I diritti dei figli

diritti dei figli

Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.

Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).

Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.

FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.

I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).

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673 thoughts on “I diritti dei figli”

  1. salve vorrei porre una domanda..

    mio nonno ha molte proprietà, e 5 figli tra cui mia mamma ke è molto malata..nel caso mi dovesse lasciare..(ho anke una sorella) la quota di eredità quando ci lascerà anchè mio nonno si divide per 4? o per 5 e passa ai nipoti? “me e mia sorella”? sono uno studente, ho provato a fare una ricerca in materia ma senza riscontro..
    attendo risposta grazie luca.

  2. Cara Silvia
    La ringrazio tanto per la Sua pronta risposta. L’unica cosa che ho di mio padre é una lettera scritta nel’agosto del 1994 dove mi confida le sue preoccupazioni e dove menziona di temere che lei potrebbe toglierli la delega. Ciò spiegherebbe forse come è stato possibile fare il trasferimento. Ma nient’altro. A chi devo rivolgermi? Come devo procedere? Il notaio potrebbe essermi di aiuto? Tra qualche mese scade l’anno per la successione. I vivo all’estero. Tante grazie. Isabella

  3. Isabella, i risparmi della famiglia erano legittimamente da considerare al 50% tra i coniugi. Farseli intestare, probabilmente con un conto solo a nome di tua madre, senza consenso di tuo padre è piuttosto difficile: ci deve essere stato un passaggio di denaro da un conto cointestato ad uno ad intestatario unico. Se il conto cointestato era a firme disgiunte per i trasferimenti, era legittimo per entrambi eseguire trasferimenti su altri conti.
    Si potrebbe comunque tentare di far riconoscere un’incapacità di tuo padre, se si è verificata, o una vera e propria azione fraudolenta da parte di tua madre.
    Non si tratta di prove semplici da reperire dopo quindici anni. Tra l’altro dovresti dar prova di aver avuto conoscenza del fatto prima di 5 anni a questa parte, se no la prescrizione avrà operato estinguendo il diritto.
    Sono comunque valutazioni che vanno fatte conoscendo come sono avvenuti i passaggi di denaro, in che tempi ed in quali situazioni specifiche.

  4. Dopo la morte di mio padre sono venuta a sapere che mia madre anni fa (probabilmente più di quindici)ha provveduto a farsi intestare a suo nome tutti i risparmi che i miei genitori hanno fatto durante il loro matrimonio. Sò con certezza che ciò l’ha fatto senza il consenso di mio padre perchè lui mi confidò prima di morire che temeva che potesse succedere una cosa del genere. Io purtroppo non gli credetti. Ora vorrei far valere i miei diritti, ma non so come fare e se è ancora possibile dato che da anni tutti i risparmi risultano intestati a mia madre. La prego di aiutarmi con un consiglio. Grazie infinite.Isabella

  5. No Erik, non c’è nessuna legge, a parte quella del buon senso, a meno che tu non sia impossibilitato per motivi fisici o di salute a provvedere a te stesso.

  6. Ho un padre che ha diverse proprietà (case e appartamenti) abbandonati inquanto si è trasferito in altra località, da un anno e mezzo stà cercando di vendere a prezzi bassi senza esito e pertanto queste proprietà sono soggette a degrado.
    Ho manifestato l’intenzione di abitare io una di queste case a mio padre anche pagando un affitto simbolico ma mio padre preferisce tenerle sfitte in attesa di vendita.
    Vorrei sapere se cè una legge che impone ad un padre (in caso di crisi come questa) di dare la casa in uso al figlio piuttosto che tenerla in quelle condizioni ??? Grazie

  7. @Tiziana: tuo figlio ha diritto ad un mantenimento dal padre adeguato ai suoi redditi. Puoi ottenerlo con un ricorso al tribunale civile e ti e’ necessaria l’assistenza di un legale. Se pero’ hai un reddito annuo inferiore a circa € 10.000 potresti avere il patrocinio a spese dello Stato.

  8. ciao silvia sono una ragazza madre mia figlia a 6 anni e ho avuto da un precedente rapporto un figlio che adesso a 2 mesi il padre e sposato e nn mi manda un euro, sto in affitto e ho tante spese ma il piccolo e riconosciuto da lui volevo sapere piu’ o meno come mi posso muovere e quali sono i diritti che ho.per favore rispondi!

  9. Buongiorno,
    vorrei sapere se con la morte di un genitore che per più di 35 anni ha convissuto con il figlio e la nuora che l’ha sempre curata e non gli ha mai fatto mancare nulla, l’altro figlio ha diritto al 50% del patrimonio o se invece le percentuali sono diverse. Considerando anche il fatto che per i primi 20 anni lo stipendio del figlio convivente è andato in casa per le spese domestiche.
    Grazie mille

  10. @ Natalia: certo che tuo figlio ha diritto alla sua parte di eredità, esattamente come gli altri due figli.
    Più che lo stato di famiglia, ti servirà un certificato di nascita da cui si evince la paternità.

  11. Salve,
    ho un figlio minorene, suo papa e morto e noi non eravamo sposati, ma il bimbo e riconoscuto da lui. Volevo sapere se il bambino lo aspetta qualche patrimonio, visto che suo padre aveva altra famiglia e due figli maggiori. Con la ex moglie era separato. Noi abbiamo stato di famiglia.

    Grazie mille!

  12. Piero, in realtà bisognerebbe avere la situazione dei vostri redditi alla mano per rispondere alle tue domande.
    Normalmente la casa familiare resta assegnata a chi convive con i figli, perchè sono proprio i bambini a dover subire le minori rivoluzioni possibili.
    Se il tuo reddito è maggiore del suo in modo significativo, non potrai esimerti dal contibuire a sostenere l’affitto di un’altra casa. Oppure potrete decidere di comprendere il contributo all’affitto nel mantenimento dei figli.
    Per quanto riguarda la partecipazione societaria, se siete soci lo sarete secondo ben precise quote societarie e quelle devono valere.

  13. SALVE.sono in fase di separazione.conviviamo, 2 figli.
    sono stato accusato di tradimenti, di aver trascurato la mia compagna, ecc,ecc..
    avendo io la coscienza pulita non sono disposto ad accettare tutte la colpe.quindi pagando io affitto di casa non intendo andare via.
    nel caso la mia ex compagna vada via, quali sono i miei obblighi?
    io sono disposto a mantenere i miei figli, ma non lei. quindi l’affitto dell’eventuale casa che trovasse, a chi spetta?
    in più siamo soci di un’attività che ha problemi economici, rientro con banche e arretrati iva? in che modo si deve quantificare la sua quota ? grazie.

  14. Davide, in realtà un mantenimento adeguato al reddito di entrambi i tuoi genitori dovevi averlo da sempre.
    Adesso sei forse nel momento peggiore per chiederlo, perchè, dopo 3 anni dalla laurea è proprio il momento in cui ci si aspetta che ti renda indipendente.
    Io ora non te lo consiglio, perchè l’esito di un’azione del genere è piuttosto incerto. Da studente, sarebbe stato diverso.

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