Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Salve, sto’ assieme ad un ragazzo da 3 anni ed è separato e ha gia un figlio..Da due settimane ho scoperto di essere incinta e lui mi ha abbandonata..non vuole riconoscerla nè aiutarmi con le spese ginecologiche.Premetto che non lavoro e vivo con i miei genitori e sono veramente disperata perchè non sò in che modo mantenere economicamente questa situazione. In queste circostanze lui non è obbligato a pagare le spese ginecologiche? e quando nascera bimbo/a con l’esame del dna posso costringerlo a riconoscerlo per mantenerlo? grazie spero mi risponda..
salve,vorrei sapere se posso rendere nulla una donazione fatta da mia madre al fratello,di una sua parte di propieta,fatta scavalcandomi,io figlio unico,si tratta di un appartamento,ed e giá passato non uno ma almeno tre anni,e il fratello e deceduto …avendo moglie e tre figli
Salve,
sono incinta di una bambina (nascerà a fine marzo) concepita con un ragazzo straniero.
La mia domanda è: che diritti ha il padre se riconosce la bimba?
che differenza c’è tra il riconoscimento alla nascita e la paternità egale?
Mi è stato detto che c’è la possibilità di far riconoscere alla nascita la bimba al padre, ma farle avere cmq il mio cognome,la paternità legale la potrebbe avere a età avanzata della bimba(magari a 12 anni) con il mio consenso.
Questo per capire se il padre,avendone il diritto ,possa prendere la bimba e farla uscire dal territorio nazionale senza il mio permesso.
E inoltre, anche solo con il riconoscimento alla nascita,con il mio cognome,il padre avrebbe l’obbligo di aiutarmi economicamente?
Ringraziandola in anticipo.
cordiali saluti
Salve,
sono incinta di una bambina concepita con un ragazzo straniero.
Vorrei sapere che diritti avrebbe il padre se riconoscesse la bambina.
Mi è stao detto che potrei fargli riconoscere la bimba alla nascita senza darle il suo cognome, il riconoscimento di paternità potrebbe averlo più avanti con il mio consenso.
Chiedo questo per potermi tutelare nel caso in cui volesse portare l abimba fuori dal territorio italiano senza il mio permesso.
La ringrazio in anticipo.
Buona sera,
Quali sono le possibiltá per controllare le spese di mio padrigno adesso che mia mamma eé ricoverata e incapace die intendere e volere.
Noi vorremo evitare die essere chiamati in causa per im mantenimento di mia madre,per sperpero di fondi da parte di mio padrigno. Abbiamo il diritto di controllo che scaturische dall’obbligo di assistenza verso mia madre ?
Grazie ?
Buongiorno Silvia,
le faccio presente il mio caso.
Ho 32 anni e il mio padre naturale ha rifiutato di riconoscermi, in realtà quando mia madre ha detto lui di essere incinta lui l’ha lasciata lavandosene le mani (era già sposato e con figli).Ora io chiedo: posso avere dei diritti patrimoniali verso quest’uomo? Dovrei prima richiedere il riconoscimento? E se lui si tirasse indietro? Nel caso di riconoscimento, dovrei poi portare il suo cognome o posso tenere quello acquisito dall’uomo che mia madre successivamente ha sposato? Se il mio padre biologico avesse problemi economici, io sarei obbligata a riparare o al suo mantenimento? Faccio presente che non lavoro, non ho un reddito e nessuna proprietà o altro. Grazie infinite. Loredana
Salve ho una figlia da un precedente matrimonio, ne ho contratto un secondo ( anche mio marito ha già una figlia) e sono in comunione dei beni. Vorrei capire che diritti avrà mia figlia su quella che sarà l’ eredità. Grazie
DIMENTICAVO…AVVOCATESSA SILVIA LEI HA UN BLOG OR SITO DA CONSULTARE A PARTE QUESTO?
COMPLIMENTI PER IL BLOG AVVOCATESSA SILVIA!…OGGIGIORNO E` DIFFICILE TROVARE PERSONE CHE SI DEDICANO AL LAVORO SOLO PER PASSIONE…O BENEFICENZA!
Salve, sono una mamma Argentina ,convivo con un Italiano ho una figlia italiana di 11 anni e una figlia Argentina riconosciuta di 5 anni .Vorrei sapere ,si voglio tornare in Argentina con le mie figlia devo fare tutte due affidamento in Italia o posso farle in Argentina sia che posso viaggiare con le bimbe ,hanno un permesso di viaggio fino 18 anni ,in caso che ci siano di motivo per la bimba Italiana quando po decidere per conto suo ?e cosa devo fare ? Le ringrazio se me risponde .
Buongiorno, Vorrei sapere visto che il padre di mia figlia si è licenziato per non dare il mantenimento alla figlia, sono circa 4 anni che non da niente, mia figlia è maggiorenne e invalida del 46 per cento, posso pignorare lo stipendio del fratello visto che i genitori di lui sono deceduti tutti e due. Grazie
Buon giorno , sono figlia di genitori separati da parecchio tempo . Negli anni sono sempre stata indipendente economicamente ma ora verso in una situazione difficile . Sono single e non ho proprietà . I miei genitori hanno l’obbligo di aiutarmi anche se non sono piu’ giovanissima ( 40 anni ) ?
Mio padre è assente dalla mia vita da oltre 25 anni , ha una gioielleria da oltre 40 anni ma ,otre avermi precluso la possibilità di proseguire negli studi universitari attualmente , di fatto , non conosco la sua situazione economica , ci sono metodi per sapere qualcosa ?
So che si è risposato con una donna moldova , in caso di conto corrente e beni mi potrebberero essere sottratti o distratti subito dopo un suo eventuale decesso ?
Buongiorno . ho una situazione particolare e chiedo un consiglio.
Attualemnte sono socia al 5 % di una s.p.a e così anche mio fratello.
A capo del gruppo di aziende c’è mio nonno che tra poco passerà tutto a mio padre.
Io in 8 anni non ho mai ricevuto gli utili ( pur essendo socia ) tantomeno sono stata interpellata in cda o riunioni varie.
Attualmente ho un contratto lavorativo con un’altra società sempre familiare pari ad euro 1600 netti che mio padre mi ha fatto per essere “in regola” con tutto.
Io non lavoro perchè ho cambiato città ma continuo a percepire la somma.
Da quando mi sono trasferita poichè mio marito lavora in una delle aziende di famiglia al nord ,è iniziato un accanimento nei miei confronti e la mia famiglia non mi ha più garantito un lavoro , ovvero io ad esempio non posso lavorare in questa azienda dove lavora mio marito.
Il risultato è che mio fratello che ha le quote di questa azienda al nord, percepisce 3 stipendi , uno per qeusta azienda, uno dalla sp.a nel quale è socio al 5 % e dove attualemtne lavora ed un altro da un ‘altra società sempre di famiglia dove ha lavorato in passato e che ora si sta inglobando nel gruppo.
Mio marito percepisce 1400 euro lordi al contrario mio fratello quasi 4 500.
Noi paghiamo un affitto perchè mio padre non mi ha voluto ristrutturare la casa che mi ha comprato e io ci ho dovuto fare un’atività( casa vacanze ) e mio fratello sta in una casa che appartiene ad una delle società di mio padre quindi non paga affitto , l’ha ristrutturata con i soldi ( dicono) del suo lavoro ed ha un tenore di vita di gran lunga superiore al mio..
Le basti pensare che mia cognata ha 2 colf e io neanche una.
Vorrei sapere se ci sono i presupposti per agire legalmente.
Attendo notizie grazie mille
salve vorrei u informazione io sono in una casa non ammobigliata e ho 2 bambini e mia moglie con mio padre che percepisce una minima pensione di invalidita’ non riusciamo a pagare l’affitto il comune mi puo aiutare con una casa parcheggio e il titolare della casa puo mandarmi via avendo un contratto di 4+4? grazie mille aspetto notizie al piu presto possibile
ciao silvia io o un problema grave io e la mia convivente abbiamo litigato lei cosa a fatto e andato alla silo e andato prendere nostro figlio di 5 anni e sene andata di casa io vorrei sapere l affidamento del piccolo a chi tocca pero ce un particolare sul estrato di nascita io o sia l paternita che la maternita poi ce un altro particolare io mi trovo anche agli arresti domiciliari io vorrei fare affidamento di mio figlio a mie genitori e metterlo sul l oro stato di famiglia cosa dici cosi l oro possono dagli tutto il sostegno che serve grazie silvia aspetto una tua risposta