La procreazione medicalmente assistita

Questa la terminologia scelta dalla legge italiana: procreazione medicalmente assistita. Traduzione “politicamente corretta” di fecondazione o inseminazione artificiale o assistita.
La legge che ha regolato la materia è la n° 40 del 2004 ed è arrivata con molto ritardo rispetto ad altri Paesi, a causa delle immaginabili spinte ideologiche contrastanti presenti in Italia. Si può dire che nel nostro Paese si è legiferato sull’argomento quando proprio non se ne poteva fare più a meno, perchè ormai ogni Paese occidentale aveva una legislazione in materia e la fecondazionne assistita era ormai pratica sperimentata e consueta.
Nell’art. 1 della L. 40/04 si afferma che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito per ovviare all’infertilità o sterilità, a meno che non esistano altri metodi scientifici per risolvere questi problemi. Quindi, fin dall’esordio, la si considera un’ extrema ratio.
Sempre questo primo articolo, poi, ribadisce che la legislazione in materia è posta a tutela di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito: quindi ogni limitazione si considera apposta per difendere e proteggere il concepito. Si vuole evidenziare che si sta istituendo un diritto AL figlio, ma prima ancora di questo, nella scala dei valori giuridici, ci sono i diritti DEI figli, costituzionalmente garantiti (dagli artt. 2 e 31 Cost.) anche prima della nascita.
Con questo incipit la legge sulla procreazione assistita vuole sancire che non è una norma in favore dell’eugenetica: il ricorso a questa pratica medica è consentito esclusivamente per ovviare all’impossibilità di avere figli altrimenti.
Con la legge 40/04 si regola e si rende lecita la fecondazione omologa, quella cioè derivante dallo spermatozoo e dall’ovulo di coloro che saranno i genitori del nascituro. E’ invece vietata ed illecita la fecondazione eterologa, quella cioè che preveda la presenza di una cellula maschile o femminile proveniente da un soggetto estraneo alla coppia dei genitori.
Inoltre è vietata la procreazione assistita quando uno dei genitori non sia più in vita.

Il legislatore ha stabilito un parallelo tra le norme sulla procreazione assistita e quelle sull’adozione, oppurtunamente riorganizzate nella legge 184 del 1983 (come modificata nel 1998 e nel 2001) sull’adozione internazionale, creando volutamente un ponte a due direzioni tra le due leggi.
Le due leggi, infatti individuano la categoria della così detta procreazione sociale, opposta alla procreazione naturale.
Nell’art. 6 della legge sull’adozione internazionale è previsto l’obbligo di fornire, a chi chiede di accedere all’adozione, informazioni sulla fecondazione assistita. Il problema è però nell’individuazione dei soggetti che dovrebbero fornire questa informazione: si tratterebbe di quegli organismi (associazioni) che svolgono l’attività di intermediario nell’adozione. Ma quali competenze possono avere nel fornire questo tipo di informazione? Dovrebbero forse avere un obbligo (che non hanno) di munirsi di medici a ciò preposti?
Altro problema posto dal parallelo tra queste due leggi sta nel diverso supporto psicologico alla coppia. Nell’adozione avviene un percorso psicologico di preparazione della coppia molto meticoloso, che manca del tutto nel caso della procreazione assistita.
Questo contrasta con un dato evidenziato da molti psicoterapeuti: la scelta di accedere alla procreazione assistita non è soltanto di ordine medico, ma presuppone un percorso di sofferenza e la coppia che lo ha attraversato dovrebbe avere l’occasione di elaborare il lutto di non poter procreare naturalmente.

Nell’art. 3 della L. 40/04 è previsto che, alla coppia che chieda di accedere alla procreazione assistita, vengano fornite informazioni sui problemi dell’infertilità e sulle tecniche della fecondazione assistita, nonchè sulla possibilità di accedere all’adozione o all’affido familiare. Il compito sarebbe demandato ai consultori che, però, in concreto sono svuotati di competenze e mezzi per funzionare. Così, questo compito informativo importantissimo, finisce per essere demandato di nuovo ad un organo inadatto, cioè al personale medico, che non ha nè competenze, nè interesse ad un’informazione completa sulla strada alternativa dell’adozione.

La L. 40/04 pone comunque a carico del medico il compito di informare sulla possibilità dell’adozione, sui problemi psicologici che possono insorgere in caso di insuccesso o di difficoltà, di raccogliere un consenso realmente informato e di fornire informazioni precise sui costi. All’esito di questo colloquio informativo (di tale ampia portata che non si comprende in quanto tempo divrebbe esaurirsi!), il medico potrebbe anche decidere di non intervenire con la procreazione assistita, laddove ravveda che la coppia non è pronta. Non si comprende, ovviamente, su quali basi e su quali parametri.

Insomma, la sensazione è che per contemperare esigenze e spinte ideologiche troppo contrastanti, si sia messa su una legge poco funzionale, incerta e con notevoli lacune.
Non solo. In molti altri Paesi è consentita la fecondazione eterologa. Si tratta di Paesi facilmente raggiungibili, che mettono le proprie strutture sanitarie a disposizione anche di chi viene dall’estero. Quindi è plausibile che una coppia italiana e residente in Italia, acceda alla fecondazione eterologa: procrei quindi un figlio che è nato da cellule di un donatore terzo rispetto alla coppia. La condizione giuridica di questo figlio, in effetti, non è regolata in Italia. Chi è questo figlio nei confronti, per esempio, del padre che lo riconoscerà? L’unico modo per risolvere la questione, in presenza di un vuoto normativo, è quello di ricorrere alle categorie giuridiche dell’adozione: il figlio di una coppia che è ricorsa alla fecondazione eterologa è figlio naturale del genitore che “ci ha messo” la cellula, ma è come se fosse figlio adottivo dell’altro genitore!

E i problemi giuridici non sono solo questi: c’è un vuoto normativo che riguarda il nascituro da ovuli crioconservati, altra pratica vietata da noi, ma scientificamente possibile: cosa accade se qualcuno accede a questa pratica violando la legge? Come è tutelato il figlio nato da crioconservazione? Non mi dilungo ulteriormente in questi argomenti tecnici.
Quello che volevo evidenziare è che la legge è monca: chiude gli occhi di fronte a pratiche mediche perfettamente accessibili all’estero, senza regolarne le conseguenze. Forse solo questo ne ha permesso l’emanazione in Italia? Comunque, prima o poi, questa legge sarà costretta ad evolvere.
Anche se, personalmente, continuo ad essere convinta che non tutto ciò che è scientificamente possibile, sia, per questo solo fatto autolegittimato.

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6 thoughts on “La procreazione medicalmente assistita”

  1. Bene, leggerò l’intervista con grande interesse.
    Grazie per queste occasioni di riflessioni sempre molto interessanti. Leggo sempre anche se commento poco.

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  2. Ovviamente la mia è un’analisi della normativa.
    Sugli aspetti che citi, Arianna, proprio oggi sto raccogliendo il materiale per un’intervista che pubblicheremo nei prossimi giorni.
    Paola, in una società complessa, la norma è tanto più necessaria. Come ipotizzeresti l’assenza di norme in questo settore?

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  3. Sono una pedagogista che si occupa di consulenza familiare. Ho lavorato spesso con coppie sterili che hanno fatto ricorso alla fecondazione artificiale.
    E’ un percorso lungo, doloroso e costoso. Si parla spesso di normativa (come è giusto che uno stato faccia), ma sovente si tace sul dolore e sulle delusioni che frequentemente queste coppie incontrano.
    Le stime REALI di successo di queste pratiche spesso sono taciute, ci sono donne che si sottopongono a molteplici inseminazioni e quindi a stimolazioni ormonali ripetute con rischi non solo di salute ma anche psicologici.
    Ho conosciuto diverse coppie subire delusioni violentissime: l’embrione attecchiva, ma dopo qualche settimana insorgeva un aborto spontaneo che faceva crollare ogni sogno.
    Il mio non vuole essere un commento “distruttivo”, so che tante pratiche di fecondazione hanno esito positivo, ma bisognerebbe davvero ragionare sui pro e sui contro e le coppie andrebbero aiutate anche quando le cose non vanno per il verso giusto.
    Concordo anche io sul fatto che non tutto quello che è scientificamente “possibile” debba necessariamente essere normato.
    La materia è complessa e delicata.

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  4. Ciao Silvia,
    Aggiungo: non tutto quello che è scientificamente possibile deve perciò stesso essere fatto oggetto di legge. Siamo certi che il migliore approccio a un ambito così delicato – del resto, come a tutte le questioni aperte dalla bioetica – sia quello di normarlo? Personalmente, non lo sono affatto.
    Paola

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