Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
@ Sabrina, non ho modo di risponderti sulla base delle informazioni che mi fornisci.
Comunque il proprio testamento può essere cambiato in qualsiasi momento fino alla morte. Ovviamente non può essere cambiato il testamento di un’altra persona… magari già defunta! (si chiama falso!)
Non comprendo bene la domanda sull’acquisto della casa.
@ Ilaria: potresti ottenere dal Tribunale per i Minorenni (al quale devi ricorrere per regolare i rapporti di affidamento ed economici) l’assegnazione della casa, ma se è in affitto, ovviamente non ne avresti alcun beneficio se non puoi sostenerne il canone.
Potresti comunque chiedere un mantenimento (per tuo figlio, non per te) tale da permetterti di sostenere il canone d’affitto.
Capisco che poterti allontanare da casa sarebbe molto più di sollievo, mentre così dovresti intraprendere tutto il giudizio rimanendo in casa con il tuo ex compagno, dato che, fino ad una pronuncia del Tribunale per i Minorenni, non avresti modo per allontanarlo da casa.
Purtroppo non so suggerirti dove andare fino all’eventuale allontanamento di lui da casa.
Puoi provare ad informarti su case-famiglia nella tua città, normalmente accolgono persone in situazioni gravemente disagiate e sottoposte a maltrattamenti. Ce ne sono di specifiche che accolgono madri costrette ad allontanarsi da casa.
Buongiorno, ho bisogno di un consiglio per favore.
Convivo con il mio ex compagno e abbiamo un bambino di due anni legalmente riconosciuto da entrambi.
Io ho un lavoretto in nero solo al pomeriggio e prendo 400 euro al mese, il mio ex ha un lavoro a tempo indeterminato e prende 1500 euro al mese.
Vorrei separarmi e andare via con il mio bambino perchè la convivenza è diventata pesantissima, insulti minacce e anche violenza sia psicologica che fisica.
Ho un nuovo compagno da pochi mesi che adora mio figlio ma non abbiamo la possibilità economica per convivere avendo lui una madre a carico, non ho nessun posto dove andare, mia madre e gli altri miei parenti non vogliono aiutarmi dicendo che non vogliono mettersi in mezzo e che non sono tenuti a mantenermi vista la mia età.
Vorrei sapere quali sono le mie possibilità, cosa posso fare? chiedere al tribunale dei minori l’affidamento esclusivo? e poi dove andremo a vivere?
Grazie mille della risposta.
salve mi chiamo sabrina vorrei chiedere se per cortesia potrebbe darmi un consiglio dato che fra non molto andrò a convivere con il mio moroso che è vedovo con un figlio di 4 anni e non hanno nessuno tranne me..io dovrò licenziarmi cambiare città e occuparmi del piccolo e non ci potremo mai sposare perchè altrimenti perderebbe la pensione di reversibilità. coem potrei tutelarmi?comprerà uan casa per il figlio solo per lui e i nostri futuri figli? e io che sacrifico la mia vita per loro? premetto che ho 30 anni e lui 47.dovesse mai succedere qualcosa avrei milel problemi..poi volevo chiedere se si potrebbe cambiare un testaqmento.
la ringrazio anticipatamente
Jenny, anche un totale disinteresse protratto nel tempo può giustificare l’affidamento esclusivo.
Ovviamente dipende dai Tribunali, dai Giudici e dalle situazioni.
Sicuramente in questo caso verrebbe riconosciuto e regolamentato l’obbligo di mantenimento.
perchè parlando anche con l avvocato mi è stato detto che è quasi impossibile ottenerlo…solo se si dimostra che il padre in qualche modo potrebbe nuocere al bambino o comunque sia è un delinquente e ovviamente se verrà chiamato in tribunale lui dimostrerà un improvvisa voglia di fare il padre incolpando la sottoscritta è una situazione bruttissima….infatti anche a me ha detto di voler fare il padre..ma nn ha dimostrato nulla nè affettivamente nè economicamente…grazie per avermi risposto..
Oscar, in vita i tuoi genitori possono disporre dei loro beni come credono.
In sede di successione potrai eventualmente chiedere la collazione (riunione fittizia all’eredità al solo fine di stabilire le quote: per cui se un erede ha già avuto in vita, avrà di meno alla morte del decuius) di eventuali donazioni di rilievo fatte ai tuoi fratelli.
Salve, la mia situazione è questa: circa 10 anni fa ho avuto dei contrasti con i miei genitori in seguito ai quali sono dovuto andare via di casa. Premetto che all’epoca non avevo un lavoro e nel tempo comunque mi sono costruito una famiglia andando a vivere in affitto, non sentendo più i miei genitori. Nel frattempo i miei fratelli (2) sono andati a vivere con le rispettive famiglie nelle abitazioni di proprietà dei miei genitori, pur non essendo in situazioni economiche inferiori alle mie (anzi). Posso rivalermi su qualcuno per quello che a me non è spettato e tutt’ora non mi è stato dato?
Jenny, non capisco perchè sostieni che l’affidamento esclusivo sia impossibile. Anzi, credo che sia conveniente che tu regoli la tua situazione con un ricorso al tribunale per i minorenni perchè venga preso atto dello stato di fatto attuale: cioè che il padre ignora il figlio e, dunque, non ha alcun interesse a partecipare alla sua vita, nè economicamente, nè affettivamente.
Prima o poi ti potrà servire avere un provvedimento che sancisca che tu sei l’unica affidataria di tuo figlio (viaggi all’estero, scuola).
Il padre potrebbe fare delle difficoltà,dato che anche chi ignora completamente i figli, una volta chiamato in tribunale, chissà perchè risveglia improvvisamente il suo lato genitoriale sopito per tanto tempo… (!). Ma ovviamente non sarà difficile provare che fino ad oggi vi ha ignorato.
Direi che in questo caso l’affidamento esclusivo è possibilissimo. Magari con un diritto di visita per il padre che non eserciterà.
buon giorno…sono una ragazza madre di 23 anni, ho un bimbo di nove e vivo con i miei genitori che si occupano di me e del loro nipotino…il mio ex non mi da una lira per il piccolo…ovviamente vorrei crescerlo da sola e vorrei sapere se tutto questo è fattibile dal punto di vista legale dal momento che l affidamento esclusivo è praticamente impossibile da quanto mi è stato riferito…il padre nn provvede a mio figlio in nessun modo compreso il lato affettivo grazie mille.
Luca, il dovere di mantenimento cade, prima di tutto su ascendenti e discendenti. I fratelli già hanno un dovere gradato rispetto ai genitori. Nel senso che se il fratello di tua moglie fosse inabile al lavoro, sarebbe una cosa diversa, ma, in questo caso, mi sembra di capire che è un ragazzo sano e capace e, magari, è uno studente. Se dovessero mancare i loro genitori, tuo cognato dovrebbe adeguarsi alla situazione e, prima di tutto, darsi da fare per provvedere al proprio mantenimento. Difficilmente potrà chiedere un supporto a tua moglie se non c’è un motivo concreto per il quale non può lavorare. Ma anche in quel caso, dovesse mai dimostrare di non essere abile al lavoro, il contributo richiesto a tua moglie non è certo una cosa automatica: dovrebbe essere giustificato da concreti motivi e comunque dovrebbe rientrare nelle possibilità economiche di tua moglie.
mia moglie ha la separazione dei beni con me.
ha ancora i genitori e un fratello maggiorenne.
se dovessero mancare i suoi genitori, che responsabilità avrebbe nei confronti del fratello visto che lui non lavora, ma neanche mia moglie lavora?
grazie
Se al momento della morte la casa era ancora cointestata, non si può vendere senza il consenso di tutti gli attuali proprietari, quindi anche dei due figli.
Se tuo suocero si è fatto intestare casa al 100% nel corso della malattia della moglie, bisognerà andare a verificare quell’atto: è stata una vendita? è stata una donazione? era capace di intendere e di volere? c’è stato passaggio di denaro vero (piuttosto improbabile!)? se non c’è stato passaggio di denaro potrebbe essere una vendita che simula una donazione lesiva di legittima.
Insomma, verificate di chi è la proprietà: se tua suocera non era più proprietaria di nulla al momento della morte e la cosa è sospetta, consultate un legale.
Buongiorno. Al momento mi trovo in una situazione molto delicata. Io e il mio ragazzo abitiamo in casa dei miei suoceri. Mia suocera era invalida al 100%, e quindi mio suocero aveva la delega per ritirare la pensione, l’accompagnamento, e altre operazioni simili. Purtroppo questo 26 dicembre 2009 è venuta a mancare mia suocera. E adesso, mio suocero (che ha da oltre 10 anni un’amante a cuba), vuole vendere la casa e trasferirsi a cuba per sempre, portandosi via tutto l’eventuale guadagno dalla vendita dell’appartamento. Premetto anzitutto che il mio ragazzo, e sua sorella, sono contrari alla vendita nel modo più assoluto. E che quindi, in teoria, casa non possa essere venduta. Visto che dopo la morte di mia suocera (in mancanza di un testamento) il 50% della parte della casa di mia suocera dovrebbe passare per 1/3 al coniuge. E per i restanti 2/3 ai due figli. Almeno così credo, avendo letto vari articoli sulla tutela degli eredi legittimi e riconosciuti. Il dubbio che mi assale però è uno: La casa è stata pagata quasi interamente da mia suocera. E credo fosse cointestata tra i due coniugi. Ma ho paura che durante gli anni della malattia mio suocero possa aver preso l’intera proprietà della casa. Questo è possibile? E se fosse accaduto ci sarebbero dei modi con i quali i due figli potrebbero richiedere la loro legittima eredità, ed evitare la vendita della casa? Grazie infinite, e spero a presto.
mia nonna è già divorziata, quindi si dividerebbero in 5 e nel caso tra me e mia sorella..la ringrazio luca.
Luca, l’eredità di tuo nonno si dividerà in 5 quote (se invece è viva tua nonna, si dividerà un terzo a lei e i restanti due terzi verranno divisi nelle 5 quote). Una di queste quote, se tu madre non dovesse eserci più, sarà divisa tra te e tua sorella.