I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. buongiorno silvia…
    cerchero’ di essere il piu’ sintetica possibile e precisa..

    ho 22 anni e un bambino di 3 avuto con un padre che l’ha riconosciuto alla nascita ma che poi ho lasciato perche’ era violento e offensivo..

    in due anni che ci siamo lasciati lo è solo venuto a trovare 2/3 volte all’anno e quando il bambino tornava non mi piacevano le cosa insensate che diceva..non mi ha mai dato un euro inoltre non ha mai fatto neanche un regalo al piccolo,ne’ x natale ne’ x il compleanno(e cmq non mi interassano i suoi soldi dal momento che a 28 anni ancora non ha mai lavorato ed è solo un combina-guai)

    quello che mi interessa è che ora che ho inscritto mio figlio ad un asilo in una scuola nuova loro mi chiedono assolutamente le firme del padre per là riconosciuto e xchè quindi ha diritto sul minore e cmq richiedono le firme almeno sulle deleghe che ho fatto io dei nonni che possano andare a prendere il bambino..altrimenti non possono lasciarglielo xchè la scuola potrebbe passare dei guai penali.

    Io pero’ non voglio che il padre sappia in che scuola va e in questo modo sarei obbligata a dirglielo e autorizzarlo a tutti gli effetti, per di piu’ vorrei essere l’unica a rispondere di mio figlio dal momento che è nel mio stato di famiglia(in cui ci sono io,mio padre e mia madre)e che me ne sono sempre occupata da sola..

    se io dovessi andare al tribunale dei minori ho paura di non riuscire ad ottenere il gratuito patrocigno(io nel 2010 ho avuto un redditto di 4.000 euro annuali e mia madre di 12.000)per di piu’ ho paura che se intervengo in modo legale il padre tiri fuori in tribunale tutto l’istinto paterno che non ha mai tirato fuori in tre anni solo per non avere torto e che poi una volta finiti i processi mi cerchi in giro per crearmi dei problemi..gia’ ha avuto una accesa discussione con il mio fidanzato dopo che lui ha fatto e sta facendo tantissimo x mio figlio..cosa posso fare?

  2. scusate per il mio messaggio non sapevo come esprimermi meglio e non mi sono accorta di aver mandato così comè il msg…sono straniera e spero mi capiate…scusate di nuovo…

  3. buona sera

    sono una mammaa senza lavoro con 2 bambini da mantenere.la piu piccola ha solo 9 mesi io e il suo papa c stiamo separando non siamo sposati ma stiamo convivendo avevamo programato di trasferire ma all’improvvisso abbiamo avuto un problema e

    sono una mamma di 2 bambini (uno 5anni e una di soli 9 mesi) .il papa di mio figlio piu grande non lha riconosciuto allora i miei genitori mi hanno aiutato a mantenerlo(non sapevo come chiedere il mantenimento dal padre visto che ha preso il mio cognome)ma poi dopo qualke anno ho conosciuto il mio compagno che mi aiutava con lui,tutto andava bene e abbiamo avuto la nostra bambina all’arrivo della piccola mia madre ci ha chiesto se potevamo trasferirci e vivere da soli cme una famiglia vera ma poi pian piano la situazione era cambiato discutevamo spesso e anche piu di una volta ha alzato le mani su di me e quindi adesso sò cosa fare anche perchè non posso piu chiedere aiuto ai miei genitori perchè stanno per tornare al nostro paese per sempre….non sò a chi devo rivolgermi,neanche ad un avvocato perche non posso permettermelo…mi aiuti per favore e grazie in anticipo…

  4. Buonasera, mi ripresento in quanto ancora mi sembra impossibile : forse finora non avevo/non ho trovato una fonte informata correttamente : possibile che, DOPO TUTTI I DANNI -RAGGIRI ED ALTRO DI MOLTO PEGGIO COMBINATO DA MOLTISSIME BADANTI A PERSONE ANZIANE ED AI LORO FAMIGLIARI – Dopo 10/12 anni in cui parlando fra Famigliari Ed Anziani stessi se ne sentono davvero di Ogni : davvero non esiste ancora almeno un gruppo di Famiglie / Un Ente / Un ufficio referente adove segnalare i Comportamenti Intimidatori E Prevaricatori Da parte di questi lavoratori e lavoratrici SULLE Persone Anziane, spesso LORO Diretti Datori E Datrici di Busta-paga
    ed il resto ?
    Grazie per una risposta / indicazione in merito

  5. buona sera ,In caso di figli di genitori non sposati ma conviventi di chi è la patria potestà e a chi spetta l’affidamento del figlio? Mi spiego meglio: sono diventata mamma in 2008, mio figlio è stato riconosciuto dal papà ma io e lui che siamo stati fidanzati per circa 5 anni e conviveamo dal 2007 ci stiamo lasciando. Il bimbo porta cogniome di mio compagno e stato ricunosciuto come suo figlio,io purtropo non ho per momento un lavoro sono stata acasa con bambino perche lui voleva che io non lavorasi e che mi dedicasi al nostro figlio.lui lavora in proprio ,
    Non so’ come fnziona in questi casi. E’ così piccolo che l’idea di separarmi da lui per qualche giorno mi terrorizza. Grazie per chi mi aiuterà.

  6. Intanto buon giorno!
    Stavo cercando informazioni.. quando ti ho trovato,così,eccomi qua a chiederti un chiarimento.Un mese fa mio padre che viveva con la sua compagna da 30 anni e che avevano l’usufrutto dell’immobile in cui vivevano,ci ha chiamati in punto di morte per dirci verbalmente(eravamo io mio fratello e lei presente)di non litigare e di dividerci quello che volevamo dei suoi averi(quadri mobili ecc.) perchè sapeva di morire.Ovviamente abbiamo rimandato la situazione perchè speravamo che lui si rimettesse,invece dopo 5 giorni è morto!Ora per caso ci siamo accorti che lei si sta trasferendo e che ha svuotato la casa dicendo che ormai è tutto di sua propietà,anche tutti gli oggetti,i mobili ecc che mio padre aveva quando eravamo una famiglia ancora unita.
    Ora ci chiediamo:10 anni fa papà ha venduto una casa di sua propietà,lei ha trasferito i soldi della vendita su un suo conto,si prende i mobili senza chieder se volevamo qualcosa..ma noi non abbiamo nessun diritto?Se avessimo agito quel giorno(azione x me indegna)portandoci via quel che avremmo voluto per piacere di averlo in eredità,ci saremmo comportati si male ma lei non avrebbe avuto tutto! Grazie per l’informazione che mi darete se fosse positiva per noi sarei felice di avere un oggetto in ricordo di papà in casa!!!

  7. Buongiorno, sono stato cresciuto soltanto da mia madre, separatasi subito da mio padre, che ha sempre vissuto all’estero, io l’ho visto rarissime volte, e da 20 anni ho perso ogni contatto. Da poco ricevo notizia da parenti che è defunto (e di possibili complicazioni con cause legali e spese da pagare. Il mio quesito è se io non mi pronuncio sulla rinuncia alla scadenza dei 10 anni cosa succede? Visto che anche il codice civile dice che pur nel caso un creditore per via legale facesse richiedere tramite il giudice al chiamato se accettare o rinunciare all’eredità anche in quel caso se non vi fosse pronuncia il chiamato decaderebbe dall’eredità. Giusto? Grazie in anticipo per l’attenzione

  8. Salve, ho 47 anni e per mia scelta convivo con mia madre di 87 anni nel l appartamento di proprietà famigliare. Cortesemente DUE Domande :Mi è stato raccontato, a me sembra una Gran Bufala, che alla morte del genitore il figlio/la figlia che NON si è sposato/sposata ha diritto a rimanere a vivere nella casa dei genitori ed i fratelli/ sorelle NON possono mandarlo / mandarla via : è proprio così?
    Pur avendo una badante in servizio a 54 ore mia madre peggiora molto lentamente anche perchè questa signora NON la stimola, in nessun modo : è sempre più che pronta a dirle che deve riposare e che poverina, non ce la fà.Inoltre anticipa in ogni occasione e modo l’espressione di ogni una volontà. Esiste (dopo 10/12 anni in cui moltissime persone-badanti agli ANZIANI, Ai Famigliari nelle nostre case ne hanno combinate DI OGNI) : Esiste un Organo/Ufficio/Ente a cui almeno le famiglie – gli Anziani stessi DATORI DI LAVORO, oltre la paga+vitto+alloggio+contributi E QUANT’ ALTRO, possano rivolgersi per PROPRIA TUTELA E ALMENO SEGNALARE PER NOME E COGNOME Queste Dipendenti ed il Loro Comportamento Da Un punto di Vista Psicologico PREVARICANTE sulla Persona Anziana ? O quanto meno che una persona competente -presentando delle prove di questa prevaricazione / di cui io sono in possesso/ – possa controllare il modo di comportarsi verso le persone anziane ?

  9. Buona sera,
    avrei bisogno di un’informazione sulla posizione giuridica della mia situazione. Attualmente convivo da quasi 5 anni, ma vorrei separarmi; dato che seppur non spostati, il mio attuale compagno ha riconosciuto la ns bambina di di 2 mesi, vorrei capire cosa mi è concesso di fare. Posso lasciare casa sua ed andare a vivere nel mio appartamento di proprietà solo con la bimba?
    Grazie,
    Emanuela

  10. salve!sono una ragazza di 24 anni, ed ho una situazione famigliare un pò particolare.Mio padre è deceduto circa 8 mesi fa, mia madre è malata ed è in una clinica riabilitativa ( ha avuto ad aprile un’ischemia celebrale) ed ora siamo a casa io e mia sorella ( di 18 anni, frequentante l’ultimo anno di liceo).Inoltre io sono rimasta da aprile senza lavoro ed ora percepisco la disoccupazione.Ovviamente in casa ci sono delle spese da affrontare come luce, gas, acqua, spese di genere alimentare e per il mantenimento della casa, bollo e assicurazione di due macchine e ovviamente le spese del carburante ( perchè tutti i giorni vado a trovarla in clinica e sono 15 km di distanza..calcola per 7 giorni..!)Insomma, volevo sapere se io posso andare tramite una delega a ritirare sul conto di mia madre ( dato che lei non è autosufficente, nè nel camminare, nè nell’uso di una mano).Oppure essendoci solamente la sua firma può effettuare operazioni solo lei che è l’intestataria??!! grazie Sara.

  11. salve, ho bisogno di un consiglio. Divorziata dal 2004 da un uomo che ha utilizzato la mia firma, ovviamente falsa, per ricevere prestiti bancari ed altre agevolazioni, non ha mai pagato i debiti e le banche si rivolgono a me in funzione delle mie firme, false,apposte in avalloo garanzia, oggi che il nostro unico figlio ha 18 anni un avvocato mi dice che se io non pago il debito passerà direttamente al ragazzo. Come posso tutelare mio figlio e quel che rimane di me dai problemi causati da quest’uomo? quali azioni posso compiere? Ovviamente mentre io e mio figlio viviamo in modo regolare con il mio stipendio il grande uomo vive al meglio con barche, viaggi ecc. il tutto non intestato a lui ma a prestanome…che altro? Grazie

  12. sono Catia
    le vorrei chiedere altre due informazioni:
    in caso di separazione dei beni tra me e mio marito, devo concorrere anch’io che sono la nuora al mantenimento alimentare di mia suocera?l’assistente sociale puo’ avvalersi della legge per andare a verificare se ho dei risparmi messi da parte in banca,e chiedermeli per un evventuale sostentamento alimentare?
    cosa significa essere obbligati agli allimenti nei confronti della madre: bisogna solo dare a lei da mangiare oppure bisogna fornire anche l’allogio (gas ,luce ecc ecc…)

  13. vorrei sapere se posso denunciare la persona che x errore porto il suo cognome e che non vuole firmarmi il suo disconoscimento di paternità… grazie

  14. Catia, che faccia valere tutti questi argomenti, spiegandoli e documentandoli all’assistente sociale. Se la madre decidesse di andare davanti a un giudice potrà opporre il fatto di non essere stato mantenuto e accudito nell’infanzia e l’impossibilità attuale di provvedere al mantenimento della madre.

  15. Gentile sig.Silvia,volevo sapere se un figlio deve mantenere la madre dopo che a tredici anni gli hanno tolto la patria potesta’, è dovuto andare in un collegio dai 13 ai 18 anni,non ha potuto studiare perche’ dopo tre esami all’universita’ ha dovuto ritirarsi perchè dopo 8 ore di lavoro edile non riusciva più a studiare ,il padre lo ha sempre picchiato,entrambi i genitori hanno proprietà,sono separati ma non legalmente,è sparita per linghi periodi andando ad abitare in alberghi o in case private facendo la badante , ora si è rivolta all’assistente sociale chiedendo vitto e alloggio e loro hanno convocato il figlio perchè dia un contributo per il mantenimento .Il figlio si è sposato e ha una figlia ,mutuo da pagare.
    Le chiedo se la legge lo può obbligare a pagare anche se lui con il suo stipendio e quello della moglie arrivano a fine mese come tutti a stento.grazie spero di essere stata chiara attendo una sua risposta

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