Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Buongiorno avvocato,
la mia situazione è un po’ diversa e vorrei capire come devo comportarmi in merito.
Il padre di mio figlio,con il quale non siamo stati mai sposati e peraltro lo ha riconosciuto dopo tre anni dalla nascita senza pero’ dargli un centesimo di mantenimento e io non ho mai chiestio nulla, accampa diritti di ogni tipo scegliendo i giorni in cui vedere il bambino,portarlo alla madre,non fargli fare i compiti quando è con lui…e fin qui non ho trovato nulla da eccepire anche per evitare al bambino di assistere a discussioni inutili e sterili,in ultimo la bella notizia che acconsente al rilascio del documento per il bambino (che ha 6 anni) solo se non è valido per l’espatrio.
Questa estate mio figlio voleva andare a Parigi ad Eurodisney e mi sembra assurdo negarglielo solo per far vedere che se lui non vuole non si muove una foglia e che io debba far rinunciare a mio figlio ad una cosa che lui desidera, non capisce che il dispetto lo fa proprio al bambino? Dece che ci sono tanti posti in Italia come Gardaland o altro e che non c’è bisogno di andare fuori. D’altra parte non gli stiamo chiedendo i soldi per partire come non glieli abbiamo chiesti neanche per una matita. Desidero sapere quali sono i diritti di questo “signore” e quali sono le cose per cui si puo’ appellare considerando il nostro tipo di rapporto.
lui crede che solo per il fatto di avergli dato il cognome ora è padrone delle nostre vite.
Grazie
salve mi chiamo adriana siamo sei figli e una madre di 92 anni allettata una delle mie sorelle ha deciso di portarsi mia madre a casa sua sotto compenso di una somma di circa 1.100 euro da premettere che mia madre percepisce una pensione di 1.300 euro al mese compreso accopagno questa mia sorella non gli basta più le 1100 chiede sempre aumento e sta convingento a mia madre che se non gli danno tutta la pensione la mette fuori e nello stesso tempo vuole che mia madre chiama un notaio e si fa firmare una carta che la sua quota di proprità venga assegnata a lei siamo sei figli già proprietari di un 18 ognuno posso impedire la vendita della casa?
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salve, il mio caso è un pò complicato vorrei avere se è possibile delle informazioni … mia madre quando era ancora viva ha dovuto comprare un appartamento che prima era del comune, per motivi fiscali la casa l’ha intestata a mia sorella maggiorenne, senza avere le firme degli altri fratellianch’essi maggiorenni che acconsentivano,( io premetto che l’ho scoperto dopo dieci anni, non sapevo che la casa fosse stata intestata a mia sorella oltretutto disoccupata che abitava cn mia madre)il mutuo l’ha pagato interamente mia madre e mia sorella viveva cn lei, l’anno scorso mia madre è deceduta e la casa intestata solo a mia sorella, per questo gli altri figli nn possono usufruire ne dei beni che ci sono all’interno ne della proprietà stessa… oltretutto sono stati prestati dei soldi da due figli, come dobbiamo comportarci per riuscire ad avere anche noi il diritto a questa proprietà… ???????????????????
puo un genitore in difficolta economica evitare di pagare una mensilita e l’altro genitore affidatari per questo impedirgli di vedere i figli
buona sera vorrei sapere mio padre e morto un mese fa e ci hanno approvato la pensione di accompagnamento ora dovremmo percepire un anno di arretrati ma mi hanno detto che tutti i 5 figli devono firmare se un figlio non firma che succede? a chi andranno questi soldi si perderanno ? grazie spero di ricevere a presto vostra risposta distinti saluti pino,,,
Buongiorno,
ho una relazione con una ragazza madre dell’UE residente in Italia con regolare permesso di soggiorno permanente. Stiamo pensando di sposarci e vorrei sapere se una volta sposati posso chiedere, con il consenso della madre la tutela legale del minore che attualmente ha 11 anni. In alternativa ci sono altre soluzioni percorribili? Molte grazie.
Salve,sono un ex tossico dipendente disoccupato di anni 52 e vivo a spese di mia Madre di anni 79,percepisce una pensione di 650 euro,la mia domanda è;mia Madre ha diritto a qualche forma di aiuto sociale.Ringrazio per l’attenzione e attendo una VS cordiale risposta
Vorrei chiedere una informazione riguardo mio caso sono separata con affidamento esclusivo con il figlio gia 13 anni con omologa che il padre puo vedere il figlio solo in presenza della madre fino quando le sue condizione di salute migliorerano.LUI ha la diagnosi DISTURBO BIPOLARE che è una malatia mentale è stato ricoverato per sua volonta in 3 casedi cura mentale è ora ha chiesto modifica che parte che io ostacolo vedere il figlio Parte con una menzogna .Non ha mai venuto Vuole assistenti sociali di controlare il figlio Vorrei aggungere che io in precenza ho lasciato la casa cognugale ora pago mutuo non poca per momento lavoro e sto bene con figlio ma devo dire che queste assistenti sociali in precenza mi hanno spinte di di lasciare casa cognugale e di trovarmi in grossa dofficolta nonostante questo sono riuscita di farmi tutto da xsola.Questi assistenti sociali fanno paura il fatto di non avere niente con loro seguendo loro consigli ho lascato tutto suo è sono uscita da casa perche il epoca questa ass.sociale non diffendeva il bambino ma il suo padre .Io perche sono straniera di orrigine russa .Mi ricordo bene che ass.sociale mi ha detto che se non lascio la casa sua poi loro fanno relazioni.Per salvare il figlio ho lascato la sua casa è sono andata prima in affito poi sono riuscita prendere il mutuo non ho nessun altro compagno sto sola con il mio figlio lui studia bene è ha ottimi vuoti .Il suo padre non ci ha lasciato in pace è nonostante che ho ceduto la sua casa ora vuole modificare condizioni della separazione ma non puo nascondere che è malato mentale l’hanno tolto anche la sua patente perche ha fatto il tre incidenti gravi ora non ha.Ma lui in sostantanza vuole che mi tolgono il figlio percheluinon vuole e non puo guardarlo .Vuole che questi trovano motivi per portarlo in comunità!!!.Vivo nella grossa paura perche ho letto e ho visto tante casi dove loro fanno relazioni falsi ,trovano ,psicologi che scrivano falsi perizie e scrivano PAS ,ho bambino depresso .Devo dire che il ragazzo è tutto ora tranquillo e sereno studia fa lo sport io lavora è facciamo una vitàsemplice e dignitosa.Con la nuova legge il ragazzo 13 anni puo opporsi di non vedere suo padre sopratutto che lui ha una malataia mentale è qusto suo stato puo portare di per se danni anche nel ragazo!!!Vorrei una vostra risposta .Grazie mille Sono disperata.
Salve vorrei fare una domanda:
Sono sposato con due figli piccoli entrambi disocupati, i genitori di mia moglie hanno una azienda agricola dove lavorano entrambi i genitori e il fratello di mia moglie. Non fanno nulla per aiutarci economicamente soprattutto ai loro nipotini. Possiamo ho abbiamo dei diritti pari a quello del fratello di mia moglie. In caso che li avessimo? come possiamo risolvere il problema dato che ha loro non interssa minimamente saperne nulla di noi?
buongiorno. vorrei fare una domanda. per sapere se il coniuge ha avuto un figlio con un’altra donna durante il matrimonio e lo ha riconosciuto quale certificato lo dimostra? attendo una vostra risposta. grazie.
buongiorno. vorrei fare una domanda. per sapere se il coniuge ha avuto un figlio con un’altra donna durante il matrimonio e l’ha riconosciuto quale certificato lo dimostra? attendo una vostra risposta. grazie.
Buongiorno, io vorrei fare una domanda.Scusate se mi dilungo ma è solo per chiarire la situazione.Il nostro nucleo familiare è composto da 5 persone: genitoori + 3 figli.Alla morte di mio nonno mia madre ha ereditato una casa ed è stata rivenduta per 180000. Questi soldi vengono tuttora utilizzati per pagare un mutuo per una casa, dove però il mutuo è stato aperto dai miei fratelli(che tuttora cmq non pagano niente) ed i miei genitori sono usufruttuari. Io sono stato escluso. Volevo chiedere io non ho nessun diritto circa i 180000 euro, oppure verso la casa? Grazie per la risposta e scusate la lunghezza.
domanda -puo nostro padre lasciare 1/3 della villa alla sua nuova compagna in donazione? madre defunta 1998 1 fratello defunto2000, lasciando 1 figlia e moglie, e 4 figli cioe 5 figli (con il fratello defunto)puo fare entrare la compagnia in eredita´? visto che non si e´fatto ancora la divisione dei beni nemmeno per noi figli leggittimari?grazie.urgente risposta via eimeil