Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Buongiorno Silvia,
Le porgo la mia problematica, sperando di ricevere una risposta.
Convivo stabilmete con la mia compagna da più di due anni; da questa unione è nato un figlio prossimo al compimento del secondo anno di vita. La nostra storia sta capitolando inevitabilmente e vorrei sapere di nostro figlio cosa succederà. In sintesi, l’unico a percepire uno stipendio sono io, la mia compagna non lavora, tranne qualche occasionale lavoretto assolutamente in nero. Ciò che mi affligge sapere è se, in caso di separazione dalla convivenza, mio figlio andrà via con lei, pur non essendo lei in grado di provvedere al suo e al proprio mantenimento, oppure essendo io l’unico genitore a percepire un reddito stabile di fascia medio – alta (1800 euro al mese), ci sono possibilità di ottenere l’affidamento esclusivo? Il bimbo è legalmente riconosciuto da entrambi, abitiamo in affitto.
Grazie e saluti
Buona sera, sono un padre separato e mi trovo nella necessità di dover determinare l’importo degli aumenti ISTAT per gli assegni di mantenimento dei figli.
Le mie ricerche in internet hanno portato a risultati diversi e contradditori e sinceramente non so che pesci pigliare.
Esiste qualche tabella attendibile?
La ringrazio.
Antonio, tuo padre non ha nessun dovere di avvisarvi.
In sede di successione, dalla quota di tuo fratello verrà detratto quanto già ricevuto in donazione.
Se invece è stata simulata una vendita, sempre in sede di successione dovrete provare che la vendita simulava una donazione (se non c’è stato passaggio di soldi).
Buongiorno Silvia
credo di poterle fare questa domanda alla quale purtroppo non riesco a trovare risposta ma che credo lei sia in grado di darmi visti i post alla quale con tanta gentilezza risponde.
sono il terzo di tre figli e tutti viviamo nella stessa casa insieme ai miei genitori (4 appartamenti) tutti di proprieta’ di mio padre e che noi usiamo in usufrutto .
A mia insaputa senza che nessuno dicesse nulla , anche per il cattivo rapporto che si è creato , mio padre ha donato/intestato un appartamento ad uno dei miei due fratelli , la mia domanda è : non esiste una legge che dice che mio padre per poter donare o intestare un appartamento o un bene ad uno dei figli gli altri figli debbano essere messi al corrente o presenti al momento dell’atto ??
RINGRAZIANDOLA
LE PORGO I MIEI SALUTI
ANTONIO
Natalia, a tuo figlio spetta parte dell’eredità in quan to figlio e non in quanto cittadino italiano (gli spetterebbe anche se cittadino straniero). Ha diritto alla stessa quota che spetta agli altri due figli del tuo compagno.
Salve,
mi scusa ma come io sono straniera ho tante domande da chiarire. Ho un bambino minorene, riconoscuto da suo papa italiano, noi non siamo sposati, solo conviventi con stato di famiglia nell stesso ambiente. Pur troppo il mio compagno ora non ce piu – e morto. Io adesso vivo nel mio paese con il bimbo. Volevo sapere se abbiamo dirito di qualce eredita e cosa dovrei fare, visto che nessuno dalla sua famiglia (fratelli, parenti) mi vuole aiutare? Il mio compagno aveva un altra famiglia – moglie con lei separato e due figli grandi.
La prego di un consiglo tanto per sapere se il mio bambino lo aspetta qualcosa, visto che e un citadino italiano.
Grazie mille!
saluti,
Natalia
no, più che altro intendevo che può riconoscerlo sostenendo che è suo figlio, poi starebbe agli altri figli provare il contario… Altrimenti non si può riconoscere un figlio non proprio. Al limite potrebbe adottarlo, ma in questo caso è una cosa complessa se un padre naturale esiste ed è noto.
Nel caso facesse testamento in tal senso, può destinargli un terzo del patrimonio, cioè la quota “disponibile”, il resto va agli eredi legittimi.
Impugnare il testamento è possibile solo se si prova che la volontà del testatore era viziata, anche questa una cosa non facile se il padre è un uomo in buona salute e non ha nessun comportamento strano.
mi scuso ancora,
quindi si diventa figlio a tutti gli effetti anche se lui non è il padre naturale?(sempre se quello naturale non ostacola)
e se il padre decidesse di fare un testamento in cui dice di voler destinare una quota al bambino anche se non viene riconosciuto?
i figli potrebbero anche impugnare il testamento?
Marta, rispondo rapidamente a quello che mi sembra il tema di una consulenza più ampia.
– il padre può sostenere che il figlio sia suo. ma se questo figlio ha già un padre potrebbe non essere tanto felice di questa opzione.
– se riconosciuto il bambino è figlio a tutti gli effetti
– la convivente non eredita, mentre la moglie non è affatto ex, dato che sono separati
– le quote societarie entrano in successione
Buonasera,
mi scuso x il disturbo, ma lei è l’unica che può togliere dei grandi dubbi ad un mio caro amico.
la madre ed il padre sono separati consensualmente da più di 5 anni, ma senza divorzio.lui ha un fratello, entrambi sono maggiorenni.
sia la madre che il padre hanno un nuovo compagno/a.
il padre però, proprietario di beni mobili e immobili, la convivente, a sua volta ha un figlio minorenne.
il mio amico e il fratello vivono da soli.
ora mi chiedevo:
– è possibile che il padre riconosca il figlio della convivente come suo?
– in tal caso, per ereditarietà, centrerebbe anche questo bambino?
– in caso di morte del padre, il patrimonio va, in parte anche alla convivente? e alla ex moglie?
– e dato che lui ha una ditta intestata, a chi andrebbe?
la ringrazio anticipatamente.
Matteo, comunque ci sarà qualcuno che rappresenta tua madre nella separazione: magari un avvocato che congiuntamente cura la separazione consensuale. Se non sarà previsto un mantenimento per te (che ne hai assolutamente diritto), potrei ricorrere al tribunale civile contro tuo padre per ottenerlo. E’ un caso abbastanza anomalo, ma è una via praticabile.
Visto che non hai reddito puoi usufruire del patrocinio a spese dello stato. Per informazioni sull’argomento ci sono gli Ordini degli Avvocati nelle principali città, oppure puoi contattare l’ANVAG Associazione nazionale volontari avvocati per il gratuito patrocinio http://www.anvag.it
Credo comunque che dovresti, prima di tutto, cercare di far capire a tua madre che deve tutelarsi (anche lei con il gratuito patrocinio può scegliere un avvocato) e far valere i suoi e tuoi diritti.
salve sono matteo, ho appena compiuto 18 anni. mio padre sta divorziando da mia madre, ma precedentemente aveva abbandonato il tetto cogniugale diverse volte facendo come gli pare, mesi fuori tornava 1 gioro e poi via ancora, attualmente convivo con mia madre, non mi mantiene nessuno dei miei genitori dato che mia madre è casalinga mio padre potrebbe è pensionato ma non ci passa nulla ne a me ne a mia madre…io praticamente sono in balia di una madre che non prende un avvocato per separarsi dal marito e non mi sta mantenendo nessuno sono senza lavoro e studente liceale soprattutto e ormai non so cosa fare…grazie mille attendo consigli.
Ilaria, non è semplice con questa premessa, perchè, non essendo sposati, non può considerarsi una vera e propria “casa coniugale” con le norme conseguenti. Purtroppo in questo caso molto è rimesso alla discrezionalità del giudice. In realtà non è giuridicamente impossibile, è solo piuttosto difficile convincere il giudice che è la soluzione migliore.
Buongiorno, una domanda semplice sono separato con due figlie e la mia ex consorte mi ha comunicato l’aumento della quota di mantenimento delle stesse in base all’indice istat…dove posso verificare l’applicazione corretta dello stesso dato che ne trovo alcuni decisamente differenti?
ringrazio anticipatemente dell’attenzione
buona giornata
Grazie mille per la pronta risposta, ho dimenticato di specificare che la casa dove viviamo è di unica proprietà del mio ex che sta pagando un mutuo. Mi hanno detto che in questo caso non potrò allontanarlo ne avere la casa per me e per mio figlio, nemmeno provvisriamente, è vero?