio, se lei non avesse altri figli, da un punto di vista ereditario un fratello della donna sarebbe preferito al bambino.
Il punto è: se una coppia vuole scegliere che il figlio di uno sia figlio di entrambi, perché non consentirglielo, con un procedimento di adozione spedito e semplificato, che verifichi solo l’esistenza di tutti i presupposti e la volontà di entrambi i membri della coppia?
Nel caso del mio esempio, avreste timore per i diritti calpestati del figlio? Essere cresciuto dalla donna che gli ha fatto da madre piuttosto che da un altro parente è un abuso?
E infatti la stepchild adoption, adozione del figlio del coniuge basata sul consenso del genitore biologico, assenza di un altro genitore, e sull’approvazione del Tribunale per i minorenni che stabilisce, caso per caso, se l’adozione corrisponde all’interesse del figlio, esiste in Italia dal 1983.

Il Ddl Cirinnà vorrebbe estendere questo tipo di adozione (e non altra) alle coppie omosessuali, congiunte in unione civile.
Una coppia omosessuale come può avere figli?
1- Sono figli biologici di un* dei/delle due, avuti con altro partner di sesso diverso in precedenza;
2- sono figli biologici di una delle due (solo in caso di donne, ovviamente), avuti con fecondazione assistita eterologa;
3- sono figli biologici di un* dei/delle due avuti con maternità surrogata (detta “utero in affitto”), ovvero la gestazione è stata portata avanti da una persona esterna alla coppia.

Prima di tutto va chiarito che il provvedimento che andrà in discussione in parlamento NON si occupa di fecondazione assistita in nessun modo e non prevede nessuna norma che riguardi la fecondazione eterologa o la maternità surrogata. Il collegamento con questi temi, c’è soltanto perché la stepchild adoption a volte riguarda figli nati con queste tecniche.

Pensiamo al caso n.1: una persona ha figli da un’unione eterosessuale e successivamente forma un nucleo familiare con una persona del suo steso sesso. I figli restano dei genitori biologici, ovviamente, ma poniamo il caso che l’altro genitore biologico muoia e i figli crescano nel nuovo nucleo familiare del genitore rimasto. Il partner di questo genitore stabilisce un legame affettivo forte con i figli nati dalla prima unione e vuole adottarli. Se il Ddl Cirinnà resta come è attualmente, potrebbe farlo, sempre seguendo una procedura stabilita che prevede il controllo del Tribunale per i minorenni, nell’esclusivo interesse dei bambini.

Nel caso n.2 si va a collidere con la normativa sulla fecondazione eterologa: in Italia, dove questa tecnica è legittima da meno di un anno, una coppia omosessuale, non essendo ancora riconosciuta come coppia, non può accedervi. Due donne, quindi non possono ottenere che una delle due venga fecondata con gameti provenienti da un donatore, mentre un uomo e una donna ora possono farlo, sul presupposto che sia verificata medicalmente l’infertilità.
Evidentemente, quindi, la norma agirà su fecondazioni praticate all’estero, che sono attualmente sempre più numerose. In questi casi i bambini nati hanno un solo genitore single. Se questo genitore dovesse mancare, l’altra madre cosa può fare? Otterrà l’affidamento di suo figlio con certezza? La decisione è rimessa alla decisione di un giudice, che potrebbe far prevalere il diritto a crescere il bambino degli ascendenti o di fratelli della madre deceduta.
L’accesso alla stepchild adoption risolverebbe questo problema: la madre non biologica, unita civilmente a quella biologica, potrebbe seguire l’iter richiesto e divenire madre legittima.

Molti sostengono che, su questi casi, il Ddl Cirinnà doveva fare di più: se istituisce l’unione civile simile in tutto al matrimonio, perché non far accedere la coppia composta da due donne alla fecondazione assistita eterologa, qualificando la madre non biologica da subito come genitore del nascituro? Evitando così quel “buco nero” della gravidanza e del successivo periodo di compimento dell’iter giudiziario della adozione, in cui il genitore resta uno solo. Quale giudizio di merito dovrebbe compiere il Tribunale se la coppia è unita civilmente? Perché non deve compiere uno stesso giudizio di opportunità in caso di matrimonio tra eterosessuali?

Il caso n.3 è quello di maggiore allure mediatico, perché riguarda la pratica della maternità surrogata o così detto “utero in affitto”. Se doveste leggere da qualche parte che il Ddl Cirinnà renderà legale l’utero in affitto, non credeteci (sia che vi rallegri, che se vi preoccupi), perché questa legge non si occupa affatto della questione, così come non si occupa neanche di fecondazione assistita.
La questione della gravidanza affidata a una terza persona è molto ampia e non riuscirò a parlarne diffusamente qui. La maggior parte delle coppie che oggi vi ricorre, però, NON E’ OMOSESSUALE. In questi casi il primo problema è fare in modo che il figlio nato sia giuridicamente figlio di almeno uno dei genitori: se il gamete impiantato nell’utero della donna ospitante è di uno dei membri della coppia, di certo questo verrà indicato come padre nel certificato di nascita. Gli stati che consentono questa pratica, ammettono che non venga indicata la portatrice come madre biologica nei certificati, ma in Italia questo ha comportato anche denunce penali per soppressione di status.
Una volta arrivati in Italia il bambino sarà presumibilmente riconosciuto almeno dal padre (presumo che almeno uno dei due membri della coppia sia un uomo, perché è una pratica così costosa e giuridicamente complicata che, due donne, di certo scelgono che sia fecondata una di loro due, piuttosto che ricorrere a una terza. Dovrebbero essere entrambe impossibilitate a portare a termine una gravidanza per scegliere questa via. Così come non tratto il caso che si debba ricorrere, anche in presenza di un futuro genitore maschio, a fecondazione eterologa alla coppia di donna portatrice). Quale è la sorte dell’altro membro della coppia? Incerta, al momento, che sia uomo o che sia donna.
Infatti si potrebbe attualmente procedere a una stepchild adoption, già oggi in caso di coppia sposata eterosessuale, che in futuro per coppie omosessuali unite civilmente, ma il vero ostacolo non è la omo o etero genitorialità nella coppia, il vero ostacolo giuridico è l’esistenza della madre biologica.
La stepchild adoption è possibile in caso di assenza di altro genitore. Come la risolviamo? Il nostro Stato si accontenta di non trovare traccia della donna nei certificati di nascita formati da un altro Stato? Dato che il genitore biologico è un maschio, chi è/dove è/che ruolo ha l’altro genitore biologico femmina?
Le domande sono moltissime e nessuna ha a che fare con l’adozione del figlio del coniuge. Si tratta di regolamentare a monte la maternità surrogata che, attualmente, per il nostro ordinamento è una pratica non regolata perché impossibile in Italia.
Ho letto che, addirittura, è stato proposto di inserire nel Ddl Cirinnà una norma che renda la maternità surrogata (praticata all’estero) un reato penale.

Infine, ricordo che il disegno di legge deve ancora essere discusso. Cosa conterrà la legge definitiva ancora non lo sappiamo. Gli emendamenti possibili sono molti e già la proposizione alla discussione delle Camere è stata frutto di compromessi che hanno tagliato via alcuni temi.
Di sicuro non si realizzerà una equiparazione totale tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali, ma di sicuro sarà un cambiamento epocale per il nostro ordinamento giuridico. E i cambiamenti sono più difficili da arrestare che da iniziare.

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