Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
buongiorno silvia volevo chiederti un paio di cose….. mio padre ha divorziato da mia madre nel 1992, mia madre si è risposata nel 94,io sono sempre stata con mia mamma fino a quando nel 96 mi sono sposata, ho due fratelli, mio padre si è rifiutato di venire al mio matrimonio perchè c’era mio patrigno e mi ha detto che non ero più sua figlia da quel momento non mi ha più cercato. I miei fratelli lo appoggiano quindi non ho più rapporti neanche con loro, ha una casa molto grande dove ha costruito due alloggi oltre al suo per i miei fratelli e rispettive famiglie. ho saputo ma non so se è una cosa vera che ha lasciato tutto a loro tramite donazione con la clausola che lo devono assistere fino alla sua morte. a me aspetta qualcosa quando verrà a mancare? Io posso fare qualcosa per sapere se è vera la storia della donazione? Grazie
Barbara, la vostra seconda figlia è perfettamente tutelata dal fatto che voi siete i genitori.
Perchè chiedere un nuovo mantenimento? Se siete conviventi no ha molto senso.
La bambina resterebbe comunque con il padre, non c’è alcun motivo per cui dovrebbe intervenire un affidamento alla sorella, a meno che non veniate a mancare entrambi. In tal caso la sorella potrebbe essere il tutore più adatto, ma se avesse una certa indipendenza economica.
Dato che risultate dovorziati, il regime ereditario tra voi è questo:
Il coniuge divorziato perde i diritti ereditari. Tuttavia qualora fruisca dell’assegno divorzile e versi in stato di bisogno, potrà ottenere la corresponsione di un assegno a carico dell’eredità. In caso di morte dell’obbligato, l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile, potrà chiedere l’erogazione di una quota della pensione di reversibilità
Le vostre figlie hanno pari diritti ereditari.
Salve,
ho circa 42 anni, penso di essere in una situazione un po’ anomala.
Mi sono sposata circa venti anni fa ed ho avuto un figlia, mi sono separata e ho avuto il divorzio dieci anni fa.
Da tre anni mi sono riavvicinata al mio ex-marito con il quale attualmente convivo e dal quale da pochi mesi ho avuto un’altra figlia (da lui riconosciuta).
Alla prima figlia maggiorenne abbiamo intestato un appartamento.
E’ necessario che faccia qualcosa ( a parte risposarlo!) per tutelare questa bimba?
Devo chiedere un nuovo mantenimento?
Se dovesse succedermi qualcosa, la bimba sarebbe essere affidata alla sorella o al padre?
Per quanto riguarda l’eredità del padre delle mie figlie io ne farei parte e lui della mia?
Ti ringrazio anticipatamente.
Se solo riuscissi a trovare un lavoro, andreii a lavorare senza alcun problema…
Ma purtroppo abito in un paesino del sud dove non ci sono opportunita’..
Questo non puo’ essere uno dei tanti motivi per cui chiedere un aiuto a quel genitore che ti ha messo al mondo strafregandosene di come vivi?
Grazie mille.
Paola, è una decisione piuttosto inusuale quella di negare il contributo al mantenimento sul solo presupposto della maggiore età dei figli, soprattutto se studenti. Ma tant’è.
Oggi, a 29 anni, è piuttosto improbabile che possa vederti riconosciuto un mantenimento, a meno che tu non abbia qualche motivo documentato che ti impedisce di lavorare.
Salve, ho 29 anni e per diverse ragioni ancora non mi sono laureata. Sono figlia di genitori separati e fino a 2 anni fa vivevo con mia madre, dico vivevo perché purtroppo non c’é piu’. Con mio padre non ho alcun rapporto. Nella sentenza definitiva di separazione del 2000 il giudice aveva disatteso gli alimenti perché diventata maggiorenne.. Io non ho mai chiesto nulla perché grazie a mia madre non mi servivano i suoi sodi.. Ora pero’ purtroppo le cose sono cambiate..Volevo sapere se ho il diritto di chiedere il mantenimento, se l’unico genitore superstite deve dare un minimo di sostentamento cosi da poter finire gli studi ma anche per vivere…Spero di ricevere al piu’ presto una risposta… Grazie mille.
La dicitura va benissimo.
Si, è estremamente sospetto: sicuramente i suoi redditi sono molto maggiori di quello che tu immagini e deve essere anche molto semplice scoprirlo (teme che tu possa venirlo a sapere con una semplice indagine: se fossero “nascosti” meglio non si esporrebbe così).
A questo punto direi che la tua mossa potrebbe essere proporre una cospicua integrazione per il futuro… Nessuno vuole essergli ostile, se paga il dovuto!
ciao silvia,
puoi darmi un altro consiglio? il mio ex compagno si è ora proposto di sua volontà(o del suo avvocato..), di farmi un integrazione al mantenimento di ns figlio(“in affido condiviso”), a partire dall anno 2008,quindi inizialmente mi verserebbe dodicimila solo x l anno 2008(non so se lo dice sul serio,ma starebbe aspettando una mia risposta). Secondo te che dicitura dovrebbe riportare il bonifico? Un semplice”integrazione al mantenimento figlio anno 2008″sarebbe sufficiente? E poi non pare anchea te una mossa molto strana da parte di una persona benestante si, ma sicuram.molto + avida, come lui, x il solo motivo xche l ho avvisato lo avrei chiamato in giudizio x rivedere l assegno?
grazie in anticipo, sei sempre gentilissima
Grazie per la risposta celere. Mia suocera non è interdetta o inabile…certo non è al top mentale ne fisico visto che ha momenti di lucidità e altri meno e cammina maluccio. L’accordo lo propone mia cognata ma a fronte di una cifra minima (10.000) pretende una firma in cui mia moglie dichiara di non avere piu nessuna pretesa futura. Ora mia cognata ha sempre gestito tutto e ha i soldi di mia suocera intestati a lei su un conto di cui non sappiamo niente (ne cifra ne banca) quindi prima di firmare vorremmo capire meglio la situazione, ma sappiamo che possiamo fare ben poco.
Grazie
Gianni, se tua suocera non è interdetta o inabilitata, decide lei cosa fare.
Si può ricorrere al tribunale civile per farle almeno nominare un amministratore di sostegno (se ci sono i presupposti) e prendere questo tipo di decisioni.
Credo che comunque sia il caso di trovare un accordo prima di fare decidere ad un giudice in modo vincolante.
Buongiorno, mia suocera che è vedova e attualmente percepisce la pensione di reversibilità di mio suocero e l’accompagnamento, ha bisogno di cure e assitenza. Mia moglie e sua sorella che sono le uniche figlie non si trovano d’accordo sulla soluzione migliore per mia suocera (mia moglie causa lavoro opta per una struttura specializzata, ovviamente divedendo le spese al netto della pensione e della quota di accompagnamento percepita da mia suocera, mentre mia cognata la vorrebbe tenere a casa sua gestendo tutto il denaro e facendosi firmare una liberatoria di rinuncia a tutti gli eventuali beni in caso di morte). Cosa dice la legge in merito?
Ringrazio anticipatamente per la risposta e cordiali saluti
Matteo. Sicuramente puoi ottenere un mantenimento dai tuoi: ti è dovuto. E tutto sommato potresti davvero ottenere una casa dove vivere da solo se la famiglia ne possiede 4 e loro non si occupano di te. Prima di tutto cerca di riportare alla ragione tua madre: se vivi con lei, dovrebbe occuparsi anche di ottenere un contributo al tuo mantenimento da tuo padre.
In caso ti fosse impossibile, dovresti rivolgerti ad un avvocato che tuteli i tuoi diritti nei confronti di entrambi: se non sei in grado economicamente, rivolgiti ai servizi sociali del tuo Comune o Muncipio e chiedi di essere aiutato quantomeno a reperire un legale che ti assista in regime di gratuito patrocinio.
salve. sono matteo ho appena compiuto 18 anni mio padre e mia madre stanno per divorziare, ma il tempo passa e io non vedo un soldo, io sono in una condizione non molto bella, vivo con mia madre da quando sè nè andato mio padre e ormai nessuno si occupa più di me tante volte manco mangio perchè non c’è la spesa, mio padre si fa viaggi su viaggi ora è in vietnam per farvi capire e ci sta 1 mese.vorrei sapere se posso ottenere una delle 4 case che i miei genitori hanno e se posso ottenere in qualche modo visto che sono studente ancora un mensile con cui poter vivere gerazie in anticipo silvia.
elysa, prima di tutto ora hai il suo numero di conto corrente: tutti gli arretrati delle spese straordinarie puoi ingiungerglieli con decreto e poi pignorare la somma totale sul conto.
Poi, con quel reddito (che a questo punto puoi provare, ma, ovviamente se chiamato davanti al giudice civile per il mantenimento dovrà produrre le sue dichiarazioni dei redditi) puoi senza dubbio arrivare a circa € 3.000 senza problemi (ovviamente chiedendo almeno 4.000 per scendere a 3000) e poi direi che anche un immobile per far vivere il figlio (magari di proprietà sua, ma assegnato a te fino all’indipendenza del figlio).
Tieni conto che tuo figlio vive in una famiglia di tre persone (lui, te e tua madre) con € 1.300 di reddito complessivo, mentre il padre vive con circa dieci volte tanto, solo a voler guradare il suo reddito mensile dichiarato. Il mantenimento che paga è assolutamente incongruo.
Direi che merita il ricorso per chiedere un aumento.
Ciao Silvia
complimenti per il blog, davvero fantastico ed interessantissimo.
Sono ragazza madre con bimbo di 4 anni, riconosciuto dal padre, gia “risolta”la questione affidamento… condiviso,in realta il bimbo è sempre con me, lui abita a 110km e si dichiara quasi sempre impossibilitato ad effettuare visite regolari. Avremmo stabilito in tribunale anche il mantenimento del bimbo che ammonta a 800euro, (oltre all 80%delle spese extra ed al 50%delle ordinarie(che non corrisponde MAI)), visto che io avevo lasciato il lavoro per tentare la convivenza con lui. Ieri si è scordato da me l estratto conto di una delle sue 6banche e vedo che percepisce mensilmente 12mila euro come collaboratore della societa di cui è socio al 50%, oltre quindi al compenso annuale in qualita di socio, senza contare le migliaia di euro mensili che percepisce in nero, ed i conti correnti all estero.
Considerando che lui possiede una casa da un milionedi euro, mentre io vivo con mia madre settantenne con pensione sociale da 500 euro, e mio figlio in una casa popolare, crede potrei andare dal giudice a chiedere un aumento del mantenimento figlio, o ho poche speranze?Se si quanto dovrei richiedere a tuo giudizio? Io non e ho la minima idea.., grazie in anticipo per gli eventuali consigli