Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli. E’ manifestazione del principio generale per il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, finchè non ne abbiano da soli le possibilità.
Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. La norma (art. 155 c.c.) recita: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto anche in costanza di unione) il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore), la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
– le attuali esigenze dei figli;
– il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza tra i genitori;
– i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
– le risorse economiche di entrambi i genitori;
– la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Anche oggi che la regola dovrebbe essere l’affidamento condiviso tra i coniugi, è esperienza comune che i figli restino comunque a vivere presso uno dei genitori, pur trascorrendo del tempo, anche rilevante con l’altro. Il genitore collocatario, quindi, riceverà il contributo dall’altro, ma nel determinarne l’entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Ormai, infatti, capita spesso che i figli coabitino con la madre, ma, magari, per facilità di orari di lavoro, trascorrano molti pomeriggi o serate con il padre, che provvede ad accompagnamenti negli sport, cene ed esigenze quotidiane. In questo caso è innegabile che l’assegno posto a carico del padre debba tener conto di questo impegno di tempo e di denaro.
Così come devono essere valutati economicamente i compiti domestici e di cura dei figli, anche quando rientrano nel poco considerato “lavoro casalingo”. Un genitore che lavora part-time per avere del tempo per i figli, dovrà godere di un maggior contributo da parte dell’altro coniuge, dato che con il suo lavoro domestico realizza un risparmio e quindi un valore economico per entrambi (ad es. costo di una baby-sitter).
Nella maggior parte delle considizioni di separazione si inserisce la clausola secondo la quale il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendo quelle mediche, scolastiche e ricreative, queste ultime se concordate.
Su questo argomento, però, si creano spesso discussioni e conflitti, soprattutto quando queste esigenze economiche cambiano ed aumentano con il crescere dei figli. Consiglio sempre di specificare quanto più possibile la natura di queste spese, per evitare problemi futuri: bisogna sempre ricordare che le condizioni di separazione o di divorzio devono durare per anni e devono continuare a “funzionare” anche con il mutare delle esigenze. Le spese scolastiche dovranno comprendere anche una retta di scuola privata o no? Dovranno comprendere il pullman che magari evita al genitore collocatario l’accompagnamento o no? Le spese ricreative comprenderanno gite d’istruzione o solo palestra e sport? Le spese mediche contempleranno solo quelle inevitabili o magari anche trattamenti utili ma non vitali (non sapete quanto si discute su eventuali psicoterapie per gli adolescenti o cure dietistiche)? Più si riesce ad essere lungimiranti, più si eviteranno discussioni in futuro.
Va ricordato, poi, che il genitore collocatario o affidatario ha diritto a percepire gli assegni familiari relativi ai figli, sia che gli deirivino dal suo rapporto di lvoro, sia che spettino all’altro coniuge. In questo caso il non collocatario dovrà versarne l’importo corrispondente al collocatario.
Il dovere di mantenere i figli, sia in corso di unione dei genitori, che dopo la separazione, non cessa con la loro maggiore età, ma deve protrarsi fino ad una loro ragionevole autonomia.
Anche questa è una di quelle questioni che creano conflitti: il genitore onerato dell’assegno di mantenimento, spesso, raggiunta una certa età del figlio, inizia a fare pressioni, a volte giustificate, a volte meno, per interrompere la contribuzione.
Si deve tenere conto, e ne tengono conto anche i Tribunali, che oggi una reale indipendenza economica si raggiunge molto tardi. Se poi i figli intraprendono studi universitari (si suppone con l’accordo dei genitori) aumentano gli oneri ed i tempi della contribuzione si allungano.
Realisticamente oggi per un ragazzo con un diploma superiore, si dovrà considerare accettabile proseguire la contribuzione fino ai 26/28 anni e qualche anno in più per un laureato. E’ evidente che qui contano più i fatti che le teorie.
Un figlio è indipendente economicamente anche se ha un contratto non a tempo indeterminato, ma non lo è se ha un semplice contratto trimestrale senza possibilità di rinnovo o se fa dei lavoretti saltuari nel corso degli studi. Un figlio ha diritto all’assegno se non è indipendente, ma è suo dovere tentare di rendersi indipendente se non prosegue gli studi: quindi 6/8 anni dopo il diploma, anche se non ha ottenuto un lavoro stabile, non potrà più pretendere il mantenimento.
Dopo la riforma del 2006 (L. n.54/2006) il mantenimento al figlio maggiorenne dovrebbe essere corrisposto di preferenza direttamente all’avente diritto. Prima di tale riforma la regola era quella contraria: doveva essere versato comunque al genitore con il quale conviveva. La reale applicazione della nuova norma stenta un po’ ad affermarsi: in realtà se il figlio diciottenne, come è normale, continua a vivere in casa con un genitore, che provvede in tutto alle sue esigenze quotidiane, non ha senso modificare il beneficiario del versamento.
Capita però che il genitore onerato dell’assegno, un po’ per qualche ripicca con l’altro, un po’ per “farsi bello” con il figlio, un po’ perchè magari davvero non condivide la gestione del denaro per i ragazzi, chieda di versare direttamente l’assegno al figlio maggiorenne. Il buon senso dovrebbe aiutare, come in ogni caso: se il ragazzo finirà con lo spendere inutilmente quei soldi che dovrebbero servire per provvedere alle sue esigenze, questa è una decision e fuori luogo e, ancora oggi, qualsiasi Tribunale la avverserà. Al contrario, se il figlio diciottenne andrà magari in un’altra città per l’università, questa modifica, sicuramente utile e sensata, verrà considerata con maggior attenzione.
Grazie Silvia, evidentemente la mia inesperienza in questioni legali mi ha fatto sopravvalutare l’importanza di questo strumento.
P.S.: Per dare a Cesare quel che è di Cesare, sia il metodo sia l’articolo che lo illustra sono il frutto del lavoro di due docenti del Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze e non dello studio Cataldi, che si è limitato a pubblicare sul suo sito l’articolo illustrativo.
Rita, come sempre confermo tutto quello che ti ha scritto Claudia. Per la domanda più specifica che poni, ti prego di comprendere che questo non è un sito di consulenze legali e che non è corretto fornirne di così specifiche. Lo ripeto sempre: se c’è un divorzio in corso, c’è sicuramente un avvocato di vostra fiducia che lo segue (non il collega che ha seguito la consensuale, per i motivi che ti ho spiegato): quindi chiedete a chi segue la causa.
Paolo, lo studio Cataldi è molto noto per il materiale che fornisce in rete, ma il metodo di calcolo che propone è, appunto, un metodo. Ma chi ti dice che un giudice lo segua? Un avvocato che si trova a dover gestire una separazione consensuale, sa bene come contemperare gli interessi delle due parti. Quello di cui tu parli è semplicemente l’applicazione delle norme di legge, non ha nulla di particolare, nè di rivoluzionario. E’ quello che si fa tutti i giorni. Bravi i Cataldi che gli hanno dato un nome: il marketing è tutto!
A rita:
condivido pienamente le tue considerazioni, e mi sembra giusto che nel calcolare un assegno di mantenimento si debba tener conto di tutte le spese che i due genitori sostengono per il loro bambino, compensando con l’assegno le disparità, tenendo ovviamente conto del maggior impegno di cura da parte del genitore convivente e di eventuali disparità importanti fra i redditi dei due nuclei familiari.
Francamente non vedo differenza fra le spese, ad esempio, di abbigliamento e quelle di viaggio; mi sembra che entrambe siano essenziali (le prime per vestire il bambno, le seconde per permettergli di vedere il genitore non convivente) e che quindi entrmbe debbano essere considerate.
Non ho esperienza diretta (almeno per ora, ma spero di non doverci mai arrivare) di vicende giudiziarie ma leggo molto spesso, anche sui commenti dei più ferrati in materia su questo blog, che alla fine questo dannato assegno di mantenimento viene determinato con principi molto (ma molto) soggettivi, determinando spesso un grave divario fra i tenori di vita dei due nuclei familiari.
Mi permetto quindi di segnalare (un’altra volta, poi basta, lo prometto) un modello di calcolo che almeno ha il pregio dell’obiettività.
Esso infatti determina l’importo dell’assegno tenendo conto delle spese sostenute da entrambi (in proporzione al tempo trascorso con ciascun genitore per le spese in cui ciò ha senso) ed anche del valore della casa assegnata al genitore non affidatario (considerando la disponibilità della casa come un trasferimento di denaro pari all’affitto che andrebbe pagato per una casa di quel tipo) e così via.
L’articolo che illustra il metodo è: http://www.studiocataldi.it/articoli/mocam.pdf
Il sito (a cui recentemente è stata aggiunta anche una pagina con gli indirizzi degli avvocati che utilizzano questo programma) è: http://www.mocam.net/
Sottolineo che l’obiettivo non è certo quello di dividere al centesimo le spese, operazione che rientra sicuramente nella categoria “mission impossible”, ma unicamente di utilizzare un metodo di calcolo obiettivo al posto del metodo “braccio teso e mano oscillante” apparentemente così diffuso.
Mi farebbe piacere sapere se qualcuno ne ha già sentito parlare e cosa ne pensate.
ciao claudia di nuovo grazie io vivo a torino da sola completamente e la vita è molto cara tra l’affitto e il nido a me non rimane nulla dello stipendio fino ad ora avevo messo qualcosa da parte ma via anche quelli non è rimasto nulla!io non potevo rinunciare a mia figlia perche dopo i problemi di salute che ho avuto io ho dovuto lottare un anno e più per rimanere in cinta .La mia fonte di vita è Aurora e vorrei che avesse almeno il necessario e questa storia mi fa stare male perchè cio che chiede la sua ex so che una ripicca per le sue possibilità. lei non ha bisogno noi lo sappiamo ma si evince dal tenore di vita che ha.so che mi capisci .ciao a presto.
ti rispondo per quello che posso:
– il vestito lo dovete comprare voi, così come se partecipasse ad una cerimonia con i parenti della madre lo dovrebbe comprare lei. e mi sembra anche giusto, perchè sono spese che vanno al di fuori della gestione ordinaria e che entrambi scegliete autonomamente di fare. D’altro canto non è nemmeno obbligatorio comprarle un vestito nuovo per andare ad una cerimonia, è sufficiente che sia vestita bene, magari elegantina se preferite, ma il vestito comprato apposta è una spesa decisamente superflua e se volete sostenerla ve ne fate carico;
– l’assegno alla ex moglie non dovrebbe essere concesso, ma come ti dicevo dipende dal giudice e da tante altre piccole cose, quindi fino all’ultimo non si può sapere;
– le spese per il viaggio che sostiene il padre per andare a prendere e riportare la figlia sono a suo completo carico, ma se ne può tenere conto quando si stabilisce l’importo dell’assegno (anche qui dipende da tante cose);
– il padre oltre all’assegno fisso mensile di solito paga il 50% delle spese “extra”, che è sempre bene specificare nella sentenza di divorzio quali siano e che vanno concordate preventivamente soprattutto se superiori ad un certo importo. In genere le spese extra sono quelle relative all’istruzione ed alla salute, quindi retta scolastica, libri, mensa, trasporto, eventuali accessori per la scuola (da zaino e quaderni ad eventuale materiale richiesto dalla scuola), assicurazione scolastica, visite mediche, medicinali, cure, certificati, analisi, attività ricreativa,… e sicuramente dimentico qualcosa. Per alcune di queste spese poi potrete valutare di caso in caso se potete opporvi. Ad esempio se lei vuole iscrivere la figlia ad una scuola privata con una retta altissima e lui è contrario perchè vuole che vada alla pubblica, oppure se sceglie di prendere uno sciroppo da 20 euro quando esiste lo stesso identico principio attivo mutuabile (entrambi casi che sono capitati a me, per questo mi permetto di citarli);
– puoi dire di no alle spese che non sono necessarie per il benessere della bambina, come la cena fuori, il cinema, il vestito firmato. Per lo stesso motivo quelle sono spese che sosterrai completamente tu quando la bambina starà con te e deciderai di fare qualcosa con lei che sia a pagamento. (come il caso del vestito per il matrimonio: non è necessario se lo vuoi te lo paghi);
– la casa di proprietà sicuramente verrà valutata nella determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento, così come verrà valutato il vostro affitto, ma anche tutti i redditi;
– per il resto aspettiamo Silvia, perchè per quello non ho esperienza.
So benissimo cosa significa non arrivare a fine mese e sentirsi chiedere un aumento del mantenimento, con un figlio piccolo da mantenere, per giunta. non so come sia il costo della vita da te, ma il mio compagno all’epoca prendeva meno di 1000 euro al mese e lei ne chiedeva 500.
Ah, in ogni caso, se potete mettete da parte qualcosa, perchè non si sa mai. L’assegno poi va pagato tutti i mesi e non c’è verso di saltarlo, a meno che l’ex accetti un ritardo senza dire niente. Nemmeno la cassaintegrazione con una busta paga pari a 0 può servire per non pagare l’assegno di mantenimento e se l’ex si rivolge agli avvocati sono problemi. (giusto perchè ancora mi rode, sta cosa)
ciao claudia e e silvia parlando con il mio compagno abbiamo avuto un altro dubbio(scusate ma ora è il momento di sciogliere un pò tutti i nodi )la situazione patrimoniale di lei che ha la casa di proprietà e altre proprieta terriere ancora da dividere tra eredi incidono sull’importo dell’assegno di mantenimento? durante il matrimonioil mio compagno e la sua ex hanno venduto una casa che era in comunione dei beni i soldi ricevuti dalla vendita sono stati depositati sul suo conto personale come d’accordo (poichè non si pensa mai ad un divorzio fino a quando non succede )ma al momento della separazione la sua ex ha detto di non averli poichè li aveva dati ad uno zio che ne aveva bisogno per l’acquisto di un’altro appartamento il cui proprietario è lo zio fratello della mamma.si possono ritenere quei soldi parte di reddito o si può chiedere che venga restituita la metà parte spettante in quanto era ,la casa, un bene acquistato dopo il matrimonio?grazie e scusate se ho scritto due lettere separate.grazie nuovamente
ciao claudia grazie innanzitutto per le tue risposte.io non sono sposata ,convivo,il mio compagno ha una bambina con l’ex moglie di 11 anni e una bambina con me.nel 2005 ha fatto una separazione consensuale e a ottobre dell’anno scorso ha chiesto il divorzio ma la sua ex vuole un aumento dell’assegno e così non sono riusciti a mettersi d’accordo.ieri ha chiesto all’avvocato di seguire questa causa e lui ha risposto come ho detto ma a a me era sembrato strano.la sua ex certo che è abile al lavoro ma non ha voglia ha la mia età 33 anni forse due in più .lo so che ci vuole un buon avvocato io per questo cerco di informarmi per poter capire qualcosa e non farmi prendere in giro e dare alla sua bambina ciò che è giusto senza farle mancare nulla.tutelare la sua bambina ma anche il nostro nuovo nucleo familiare che non credo debba farsi carico di tutto. purtroppo lo stipendio è quello noi non riusciamo a darle di più perchè non arriviamo a fine mese anche con il mio riusciamo a mala pena a pagare tutto. noi viviamo in affitto non facciamo nulla di extra neanche una semplice pizza fuori………….per dire!!!!!io non vorrei solo riuscire a capire quando è possibile dire di no perche a tutt’oggi non lo so.ti faccio un esempio a luglio si sposa il fratello del mio compagno e la sua ex non ha voluto comprare un vestito alla bambina:lo può fare?è giusto ? non è la prima volta che capita.Epoi quando la bambina vuole vedere il papà a torino il pagamento del biglietto spetta solo al papà?dove posso trovare tutte queste informazioni ?questa possibilità di chiedere a voi è veramente utile.grazie
oh, Silvia, mi fai arrossire…
a volte essere maniacale a qualcosa serve 😀
ma non pensavo di essere un caso raro (sempre più rossa, maledetta timidezza… e er fortuna che c’è il monitor)
RITA posso risponderti solo per la mia esperienza, ma mentre aspettiamo Silvia magari un piccolo aiuto te lo posso dare lo stesso.
Anzitutto ci sarebbe da chiarire un po’ la situazione, che non ho ben capito: siete sposati? consensuale e giudiziale cosa? separazione? divorzio? se lui non ha ancora il divorzio penso non siate sposati, ma lo chiami marito… e quindi deduco che non ci ho capito niente.
L’altra figlia a carico è la vostra? Nata successivamente? Se è così è ininfluente per la valutazione dell’importo dell’assegno: il mio compagno si è sentito rispondere dal giudice “potevi pensarci prima”, quando gil ha detto che ha anche un altro figlio da mantenere, e che comunque “quest’altro figlio ha una madre che lo mantiene” (perchè, la prima figlia forse non ce l’ha la madre? la deluzione e l’arrabbiatura penso che le puoi immaginare, se non sono le stesse tue).
L’ex è abile al lavoro? Quanti anni ha? Perchè se non ha inabilità oggettive al lavoro e non è “fuori mercato” per problemi di età, il giudice non dovrebbe concedere un mantenimento a lei, se lui ha uno stipendio come dici di 1600 euro al mese.
Il mutuo non importa per quale motivo è stato acceso, è comunque una spesa che lui deve sostenere e di cui va tenuto conto. Importante anche se avete altre spese: a noi l’avvocato ha chiesto, oltre al mio cud, anche il contratto di affitto e le ultime bollette, per avere un’idea delle effettive entrate/uscite del nucleo familiare. Cosa che ovviamente farà anche l’ex.
Con l’ex ci sono anche dei figli da mantenere?
In ogni caso l’importo non si calcola con criteri rigidi ed alla fine tutto dipende dalla bravura degli avvocati, dal giudice e dalle condizioni precedentemente concordate.
Claudia… scusami…: ho bisogno di una mano qui a studio!!!! Vieni tu, per favore!!!! 🙂
Devo prima spendere davvero due parole su Claudia: è raro trovare una persona che, solo per aver vissuto personalmente un’esperienza, si è informata così bene ed ha anche elaborato questa informazione in modo da comprendere i principi su cui si basa, al punto che riesce ad andare al di là della sua esperienza. Complimenti! Tutte le domande che hai posto sono esattamente quelle che avrebbe posto un avvocato, anche perchè, venendo a Rita, così è impossibile risponderle.
Rita, non capisco se ti riferisci ad una separazione consensuale e poi, ora, ad un divorzio giudiziale. Comunque l’avvocato ha dato una risposta correttissima, che non è affatto una cavolata, ma risponde ad una precisa norma deontologica: se nella separazione consensuale era l’avvocato di entrambi, oggi non può difendere un solo coniuge contro l’altro. Gli è semplicemente vietato dalla legge professionale.
Per le altro domande rimando a quanto ti ha spiegato Claudia (la mia nuova collega! 😉 )
Non è comunque vero che se la prima figlia sta con voi due mesi l’anno in quei due mesi non va pagato il mantenimento: l’assegno è calcolato come importo annuale, che viene diviso in mesi per comodità. Certo, se la bambina sta con voi due mesi l’anno, il giudice dovrà tenerne conto nella determinazione dell’assegno (quindi dovrete dirglielo).
ciao a tutti ieri l’avvocato ha detto a mio marito che,poichè lui ha seguito la consensuale, non può difenderlo nella giudiziale.secondo me è una cavolata.Io capisco che può scegliere chi difendere ma avrebbe potuto rispondere diversamente,nel frattempo la sua ex ha chiesto 500 euro di assegno!io vorrei capire in base a cosa determinano l’importo dell’assegno. con uno stipendio base di 1600 euro un “mutuo”di 600 euro non per una casa ma per i danni da lei arrecati economicamente,un affitto, un’altra figlia a carico e il suo nido,tutte le altre spese è possibile che il giudice accetti?io lavoro ma fino ad agosto poi non so. una curiosità è vero che se la bambina sta con noi per due mesi non bisogna versare l’importo dell’assegno in quel periodo? grazie rita
Scusa Silvia, ma con quest’ultima risposta mi è venuto un dubbio: quindi per le spese extra scaricabili per cui il genitore non affidatario contribuisce al 50%, il genitore affidatario dovrebbe farsi rilasciare due ricevute in modo che entrambi possano scaricare la propria quota di spesa? O magari basta la ricevuta unica con una dichiarazione scritta e controfirmata da entrambe le parti in cui si dice che la spesa è stata ripartita al 50%?
Elena, le spese di ordinaria manutenzione della casa sono di competenza di chi ce l’ha assegnata, ma è ben difficile distinguere se devono essere coperte con parte del mantenimento o con altro reddito. L’assegno di mantenimento per i figli non deve essere necessariamente distinto dal reddito di chi lo percepisce, per essere diretto unicamente a spese per i figli. Anche la sistemazione della casa, ovviamente rientra nell’obbligo di mantenimento in senso lato.
Giovanni, no, ovviamente non è corretto. Le spese ricreative devono essere concordate. I regalini per gli amichetti è ben difficile farli rientrare in queste spese ricreative, puoi semplicemente rifiutarti di rimborsarle (sempre per scritto, una volta per tutte). Anche le spese dovrebbero essere scaricate al 50% in quanto le hai sostenute per tale percentuale, anche se il figlio è affidato a lei: questo non ha nulla a che fare con averlo a carico fiscalmente.
Trovo tutti i vostri messaggi sono molto interessanti e spero possiate darmi un parere.
La mia situazione è la seguente:
la mia ex-moglie (affidataria unica di nostro figlio di 12 anni) oltre a percepire puntualmente l’assegno di mantenimento per il bimbo e il 50% di spese mediche, scolastiche e sportive (pur senza concordarle previamente per scritto come da sentenza di divorzio) insiste nel considerare come “spesa ricreativa” i regali di compleanno che compra agli amici di nostro figlio quando lo invitano alle feste di compleanno e, sempre senza alcun previo accordo ne’ scritto ne’ verbale, mi chiede – sempre in presenza del bimbo – cifre che io ritengo esagerate per semplici regalini di compleanno.
Inoltre negli ultimi anni, benché io abbia pagato il 50% della quota di iscrizione alla scuola di calcio si è sempre fatta fare tutte le ricevute a suo nome, e di conseguenza ha scaricato lei l’intero importo dalla dichiarazione dei redditi (come per altro fa con gli scontrini della farmacia o le altre ricevute sanitarie di nostro figlio).
Mi piacerebbe sapere se il comportamento della mia ex-moglie si può ritenere corretto.
grazie a tutti
buongiorno,
sono figlia di divorziati e abito con mia madre nella casa coniugale di proprietà di entrambi i miei genitori.
mio padre (che ha un reddito più basso di mia madre) versa regolarmente un assegno di mantenimento della prole di 400 euro e in più il 50% di spese mediche scolastiche e sportive.
vorrei sapere “concretamente” quali spese deve coprire mia mamma con questi 400 euro.
solo un quarto degli importi delle bollette e dei soldi della spesa e il mio vestiario? oppure,sono comprese anche le spese di sistemazione della casa(x esempio se si deve imbiancare o cambiare un frigorifero ecc…)?
attendendo una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente!
oh, grazie.
ecco, io… non sono abituata ai complimenti… credo di essere diventata più viola che rossa… ma grazie.
allora continuo 😀