Nell’ambito del tema della pluralità di figli e dei rapporti tra fratelli e sorelle, anche provenienti da diverse situazioni familiari, analizziamo quali sono i diritti, in particolare patrimoniali, dei figli nei confronti dei loro genitori.
Il principio essenziale del nostro ordinamento è che i figli sono tutti uguali tra loro e sono riconosciuti loro pari diritti. Quindi non vi è alcuna differenza tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori, intendendo per questi ultimi sia i figi nati nell’ambito di una convivenza more uxorio, sia quelli nati da una relazione che non comporti convivenza tra i genitori.
I figli, dunque, hanno pari diritti successori nei confronti nei genitori, ma hanno pari diritti anche in vita dei genitori, in particolare il diritto di essere cresciuti, mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30 Costituzione), fino alla loro indipendenza economica, secondo le loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 c.c.).
Chiariamo prima di tutto il significato della terminologia giuridica:
– figli legittimi: sono i figli nati in costanza di matrimonio
– figli naturali: sono quelli nati da genitori non sposati, quindi i figli dei conviventi ed i figli nati da relazioni che prescindono dalla convivenza tra i genitori. In caso di matrimonio dei genitori successivo alla nascita, il figlio diviene legittimo.
– figli riconosciuti: sono i figli naturali per i quali i genitori hanno posto in essere un atto formale di riconoscimento, ovvero la dichiarazione di essere genitore del bambino. Tale riconoscimento si fa nell’atto di nascita, ma può essere fatto anche prima, quando è già avvenuto il concepimento, innanzi ad un ufficiale dello stato civile o al giudice tutelare, oppure dopo la nascita in un atto pubblico o in un testamento. Possono riconoscere i figli naturali anche le persone sposate (quindi si possono riconoscere i figli nati da una relazione extraconiugale oppure da una persona che si è separata dal coniuge solo di fatto) ed il riconoscimento è un atto che deve essere compiuto anche dalla madre e non solo dal padre (quindi la madre può non riconoscere il figlio).
Se un genitore non ha riconosciuto un figlio, il figlio stesso di ricognizione di paternità/maternità per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Distinguiamo, ora, le diverse situazioni
FIGLI LEGITTIMI (nati nell’ambito del matrimonio).
– Diritti successori: i figli, come il coniuge, sono eredi legittimari. I legittimari: sono quei soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, in virtù del vincolo di parentela che li lega al defunto. I figli ereditano quindi il patrimonio del loro genitore anche e soprattutto in assenza di testamento.
In presenza di un figlio e del coniuge superstite, il patrimonio sarà diviso a metà tra questi, ma se vi è una disposizione testamentaria a favore di terzi, la quota riservata al coniuge ed al figlio sarà di un terzo ciascuno del patrimonio.
In presenza di più figli e del coniuge superstite, quest’ultimo erediterà un terzo del patrimonio ed i figli divideranno in parti uguali i restanti due terzi. In caso di disposizione testamentaria in favore di terzi (soggetti diversi dai figli e dal coniuge), il defunto testatore potrà disporre di una quota del suo patrimonio pari ad un quarto (c.d. quota disponibile), non di più: la metà di quanto possiede in beni mobili o immobili (costituenti la c.d. quota legittima indisponibile), deve essere destinato ai figi ed un ulteriore quarto al coniuge.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori: i figli hanno diritto di essere mantenuti, cresciuti ed educati da entrambi i loro genitori, secondo le possibilità familiari e nel rispetto delle loro inclinazioni. E’ quindi dovere dei genitori non solo sostentare i figli, ma provvedere anche alle loro esigenze affettive e mantenerli in una situazione economica adeguata a quella del tenore di vita familiare, in relazione alle loro possibilità, fino a quando i figli non diventino autosufficienti. Questo momento non può certo essere identificato con la maggiore età, ma con la concreta indipendenza ed autosufficienza economica. E’ più che evidente che questo momento oggi si è spostato sempre più avanti nel tempo a causa delle crescenti difficoltà di collocazione lavorativa stabile dei giovani. Infatti il momento in cui un genitore può legittimamente smettere di mantenere un figlio, non può più neanche identificarsi con il termine degli studi, che siano superiori o universitari. Questa è comunque una materia in cui non può identificarsi un limite temporale prestabilito: la legge non obbliga un genitore a mantenere un figlio che eviti di impegnarsi in qualsiasi lavoro anche dopo molto tempo dalla fine degli studi, così come non lo obbliga a mantenere un figlio che prolunghi i suoi studi per un tempo irragionevole.
– Diritti in caso di separazione: in caso di separazione personale dei coniugi e poi di successivo divorzio, il diritto dei figli ad essere mantenuti da entrambi i genitori, in modo commisurato alle loro possibilità economiche permane inalterato, come in costanza di matrimonio. Per questo motivo il coniuge non affidatario dei figli, o meglio, oggi non “collocatario” dei figli, dato che l’affidamento dovrebbe essere generalmente congiunto, deve provvedere a concorrere al loro mantenimento, normalmente con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge. L’assegno è versato per i figli, ma non direttamente a questi, poiché è il genitore che li ha con sè che deve provvedere al loro concreto mantenimento. Questo valeva anche dopo la maggiore età dei figli, se rimanevano in casa. Oggi la riforma del 2006 sembrerebbe aver “normalizzato” il pagamento diretto al figlio maggiorenne, anche se è una norma che (forse giustamente) fatica ad entrare nell’uso e viene spesso disattesa.
L’assegnazione della casa coniugale, poi, segue normalmente la collocazione dei figli: quindi la casa è lasciata al coniugi che avrà con sé i figli, proprio perchè è tutelato il loro diritto di non cambiare, per quanto possibile, le loro abitudini di vita e la loro tranquillità domestica. Tutte le norme sulla separazione dei coniugi, infatti, quando ci sono figli, sono sempre orientate alla loro tutela. E proprio a rafforzare questa tutela tendeva l’ultima riforma del 2006: i giudici, in ogni decisione, devono sempre orientarsi al “superiore interesse dei figli”.
-competenza per affidamento e mantenimento. Il Tribunale ordinario (civile) ed in particolare il Presidente (o il Giudice che assume tale funzione) è competente per tutte le decisioni in materia di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, in sede di causa per la separazione personale dei coniugi. Anche in caso di separazione giudiziale, infatti, è prevista una prima udienza (c.d. presidenziale), in cui il Giudice stabilirà prima di tutto dell’affidamento e del mantenimento dei figli, anche se in modo provvisorio che andrà poi confermato o modificato all’esito finale della causa di separazione. In caso di separazione consensuale, invece, tale udienza esaurisce il procedimento e “omologa” gli accordi dei coniugi.
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI
– Diritti successori: i figli nati in una convivenza o al di fuori di questa e riconosciuti dai genitori, hanno diritti di successione del tutto identici a quelli dei figli legittimi, anche se i genitori abbiano altri figli nati da precedenti o successivi matrimoni. Sono pertanto eredi legittimari. Unica differenza con eventuali figli legittimi dello stesso genitore, è che questi ultimi possono, in sede di successione, esercitare il c.d. diritto di commutazione: possono soddisfare in denaro o beni immobili ereditari la porzione del fratello, estromettendolo dalla comunione ereditaria.
– Diritti patrimoniali in vita dei genitori. Anche in questo caso i diritti sono identici a quelli di figli legittimi. Questo è evidente e normalmente praticato in caso di figli nati in una stabile convivenza. E’ invece molto più difficoltoso, nella pratica, quando il figlio nasce al di fuori di un rapporto stabile tra i genitori, dato che troppo spesso in questi casi viene cresciuto esclusivamente dalla madre (inutile qui parlare di “un genitore”, dato che praticamente la totalità dei casi di bambini nati al di fuori di un rapporto stabile viene cresciuto dalla mamma). Sono questi i casi in cui dovrà intervenire il Tribunale secondo le competenze sotto descritte.
– Diritti in caso di cessazione della convivenza: Come per la separazione dei genitori tra loro sposati, anche in questo caso i diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori rimangono inalterati anche quando cessa la convivenza, sia in merito al mantenimento che alla frequentazione. In mancanza di accordo tra i genitori, provvederà il Tribunale secondo le modalità e competenze di seguito indicate.
– competenza per affidamento e mantenimento. Su tutte le questioni relative all’affidamento di un minore in caso di genitori tra loro non sposati e non conviventi, o per cessazione di una convivenza stabile o perchè non hanno mai convissuto, decide il Tribunale per i Minorenni, su ricorso del genitore che abbia interesse alla sua pronuncia. In questo caso lo stesso tribunale può decidere in merito agli obblighi di mantenimento del bambino. Se invece i genitori non intendano sollevare il problema dell’affidamento, perchè non è questione discussa tra loro o già risolta con precedenti pronunce del Tribunale per i Minorenni, e si debba ricorrere al Tribunale solo perchè stabilisca modalità ed entità del mantenimento da parte del genitore non convivente con i bambini, sarà competente il Tribunale ordinario (civile), sempre su ricorso del genitore che vi abbia interesse.
I figli non riconosciuti acquisiranno diritti nei confronti dei genitori solo con il riconoscimento o con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
L’art. 570 del codice penale, infine, prevede come ipotesi di reato il comportamento di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, in particolare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli (se minorenni il reato è perseguibile d’ufficio).
gentile silvia vorrei sapere, ho tre figli riconociti dar mio compagno e siamo adati en mexico per una cura per la bambina al nostro rientro a casa il figli abuto con la moglie an presso a padre malato e al figlio mio di 15 anni e lo han portado via di casa laciando la bambina e il figlio di 19 anni fuori casa cambiando le serratura devo dire che li il bambini hano la loro residencia posiamo entrare abrendo la porta o comodoviamo comportaci , spero in una pronta risposta
att magaly
gentile silvia..vorrei esporti un problema ke nn riguarda me ma mia cugina..lei è convivente,ha una bimba di 16 mesi ma purtroppo nn lavora,il compagno invece lavora stagionalmente nei campi.ultimamente xò, ha scoperto ke lui la tradiva con la madrina della figlia. quando mia cugina l’ha scoperto ha chiesto ovviamente delle spiegazioni e lui l’ha anke picchiata.lei purtroppo nn è riuscita ad andare a denunciarlo! ora xò lui dice ke nn la vuole + e ke è andato da un avvocato x toglierle la bambina! quale sn i suoi diritti a riguardo lui può toglierle la bambina?ti ringrazio anticipatamente per la risposta.elisa
ciao silvia vorrei esporti il caso del mio compagno..lui è separato legalmente da + di un anno..e nel frattempo ha comprato una casa..siccome avevamo litigato …lui in un momento di crisi ha fatto entrare la moglie e i fgli di 16 e 11 anni in casa..e lei ha fatto la residenza…ma si è reso subito conto dello sbaglio commesso ..sembra che nn ci sia alcuna legge che tuteli lui..lui vorrebbe che lei andasse via ..ma lei nn intende…avendo ormai la residenza…ha persino pensato di vendere la casa …ma sembra che nn si può con loro dentro..lui vuole fare le cose per bene ..darle il tempo necessario per cercarsi un’altra casa…ma lei è ostinata …che consiglio gli daresti?ti ringrazio anticipatamente per la tua risposta
Ciao, sono Leo.
mio fratello, oltre 20 anni fa ha acquisito con atto notarile la proprietà di un magazzino di cui era proprietario nostro padre per realizzarvi una sartoria per ottenere gli aiuti della Cassa artigiana mutuo e contributi, ricorrendo, per il pagamento dell’immobile a prestiti familiari mai restituiti perchè l’attività non è mai decollata adeguatamente.
Dato come erano andate le cose, l’immobile fu sempre considerato da tutti i componenti la famiglia una anticipazione dell’eredità paterna che i figli un giorno avremmo ricevuto in parti uguali senza eccezione alcuna.
Dopo la scomparsa di nostro padre, che non fece testamento, non ci restò che dichiarare la successione dei beni residuati secondo le regole del codice civile, con l’accordo di noi fratelli che con successivo atto di divisione nessuno sarebbe venuto meno alla parola data di reintegrare fra i beni ereditati anche l’immobile di cui mio fratello risultava essere propretario.
Ma le attese furono presto deluse: mio fratello si rifiuta di mettere nella divisione dei beni ereditati anche l’immobile di cui risulta essere proprietario. Ed il mio cuore grida, perchè quel bene, come tutti gli altri, è frutto del lavoro di tutti i membri della famiglia e di noi figli (siamo tre) uno dei quali ha lavorato tanto per la famiglia, ma ora non può più farlo perchè invalido ed è in difficoltà economiche, mentre il fratello proprietario è stato sempre il più improduttivo.
Qualcuno mi suggerisce di portarlo davanti al giudice per chiedergli di dimostrare come ha pagato la compravendita, visto che la sua attività non ha mai registrato introiti adeguati (avrei anche i testimoni che conoscono il fatto che ha comprato una proprietà con i soldi prestati dalla famiglia e mai restituiti).
Altri mi dicono che sono trascorsi ormai oltre dieci anni e tutto è prescritto. Davvero non c’è nulla da fare? Qualcuno può darmi un consiglio? In questo blog apprendo sempre tante idee, spero ce ne sia qualcuna anche per il mio caso.
Attendo fiducioso. Cordialmente. Leo.
@Enzinella, la questione mi sembra molto specifica e credo proprio sia il caso di rivolgerti ad un avvocato per valutare le azioni possibili.
@Massimo, no non si può fare molto: sei un adulto, indipendente, con una famiglia tua. Tuo padre non ha nessun obbligo di aiutarti se non quello dettato dalla coscienza.
@Magaly, l’azione di disconoscimento ha un termine molto breve, dopo 15 anni non è più possibile a meno che non scopra un motivo per il quale quello che pensava suo figlio non è invece figlio suo (in quel caso ha un anno dalla scoperta del motivo)
vorrei un consiglio si un figlio e riconosciuto dar mio compagno come suo figlio puo un domani essere disconosciuto come figlio dopo 15 anni
salve silvia le vorrei porre una domanda .ho un lavoro mio (artigiano) ma adesso e’ fermo praticamente e’ quasi 2 anni che non guadagno quasi niente e tutto sulle spese ,mi da una mano la mia convivente mia madre mi ha aiutato molto ma adesso i soldi servono a lei per la sua anzianita’ mio padre che in tutta la mia vita non mi ha mai dato niente ora qualcosa mi ha dato ,pero’ dice ora non ho soldi e non posso darti piu’ niente .non e’ vero perche’ i soldi gli ha gli ho pure detto che non mangio ma lui nulla .ora volevo sapere che obblighi o non obblighi ha nei miei confroti? penso forse che obblighi non abbia piu’ nei miei confronti dato che sono una persona adulta ma la sua coscienza anche molto egoista di almeno passarmi per il momento(spero che si ricominci a lavorare)dei soldi almeno per mangiare un legale potrebbe far qualcosa ?ti ringrazio
Ciao, Silvia , complimenti per il tuo blog.
Anch’io ho un problema da sottoporti.
Si tratta di mia sorella che, dalla morte di nostra madre, ha fatto una metamorfosi ed ha scatenato una guerra nella nostra famiglia.
La nostra era una famiglia tanto unita e concorde che circa trent’anni fa abbiamo convinto nostra madre a vendere a mia sorella un immobile da destinare alla sua attività artigianale per conseguire un mutuo bancario che le avrebbe consentito di investire nell’immobile per rilanciare la sua attività. Il mutuo, poi, lo abbiamo pagato in famiglia, perché la sua attività non era andata così bene da consentirle di pagarlo da sola. Ma l’immobile è rimasto intestato a lei con l’accordo ( solamente ) verbale che, comunque, alla morte di nostra madre detto l’immobile sarebbe stato compensato nella divisione dell’eredità fra i tre figli come da volontà ripetutamente espressa in vita da nostra madre e condivisa pacificamente da tutti, lei compresa.
Mia madre è morta due anni fa a seguito di un ictus senza lasciare testamento e da allora la disponibilità di mia sorella nei confronti miei e di mio fratello è totalmente cambiata. Oltre all’immobile venduto a mia sorella, mia madre ha lasciato in eredità a nostro padre di 101 anni ed a noi tre figli un garace con soprastante magazzino e due appartamenti in uno dei quali vive mia sorella, nell’altro vive mio padre. Gli immobili suddetti, alla cui costruzione ha partecipato l’intera famiglia (mio fratello è costruttore) formano una palazzina della quale mia sorella si è impossessata totalmente mettendo tutto sotto chiave, nonostante l’esistenza in vita di nostro padre proprietario di 1/3 e la comproprietà di tutti e tre i fratelli. Prepotentemente mia sorella ha estromesso mio fratello dall’accudimento al padre appropriandosi sia dell’indennità di accompagnamento, sia della pensione di mio padre al quale ha estorto una delega. In pratica si è appropriata di tutto ed ora ci sta privando anche dell’affetto di nostro padre il quale, per quanto sia ancora discretamente autonomo nelle funzioni quotidiane, da anni soffre di disturbi cognitivi ( perciò ha conseguito l’indennità di accompagnamento) ed è comunque una persona psicologicamente debole non foss’altro che per l’età (oggi ha 103 anni) ed appare sempre più distaccato da noi e sempre più dipendente da lei.
Ciò è causa di grande dispiacere mio e di mio fratello il quale, fra l’altro, vive di una misera pensione di vecchiaia da poco conseguita con la quale deve mantenere la moglie casalinga sposata da due anni e perciò gli farebbe comodo fruire dell’indennità di accompagnamento; mentre mia sorella, nubile, è titolare di una buona pensione e si è appropriata degli introiti di nostro padre, vantandone il diritto in quanto svolge le funzioni di badante (senza contare che è sparito da casa tutto il denaro liquido che i nostri genitori tenevano in casa e non in banca compreso alcuni assegni di vario taglio di mia madre che nel 2007 lei versò sul suo conto corrente per complessivi 9.000 euro circa e che non c’è stato più verso di farle restituire). Personalmente, ritengo, invece, che della pensione di nostro padre ella non può appropriarsi ed avrebbe il dovere di renderne conto, perché ciò che non viene speso per l’esclusivo mantenimento di nostro padre, è patrimonio di tutti. Ed un figlio non ha diritto alla paga di badante, perché ha il dovere di accudire il proprio genitore per quanto gli è possibile. Inoltre lei oltre che venire meno alla promessa fatta alla famiglia circa l’immobile di cui è immeritatamente proprietaria, in atto occupa le abitazioni e il magazzino – garace di cui siamo comproprietari anche io mio fratello e mio padre, senza pagamento di affitto, erodendo così il patrimonio di famiglia.
Di più. I detti immobili, per la sua trascuratezza, sono in fase di veloce deperimento: a causa di una infiltrazione d’acqua dalla cucina il soffitto del salone sottostante rischia il distacco dell’intonaco; per causa del chiusino di scarico della terrazza otturato da un canovaccio, l’acqua piovana si è infiltrata in casa creando altri danni alle pareti del vano scala sottostante; ciò che si rompe ( maniglie delle porte interne, cassette di scarico dei bagni, impianto elettrico) non viene più riparato.
Quali rimedi ci sono per ripristinare l’equità dei diritti filiali in questa famiglia?
Spero Vorrai dare anche a me un buon consiglio di cui ho tanto bisogno.
Saluti e Grazie anticipate .Enzinella.
grazie della risposta, e per il consiglio.. molto gentile:: =)
Grazie della risposta,
quindì dovrei lasciare fare?
Ciao,
la mia situazione è la seguente:
ho convissuto per 25 anni con il mio compagno, il qualle, purtroppo, è morto prima di sposarci per un cancro fulminante.
Adesso mi ritrovo senza UN SOLDO, CON IL SFRATTO (vivevamo in affitto) E CON LA SUA SORELLA CHE HA PRESO [U]ASSOLUTAMENTE[/U] TUTTO (auto,pensione ecc.) lasciandomi allo…”sbando” economico. L’unica cosa che potrebbe dimmostrarlo è la stessa residenza che avevammo tutti e due da 23 anni allo stesso indirizzo nella casa che avevo preso al nome mio in affitto.
Vorrei sapere se io ho il diritto almeno alla pensione, ho appena ricominciato a lavorare ed è veramente dura anche la…sopravivenza!…
Grazie mille per la cortese risposta, saluti
Gina.
@Gina, in assenza di figli la vedo una battaglia difficile da sostenere, dato che le unioni di fatto non sono riconosciute in Italia
salve!! spero non disturbare, vorrei chiedere un consiglio, di 11 anni ho una storea con un uomo sposato, abbiamo una figlia di 6 anni, la cuala lui vede e li passa ogni mese il mantenimento, pero non he riconosciuta da lui, e posibile riconocerla stando lui sposato? ha alcun dirritto mia figlia senza essere reconusciuta? questa é una situazioni poco gradevole, e difficile, vorrei se é possibile avere un suo consiglio, come puo fare lui per riconoscere la bimba, senza avere di problemi. grazie!!
@Rosina, il padre può riconoscere vostra figlia pur essendo sposato e, solo così, lei in futuro avrà diritti ereditari come i figli nati nel matrimonio (a parte solo la possibilità di essere liquidata da questi in denaro in caso non volessero condividere gli immobili). Se non la riconosce spontaneamente, potrai sempre chiedere un riconoscimento sia tu che lei quando sarà maggiorenne (prove ne avete, visto che le passa regolare mantenimento e la vede).
Se per “problemi” che può avere lui intendi che la sua famiglia non sa di vostra figlia… be’, qui la legge non c’entra nulla. Mi sa che prima o poi dovrà prendersi la responsabilità di metterli al corrente
Buongiorno,
sono sposato in Italia con una donna Messicana,abbiamo avuto 2 figli in Messico (che ho provveduto per il loro passaporto Italiano) e una figlia nata in Italia la quale ha solo il passaporto Italiano. Attualmente si trovano a vivere in Messico con la madre. Io purtoppo me ne sono andato su richiesta della madre (mia moglie) per motivi di incompatibilita’. Ora mi trovo in Italia e sono disoccupato. Ho lasciato tutti i miei beni a casa di lei e non ho la possibilita di inviare del danaro per mancanza degli stessi. Lei per questo stesso motivo evita che io riesca a comunicarmi con loro e oramai da piu’ di un mese che non sento o ricevo risposte dai figli. Lei ha il diritto di farlo? La figlia potrei riportarmela in Italia visto che non e’ cittadina Messicana ma ha solo il passaporto Italiano?Cosa posso fare per avere i miei figli vicino?
Grazie
@Andrea, tua moglie non ha certo diritto di non farti sentire i figli, ma non per questo puoi prendere con te uno dei tuoi figli, senza un accordo con tua moglie, e portarlo in Italia, dove, tra l’altro, mi sembra di capire non hai neanche di che vivere.
Avere i tuoi figli vicino non sarà comunque semplice, visto che vivono in Messico. Forse dovresti prendere in considerazione l’ipotesi di trovare un lavoro in messico e di vivere tu vicino a loro
Buona sera, vorrei avere alcune infomazioni che non tutti ono in grado di ripondermi. Anni fa mi ero sposato con una donna divorziata che era già madre di una regolarmente riconosciuta dal padre. dopo il nostro matrimonio e’ nato un figlio che atualmente vive con me, preciso che durante il nostro matrimonio la madre ha fatto perdere la patria podestà a sua figlia (invalida al 100%) di onseguenza veniva affiliata a me. dopo avvenuto ciò ha chiesto la separazione ed il divorzio. adesso questa ragazza ha 35 anni e si trova ricoverata presso una struttura pubblica percepisce la pensione di invalidità e accompagnatore che in parte viene trattenuta da predetta struttura, con un disavanzo di irca 190 euro la mese che la mamma pue essendo autonoma si incamera, preciso ch io sino alla data odierna continuo a passare gli alimenti per la ragazza che logicamente la mamma incamera. Vorrei sapere se tutto ci’ e’ ancora possibile e se predetto mantenimento e’ detraibile dai redditi.
Grazie
Salve, sono una dott.ssa in legge alle prime armi e nonostante questo no sia un forum giuridico o di informazione specifica…leggendo i vari commenti posso osare una domandina: io rappresento la madre della minore che, dopo aver ottenuto la dichiarazione di paternità dal tribunale, ha promosso azione di regresso scontro il padre per il recupero dei soldi già spesi per anni…già fatte tutte le azioni civili e penali possibili…il padre non paga…è sparito…non riceve gli atti, non si presenta….Ora, per aggredire direttamente il suo patrimonio, che posso fare???????