I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. cara silvia vorrei sapere .CONVIVO CON UNA RAGAZZA HO UNA BAMBINA DI 8ANNI ABBIAMO DECISO DI LASCIARCI ORA IO HO UN MIO PROPRIO LAVORO E HO COMPRATO UNA CASA INTESTATA A ME PAGO IL MUTUO LEI VOLENDO PUO PRENDERMI LA CASA E MANDARMI VIA PER VIA LEGALE LA BAMBINA LA POSSO TENERE IO GRAZIE ANTICIPATAMENTE

  2. Gentile Dottoressa,
    sono sposata in regime di separazione di beni. Mio marito dal precedente matriminio ha avuto due figli ora maggiorenni ma che convivono ancora con la loro mamma. Io non ho mai avuto figli. Vorremo comprare una casa insieme ma vorrei tutelarmi in caso di premorienza di mio marito. Come possiamo fare? Se vendessi un appartamento di mia proprietà già prima del matrimonio e con quei soldi comprassi la metà della nuova casa. Potrebbe esserre una soluzione valida? Mi può dare Lei dei suggeriemnti? La ringrazio cordialmente.
    Rosalba MG

  3. Grazie Silvia,
    continuerò ad andare in albergo per stare un pò di tempo con i miei fatelli e per vedere papà e nonna. Ma papà non può impuntarsi facendo capire a mamma che i figli sono tutti uguali, anche quelli che già sono realizzati con una loro vita?
    Gazie ancora

  4. Enzo, state facendo azioni inutili se non vi costituite parte civile. Pià che le querele penali, dovete iniziare un’azione esecutiva per il mantenimento non pagato e pignorare gli immobili. Altrimenti lui verrà sì condannato, ma voi non otterrete nulla, perchè il processo penale in sè non serve per consentire il risarcimento del danno o il pagamento del dovuto.

    Stefano, sulla tua quota parte dell’attività sì (per quanto un’attività difficilmente ha un valore in sè e le quote di una piccola società non sono facilmente monetizzabili). Puoi avviare l’attività con una società a nome solo della tua compagna o al 50% sua e al 50% di uno dei tuoi genitori. Al divorzio puoi riacquistare quella parte di quote.

    Hermann, si che potete farlo. Per una diffida ad avvicinarsi dovreste fare delle denunce o almeno degli esposti e se lui ha atteggiamenti persecutori nei vostri confronti potete chiedere un “avviso orale” da parte della Pubblica Sicurezza. In caso lui continui con i suoi atteggiamenti dopo un avviso orale, gli eventuali atti persecutori successivi sarebbero considerati aggravati.

    Eleonora, perchè non ti rivolgi al tribunale per i minorenni per far regolare questo rapporto? E’ una procedura dove in teoria non avresti neanche bisogno di un avvocato, potendo scrivere il ricorso in proprio, anche se ti sconsiglio di andare da sola. Il padre DEVE mantenerlo. Sulla frequentazione al momento non hai nessun dovere specifico e anche lui non può pretendere senza avviso di prendere il figlio. Comunque una regolamentazione dei vostri rapporti farebbe bene a tutti, prima di tutto a vostro figlio (e a te che lo mantieni da sola).

    Simone, attualmente la casa è dei tuoi genitori e basta, non è per 1/3 dei figli. Quindi, è penoso, ma tua madre può non accoglierti in casa.

  5. Buongiorno,
    siamo 3 fratelli con entrambi i genitori in vita. I 2 miei fratelli vivono sotto il tetto dei miei genitori, io da anni ho la mia vita fuori dalla regione dei miei, dove ho una casa di proprietà, una moglie ed una figlia. Domando se esiste una legge che mi consente di usufruire del tetto dei miei genitori (anche solo per dormire), ogni tanto per andare a trovare i miei cari? O devo ogni volta pagare un albergo essendo per 1/3 anche mia la casa dei miei genitori dove vivono i miei 2 fratelli? (Naturalmente chiedo questo perchè con mia mamma non vado d’accordo e mi fa ostruzionismo per andare a dormire)
    Grazie

  6. buon giorno Avvocato, ho un figlio di 4 anni, non sono mai stata sposata col padre che lo ha riconosciuto nè ho mai convissuto con lui. il padre non vuole mantenere il figlio perchè dice che non vive con lui. si frequentano in media 2 volte la settimana e capita che il padre cambi i suoi programmi a seconda dei suoi comodi, sempre avvisandomi all’ultimo momento. nel caso in cui il padre decidesse di voler far dormire il bambino da lui che vive coi genitori (lui fa 2 lavori che lo tengono occupato anche la notte e comunque ha orari impossibili per un bimbo), oppure mi chiedesse di portarlo in vacanza, io posso rifiutarmi?

  7. buon giorno Avvocato,

    per dirlo sinteticamente .. . . io purtroppo ho una malattia non curabile e ho un figlio ( che lavora) di oltre 30 anni in più vive in casa nostra, non vuole saperne di assistermi in più i rapporti tra noi (mia moglie e io) sono sempre tesi non c e dialogo io in piu ho bisogno di tranquillità.

    A questo punto ci chiediamo se possiamo mandare fuori di casa il figlio e magari che non possa avvicinarsi più di tanto a noi?

    grazie per la risposta

  8. Buongiorno Avvocato,
    sono padre di tre figli, i primi due li ho avuti con una persona, dalla quale mi sono separato nel nov.2009 e l’ultimo con l’attuale compagna con la quale convivo nell’appartamento di proprietà dei miei genitori.
    Nel caso in cui io e la mia compagna decidessimo di aprire un’attività (bar/gelateria/ristorante…) nel periodo in cui sono solo separato dalla moglie ed io per qualsiasi causa, venissi a mancare prima del divorzio, la mogli potrebbe rivalersi sull’attività nella sucessione dei beni? In tal caso, come posso tutelarmi da questa possibilità?
    Grazie.

  9. Salve,
    —————-
    Gentile avvocato,
    Tizio è un artigiano con reddito esiguo, ma ha un patrimonio immobiliare di circa 1milione di euro. E’ separato da 8 anni, da 6 anni non versa il mantenimento per i suoi tre figli (è stato condannato a 4 mesi,non ha comunque versato un cent,ha altre due denunce pendenti), inoltre sta svendendo le sue proprietà, con il dichiarato intento di dilapidare tutto in bacco-tabbacco-venere.
    1)Come possono, se possono, i figli tutelare questo patrimonio?
    2)E’ possibile per i figli avere la proprietà o il godimento di alcuni dei suoi beni invece del mantenimento pregresso e futuro?

    Grazie,
    cordiali saluti
    questo messaggio l’ho scritto il 21 marzo del 2011,
    —————-
    oggi c’è stata la terza condanna per il mantenimento: 2mesi convertiti in multa da euro2800,00… (che vergogna per un paese “civile”, noi patiamo e lo stato incassa!)la cancelliera, persona di buon cuore, mi ha consigliato di costituirci parte civile(alla prossima querela), in modo da poter meglio spiegare la situazione al giudice (il quale non gli ha nemmeno intimato di pagare il mantenimento) dovremmo pagare un avvocato, il problema è che di avvocati ne abbiamo pagati tanti senza ottenere nulla, ci sembra che tutti sono contro di noi… perchè? siamo tre giovani di cui uno minorenne e dobbiamo occuparci di nostra madre invalida che almeno ha un minimo di pensione, altrimenti dovremmo chiedere l’elemosina… spero di non essere stato poco “astratto” e le chiedo cortesemente un consiglio, grazie

  10. CIAO SILVIA GRACIE PER LE TUE RISPOSTE MA ADESSO VORREI CAPIRE SI IL PADRE DE LA MIA BAMBINA A FATTO UNA VENDITA SIMULATA AI FIGLI LACIANDO SOLO IL USO FRUTTO PER LUI LACIANDO LA MIA BAMBINA DI 9 ANNI E IN PUI HE UNA BAMBINA CON PROBLEMA DE DISCAPICITA COME POSO TUTTELARE LA MIA FIGLIA PER FAVORE SILVIA MANDAMI RISPOSTA PRESSO IL MIO MSM mcmagaly@hotmail.it TI RINGRACIO ,

  11. Ciao la mia è una situazione un po particolare. io sono stata adottata da mio zio,perche non potevano avere figli,e il mio genitore biologico mi ha dato in adozione. volevo sapere se io rientro nella eredita del genitore biologico. grazie

  12. Temevo questa sua risposta, gentilissima Silvia, ma speravo che ci fosse una legge che ristabilisse le eventuali disparità tra fratelli.
    Seguirò il suo consiglio allora grazie!!!!

  13. Lu, e allora perchè non rivolgersi a un avvocato?

    Carlotta, mi è un po’ oscuro il momento in cui il padre ha perso la potestà sulla figlia, perchè comunque sarebbe stato tenuto al mantenimento, al posto del tuo compagno. Comunque dovreste far analizzare in concreto la situazione economica e di fatto per valutare se è il caso di tentare una modifica delle condizioni.

  14. Gentilisima Silvia, ti scrivo per conto del mio compagno, ed approfitto della tua esperienza e cordialità per avere alcune infomazioni. Anni fà si ero sposato con una donna divorziata che era già madre di una figlia regolarmente riconosciuta dal proprio ,marito. dopo il matrimonio e’ nato un figlio che attualmente vive con il mio compagno, preciso che durante il matrimonio la madre ha fatto perdere la patria podestà della figlia all’ex marito (invalida al 100%)e di conseguenza veniva affiliata a dal mio compagno, dopo avvenuto ciò furbamente ha chiesto la separazione ed il divorzio. Attualmente questa ragazza ha 35 anni e si trova ricoverata presso una struttura pubblica, percepisce la pensione di invalidità e accompagnatore che in parte viene trattenuta da predetta struttura, con un disavanzo di circa 190 euro la mensili che la mamma pue essendo autonoma si dice di mettere da parte essedosi fatta nominare amministratore, il mio compagno continua a versasare alimenti per la ragazza . Vorrei sapere se tutto ci’ e’ ancora possibile e se prova ad effettuare delle modifiche di sentenza di divorzio e possibile che tutto cio’0 vada a cessare.
    Confido in un tuo prezioso consiglio.
    Grazie

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