Il nome e la legge

Possiamo mettere ai nostri figli il nome che più ci piace?
Nonostante siano cadute molte limtazioni, la legge italiana impone ancora dei vincoli sull’attribuzione del nome ai nuovi nati.
La materia è regolamentata dal D.P.R. n. 396 del 2000, che si occupa dello stato civile dei cittadini in genere e che va a sostituire una legge precedente del 1939.
L’art. 34 del D.P.R. 396/2000 indica i LIMITI NELL’ATTRIBUZIONE DEL NOME. E’ vietato imporre al bambino:
– lo stesso nome del padre vivente,
– lo stesso nome di un fratello o di una sorella viventi,
– un cognome come nome,
– nomi ridicoli o vergognosi.

Quindi in Italia non ci sarà, per esempio, nessun Mario junior, figlio di Mario. Nè ci potrà essere una Maradona Rossi. Ed è anche svanita per sempre la possibilità dei classici Dario o Dina Lampa e cose del genere!

I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana, devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici (dieresi, accenti circonflessi, cedija, tilde ecc. ecc.) propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.
Quindi, per esempio, un nome giapponese o cinese, può essere attribuito, ma scritto con caratteri alfabetici e non in ideogrammi. Mentre un nome scandinavo può contenere caratteri come ö, ä, å.

Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato.
Quindi è ormai preclusa quell’antica abitudine di dare ai bambini non riconosciuti cognomi quali: Esposito e Diotallevi, che pure ancora oggi hanno una notevolissima diffusione nazionale.

Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
Questa è una differenza fondamentale con la previgente regolamentazione: oggi l’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di attribuire al bambino il nome scelto dal genitore. Deve però avvertire se lo ritiene in violazione delle norme e deve dare avviso che, con la notizia alla Procura, inizierà un procedimento giurisdizionale prima di verifica e poi, eventualmente, di rettificazione del nome.
Per esempio, oggi, la nota cantante Giorgia probabilmente si chiamerebbe Georgiainmymind, come ha sempre raccontato che voleva chiamarla il padre, mentre all’epoca (intorno agli anni ’70), l’ufficiale dello stato civile rifiutò di attribuire questo nome. Certo… il procedimento di verifica e rettificazione scatterebbe comunque e dubito che quel nome, ancora oggi, ne uscirebbe indenne!

L’art. 35 si occupa in modo specifico del NOME in senso stretto (ovvero del PRENOME)
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest’ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe.
Quindi ci deve essere stretta corrispondenza tra il genere sessuale ed il nome, in modo che il nome proprio indichi con certezza il sesso di un individuo.
Per questo motivo, in caso di cambiamento di sesso, a conclusione dell’iter medico-chirurgico, il cambiamento di nome viene sempre riconosciuto ed anzi, in mancanza di richiesta dell’interessato, potrebbe essere imposto.
La seconda parte dell’articolo, indica che non esiste più il secondo o terzo nome: se si impongono più nomi, quelli concorrono tutti a formare il prenome della persona, quindi dovranno sempre essere indicati tutti. Quindi un Giangiacomo Guglielmo Maria dovrà sempre firmare con tutti e tre i nomi!

Ma come la mettiamo, vista la corrispondenza necessaria tra genere sessuale e nome, con i classici casi di “Andrea” attribuito ad una donna e “Maria” come secondo nome di un uomo?
E’ stata necessaria una circolare esplicativa del Ministero dell’Interno, la n. 27 del 2002, per chiarire la questione.

La circolare precisa che la normativa del 2000, modificando quella del 1939, ha sostanzialmente assicurato la scelta libera rimessa ai genitori nell’indicazione del nome da attribuire al figlio.
Infatti, la grande differenza rispetto alle norme del 1939 sta nel fatto che, anche in presenza di una chiara violazione dei limiti all’attribuzione del nome disposti dalle norme, se il genitore persiste nella sua determinazione a dare al figlio un certo nome, l’ufficiale dello stato civile è comunque obbligato a formare l’atto di nascita, non potendo né rifiutare di adempiere, né intervenire a modificare l’indicazione del nome stesso (possibilità che invece gli era attribuita prima del 2000!).
L’ufficiale dello stato civile, quindi, deve avvertire il genitore del divieto, ma deve anche procedere comunque alla registrazione del nome vietato se il genitore insiste.
In tutti i casi in cui l’ufficiale dello stato civile ritiene che il nome violi la normativa, avvertito il genitore, deve segnalazione l’accaduto al Procuratore della Repubblica, il quale potrebbe attivarsi presso il competente Tribunale per la promozione del GIUDIZIO DI RETTIFICAZIONE.
Quindi, tolta ogni possibilità di decisione all’ufficiale dello stato civile, il Procuratore compie un secondo vaglio sul nome che si suppone in violazione delle norme: potrebbe infatti ritenerlo attribuibile e non iniziare mai il giudizio di rettificazione.
Se il Tribunale è davvero chiamato a giudicare, i genitori potranno intervenire in questo giudizio e dire la loro. All’esito, il Tribunale potrà modificare o meno il nome. In caso di modifica, verrà annotato il nuovo nome nel certificato anagrafico.
In questo caso i genitori dovrenno correggere il nome in tutte le iscrizioni già effettuate (ad esempio: scuola, tessera sanitaria, codice fiscale, ecc.)

Una questione di rilievo, come accennavo, riguarda l’attribuzione del nome in maniera corrispondente al sesso, soprattutto perchè oggi è possibile attribuire un nome straniero, potendosi così creare dei contrasti.
Resta prioritario il principio generale secondo cui il nome non deve trarre in equivoco sulla corrispondenza al sesso del neonato, corrispondenza che dovrà essere verificata tenendo conto della valenza maschile o femminile del nome alla luce della tradizione e dell’uso in Italia.
Questa corrispondenza tra nome e sesso, risponde al pubblico interesse che nome e cognome siano mezzo di identificazione dell’individuo nei rapporti sociali, in modo da non creare equivoci e confusioni sull’identità personale anche sotto il profilo del sesso.
Uno dei problemi più diffusi è quello che riguarda il nome Andrea, preso in specifica considerazione dalla circolare, proprio per la diffusione della casistica della sua attribuzione femminile, secondo la tradizione spagnola o tedesca. In Italia l’attribuzione del nome Andrea ad una donna non è consentita, quindi, in caso venga imposto dal genitore, l’ufficiale dello stato civile dovrà dare l’avviso alla Procura.
Invece il nome Maria, imposto anche a minori di sesso maschile, purché sia preceduto da un primo elemento onomastico chiaramente maschile (esempio, Enrico Maria), è considerato possibile, in virtù di una prassi tradizionale consolidata.
Il nome Andrea ad una bambina, potrebbe essere validamente attribuito se preceduto da un nome chiaramente femminile: Francesca Andrea è un nome attribuibile senza incorrere in violazione delle norme.
In caso di nomi da assegnare a bambini di nazionalità estera nel nostro Paese, deve invece applicarsi la normativa del paese di provenienza, in attuazione di specifiche norme di diritto internazionale privato. Quindi una bambina di nazionalità tedesca o spagnola potrebbe tranquillamente essere chiamata Andrea anche se nata e registrata in Italia.
Un ulteriore limite caduto rispetto alla normativa del ’39 è quello di attribuire un nome di località: oggi una bambina potrebbe chiamarsi Roma senza alcun problema!

Nessuna norma, invece, è mai intervenuta per convincere vostro suocero che chiamare il nipotino neonato Raimondo o Gavino, proprio come lui e molti dei suoi avi, non sarà mai nelle vostre intenzioni! 😉
Per concludere, io mi domando… ma alla famiglia Totti qualcuno avrà paventato il procedimento giurisdizionale di rettificazione quando hanno chiamato la figlia Chanel???

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78 thoughts on “Il nome e la legge”

  1. Cavolo una non ha il tempo di seguire il blog per qualche giorno ed eccoti subito più di 30 commenti! Brave ragazze! Allora qui Torino con la comunità romena più fornita d’Italia e per tanto piena di ragazze Andrea. Ce ne dovremo fare una ragione e ritenere anacronistica la sua valenza maschile. Quando una mia amica e’ stata registrata all’ anagrafe il ligio funzionario le ha imposto il nome Catiussa ( non ho sbagliato a scrivere). In Giappone i nomi femminili finiscono con “o”.

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  2. salve,
    ho un quesito da sottoporvi.MIo fratello padre di un ragzzo di tredici anni,da circa un anno si e separato dalla convivente.Il ragazzo vieni seguito da una psicologa per aiutarlo a superare ii trauma della separazione.La madre oltre a non passare nessun contributo per le spese
    non partecipa a nessuna riunione con la psicologa e non segue nessun consiglio,(anzi a volte fa proprio il contrario ad esempio facendo dormire il figlio a letto con lei malgrado i tredici anni del ragazzo) compromettendo il lavoro del padre e della psicologa.La mia domanda è questa può essere obbligata a partecipare alle riunioni e a seguire i consigli della psicologa o può astenersi?Cosa si può fare?
    grazie a chi sapra darmi un consiglio Sally

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    • Sally, magari il quesito è un po’ fuori argomento con questo post, non trovi?
      Comunque se la psicologa è stata una scelta personale di tuo fratello, non c’è modo di obbligare la madre a seguirne i consigli o le indicazioni.

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  3. No, aspettate… queste norme del 2000 sono state emanate per ELIMINARE le LIMiTAZIONI che poneva la normativa del 1939, che, essendo del periodo autarchico, vietava anche i nomi stranieri (solo che la prassi e la buona volontà di chiudere un occhio da tempo non facevano più applicare quella norma). Insomma, voi vi lamentate: ma questa è una normativa di apertura!
    Comunque, ahimè, penso proprio che l’interpretazione di supermambanana sia corretta: Stato paternalista… come se se lo potesse permettere!

    Sul modo di cambiare il nome vi scriverò un prossimo post, così magari vi viene a tutti la voglia di andarvi a far mettere un nome esotico! 😉

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  4. Bella questa conversazione!Mio figlio si chiama Andrea, come il bisnonno e il fratello di mio suocero che non ha figli. Mio marito voleva chiamarlo Mario come mio suocero perchè era il primo nipotino e l’unico maschio a portare avanti la tradizione familiare.Viviamo al sud e questa usanza è ancora molto in voga ma alla fine l’ ho spuntata!!Ti faccio solo un esempio.Nel 2009 sono nati bambini:Danilo, Teodora(come il nonno paterno defunto Teodoro),Armando(come il nonno),Andrea,Mariangela(come la nonna paterna defunta)e Aila!!

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  5. si, no ho capito la questione dei nomi ridicoli eccetera, benche’ la percentuale di genitori che mettano questi nomi mi sembra ancora piuttosto modesta da giustificare l’intervento del legislatore, ma penso anche che l’esigenza di una legge come questa sia piu’ una conseguenza di altre questioni di burocrazia pachidermica, che non di rispetto per la persona, in paesi dove la burocrazia e’ piu’ snella nel, per esempio, ottenere un cambiamento di nome sul passaporto, o decidere che il nome con cui mi presento al mondo e’ X invece che Y, e quello vale sui documenti, come mi pare sia qui in UK, la necessita’ sia molto meno sentita, ed e’ ancora una volta un esempio in cui secondo me il legislatore italiano si metta sempre nell’idea che il popolo sia un bimbetto da ammonire col ditino, piuttosto che una nazione di gente matura che puo’ fare scelte adulte e puo’ sbagliare ma oh a tutto c’e’ rimedio, non so se mi sto spiegando…

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  6. Io in genere trovo un po’ naif (diciamo così) i nomi stranieri importati, se il bambino non ha genitori stranieri. Anni fa per un periodo sono andata nelle scuole elementari a fare formazione sui diritti umani e ho trovato di tutto, Kevin, Evelyn, Jonatan (senza H)…con cognomi veneziani standard tipo Boscolo, Vianello, Scarpa, l’effetto finale è buffo.
    D’altra parte io sono degli anni ’70 e a scuola da me imperavano le Pamela e Sue Ellen, regalo di Dallas, ogni periodo ha la sua.
    E poi, come Daniela, la mamma che ha chiamato la figlia Enea convinta fosse un nome femminile perché finiva in A, con tutto che a Venezia il nome Mattia è diffusissimo e tutti sanno che è maschile.
    Però certe volte si esagera: da mia sorella in banca è arrivata la mamma di Sigei, che sarebbe la traslitterazione di C. J. ovvero il personaggio di Pamela Anderson in Bay Watch. Ma C. J. è un’abberviazione di 2 nomi, allora poteva chiamarla FIAT o UPIM!
    Ma dov’era il funzionario dell’anagrafe quando l’hanno registrata, al bar? 🙂

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  7. @Supermambanana, credo che il collega di nido di TopaGigia che si chiama Jamesbond tra qualche anno desiderera’ che l’ufficiale di stato civile avesse avvertito il giudice. Il fatto e’ che certi genitori sono proprio sadici…
    Sul fatto di non poter dare il nome del padre vivente sono un po’ perplessa anche io, anche se avere due persone con lo stesso nome in casa in effetti è un pò scomodo. Eppure io conosco Luca figlio di Gianluca e Gianantonio figlio di Gianni, e tutti conosciamo Piersilvio figlio di Silvio. Ho un nipote il cui nome e’ l’unione dei nomi del padre e della madre (nomi non adatti all’operazione, tra l’altro). Sono perplessa perchè non credo ci dovrebbe essere una legge sulle cose scomode, ma forse mi sfugge qualcosa.
    Io mi chiamo Barbara Eva Marina, ma per l’Eva e il Marina mi devo fidare di mia madre perchè non li ho mai visti scritti da nessuna parte… Ecco, sul fatto del nome unico credo fosse necessaria solo una regolamentazione, e hanno scelto la più semplice. Il fatto è che a differenza di altri paesi noi abbiamo nomi doppi staccati, tipo Anna Maria, Francesco Maria etc. Che non sono come i nomi americani (first e second), ma sono proprio un nome unico. E poi io ho tre nomi, ma conosco gente che ne ha 5 (e che vuoi lasciare fuori il fratello del prozio dal nome del primo maschio? eh!), sempre perchè certi genitori sono sadici a danno dei figli…

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  8. anche in inglese Andrea e’ un nome da donna, cosi’ come Luca e Nicola (per Andrea e Nicola l’accento e’ sulla prima sillaba of course) mentre la versione maschile prevede l’aggiunta di una ‘s’ (Andreas, Lucas, Nicolas, or Nicholas). Ma a prescindere, io una cosa mi chiedo e cioe’, perche’ si e’ sentito il bisogno di fare una legge del genere? Non e’ una provocazione, davvero, perche’ mai addirittura vietare di imporre certi nomi (ad esempio la storia di vietare il nome del padre mi pare alquanto perversa). E’ che vogliamo regolamentare tutto e sempre, oppure c’e’ sempre il sospetto che la gente sia in malafede (devi firmare con tutti e tre i nomi senno’ mi stai imbrogliando sul beneficiario della pensione o cose del genere)? Ecco.

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    • Quando Silvia mi ha detto che voleva scrivere questo post, mi sono posta la stessa domanda di supermambanana: ma perché c’è questa legge? Cioè davvero, a me sembra proprio inutile, e da quello che dite tutti è evidente che non limita l’immaginazione (e il sadismo) di alcuni genitori. Forse mi sfugge qualche aspetto importante. Io penso che chiamare la propria figlia Andrea non sia peggio di chiamarla Sigei! E perché ci deve essere una legge a vietarmelo? Senza parlare di quelli che volevano chiamare la figlia Venerdì e non gli è stato concesso, perché ritenuto offessivo ricordando il Venerdi di Robinson Crusoe. Ignoro le ragioni per cui avessero scelto questo nome (ma non so e è peggio di alcuni degli esempi citati da voi in questi commenti), e temo che se gli stessi genitori faranno un’altro figlio lo chiameranno Martedì 😉

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  9. Ahimè, come dicevo nel post, ora non possono più impedire niente a nessuno! Al massimo segnalare le violazioni. Nathan Falco è solo un nome scemo, ma non vietato (a meno che non lo passi tra quelli palesemente ridicoli, ma non si considerano in quella categoria i nomi brutti o sciocchi, piuttosto quelli che davvero ledono la dignità di chi li porta).

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  10. A proposito dei figli dei vips, proprio poco tempo dopo la nascita della figlia di Totti, Luciana Littizzetto fece notare che uno dei pochi ambiti in cui i figli delle persone comuni sono privilegiati rispetto ai figli dei vips è quello della scelta del nome…probabilmente, se io volessi chiamare mio figlio Nathan Falco, l’ufficiale di stato civile me lo impedirebbe, mentre il figlio di Briatore dovrà convivere con questo nome a vita!

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  11. Paola, e secondo te perchè mi facevo quella domanda proprio in coda al post? 😉
    Temo con i vips gli ufficiali dello stato civile siano un po’ più morbidi, soprattutto se sono romanisti e gli si para davanti il loro idolo a registrare la figlia!
    Spiegami un po’, ma Francesco Maria da chi ti è stato impedito???
    LGO: ma chiamare quelle tre tutte insieme era uno scioglilingua!!!!

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  12. Dai, spiegatemi perche’ la figlia di Totti ha due cognomi al posto di un nome e un cognome? Chanel e’ un cognome … il nome della mitica era Coco, anzi, Gabrielle.

    Detto questo, rosico perche’ io avrei tanto voluto chiamare mio figlio Francesco Maria – e non solo Francesco … ma mi e’ stato impedito …

    Paola

    p.s. sono sconvolta dalla maestra che pensava che Giona fosse una femmina. non ho parole.

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  13. I toscani che ne dicono? Quanto a nomi originali, chi li batte? 🙂

    Comunque, mia mamma conosceva uno che aveva chiamato le figlie Flora, Faida e Frine. Ok, Flora è normale. Faida un po’ meno. Ma Frine era il nome di una … ehm, cortigiana, diciamo così.
    Per quanto le cortigiane di una volta fossero d’altro stampo, fa sempre un bell’effetto 😉
    Ma se l’ufficiale di stato civile è un ignorantone?

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  14. Per fortuna a me l’ufficiale di stato civile non ha detto niente quando sono andata ad iscrivre mio figlio. Si è limitata a girarmi il modulo perchè non capiva come doveva scriverlo 😀
    Per dovere di cronaca, l’ho chiamato Yarin.

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