Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
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fatti sentire al piu presto prima che questi loschi figuri mangino tutto a mio padre
cara Silvia mia padre si e’ sposato nel 1959 in comunione di beni con mia madre! te la faccio breve; nel 1978 mia madre e’ morta e nel frattempo mio padre e’ stato conduttore di due richieste di appartamento: una a via dell’ inpruneta n. 7 alla Magliana( rm)e l’ altra al laurentino 38 sempre a roma con una cooperativa.
la casa presa con la cooperativa l’ gha data a mio zio senza nemmeno riscattarla( come fanno tutti ) e ane a me e ne a mio fratello e’ stato dato nulla! ora vorrebbbe vendersi , con lo stesso sistema l’ appartamento di via dell’ impruneta 7! dice di aver ricevuto acconti da una donna che seppur fa la commerciante spilla a mia padre 700,00 euro mensili per pulire una casa che rimane lurida dopo le pulizie!ho scoperto che miao padre oramai 79 enne viene plagiato da questa donna che oltre lo stipendio sommerso percepito le spilla altri soldi che ti diro’ se mai vorrai prendere in caso il mio problema! cosa fare?
Buongiorno Silvia le pongo un quesito:
sono vedova con 2 figli minori. Mio marito era socio al 60% di una società SNC mentre il 40 è posseduto dai suoi 2 figli di primo letto. Lo statuto della società dice che “alla morte di un socio gli altri soci possono decidere se continuare il rapporto con gli eredi o liquidarli” le quote non sono quindi ereditarie secondo lo statuto. I soci/figli ci hanno anticipato che ci liquideranno ed io vorrei sapere se tale clausola non sia vessatoria ed impugnabile poichè io vorrei che i miei 2 figli avessero gli stessi diritti dei figli di primo letto e che possano entrare come soci della società secondo le quote di loro spettanza.
La ringrazio sin da ora per la Sua cortese risposta
Flavia
salve vorrei sapere se in caso di decesso del padre ,la successione dei beni di famiglia va fatta per forza dal notaio o si può fare anche da altri enti .questo vale anche per la casa ?? grazie del suo aiuto
Salve avrei questo quesito:
Mia nipote ha 18 anni e mio nipote 12 vivono negli Stati Uniti con la madre ed il padre vive in Italia e passa loro il mantenimento ogni mese, ora la madre è venuta a mancare (lei comunque negli stati uniti si è risposata con un italiano) ora cosa può succere??? I due ragazzi sono costretti a tornare in Italia o possono continuare a vivere negli stati uniti con il loro patrigno???
Gentile Silvia, vorrei chiederti un aiuto: abbiamo acquistato da poco un appartamento con l’aiuto importante dei miei suoceri (circa un terzo dell’importo). Mia moglie ed io siamo in comunione dei beni e abbiamo un figlio. Ultimamente mi sembra però che mio suocero si sia pentito, non tanto per la somma che comunque ha contribuito al benessere della figlia e del nipote, ma in quanto noi un giorno potremmo separarci e la figlia potrebbe perdere il 50% del valore dell’appartamento o cose del genere. Potresti consigliarmi il modo per poterlo rassicurare con uno scritto, tipo dichiarazione ecc.. nel quale io rinuncio volentieri alla parte della quota che lui ha donato in favore della figlia? Spero tanto di essermi spiegato.
Aspettando una risposta Ti auguro un felice Natale ed un Buon Anno Nuovo!!
Sono vittima di una situazione vessatoria da parte di fratello e sorella per varie supprosi morali. Vorrei sapere se c’è una norma relativo ad un mancato avviso da parte loro riguarda ad un funerale non partecipato di una sorella che era invalida . Grazie cordiali saluti
ciao Silvia,sono divorziato da 11anni,la mia ex lavora dal 2008,fino ad allora prendevo in busta il 50% detrazione figli,poi col 730 recuperavo il 50% che lei non richiedeva,poichè senza reddito(mi era stato detto).Un mese fa mi è arrivato un controllo ufficio imposte,dove mi contestano l’aver richiesto il 100%.Ho presentato i documenti richiesti spiegando. Dove ho sbagliato? Qual’è la regola? Nell’omologa separazione e poi divorzio,non c’è scritto nulla.
Oggi mi arriva una lettera di avvocato mia ex,in cui mi richiede 442euro per aver dichiarato il 100% di mio figlio nel 2008,senza menzionare anche mia figlia(entrambi minorenni nel 2008)poichè l’ufficio imposte le vuole da mia ex. Se io dovessi restituire il 50% che recuperavo a luglio e dare i 442 a mia ex ora,sarebbe come non aver mai avuto neppure il mio 50% spalmato sui 12 mesi dal mio datore di lavoro. Scusa la confusione. Alberto
la ringrazio anticipatatmente
mio fratello ci ha lasciati da poco tempo, conviveva con una donna e con questa ha fatto una figlia , stiamo cercando di fargli avere la reversibilita della pensione ma ci hanno detto che per questo la mamma ,non avendo diritti, deve chiedere la tutela della bambina e deve fare una domanda al giudice tutelare.
mi chiedo possibile questa cosaor la mamma la cresciuta fino ad esso ora cosa è cambiato ? seconda domnada mio fratello ha una piccola macchina la sua compagna non la vuole, ho chiesto alla compagna se posso prenderla io, dandogli naturalmente dei soldi ed ha acconsentito posso fare il passaggio ho devo comunque aspettare la sentenza del giudice tutelare ?
Buongiorno, vorrei chiedere alcune cose, io sono straniera che vivo regolarmente in Italia mi sono sposata con un italiano nel 2000, adesso abbiamo una figlia di 2 anni, io vorrei recarmi al mio paese , per andare a trovare la mia famiglia, i miei genitori anziani e fratelli nel mio paese di provenienza, soltanto per un periodo breve d 3 settimane, mio marito non vuole che la bambina faccia il viaggio con me giustificandosi con un sacco di motivi assurdi. Secondo me e solo che lui vuole impedire che la mia bambina abbia alcun tipo di relazione con la mia famiglia. C’e da dire che la mia famiglia si e sempre comportata nene anzi benissimo nei confronti di mio marito. Io quello che chiedo, mi si puo vietare una cosa del genere? Visto che solo e una cosa temporanea e mi sembra giusto che la mia bambina sia vista ogni tanto dai suoi nonni materni, e possibile soffrire un ricatto di questo tipo da parte di una persona così egoista? Ci avrò qualche diritto? O perche sono straniera devo vivere così isolata dai miei cari. Io lavoro full time non ho mai fatto la mantenuta Ho provveduto a comprare tutte le cose che dall’inizio miabfigliavha avuto bisogno. Sto valutando anche la separazione mi potresti dare qualche consiglio..? Grazie
BUONA SERA, HO BISOGNO DI SAPERE SE UN GENITORE PUO’ VENDERE SENZA VINCOLI UNA PROPRIETA’ AVENDO UN FIGLIO INVALIDO, VISTO CHE IL NOTAIO HA ACCENNATO A QUESTA POSSIBILITA’ MA E’ UN’INFORMAZIONE CHE NON TROVO DA NESSUNA PARTE. I BENI DI CUI PARLO SONO RICEVUTI IN EREDITA’ E AVENDO UN COMFLITTO CON LA SUA EX MOGLIE SI E’ RISPOSATO PER NON LASCIARE NULLA AI FIGLI DI CUI UNO MALATO E INVALIDO AL 100%. VI PREGO DI AIUTARMI.
sono divorziato e ammalato di cancro ai polmoni, il 01 dicembre 2010, mi sono operato al Polmone dx (asportato meta’), sono stato malissimo per effetto di chemio ecc. i miei 2 figli maschi maggiorenni uno di 26 e l’altro 37 non si sono fatti vivi neanche per chiedere come stavo,anzi il grande ha detto a mia sorella se muore manco al funerale vado. mia moglie mi perseguita con cause per rompermi le scatole. anzi durante il mio ricovero lo scorso anni ha chiesto il sequestro della pensione, perchè non gli avevo dato la quota del tfr che gli spettava, (non glielo data perchè avevo saputo del mio cancro, e i soldi mi sono serviti per curarmi, perchè mi sono operato fuori dalla mia città. chiedo: come posso fare e se posso denunciare tutti figli e moglie
Salve, volevo chiedere un informazione:
I genitori di mia moglie, siamo sposati da 5 anni con 3 figli, in tutti questi anni non ci hanno mai aiutato economicamente e manualmente anzi si sono dileguati proprio e noi siamo stati aiutati solo dai miei genitori che hanno tirato fuori tanti soldi in questi anni e addirittura si sono dovuti fare un finanziamento piccolo per darci una mano.
I miei possono legalmente chiedere indietro una certa somma ai genitori di mia moglie perchè non si sono mai interessati a noi e non ci hanno mai aiutato?
Quando i miei suoceri moriranno, se non lasciano niente di scritto, la loro casa deve andare anche a mia moglie oltre che alla sorella? e se lasciano scritto che lasciano la casa alla sorella, a cosa andiamo incontro?
Spero che qualcuno mia dia una risposta non so più dove sbattere la testa.
Salve Silvia avrei bisogno di alcune risposte: 2 anni fa’ e’ morta mia madre mio padre ha provveduto a fare la successione dopo di che si e’ risposato , volevo sapere se decidesse di vendere la casa che era anche di mia madre lo potrebbe fare senza il consenso dei tre figli ?
nel caso di vendita quale quota spetta a lui e quale a noi figli?
nel caso invece di morte di mio padre cosa spetterebbe alla nuova moglie,
pervio consenso di quest’ultima? ringraziandola in anticipo per il tempo dedicatomi le invio i miei cordiali saluti