Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Serena, se il bambino fosse collocato presso di te (cosa molto probabile), in caso doveste lasciarvi, potresti aver diritto a restare nell’abitazione anche se di proprietà dei suoi genitori.
Valerio, no, tranquillo. Tra l’altro avete un altro figlio, che al limite costituisce una diminuzione del tuo reddito.
Barbara, il fatto che non siano neanche separati non aiuta, ma in queste situazioni valgono anche le prove con testimoni della separazione di fatto. La soluzione migliore è la nomina di un amministratore di sostegno che gestisca tutti i beni di tuo padre. Ovviamente davanti al giudice tutelare che deve nominarlo, avrai modo di provare perchè non può essere nominata tua madre.
Domenico, no.
Mary, se i nipoti sono a carico del nonno e solo se sono minorenni, possono percepire il trattamento di reversibilità. Comunque, quando sarà, potresti chiedere una modifica del mantenimento giustificata dalla morte di tuo padre che ti priverebbe del sostegno economico.
Cinzia, il trattamento di reversibilità spetta a: “ai figli che alla data di scomparsa del genitore siano minori, studenti o inabili o a suo carico. I figli aventi diritto al trattamento sono i minorenni, gli studenti fra i 18 e i 21 anni, a carico dello scomparso, che non prestano attività lavorativa, gli universitari per la durata del corso legale di studi (comunque non oltre i 26 anni), sempre a patto che non svolgano attività lavorativa e fossero a carico del genitore. Il diritto spetta anche ai figli inabili con grave infermità fisica o mentale tale da non consentire lo svolgimento di un’attività lavorativa.” La casa, ovviamente, spetta a te.
Patrizia, dovreste chiedere informazioni all’ente che eroga la pensione (INPS o altro ente previdenziale)
Tommaso, se tua madre è d’accordo non c’è nessun problema ad andare a vivere con tuo padre. E’ senz’altro possibile che voi due fratelli andiate a vivere ognuno con un genitore, soprattutto ora che siete grandicelli. Se tua madre non fosse d’accordo, purtroppo tuo padre dovrebbe ricorrere al giudice che ha pronunciato la separazione per modificarne le condizioni. In quel caso sarebbe senz’altro presa in considerazione la tua volontà, vista la tua età. In bocca al lupo.
Ciro, buona parte del tuo diritto al mantenimento sarà probabilmente prescritto. Dipende da quando sei diventato economicamente indipendente. Ti conviene farti consigliare in modo specifico da un legale che valuterà tutti i dati della tua situazione.
Carmy, insieme ai tuoi fratelli potete ricorrere al giudice tutelare per far nominare un amministratore di sostegno. Potreste proporre uno di voi fratelli e avreste occasione di spiegare al giudice perchè non ritenete adatta vostra madre. E’ una procedura piuttosto rapida.
Simona, finchè tua suocera è in vita può spendere i suoi soldi come crede. In futuro, in sede di divisione di eredità potrete far valere quell’acquisto come donazione alla figlia.
Alberto, con un ricorso per modifica delle condizioni di divorzio in cui chiedi di pagare direttamente ai figli. In questa situazione non dovrebbe essere difficile ottenerlo.
Karin, non avrete alcun obbligo.
teodoro, i tuoi fratelli e tuo padre dovrebbero ricorrere a un giudice per la divisione giudiziale del bene prima di venderlo. Normalmente se la maggior parte degli eredi vogliono vendere e ci sono motivi validi (per esempio il fatto che sono residenti altrove) è facile ottenere l’autorizzazione a vendere e poi dividere i proventi.
Mimmo, si, tutti i figli sono tenuto ad assistere il genitore che non sia autosufficiente. Ovviamente si può adempiere anche delegando a terzi (badanti, case di cura, ecc.)
Stella, è ovvio che se i nonni non hanno capito i documenti, non sanno neanche cosa state chiedendo. Sarebbe meglio tradurli
Ernesto, non ho idea di come potremmo aiutarti. Forse potresti aiutarti da solo dicendo a tutti la verità.
Iole, può interessarti questo post https://genitoricrescono.com/separazione-e-diritti-ereditari/. La separazione lascia intatti tutti i diritti ereditari, quindi sì, erediterebbe anche tuo marito.
Rosmeri, devi inqualche modo farti assistere da un legale per tutelare i tuoi diritti.
Marco, se tuo fratello avesse un figlio ovviamente questo sarebbe erede dei suoi beni esistenti al momento della sua morte. La donazione a tua figlia sarebbe comunque da riconsiderare, mentre la vendita (che comunque sarebbe avvenuta prima della nascita del figlio) e la successiva destinazione del denaro non potrebbero essere sindacati
Rosalba, la metà di tuo marito, però sarebbe comunque ereditata da te e dai suoi figli. Tu comunque resteresti proprietaria della maggior parte dell’immobile.
Gianni, la casa resta affidata, di norma, al genitore presso cui è collocato il figlio minore. Ovviamente dipende da molti fattori (lei lavora? Che reddito ha? Può trovare un’altra sistemazione?) e, in primo luogo dal vostro accordo. La bambina può stare con uno dei genitori o con entrambi (un perodo da uno e un periodo da un altro), sempre secondo il vosro accordo, se lo raggiungete. Altrimenti deciderà un giudice.
Stefania, non è una questione da sbrigare con poche righe su un sito. Devi informarti in modo esauriente. COnsulta un legale, magari anche in un patronato, per farti spiegare con accuratezza diritti e doveri.
salve, vlevo sapere se un padre vende una casa ai figli spetta una parte della vendita ?
grazie.
salve io volevo un informazione. ho mio padre di 78 anni che vive in sardegna e mia madre in piemonte da 20 anni non sono separati legalmente ne’ divorziati. adesso che mio padre e’ malato di alzahimer sta per trasferirsi da lui anche se lui non si ricorda di lei per i suoi interessi perche’ non puo’ pagarsi l’affitto perche’ prendera’ 500,00 euro e non riuscirebbe a mantenersi,invece tornando da mio padre avrebbe 1250,00 mensilepiu’ accompagnamento e invalidita’.io avevo attivato per mio papa’ un ‘assistenza domiciliare e lo vado atrovare appena posso perche’ abito in emilia romagna volevo sapere se c’e’ qualche legge che le impedisce di sfruttare mio padre e se lei riesce ad stabilirsi a casa se io ho ancora qualche diritto, garzie
Ciao Silvia, desidero sposare la mia attuale compagna con cui ho avuto una bambina. La procedura sarà quella della Separazione dei Beni.Di contro sono già padre di un’altra bimba arrivata da una precedente relazione more uxorio. Per quest’ultima il Tribunale dei Minorenni ha già emesso il Decreto per le disposizioni di carattere economico e di visita. Una volta sposato la mia ex può chiedere una revisione dei provvedimenti indicati nel Decreto del Tribunale dei Minori in specialmodo per quanto riguarda l’assegno di mantenimento anche se ho la separazione dei beni con mia moglie? In pratica può incidere anche il reddito di mia moglie?.
Grazie
Valerio
ciao silvia vorrei sapere ho una bambina con problemi de discapacidad , il padre a presentato sintoma di azaimet il figlio abuto con la moglie lo a traferido da lui encieme con mio figlio pui picolo laciandoci per la strada ha mio figlio di 19 anni e la BAMBINA di 9 dicendoci che la casa e di propiedad di loro, ma devo dire che luis era propietario di varie case la cuale loro mi dicono che luis le ha ventuta a loro e no posiedi niente che solo ha deviti e la fabrica di propiedad luis il 60 e il figli il resto dicono che faranno falimento io devo dire che no o soldi per pagare un avvogato cosa devo fare ,per favore
Sono ragazza che aspetta un bambino. tra poco andrò a convivere con il mio ragazzo nella casa di proprietà dei suoi genitori. Non ci sposiamo ma solo convivenza. La mia domanda è la seguente: che diritti avrò sull’immobile nel caso ci dovessimo lasciare? Ho qualche diritto se l’affidamento del bambino spetta a me?
Grazie
Salve, sono una ragazza figlia unica e vorrei sapere: se i miei genitori (o solo uno dei due) non ancora in pensione dovessero morire, a me andrebbero le loro pensioni e la casa oppure solo la casa?
Grazie anticipatamente, mi sono posta il problema per curiosità e per sicurezza per il futuro.
Salve, non sono sposata ma ho tre bambini avuti da due diverse relazioni entrambe risolte. Ora vivo con mio padre il quale ci aiuta ad andare avanti poiche’ io non lavoro. Quando lui non ci sara’ piu’ la pensione di reversibilita’ potra’ andare ai nipoti, che sono per legge equiparati ai figli? La legge dice (nella normativa INPS sulla reversibilita’) “se uno o entranbi i genitori non lavorano”. Cosa significa? Io non sono mai stata sposata ed i figli sono affidati a me e sono nello stato di famiglia di mio padre.Il mantenimento dei due padri non e’ sufficiente al sostentamento. Grazie anticipatamente
Ciro…credo che tu non abbia molte possibilita’,visto che son passati troppi anni. Possibile che ti riconoscano eventualmente un unica unatantum…tipo 5000euro..