Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
ciao, per favore ho bisogno delle risposte prima possibile, a luglio mi sono sposata con un citadino italiano ad agosto siamo andati in questura a fare domanda per il mio permeso di soggiorno perche sono irregulare in italia, fino adesso non he pronto il mio permesso adesso sono in cinta di 2 mesi ma mio marito non ne vuole sapere niente lui vuole mandarme in ospedale per abortire y ha detto che si non lo facchio lui se ne andra ad un altro paese y non lo reconoscera al bambino mai non so cosa fare io voglio questo bambino ho paura che se lui se ne vada non avro piu il permesso di soggirno vorrei sapere si lui non lo reconosci al bambino che diritti avra il bambino visto che siamo sposati y cosa posso fare per avere il permeso di sogiorno per favore e urgente auitatemi e scusa si ho scrito male non so bene il italiano spero che capisca
buonasera
io vorrei sapere , se mi spetta in caso vada via di casa da parte di mia madre che ha (pensione, liquidazione, assegno di mantenimento da parte di mio padre e affitto di un’altra casa) una quota di tali soldi per vivere appunto fuori decorosamente visto che non lavoro.
Sarei molto grato ricever un risposta
Alessandro
Buongiorno
sono una mamma di 11 mesi il suo papà la riconosciuto ma dopo 2 mesi di convivenza è andato via di casa senza farci sapere il motivo,dopo 3 mesi di silenzio è tornato alla ribalta e adesso vuole fare il papà io volevo fare le cose con calma mentre lui voleva subito portarsi via il bambino allora di 6 mesi per portarlo dai nonni che non ha mai visto mi sono opposta con fermezza (in tutto cio non mi ha dato nessun mantenimento)tra minacce e cattiverie mi ha detto che andava da un avvocato. Cosa mi devo aspettare? posso non far dormire il bambino con lui finchè non ha un rapporto con il padre ed una età giusta(cioè 5-6 anni) ma soprattutto non voglio che frequenta i nonni che non hanno mai chiesto di lui?
grazie
Buongiorno, cercherò di essere semplice e diretto:
nel caso ci siano 2 figli maggiorenni e un padre come ci si comporta con l’asse erditario? Cioè il padre tramite testamento potrebbe lasciare tutto solo ad uno dei figli? Oppure per legge ai figli spetta per parità metà ciascuno dei beni?
Nel caso accada che tutto venga disposto per testamento solo ad uno dei due figli, quello rimasto a mani vuote può per legge ottenere la metà dei beni?
E se non ci fosse un testamento? Come ci si comporta?
Grazie.
Salve, volevo solo chiederle:
Un’individuo ha i genitori separati. Ha un’immobile (credo di sua proprietà) e intende affittarlo. L’individuo, potrebbe riscontrare problemi x stipulare il contratto dato che ha i genitori separati? ovvero, ci sono leggi che impediscono di stipulare un contratto se si è figli di coniugi separati? La ringrazio a priori.
aggiungo che la casa è la mia cioè è quella gravata da usufrutto
salve sono proprietario di una casa comprata dai miei cui abbiamo concesso usufrutto fino a morte ,adesso mio padre è morto e mia mamma non è in grado di provvedere a se quindi gli è stato riconosciuto accompagnamento in questo momento lei è con me , tuttavia mio fratello appena separato dice di voler prendersi cura lui di mamma insieme alla sua nuova compagna la figlia di lei e suo figlio (premetto che non sono sposati ) , pretendendo di andare a vivere con mia madre in una casa di 50 metri quadri adducendo che io non posso dirgli nulla in quanto mamma ha usufrutto volevo sapere che diritti ha lui e se posso fare qualcosa grazie considerate che mamma ha il parkinson e non è capace più di camminare
grazie claudia-cipi 🙂 la tua esperienza mi è utile in questo momento così delicato, mi tranquillizza!! auguri di felicità per la tua famiglia!:-)
ARIANNA intanto ti rispondo per quel che so dalla mia esperienza (ho due figli dal mio compagno e ancora non ci decidiamo a sposarci).
Dovete andare insieme a riconoscerlo al comune perchè se va solo lui (come succede di solito quando la coppia è sposata) TU non saresti registrata come madre del bambino. La paternità non viene in alcun modo messa in dubbio, il tuo compagno può stare tranquillo.
salve! ho 27anni, sono incinta da pochi mesi; il padre del bimbo è il mio uomo da 7 anni, ed ora si pone il problema del matrimonio per “regolarizzare l’unione”e “garantire al bambino la nascita in una famiglia”.L’intenzione era quella di sposarci solo civilmente per il momento e poi, una volta nato il bimbo, celebrare il religioso (che è quello per noi più importante) e contestualmente il battesimo. il tutto deve svolgersi in un periodo in cui dobbiamo anche ristrutturare casa, quindi spese su spese (poco sostenibili)!! in termini logistici è più conveniente andare semplicemente a convivere (more uxorio).informandoci abbiamo visto che il bimbo(naturale) ha gli stessi identici diritti di un figlio legittimo!quindi ok! ma il mio ragazzo si sente posto in secondo piano perchè all’atto del riconoscimento dobbiamo esserci entrambi, e lui vede qsta cosa come se io in quel momento dovessi garantire la sua paternità.io credo che stia distorcendo le info ma non riesco a fargli vedere la realtà.potrebbe gentilmente spiegarci in termini molto pratici come funziona l’atto del riconoscimento, potestà e soprattutto il ruolo del padre (che riconosce) in tutta questa situazione?? la ringrazio tanto…questa situazione mi sta facendo vivere ansiosamente la gravidanza….
ho un quesito, sono una ragazza di ventitre anni, ho perso mia madre a otto anni e mezzo, sono vissuta con i miei nonni che mi hanno mantenuto visto che mio padre è sempre stato completamente disinteressato; oggi mio nonno paterno non c’è più, mia nonna materna è malata di alzheimer, io gestisco le spese relative alla badante in virtù della sua pensione di cui ho la delega, mia nonna vive con mio padre ma lui oltre a non provvedere al sostentamento della famiglia, non paga bollette e gioca assiduamente a giochi d’azzardo non disdegnando l’alcool… è totalmente irresponsabile…cosa devo fare? io ho solo 23 anni e abito lontano…studio grazie all’aiuto dei miei nonni materni…sottolineo che mio padre non mi ha mai dato un centesimo…ho già parlato con assistenti sociali..che mi hanno detto che c’è ben poco da fare…ma non dovrebbe essere un diritto di noi figli il mantenimento fin quando non si raggiunge la cosiddetta indipendenza economica?… vi prego di rispondermi per avere n consiglio…
volevo u ninformazione importante,sono separato,legalmente,in attesa di divorzio,ora ho una bimba di 4 anni con la mia nuova compagna con la quale convivo ma non sono sposato,posso fare un qualcosa che assomigli ad un fondo patrimoniale,intestando alla mia piccola i beni(auto e casa)acquistati con la mia nuova compagna,tenendo conto che sull immobile ci sono ipoteche mutuarie della banca e anche di equitalia….per problemi ESCLUSIVAMENTE inerenti la mia attvita’artigianale………vorrei evitare che i miei problemi lavorativi si trasferissero sulla testa di mia figlia,non me lo perdonerei,so che il fondo patrimoniale e’applicabile solo a coppie sposate legalmente,non esiste nulla per le coppie conviventi,che abbiano gli stesi requisiti?un saluto e ringraziamento in anticipo
Salve
Sono Daniela, la mamma di due figli naturali riconosciuti. Io lavoro col padre dei bimbi. Adesso c’è un pò di casino al lavoro fra i soci che sono tre compreso il padre dei miei bimbi.
Adesso i tre soci si stanno separando, volevo sapere se i miei figli entrano nella titolarità, per quota parte ovviamente, della società che adesso è in essere; e sopratutto se facendo ricorso alla legge è possibile che loro stessi diventino soci nella stessa misura di tutti gli altri soci, ma ovviamente nella parte del padre.
I bimbi sono piccoli quindi sono io la tutrice legale e affidataria della prole.
Vorrei avere un responso
Grazie
Daniela
Buonasera,
io e mio fratello siamo intestatari al 50% dell’immobile del quale i nostri genitori hanno sia l’usufrutto che la procura a vendere..
Nel caso in cui l’immobile venisse venduto, ed io e mio fratello dovremo firmare per questa vendita, chi riceve il pagamento? Io e mio fratello metà per uno o i nostri genitori avendo la procura?
Grazie per la disponibilità
Roberta
Salve a tutti io ho 20 anni e un bambino di 9 mesi il papà se ne completamente fregato sia di me ke del bambino non lo vede e ne si interessa come sta o se gli serve qualcosa premetto ke nn siamo sposati ma al momento della nascita lui ha riconosciuto il bambino poikè i nostri rapporti erano ancora buoni ba dopo un paio di mesi ci ha abbandonati io sinceramente non voglio neanche un mantenimento anche perchè non lavora e dopo gli toccherebbe vedere il bambino e nn è neanche una persona affidabile xkè beve… volevo che qualcuno mi desse qualche informazone su come ottenere il disconoscimento da parte del papà visto ke volevo mettergli il mio cognome… aiutatemi!!! Grazie