I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. Buona sera. Sono separato consensualmente da cinque mesi e nell’omologa abbiamo deciso di assegnare il primo piano della casa (di mia esclusiva proprietà) a mia moglie, mentre il secondo piano è assegnato allo scrivente. Aggiungo che gli ingressi hanno una scala esterna in comune, mentre gli ingressi ai due appartamenti sono indipendenti. In pratica è un piccolo condominio con tutti i servizi (bagni, riscaldamento, acqua ecc..) indipendenti.
    Al catasto il numero di particella è unico.
    Entrambi abbiamo il problema dello stato di famiglia che sta creando problemi relativamente alla denuncia del reddito e a tutte le questioni fiscali.
    Possiamo chiedere al comune due, in forza all’omologa del tribunale la separazione dello stato di famiglia.
    Aggiungo, infine, che non abbiamo figli.
    Grazie
    Marco

  2. Salve, sono separato da anni, ma non ho ancora il divorzio, convivo con la mia compagna da anni da cui ho avuto 2 figli, la mia compagna aveva 2 figli da un precedente matrimonio poi è rimasta vedova, vorrei sapere se i figli di mia moglie sono miei discendenti in quanto fratelli unilaterali dei miei figli. Grazie Antonio

  3. Salve, il mio compagno non vuole riconoscere la bambina. Come devo comportarmi anche con l’assistente sociale in ospedale quando andrò a dichiararla? Economicamente posso mantenerla, e sono giovane.

  4. mio padre è morto da poco.era sposato da 20 anni con un’altra donna .mia madre è morta da 28 anni..ma adesso che mio padre è morto ,sua moglie si rifiuta di darci quello che mi spetta x diritto..premetto che io ho accudito mio padre un mese intero prima di morire..volevo sapere quanto mi spetta dell’eredità di mio padre..siamo 2 figli del deceduto..grazie

  5. buonasera , io ho avuto un rapporto sessuale con una mia ex ragazza dopo che
    ci
    eravamo lasciati , e da questo in seguito lei mi ha avvertito che èra
    rimasta incinta , e il tempo piu o meno coincideva con l’ultima volta che lo
    abbiamo fatto.Ora pero tra il
    tempo che lei ha saputo di essere incinta ha conosciuto un ‘altro ragazzo
    che
    tuttora ci convive tanto da fargli credere che sia lui il padre pero non
    consentendogli di riconoscerla come sua figlia perche lo sa benissimo anche
    lei
    che sono io il padre , tanto che me mi ha allontanato in modo da non
    creargli
    problemi. pechè gli avevo detto di farmio fare il test in modo che se
    risultava mio ero pronto a riconoscerla ed assumermi tutti i doveri.Volevo
    sapere se posso intraprendere un ‘azione legale per ottenere un
    test dna e il conseguente riconoscimento ?, Una volta ottenuto il
    riconoscimento siccome la bimbe ha otto mesi volevo sapere se lei mi puo
    richiedere le spese fino ad ora da lei sostenute, e se io una volta
    accertata
    la paternita posso richiedere un risarcimento per tutti questi mesi che mi
    sono
    perso mia figlia,in piu volevo sapere il costo
    complessivo ti tutto cio e il tempo che ci vuole.

  6. Buongiorno
    Volevo porre un quesito ma non vorrei essere fuori luogo.
    In caso di separazione consensuale, le chiavi della casa ove risiedono i figli con il genitore affidatario, devono essere restituite dal coniuge non affidatario.
    La casa risulta essere di proprietà di entrambi i genitori al 50%.
    Ringrazio anticipatamente e saluti.
    Gigi

  7. ciao sono separato ma mai sposatio due bimbe la mia vita con lei e stata un inferno,… mi comandava su tutto in 4 anni non mi son potuto mai fare unapasseggiata da solo con mia figlia piu grande 3 anni perche lei era morbosa mi ha agrredito con offese buttato fuori d casa sua ecc ecc…. io paziente me ne sono andato…. lei e proprietaria di una casa non paga mutuo prche rgalata… io pago 700 euro di mutuo casa mia e prendo 1900 quando dovrei dargli di assegno ? lei inizia ad esigere cifre esorbitanti….vi ringrazio vivamente per un evenutale risposta

  8. Buongiorno , con la domanda postaLe da mio figlio Angelo, non era nostra intenzione andare oltre a quello che lei ha precisato poi di seguito, avevamo letto insieme quasi tutte le domande e le risposte che Lei aveva dato in questo blog e la nostra domanda ci sembrava potesse essere utile come risposta ad altre persone invalide e non assistite dai genitori, anche perchè leggendo il suo blog non ne avevo trovato nemmeno una riferita a figlio disabile, abbiamo letto domamnde e risposte di mantenimento a figli maggiorenni tenendo conto delle sue risposte,ma nel caso di mio figlio chiedevamo solo un suggerimento se forse è meglio andare a un avvocato e tutelare mio figlio nel prossimo futuro , anche perchè è una cosa che come madre non ho mai desiderato fare, me sembrava una cosa talmente brutta usare la forza del mantenimento quando invece le leggi non dovrebbero
    prevalere sul cuore, comunque la ringrazio e se la precisazione che è stata da lei fatta è anche riferito a mio figlio, rispetto e me ne scuso ,ma sei lei vorrà dedicare un piccolo spazio per la risposta la ringrazio fin d’ora.
    grazie per il tempo che dedica a persone che come noi tutti abbiamo difficoltà a spendere dei soldi per chiedere interventi ad avvocati che specifico a chi non lo sapesse: chiedono solo per essere ascoltati e dare poi dei pareri come fa lei dalle 150,00 alle 200,00.
    Grazie ancora , mamma di Angelo, lilli

  9. Buongiorno.
    Sto vivendo una situazione piuttosto poarticolare e difficile.
    Sposata da 7 anni, in comunione dei beni, abbiamo 2 figlie e viviamo nella casa a titolo gratuito di mio suocero, che vive in un altra città e li ha altre 2 case, una delle quali presto verrà venduta.
    Stiamo pensando alla separazione, ma mio marito dice che lui non se ne andrà mai da questa casa perchè è di suo padre, piuttosto dovrei andar via io, che owiamente non lavorando mi è impossibile. e che quindi, eventualmente, mi toglierebbero le bimbe e verrebbero affidate ai servizi sociali, perchè lui non potrebbe occuparsene visto che lavora. questa cosa mi sta dilaniando, possono togliermi le bimbe e cacciarmi dalla loro casa per essere affidate ad altri? lui guadagna 1600 € ma abbiamo parecchie spese contratte insieme, circa 800€ quindi è chiaro che non potrebbe pagarsi un affitto. io ho proposto la vendita di questa casa per comprarne 2 più piccole, ma lui si rifiuta aggrappandosi al fatto che è di suo padre e che quindi non se ne andrà. c’è qualche verità in quello che dice o la casa potrebbe essere assegnata alle bimbe e loro a me? la prego di rispondermi. Ho paura di perdele.
    Grazie.
    Saluti Morgana

  10. Vorrei precisare, come ho fatto già più volte, che questo non è un forum. Nei commenti a questo post continuano a venir posti quesiti e casi personali che, spesso, nulla aggiungono a quando già detto nel post e nella lunghissima conversazione successiva.
    Sono convinta che le risposte che cercate ai diversi casi personali non possano e non debbano essere cercate nei commenti a un post di un blog. Questi articoli hanno una funzione orientativa e informativa, ma non possono sostituire in alcun modo una consulenza.
    Ho senz’altro difficoltà a rispondere per motivi di tempo, ma sono anche convinta che, ormai sia giusto rispondere solo a quelle domande che possono aggiungere qualcosa di costruttivo al contenuto dell’articolo

  11. Gentile Avvocato se percaso non sei piu’ disponibile per motivi personali , noi li rispettiamo , però avvisaci cortesemente , cosi’ non staremo tutti qui speranzosi di una tua risposta che non verrà magari mai , che speriamo sia solo causata da grossi impegni di lavoro e null’altro.
    auguri

    mamma di Angelo/70

    • Silvia è molto impegnata in questi giorni per motivi di lavoro. Risponderà a tutti, come fa sempre, quando ne avrà l’opportunità. Vi ricordo che questo è un servizio totalmente gratuito, e che come tale rispetta i tempi e i modi di chi lo gestisce. Sono certa che comprenderete.

  12. Salve ho convissuto per 3 anni e mezzo e con un bimbo di 2 anni, ora ci siamo lasciati, la casa è in affitto. Ora vorrei sapere se ho diritto ad un mantenimento e l’affitto di una casa x me e x nostro figlio..grazie è urgente!

  13. Salve a tutti, non sono pratico del forum, spero qualcuno mi possa rispondere, ringrazio anticipatamente.
    Mi dovrò sposare con una donna che ha già 2 figli avuti da relazioni precedenti, se in un futuro ; spero di no; ci dovessimo lasciare e quindi divorziare i 2 figli avuti da precedenti relazioni non mi comporterebbero alcun adempimento oppure avrei qualche obbligo verso di loro anche se nn sono miei figli, che nemmeno verrebbero a vivere con noi.
    Avrei solo da pagare gli alimenti sempre se dovuti giusto??

  14. Salve, volevo sapere se nel caso di matromonio fra un cittadino italiano e uno straniero è legalmente riconosciuto sia in italia e anche nell’altro paese automaticamente opppure deve essere celebrato anche nell’altro stato di cui è cittadino l’altra persona.
    Grazie della risposta.

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