Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Di nuovo buonasera.
La ringrzio tantissimo della sua risposta mi consola un po’, anche se conoscendo la sorella dubito che possa riconoscere spontaneamente qualcosa.
Poi figuriamoci se mio marito …si mette ad intraprendere una causa.
Adesso la madre e’in una casa di riposo,e da questo punto di vista siamo un po’ tranquilli …a parte la giornata di 700km. x andare a trovarla ogni 15/20 giorni.Per il resto e’ in mano al giudice che dovrebbe nominare un ammin.di sostegno,…che anche li nn capisco a cosa serve, adesso che siamo riusciti a farla entrare in casa di riposo ed il marito nel fra tempo e’ morto.
(Era sposata in seconde nozze)
Comunque sono troppe le cose che vorrei chiderlee ci sono troppi ma e troppi perche’ da spigare x capire iltuttoe meglio che lasciamo perdere .
La ringrazio infinitamente un caro saluto kia
Kiara, chiedo scusa, avevo perso alcuni commenti.
Purtroppo da un punto di vista testamentario non è possibile: i due figli sono e restano uguali.
Si potrebbe avanzare una richiesta anche attualmente, con la mamma in vita (o anche dopo), per ottenere un rimborso delle spese vive e di una quantificazione economica del tempo speso e dei disagi patiti.
SI tratterebbe di una causa di risarcimento del danno vero e proprio: causato dal mancato accudimento della madre da parte della sorella, a cui era tenuta.
Certo, se la sorella non riconosce spontaneamente un risarcimento, si tratta di intraprendere una causa e, quindi, è bene conservare prove documentali e testimoniali di tutta questa attività.
Buonasera,
innanzi tutto un grazie ad Arianna x la sua comprensione.
volevo precisare che i km di solito sono 750/800 in giornata.
Poi anche se la risposta un po ‘ la immaggino aspettavo la conferma di Silvia , se x caso si poteva un domani …. avanzare
un qualche pretesa nei confronti della sorella.
grazie e a presto kia
Alessia, no, non è vero: in sede di divorzio di possono riconsiderare tutte le condizioni economiche e non. Certo: confermare la separazione normalmente porta sempre al divorzio congiunto, mentre ritrattare può portare ad un giudiziale. Ma ovviamente parliamo solo di casistica: spesso si trovano nuove condizioni che vadano bene ad entrambi (anzi, è normale in sede di divorzio fare qualche aggiustamento)
Ciao Silvia, l’altra volta credevo di riuscire a scriverti ma poi mi son dovuta fermare per finire un lavoro.
Intanto volevo ringraziarti perchè sembra che solo tu capisci cosa provo e cosa voglio dire, nemmeno con il mio avvocato mi sento così tutelata.
E’ vero che in sede di divorzio non si può aumentare la quota di richiesta di mantenimento? (Ti ricordo che lui prende 150mila euro l’anno e a me ne da solo 22 mila)
tiziana, la quota legittima dei figli non può essere toccata: il padre può disporre per testamento di un solo terzo del suo patrimonio
vorrei sapere da lei se un padre può fare testamento a favore di una amica senza nessun legame legale se così si può dire, invece che dei figli legittimi, e se ai figli non aspetterebbe nulla. grazie
Alessia… e le altre 2 cose???
In realtà sulle condizioni di separazione consensuale si può scrivere qualsiasi cosa sia concordata tra i coniugi. Però mi domando che senso abbia. E’ comunque ovvio che il genitore ha un obbligo di garantire la sicurezza e la sdalute del figlio minore quando lo ha con sè. Scriverlo non aggiungerebbe nulla. Potrebbe essere semplicemente un monito per il padre, ma di per sè non farebbe che rib adire un generico dovere sempre previsto in capo al genitore.
Puoi concordare che il bambino non venga portato alle lezioni di sub, almeno fino all’età in cui non possa praticare diving lui stesso, anche perchè diversamente resterebbe incustodito dal padre impegnato con la lezione: questo senza dubbio puoi chiederlo e puoi senz’altro scriverlo nelle condizioni, sempre che tuo marito lo accetti.
Tutto sommato io credo che delle condizioni che regolino in modo specifico delle situazioni particolari, siano sempre preferibili a condizioni generiche che lasciano spazio ad un futuro contenzioso.
Ciao Silvia,
vorrei chiederti 3 cose.
1.
Visto che il mio ex marito vorrebe avere la possibilità di stare con suo figlio durante i weekend, e visto che durante i weekend lui fa l’istruttore subacqueo si può scrivere sull’atto da dare al giudice, che vanga garantita da parte di suo padre la sicurezza per suo figlio di 5 anni durante le sue lezioni da istruttore subacqueo se il bambino è con lui? Posso addirittura pretendere che non vengano mescolate le cose: la sua attivita da ISTRUTTORE e lo stare con suo figlio?(glielo chiedo perchè secondo il mio avvocato non posso scriverlo)
COME TI CAPISCO KIARA! SPERO TANTO CHE VADA TUTTO PER IL MEGLIO. SE TI PUO’ CONSOLARE PENSA CHE LE MIE ZIE ABITAVANO TUTTE VICINE E NON IN SUD AMERICA COME TUA COGNATA, VENIVANO A TROVARE LA NONNA DI 95 ANNI OGNI TANTO IL POMERIGGIO MA AVEVANO SEMPRE UNA SCUSA PER POTERSENE ANDARE VIA PRESTO. MA ORA CHE CI SONO I SOLDI IN BALLO….. TI LASCIO IMMAGINARE. MI AUGURO CHE TUA COGNATA ABBIA UNA COSCIENZA E CHE RICONOSCA CIO’ CHE TU E TUO MARITO STATE FACENDO E MAGARI VI RINGRAZI ANCHE DATO CHE LA FATICA LA METTETE VOI E NON LEI. UN ABBRACCIO, VI SONO VICINA.
Buonasera ‘
in parte conosco gia ‘ la risposta.
Mio marito e’stato chiamato in causa x la madre dall’ass.sociale.. premetto che la madre nn vedevamo da decenni.
30 anni fa’.
Si e’risposata ed e’ andata a vivere lontano da noi a piu di 300km.
Adesso che ci sono i problemi veniamo tirati in ballo.
Economicamente x fortuna nn dovremmo avere problemi.
ma da piu’di due anni nn facciamo altro che correre avanti e indietro
alzandoci a orari impossibili x essere in certi posti (TIPO TRIBUNALI CASE DI RIPOSO PARLARE CON MEDICI E ASSISTENTI SOCIALI ECC. ECC.)alle 9 di mattina.
ed essere carini con lei che aha problemi di demenza.
IL punto ; mio marito ha anche una sorella che vive in sud america x cui nessuno la cerca .E’ giusto se un domani resta qualcosa di eredita’dividerlo in parti uguali?Come puo’ mio marito essere ricompensato rispetto a lei VISTO CHE NN SIAMO DEI RAGAZZINI E CI FACCIAMO QUALCOSA COME PIU’ DI 1500KM. IN GIORNATA CON SPESE E RISCHIO VITA …considerando che lei nn ha mosso un dito?a parte qualche telefonata un volta al mese.Non sono molto pratica a srivere mail spero di essere stata chiara la ringrazio x la sua gradita risposta.La saluto cordialmente kia
Ringrazio molto per la prontissima risposta.Inoltre voglio aggiungere una riflessione personale nella quale, sono certa, si identificheranno tante altre persone che si trovano nella stessa nostra situazione: mi chiedo come sia possibile che nel momento di ereditare tutti quanti si facciano avanti e pretendano di avere uguali diritti, anche se con lo stesso grado di parentela, di quelle persone che abbiano seguito o come nel caso dei miei genitori, vissuto una vita nella stessa abitazione con il defunto. Mi domando inoltre perche non si faccia una legge specifica che tuteli maggiormente i diritti di chi dedica una vita o conviva sotto lo stesso tetto con l’eventuale genitore venuto a mancare. Grazie e saluto tutti quanti leggeranno questo commento
arianna, in realtà solo il denaro in un conto cointestato si presume (fino a prova contraria) di spettanza al 50% tra due cointestatari.
In questo caso non c’è nessun conto cointestato, quindi tuo padre può legittimamente sostenere che nessun denaro è entrato nella successione.
Ovviamente aspettatevi reazioni anche giudiziali: dovrebbero fornire la prova che il denaro sul conto intestato a tuo padre proveniva da risosrse di tua nonna (ad es. accredito pensione).
Insomma, le zie possono pretendere, ma non è affatto detto che otterranno: quindi tuo padre può “resistere” alle pretese.
Ricordate però che le cause ereditarie sono tra quelle più numerose e elunghe.
Buon giorno! ringrazio sin d’ora per la risposta che mi invierete. La situazione è questa: i miei genitori hanno vissuto 38 anni con la madre di mio padre e ora che la nonna è venuta a mancare, le sorelle di mio padre avanzano diritti sulla pensione messa da parte dalla nonna. Premetto però che la suddetta non aveva un conto intestato a suo nome ma a nome di mio padre. Spero di essere stata chiara nella spiegazione. Ora la mia domanda è questa: possono le zie pretendere che mio padre divida anche con loro i soldi della nonna messi da parte in tanti anni vissuti nella stessa casa con i miei genitori? E aggiungo come nota, che papà le ha già abbondantemente liquidate in passato quando è venuto a mancare il nonno. SALUTI CALOROSI