L’assegno di mantenimento per i figli

assegno di mantenimento

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”
.

Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).

Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.

Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.

Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.

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Dalla parte dei figli

L’avvocato di gc risponde: Il mantenimento della figlia maggiorenne

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668 thoughts on “L’assegno di mantenimento per i figli”

  1. Claudia

    purtroppo è quello che immaginavo… valuteremo il tutto senza ombra di dubbio.

    … privarsi di grandi cose personali/famigliari,le medicine per esempio e sapere che i tuoi soldi vengono spesi per cinema e cene varie!!!!! Puoi senz’altro capire il mio stato d’animo… e con questo non aggiungo altro, sarebbero solo chiacchiere “sterili”…ti terrò aggiornata chissà magari (ma non credo) non dovrò pagare lo scotto del suo passato.

    Grazie

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  2. JENNIFER se non ci sono state variazioni sostanziali nelle condizioni economiche di nessuno dei dalla sentenza di divorzio una riduzione così drastica la vedo dura…
    L’unica è rivolgerti ad un legale di fiducia per spiegargli per bene la situazione nel dettaglio e sentire se si può fare qualcosa, ma sicuramente andrà per le lunghe e dovrete sostenere dei bei costi per l’avvocato, fatevi dire bene se c’è qualche speranza di variare questo mantenimento così vi fate due conti se vi vale la pena.
    La situazione la comprendo perfettamente: convivo con un uomo divorziato con figlia da mantenere, stipendio da operaio (poco meno di 1000 al mese) e io da impiegata (sempre sui 1000 mensili), un figlio che per il giudice non conta niente e tutte le spese che una famiglia in queste condizioni deve affrontare (quindi quelle relative alla gestione della figlia oltre a quelle di una famiglia “normale”. Mi è capitato anch edi non poter comprare delle medicine a mio figlio mentre l’altra figlia del mio compagno se ne andava al cinema e cena fuori tutti i fine settimana, per dire. Ma così è, non possiamo sindacare come si spendono i soldi del mantenimento, dobbiamo solo pagarli regolarmente come stabilito dalla sentenza.
    Però sugli extra si può fare qualcosa, ma bisogna vedere cosa c’è scritto di preciso nella sentenza di divorzio. In linea generale se la spesa poteva essere evitata o ridotta si può anche chiedere di non pagarla, ma visto che tanto devi sentire un legale per la riduzione dell’assegno puoi chiedere anche questo, non vorrei che nella sentenza di divorzio non fossero ben definite alcune clausole e rischiaste di trovarvi nei pasticci.

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  3. OPsss…. un pò di errori ortografici, ma non è facile scrivere facendo un sunto di getto… Spero che il concetto sia chiaro…

    Ancora Grazie anticipato

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  4. Salve,

    vorrei sottoporVi delle domande chemi pongo ormai da 6 anni.
    Convivo con un uomo che prima era separata e da un anno divorziato.
    In omologa di separazione ha lasciato casa (di proprietà dei genitori dell’ex) i mobili, ha chiuso a proprie spese il c/c a loro intestato eccc…,Dalla loro unione è nato un figlio, ora ha quasi 10 anni, a quest’ultimo passava € 450,00 al figlio ed € 100,00 all’ex poichè non lavorava…. ma proprio dal fatto che è stato messo in omologo ormai è da cancellare.

    Si sono divorziati lo scorso anno, in sentenza di divorzio le condizioni sono cambiate:
    l’ex ora ha un contratto a tempo indeterminato e non percepisce più l’assegno di mantenimento, la note dolente però è un altra.

    Lui è statale, nel momento delle separazione ha guadagnato qualche soldo che è rimasto e che stiamo sfruttando per andare avanti specialmente ora che non lavoro( noi conviviamo da 5 anni circa.

    Al figlio come da sentenza deve passare € 500,00 + spese mediche, ludiche e scolastiche al SOLITO 50% (inutile commentare come spende i soldi del mantenimento anche se poi cmq viene sempre a batter cassa nascondendosi dietro il figlio…sai è per ns. figlio…è per lui….

    Ora il suo stipendio poichè ha una piccola indennità per un anno è di € 1.800,00 (altrimenti 1.600,00), lei percepisce uno stipendio di € 1.300/400,00.

    Ora faccio i conti della serva.

    Inutile dire che non ci si arriva a fine mese calcolando –
    900,00 di affitto, le utenze, delle multe pagate mensilmente dilazionate della gerit,un prestito di circa € 200,00 in busta paga, i viaggi per andarlo a prendere fuori roma ( quindi partire da roma fino a lì, da lì a roma per prenderlo e viceversa per riportarlo) altri circa € 200,00 mensili poi rimane il vitto mensile ns.

    Ora lui vorrebbe ridurgli l’assegno di mantenimento da € 500,00 a € 200/250,00.

    Premetto che il suo c/c è quasi in rosso.

    Chiedo a Voi dopo aver letto tutti i post, se sarà possibile fare ricorso e sopratutto se sarà (tutto condizionale visto che si tratta di “giustizia”) possible ottenere quanto richiesto.

    Grazie
    Donna “convivente”

    P.s. Vorrei anche io diventaqre mamma ma visto i presupposti come riusciremo a permettergli una vita dignitosa?!!!

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  5. Mi permetto di rispondere in base alla mia esperienza personale (il mio convivente è separato con una figlia a carico della madre). Vi ricordo però che non sono avvocato nè ho conoscenze approfondite in merito, quindi prima di prendere qualsiasi decisione forse è meglio che interpelliate il vostro legale di fiducia.

    ALFREDO credo che a 26 anni tua figlia debba prendersi le sue responsabilità: se non ha voglia di studiare che si trovi un lavoro, se non ha voglia nemmeno di trovarsi un lavoro che si arrangi. E questo te lo dico da figlia prima di tutto, perchè come madre invece capisco anche il desiderio di “viziare” un po’ i figli. Legalmente a 26 anni con la storia che hai raccontato penso che se ti rivolgessi ad un giudice lei perderebbe ogni diritto al mantenimento. 8 anni per una laurea breve da 3 anni sono decisamente troppi, a meno che non abbia impedimenti particolari ma visto che non ne parli immagino che non ne abbia. Se un genitore ha il dovere di mantenere i figli, i figli hanno l’obbligo di cercare di rendersi indipendenti appena possibile, mentre mi sembra che tua figlia si stia un po’ approfittando della situazione e non si stia impegnando abbastanza.

    PAOLO le spese di viaggio vengono considerate al momento di calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento, così come tutte le altre spese e tutte le entrate di entrambi i genitori.

    DAN legalmente tuo padre deve versare l’assegno come tutti i mesi anche se per metà mese state con lui a sue spese, perchè l’importo dell’assegno viene considerato su base annua e per variarne l’importo è necessaria una nuova sentenza in tribunale (con relativi costi di avvocati e tempi necessari… pensa che nemmeno una busta paga a 0 per cassaintegrazione è sufficiente per pagare meno o pagare in ritardo l’assegno di mantenimento, per dire…). Nulla vieta poi a tua madre di contribuire al viaggio o rendere in qualche modo qualcosa a tuo padre, se pensa che sia più giusto, ma non mi sembra questo il caso.

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  6. Salve,
    vorrei chiedere un parere su una vicenda che si sta svolgendo.
    Io ho 16 anni, vivo con mia madre insieme ai miei fratelli di 7 e 9 anni circa. Mio padre per volere del giudice versa 390€ al mese come assegno di mantenimento. E’ successo che mio padre ci vorrebbe portare a fare un viaggio, dove ovviamente bisogna spendere dei soldi. Ora mio padre ha chiesto a mia madre se per quel mese può non versare l’assegno di mantenimento in quanto stiamo insieme a lui metà mese, ma mia madre gli ha detto di no. Chi ha torto e chi ragione? Perchè?
    Ringrazio in anticipo per qualsiasi risposta.

    Daniele

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  7. Prima di tutto vorrei esprimere tutta la mia solidarietà a Giovanni, di cui ammiro la pacatezza con cui riesce a raccontare una storia così dolorosa (se poi la pressione sale troppo, c’è sempre la sezione “sbrocchi”).

    Tornando all’argomento “spese di viaggio”, io proprio non riesco a capire qual’è la logica per cui il genitore non convivente (alias papà) oltre alla sofferenza derivante dalla forzata rinuncia ad un contatto regolare con il proprio figlio/a, debba anche sostenere interamente le spese necessarie a vederlo, mentre deve (giustamente) partecipare a tutte le altre spese, sia ordinarie (tramite l’assegno di mantenimento) che straordinarie.

    Forse che le spese di viaggio per mantenere un (ahimé largamente insufficiente) contatto con i propri figli sono da considerarsi voluttuarie?

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  8. Buogiorno,
    sono una persona divorziata e ho una figlia di 26 anni che sta frequentando l’università (economia e commercio), ha conseguito solo a marzo la laurea breve 3 anni, praticamente ha impiegato circa 8 anni per ottenere la laurea dei tre anni.
    E’ giusto che mia figlia se la prenda così comoda? e che io debba continuare a pagare l’assegno di mantenimento.
    Io tramite conoscenze avrei già trovato il lavoro presso una Società di revisione dei Conti pertanto attinente alla sua scelta di studi, ma penso che occorra la laurea dei 5 anni. Credo che dovrò ancora pagare per minimo altri 4/5 anni prima che mia figlia si laurei ed io sto facendo fatica ad arrivare alla fine del mese, in quanto mi sono risposato ed ho altri due figli di 8 e 9 anni.
    Detto questo voglio dire che pagare per mia figlia è un sacrificio che faccio volentieri perchè è mia figlia. Vorrei però sapere cosa dicde le legge a proposito.
    Ringrazio per le eventuali risposte.

    Alfredo

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  9. Giovanni, sono certa che il soggiorno di tua figlia da te sarà un ottimo momento per parlare del rapporto con i regali e col enaro, di quello che è possibile e di quello che non lo è e di come l’affetto e la presenza di un padre non si misurino in euro o chilometri.

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  10. Grazie Silvia

    I tuoi interventi sono sempre chiari ed esplicativi.. chiaramente continuerò a pagare interamente le spese dei viaggi, come ho sempre fatto, forse il mio è stato un po’ uno sfogo, ho un legale che conosce la situazione, ma in questo periodo significherebbe consultarlo quasi tutti i giorni…. purtroppo questo è il prezzo da pagare allorquando oltre ai kilometri di distanza si aggiunge la volontà di non capire, o non apprezzare gli sforzi… forse il tempo riuscirà a fare chiarezza nel suo cuore….
    Grazie
    Giovanni

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  11. Giovanni, il viaggio è da considerarsi a carico tuo: serve a tua figlia per raggiungerti. Il fatto che sia maggiorenne, non cambia nulla: non c’è più un obbligo di frequentazione, d’accordo, ma se lei viene e non è indipendente devi pagarglielo. Magari puoi proporre che queste spese siano considerate al 50% con la madre, non c’è una norma in proposito: cercate un accordo.
    Quando però ti viene opposto che “la legge lo prevede” sarebbe sempre buona norma informarsi se è vero.

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  12. GIOVANNI che situazione triste… un figlio che pretende troppo e raffredda i rapporti solo perchè non ha ricevuto il troppo non è una bella cosa. Mi spiace.
    Il viaggio però credo sia sempre a tuo carico, finchè la devi mantenere tu. Però essendo lei maggiorenne (parlavi di regalo peril 18° compleanno) forse le cose cambiano o si può trovare una soluzione diversa… non hai un avvocato di riferimento che possa studiare il caso specifico con tutti i dettagli e darti risposte sicuramente più precise di quanto non si possa fare tramite un blog, dove non si possono certo conoscere tutti i particolari?

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  13. Buongiorno Silvia..

    Torno a scriverti,
    Sono un padre già divorziato da anni e vivo a Torino, mia figlia vive a Roma con sua madre già da parecchi anni, come tutti i papà per poter trascorrere un po’ di tempo in compagnia della propria figlia sono costretto a viaggiare spesso per la capitale. In tutti questi anni, come buona abitudine io e mia figlia abbiamo fatto le vacanze insieme, cosa che si verificherà anche quest’anno. Aggiungo che tutte le volte il sottoscritto ha pagato il biglietto aereo (andata e ritorno da roma a torino) perchè era ed è sempre stato mio l’interesse di poter trascorrere qualche giorno insieme a lei. Purtroppo in questi ultimi tempi i rapporti tra me e mia figlia si sono un po’ raffreddati (a causa di un mancato regalo da 2000 euro per il suo 18° compleanno perché le mie condizioni economiche non lo permettevano), a seguito di ciò, madre e figlia si sono coalizzate condannandomi e indirizzandomi complimenti di vario tipo che non sto ad elencare. Quindi adesso giungo al mio quesito……
    Le spese del viaggio di mia figlia (ora maggiorenne)(da roma a torino e ritorno) vanno corrisposte a metà con il genitore affidatario..?? oppure sono totalmente a carico mio..??
    ((Premetto che, come ho già spiegato che ho sempre pagato io i viaggi, e che in questi anni ho sempre adempito al pagamento dell’assegno mensile per il mantenimento, le spese scolastiche, mediche etc.))
    Chiedo questo solo per capire se questa è una spesa interamente a mio carico, oppure se si tratti solo un gesto sensqato e d’amore che compie un genitore per poter vedere un figlio… dato che mi sento ripetere “”MI DEVI QUESTO.. MI DEVI QUELLO…. PERCHE’ LA LEGGE LO PREVEDE””
    Grazie e a presto….Giovanni

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  14. PAOLO per mia esperienza ti confermo che tutto viene considerato: case di proprietà, mutui, persino l’importo medio delle bollette. Ma il calcolo dell’assegno poi non è così matematico e può avere delle variazioni. Mi sembrava giusto precisarlo perchè non vorrei che qualche utente pensasse che l’importo dato da quello strumento che tu indichi possa essere poi effettivamente quello stabilito in fase giudiziale e ci dovesse rimanere poi eccessivamente male nel vedere una differenza. Il bello delle persone è che possono valutare anche altri aspetti, come ad esempio la possibilità di migliorare la situazione lavorativa in futuro o altre cose del genere.

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