I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. Buongiorno, sono un ragazzo di 41 anni invalido al 100% fin dalla triste età di 19 anni, malattia che non mi rende disabile nei movimenti ma purtroppo grave , sono disabile al lavoro , non collocabile ,la mia malattia e’ la schizofrenia paranidea allucinatoria , la mia domanda è questa :ho solo una invalidita’ dieuro 270,00 al mese , qualche aiuto sporadico dal comune in cui vivo, ma chi mi mantiene fin dal momento della separazione e di divorzio e mia mamma, per motivi inerenti alla mia grave patologia vivo in casa da solo ,ma sono perennemente a contatto contatto con mia madre che abita vicino a me.
    mio padre non ha mai passato un mantenimento a mia madre ne quando ero piccolo ne fino al 2007, quando mia madre disperata perche non poteva piu’ farcela è riuscita a fare dare a me e solo a me 300 euro mensili dal 2007, io solo da quest’anno do 100 euro a mia mamma per riconoscere quello che fa per me, ma il mio dubbio è: come faccio ad essere sicuro che questa quota mi verrà sempre data da mio padre?, mi hanno consigliato di prendere un avvocato e fare relazionare tutto per scritto in maniera che ioposa avere una garanzia, visto che per 27 anni non mi ha mai mantenuto, nonostante tutte le spese che mia madre ha dovuto sostenere per me , non chiede nulla mia madre , ma adesso mi ha detto che è meglio anche lei mettere tutto per scritto, in quanto l’età avanza e lei vorrebbe e desidererebbe sapere che continuerà obbligato dalla legge a pagare.
    inoltre oltre a questa somma non mi da nient’altro, a tutto ci pensa mia madre.
    cosa posso fare grazie
    saluti
    Angelo e Mamma Lilli

  2. vivo in un appartamento con mia Madre la casa è intestata solo a Me sono unica proprietaria ho un reddito, alla morte di mia Madre Mia sorella può pretendere qualcosa? premetto che sono figlia inabile. Grazie

  3. Buon giorno, alla morte di mio padre ho scoperto che nel 2004 aveva staccato un assegno a mio fratello (siamo solo noi 2) di 20.00 E, che lui ha regolarmente incassato versandolo sul suo conto. Ho chiesto spiegazioni e mio fratello che mi ha scritto che è un regalo che gli ha fatto il babbo allora: posso esigere la restituzione della metà? Grazie.

  4. salve,ho bisogno anche io di un informazione,sono stata convivente con un uomo italiano,ed e risultata la nostra figlia che adesso ha 10 anni,e stata riconosciuta di suo padre e ha il suo cognome,come e successo che il padre e morto,volevo sapere se esiste un mantenimento da parte dell stato italiano per bambini minoreni con un genitore deceduto,io adesso abito in romania insieme a mia figlia,mia figlia mai a ricevuto nessun mantenimento da parte di padre,vi ringrazio

  5. salve.i miei genitori sono divorziati da quando avevo poco più di 1 anno.ora ne ho 23 e da un bel pò di anni mio padre non mi passa il mantenimento e si dichiara nullatenente quando non è assolutamente vero,anzi sta molto bene economicamente e,nei pochi incontri tra me e lui in tentativi di chiarimento,lo ammette anche e lo ammette anche sua nipote al corrente dei fatti con la quale a volte mi sento.mia madre da un pò di anni si è stancata di intentare cause contro di lui(anche perchè non vuole assumersi la responsabilità di mandarlo in galera visto che non è incensurato ed è pur sempre mio padre)e di spendere soldi in avvocati visto che non navighiamo per nulla nell’oro.lui abita con sua madre,che insieme agli altri figli,nipoti e nuore ha intestati tutti gli averi di mio padre,compresa la nuda proprietà,per permettergli di risultare nullatenente per l’appunto.Cosa posso fare per smascherarlo ed avere il mantenimento(anche se non mi importa tanto dei soldi quanto del principio)?è vero che posso chiedere il mantenimento anche a mia nonna?penso che questo comportamento possa essere giudicato mafioso.che schifo.ti ringrazio anticipatamente per la risposta

  6. Ho ricevuto una lettera da INTENDENZA DI FINANZA,dove mi invitano a presentare documentazione su 730 del 2009 di reddito 2008. L’oggetto del loro interesse sembra essere: Frigorifero acquistato con detrazione 20% di cui avevo allegato tutti i documenti,eventuali polizze infortuni/vita aperti dal 2001 e la detrazione figli cui risultava anomalia. Io in busta paga ho il 50% spalmato su ogni mese ma a maggio,con il 730 recupero il 50% che la mia ex non prende,in quanto disoccupata e priva di reddito. Ora io,non vedo o parlo con mia ex da 4anni,i rapporti con i figli son proseguiti bene ed autonomamente in quanto hanno 19 e 20 anni,non studiano piu’ e non lavorano ancora. Sembra che mia ex lavori in un asilo comunale dal 2008. Ho diritto a queste detrazioni o dovro’ restituirle?

  7. ciao vorrei un consiglio io e il mio convivente ci troviamo in una situazione difficile,abbiamo due 2 figli e lavoriamo , lui ha una madre anziana chi si occupa di lei siamo noi e un altro fratello ,ti faccio presente che sono in 5 ,gli altri 2 sorelle e un fratello nn si fanno neanche sentire per sapere come sta la mamma ,come ci dobbiamo comportare ,anche loro dovrebbero darci una mano ,vorrei un consiglio grazie

  8. Ciao, scrivo per un mio carissimo amico che da gennaio di quest’anno e’ disoccupato con 2 anni di mobilita’. Per causa di questa crisi non riesce a trovare niente anche se percepisce la disoccupazione ma non sono abbastanza per pagare l’affitto e il mantenimento di 2 figli poiche’ e’ separato.Io so’ che c’e’ una legge che il comune ti aiuta nel affitto e nelle bollette ovviamente ti da una percentuale ma non so’ se e’ ancora in vigore!! Puo’ aiutarmi o indirizzarmi su altro? grazie

  9. Salve,
    ho scritto un po’di tempo fa riguardo all’improvvisa scomparsa del mio papà con il quale mi ero ritrovata a 25 anni da un anno e mezzo.
    Silvia mi aveva consigliato di chiedere una ricognizione di paternità e di rivolgermi ad un professionista esperto in materia.
    Ogni Avvocato al quale mi sono rivolta mi ha però scoraggiata e non mi ha dato informazioni dettagliate su cosa comporterebbe portare fino in fondo questa mia dolorosissima battaglia.
    Io sono determinata, ma ho davvero bisogno di aiuto.
    Voi potete consigliare qualche professionista in grado di aiutarmi davvero?

  10. buongiorno,
    sono cittadino italiano, ma per lavoro vivo da un anno nelle Isole Canarie in Spagna.
    La mia compagna è italiana, attualmente risiede in Italia e ha un figlio di 5 anni nato da una relazione extraconiugale precedente.
    Premetto che il minore vive con la madre in zona Milano e il padre biologico, per lavoro, vive al confine con la Svizzera. Secondo quanto stabilito con una scrittura privata tra le parti, lui ha diritto di visita un fine settimana ogni 2 settimane e paga la somma di 200 euro al mese ( più conguagli per spese extra )per il mantenimento del figlio. Nel periodo di visita a lui destinato, si limita a portare il bambino dai suoi genitori. Quando il bambino è malato o ha problemi è sempre la madre che deve rinunciare al lavoro chiedendo permessi per assistere e curare il bambino: tutto ciò va a discapito della gestione e mantenimento del minore e di se stessa. Lui dice che lei deve “arrangiarsi” perchè lui non guadagna abbastanza e non ha tempo per dedicarsi al figlio. Ora, tramite legale si è fatto ricorso al Tribunale dei Minori in quanto lei vorrebbe trasferirsi con il figlio presso il mio domicilio in Spagna, dove poter costruire una famiglia vera. Il piccolo già mi conosce e abbiamo avuto tempo e modo di frequentarci. Quante possibilità abbiamo di riuscita? Avendo già espresso la volontà comune di contrarre matrimonio potrebbe avvantaggiarci?
    La ringrazio anticipatamente per al risposta.

  11. buon giorno Silvia,
    volevo una tua risposta su un quesito: siamo quattro fratelli e sorelle da parte di madre (due di noi sono nati da un secondo matrimonio dopo la morte del primo marito)i nostri genitori sono anziani e vivono da soli in casa di loro proprietà e hanno bisogno di continuo aiuto da parte nostra perchè non autosufficienti. Io figlio del secondo matrimonio e una delle sorelle avute dal primo matrimonio siamo gli unici che ci diamo da fare mentre le altre due si presentano saltuariamente (di cui una ,avuta dal primo matrimonio, molto di rado arriva a far visita alla madre due / tre volte l’anno e ci ha esplicitamente detto che lei non vuole partecipare all’accudire dei genitori ) ma però ci ha già fatto sapere che un domani, spero lontano, vorrà la sua parte di eredità. Come ci dobbiamo comportare e come la legge risponde in questi casi su diritti e doveri di tutti i figli? Grazie per avermi ascoltato ti ringrazio anticipatamente .

  12. Buon giorno vorrei alcune informazioni:

    Quando mi sono sposato mia moglie mi disse di essere incinta e io accettai il matrimonio, dopo 3 anni ci siamo separati e io ho proveduto a effettare i pagamenti di mantenimento sino alla sentenza del tribunale che mi assolveva a non proseguir il pagamento degli alimenti ma il problema adesso é che dopo tanti anni mi é stato riferito da mia suocera che la ragazza non é mia figlia di sangue, come posso comportarmi in questo caso visto che la mia ex mi pretende ancora i pagamenti degli alimenti

    la ringrazio anticipatamente per la risposta

  13. buonasera,vorrei un consiglio come fare x impedire a mio fratello di prendersi cura di mio padre solo x entrare in possesso della delega della pensione e prendergli tutti i soldi messi da parte da anni.
    Siamo 3 figli e ora che mio padre e’ vecchio ,mio fratello e’ riuscito ad entrare nelle grazie di mio padre essendo disoccupato.
    A quale organo competente posso rivolgermi x mettere un tutore a mio padre che impedisca a questo mio fratello di mettere mano sui soldi di nostro padre?

  14. Sono padre di un figlio di 21 anni, Francesco, che ha avuto un figlio da Chiara di 18 anni d’età ( aveva compiuto il diciottesimo anno d’età prima del parto): Daniele. Tra poco Daniele compirà i suoi primi 4 mesi e, in questi quattro mesi,Francesco, rimanendo residente con noi ha vissuto nella casa dei suoi “suoceri” per star vicino alla sua donna ed al proprio figlio. La situazione di convivenza in questa famiglia (madre, figlio padre divorziato diversi anni prima)da parte di mio figlio Francesco si è fatta tesa. Invitati ad un incontro tra la nostra famiglia, la famiglia di Chiara, presente il papa di Chiara, anche se divorziato, si è fatta enorme pressione a che i due ragazzi ed il figlioletto NON VADANO A VIVERE da soli, come da loro piu volte espressa volontà. I motivi addotti sono, nell’ordine: la ragazza è affetta da malattia tanto particolare che se non assistita puo anche morire (?) non si sa che malattia sia. E’ incapace di accudire la casa e pensare al figlio piccolo da sola! La stessa Chiara dopo aver espresso la volontà di voler vivere con Francesco ed il figlio Daniele nell’occasione ha dichiarato di aver preso in giro Francesco e che per lei è preminente frequentare l’ultimo anno di scuola e quindi va bene che a suo figlio pensi la sua famiglia e che lei sia libera da pensieri. Domanda: visto che Francesco ha un lavoro, visto che ha un piccolo appartamento in affitto, preso con la sicurezza di viverci con compagna e figlio, visto che la convivenza nella casa della sua “suocera” si è fatta insopportabile visto che tiene tantissimo a Chiara ma molto di piu al figlio Daniele, cosa puo attuare a sua tutela e di suo figlio, senza essere, com’è, prevaricato dalla genitrice di lei? Puo prendere il bambino e farlo vivere nel suo appartamento, ottemperando ai doveri di legge di accudirlo, nutrirlo e farlo crescere con l’aiuto dei servizi quali asilo nido (per quando lavora)? Ci si deve rivolgere per forza al Giudice Minorile o c’è qualche altra strada percorribile?
    Sono un padre che vede suo figlio,Francesco, consumarsi di lavoro e di questi conflitti che, vedo, per lui, quasi insopportabili. Ed essendo padre e marito da piu di 25 anni,capisco, impotente, il suo struggersi per la sua donna e suo figlio.
    Grazie

  15. BUONGIORNO E GRAZIE IN ANTICIPO PER LA CONSULENZA.

    DUNQUE: IN UNA SITUAZIONE IN CUI UNA MADRE NON PARLA PIU’ CON UNA FIGLIA DA 15 ANNI E NEL CORSO DI QUESTO TEMPO ABBIA VENDUTO AD UN’ALTRA SUA FIGLIA LA SUA QUOTA SOCIETARIA DELLA SOCIETA’ DI FAMIGLIA – INIZIALMENTE SUDDIVISA IN TRE – , SI PUO’PENSARE , AL DECESSO DELLA MADRE, DI FAR VALERE LA COLLAZIONE PER LA QUOTA PARTE DI EREDITA’ FACENTE CAPO A QUELLA QUOTA SOCIETARIA CHE E’ STATA VENDUTA IN VITA, CHE E’ STATA DI FATTO SOTTRATTA ALL’ASSE EREDITARIO E CHE PERALTRO DOPO LA CESSIONE HA ACQUISITO BEN ALTRO VALORE? GRAZIE ANCORA

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