Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
Grazie per la risposta , ma non mi ha chiarito il dubbio.
Ok che il genitore può fare in vita ciò che vuole ,anche se i figli dovrebbero essere uguali soprattutto quando entrambi si comportano bene con i genitori;ma se padre e primo figlio sono d’accordo possono utilizzare questo escamotage facendo possedere e godere i beni per 20 anni o più( orto ,fondo rurale o altri beni che siano)solo al primo figlio? Lui allora non ne diventa automaticamente proprietario?
Il secondo figlio può rivalersi sul fratello? Può dimostrare che quei beni fanno parte della comune eredità.Quando però, come?Vorrei un consiglio pratico.Cosa fare a chi rivolgersi?
p.s. Il tribunale come fa a dichiarare l’usucapione?
Buongiorno a tutti, volevo avere un chiarimento a proposito di una situazione un pò delicata. Cerco di spiegarmi meglio : può un padre decidere di far acquisire un bene immobile tramite usucapione solo al primo dei suoi due figli,in modo che dopo i termini di legge (20 anni? ) ne diventi automaticamente il proprietario? il padre in questione può avvalersi di questo mezzuccio anche per tutti gli altri beni di cui è proprietario. Cosa può fare il secondo figlio per far valere i suoi diritti? Per favore datemi una risposta e un consiglio. Grazie
L’usucapione non la decide il proprietario del bene, anzi, da un punto di vista giuridico avviene perchè il proprietario, per 20 anni e oltre, non fa valere più i suoi diritti di possesso. Perciò da un punto di vista giuridico non si fa acquistare un bene per usucapione. Ovviamente difficilmente potrà verificarsi l’usucapione per la casa dove vive il padre. L’usucapione va comunque dichiarata dal tribunale e comunque il genitore in vita può disporre dei suoi beni, che, in questo modo non risulteranno donati ad un figlio.
ciao silvia io volevo dire che nn ne posso piu perche mi fanno dei spregi poi volevo pure sapere sicome io sono la conpagnatore di mio suocero volevo sapere se mi tocca qualcosa del aretrati di acconpagnamento. perche fino ora nn o visto nehe un centesimo perche mia suocera dice sempre che nn faccio niente e io mi perdo per loro in fatti quando devono andare a controllo ci va sempre mio marito e io ma nn vogliono uscire soldi da noi vogliono tutto gratis.e gle li da a chi dice lei chi nn fa niente .dammi un consiglio grazie
Buongiorno a tutti/e, ho una domanda da fare e se qualcuno mi rispondesse ne sarei molto grato: io ero accompagnato con una ragazza Cubana, in questa convivenza è nata una bimba oviamente riconosciuta. Dopo 5 anni la convivenza si rompe e la bambina resta con la madre, minacce su minacce da parte sua intimandomi che sarebbe partita per il suo paese portandosi la piccola, alch’è io da buon padre cerco tramite avvocato, di calmare l’ira ma dopo tanti sacrifici inutili penso bene di far ritirare il passaporto di mia figlia aggiungendo che se lei volesse partire….. che lo faccia pure ma la figlia risiede nella mia residenza mia fino al suo ritorno (carta scritta e controfirmata dinanzi agli avvocati da ambe le parti). Dopo un pò di calma vengo chiamato davanti ad un guidice (donna) dalla controparte e presentandomi tranquillamente spiego le mie motivazioni, tassativamente rispondo in modo negativo. Il guidice mi dà pienamente ragione e convince la donna a tranquilizzarsi. Poco tempo fà , la stessa guidice pensa bene di ritrattare e di suo pugno fa ridare il passaporto alla mia piccola motivando che non c’è alcun pericolo da parte della madre a non tornare più in Italia. Ma io mi chiedo e mi domando: ma quella persona ha bevuto una grappa? Ma quante donne dei caraibi lasciano i propi figli alle loro madri per essere più libere (se è vero che torna). E poi se lei si presentasse in un areoporto, non dovrebbero chiedergli
la firma pure del padre per far espatriare?
Papà disperato, vi consiglio di cercare un buon accordo, voi che potete non ricorrere ai giudici. Obbligarla decisamente non puoi (ci mancherebbe!), potete accordarvi sulla divisione delle spese.
Conni, non capisco bene la domanda: come puoi fare per cosa?
io bado mio suocero e mia suocera in tutti i senzi e mi da la conpagnamento pero con lei ci abita mio cognato la moglie e tre figli e nn fanno niente ma gli da da mangiare e nn contribuisce e giusto cosi cosa posso fare per favore mi puo dare una risposta in tutto questo grazie
Cara Silvia,
ho un figlio di 7 mesi, io e sua madre non andiamo più d’accordo.
Non mi dilungo sullo strazio che significa per me dover andare a stare senza il mio bimbo..
Premetto che, non siamo sposati, siamo convienti in una casa che affittiamo, con affitto cointestato, ma in cui non abbiamo nè io e nè lei la residenza(ognuno è residente in precedente indirizzo).
Sarà una decisione difficile, ma credo che decideremo di separarci.
Ora il problemaa è il seguente, l’affitto (benanche sia intestato a tutte e due, da quando è rimasta incinta l’ho sempre pagato io). L’affitto è piuttosto alto, attorno al migliaio di euro o poco più, io posseggo un altro immobile , dove andrei a vivere e lei no. Nel mantenimento del figlio devo comprendere anche metà dell’affitto che dovrebbe pagare per stare dove siamo ora? Posso abbligarla a stare in un posto meno caro?
Un grazie anticipato.
S.
Ciao
convivo con il mio compagno da 14 anni e abbiamo due figlie di 6 e 10 anni
Da più parti mi sento dire che dobbiamo assolutamente sposarci per tutelare tutti i diritti delle nostre figlie, visto che, a quanto pare, la legge non le equipara a figli di genitori sposati e specie in caso di morte di entrambi i genitori, non risulterebbero avere parenti altro che i nonni
stessa cosa per le ereditò dei diversi parenti, zii o latro, roltre ai nonni, le bambine non risulterebbero loro eredi per diritto
Poete confermarmi se tuttto ciò è vero? E se , in questo caso, l’unico modo per veder tutelati TUTTI i diritti delle nostre figlie l’unica strada sia il matrimonio?
grazie molte
Barbara, non è affatto vero: sull’argomento ho scritto tempo fa questo post https://genitoricrescono.com/affidamento-minori-nonni/ che già smentiva le tante preoccupazioni sul punto.
Posso tra l’altro aggiungere che sta per essere varata (è passata alla Camera ed è praticamente certa la maggioranza al Senato) la legge che eliminerà per sempre la differenza tra figli nati nel matrimonio e quelli nati da genitori non sposati. Per cui tra pochissimi mesi non esisterà più nel nostro Paese la distinzione tra figli e i rapporti di parentela si avranno con tutti i parenti dei genitori. Quindi potete evitare questo matrimonio!
Appena potrò leggere il testo definitivo della nuova legge, ci scriverò sicuramente un post.
E invece, Francesca, è proprio così: basta una ricostituzione di fatto del nucleo familiare per rendere inutile la separazione (sempre che uno dei due voglia far valere questa ricostituzione)
ti ringrazio x avermi risp….ma volevo dirti che anke se erano tornati insieme la separazione legale è rimasta …nn credo che si possa annullare solo x il fatto che abitano insieme…
@Megaly, non ho abbastanza elementi per comprendere bene la vicenda.
@Giulia, anche in questo caso non ho capito bene la domanda. Sicuramente se ti sei allontanata dalla casa coniugale (con i figli? senza?), hai dato prova di non aver interesse alla casa coniugale e di avere altre possibilità abitative e probabilmente per questo non ti è stata riconosciuta la necessità di un contributo al pagamento di un’abitazione.
@Leo, da quello che ho capito il bene immobile è stato realmente comprato da tuo fratello, dato che i soldi gli sono stati prestati da altri familiare, c’è stato un passaggio di denaro all’acquisto del bene. Quindi come potete reintegrarlo nell’eredità? Al massimo chi ha prestato i soldi doveva richiederli indietro, ma in quel caso se sono passati oltre 10 anni senza mai chiedere una restituzione, non sarà facile. Sarebbe stato diverso se fosse stata una vera donazione.
@Francesca, se c’è stata una riconciliazione quella è diventata la casa coniugale e la separazione è come annullata di fatto dalla ricostituizione della convivenza. Magari dipende dal tempo di questo periodo di riconciliazione, potrebbe provare che era solo una forma di ospitalità, ma non mi sembra facile. Anche perchè se ho capito bene è stato un reale perido in cui il nucleo familiare si è ricostituito.
@Elisa, i tribunali difficilmente “tolgono” i bambini. Una bimba di 16 mesi difficilmente viene collocata stabilmente presso il padre piuttosto che presso laa madre. Mi sembra una minaccia infondata, se non ci sono altri motivi.
Gent.le dott.ssa,
l’abbandono della casa coniugale anche se in affitto, preclude la possibilità di costringere l’ex coniuge al pagamento di un altra casa, ma verserà solo il mantenimento ai figli. come è possibile?
Salve
complimenti innanzitutto blog molto interessante!!
ho letto un pò quasi tutte le domande-risposte e credo di aver trovato la risposta che mi serviva ma volevo avere conferma chiara da Lei.
Io convivo felicemente da 15 anni e abbiamo una bambina di 10 anni, negli ultimi due anni stò andando o sento di genitori che conosco che vengono a mancare(l’ultima stamane quando ho portato a scuola la bambina, è venuta a manvare la madre a una bimba di 7 anni).
Io non ho scritto ancora niente su cui venga indicato chi si deve prendere cura di mia figlia, come è stato suggerito in una risposta, e comincio ad aver paura per mia figlia. Il padre l’ha riconosciuta alla nascita, se dovessi venire a mancare io rimane con lui? Se venissimo a mancare tutti e due andrebbe ai nonni?
Mi pare di aver capito che la risposta è si a tutte due le domande e senza bisogno di sposarsi o mettere per iscritto niente.
Le faccio tantissimi complimenti per il lavoro che stà svolgendo!!!
Olivia, confermo tutto. In realtà la bambina non andrebbe “necessariamente” con i nonni (potrebbero anche esserci opzioni milgiori, per esempio zii che si rendessero disponibili), ma sicuramente loro sarebbero i primi ad essere presi in considerazione.
sto cercando il termine esatto che indica l’azione per cui i figli si prendono cura dei genitori , la pietas dei latini. grazie